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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/01/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1150/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to SANTORSOLA MICHELE Parte_1
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. DE PASCALI ANNA MARIA Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza dell'11.9.2023 il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto la domanda proposta da – dipendente dell' Controparte_1 Controparte_2
(d'ora in avanti inquadrato nella cat. A, posizione
[...] Pt_1
economica A4, del c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della con qualifica di “operaio specializzato”, il quale CP_3
lamentava che dal mese 2011 al 2015 l non aveva più liquidato in suo favore CP_2
l'indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla citata contrattazione collettiva – e, per l'effetto, ha: I) condannato l' a corrispondere al lavoratore l'importo complessivo di Pt_1
20.909,28 euro, oltre interessi e rivalutazione;
II) condannato l' alla rifusione delle CP_2 spese di lite, con distrazione.
2. Avverso detta sentenza l' ha proposto appello con ricorso del 6.10.2023. Pt_1
a resistito depositando memoria. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 14 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. L affida il gravame a cinque motivi di doglianza. Pt_1
3.1. Nel primo motivo l' censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma CP_2
che nei confronti di si applica il c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione CP_1
idraulico-forestale e idraulico-agraria anziché il c.c.n.l. per i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali che, al contrario del primo, non prevede alcuna indennità di percorrenza chilometrica.
L'appellante evidenzia che il rientra nel novero degli operai di ruolo a tempo CP_1 indeterminato della da trasferire all' ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. CP_3 Pt_1
a), della n. 3 del 2010, in quanto assunto dalla pertanto, nei suoi CP_4 CP_3
confronti si applica lo statuto giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonome locali ai sensi dell'art. 12 cit., fatta salva la facoltà di optare, a domanda, per l'applicazione del c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; in realtà, il trasferimento dalla Regione all' non era mai avvenuto, Pt_1
giacché la Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 12 marzo 2010, con la quale – fra le altre cose – era stato individuato il personale “da trasferire”, costituiva un mero atto di indirizzo, non idoneo di per sé a determinare il trasferimento dei dipendenti regionali in mancanza di determinazioni conseguenti da parte dell'amministrazione; non era idonea a legittimare l'applicazione del citato c.c.n.l. neppure la delibera del Commissario
Straordinario n. 142/2016 richiamata nella sentenza impugnata, la quale si occupava di specifiche categorie di forestali diverse da quella cui apparteneva Pt_2
3.2. Nel secondo motivo l' prospetta l'illegittimità, per contrasto con l'art. 117 CP_2
Cost., dell'art. 12, comma 2quinquies, della l.r. n. 3 del 2010, nella parte in cui affida CP_3
al c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria il trattamento economico dei dipendenti Pt_1
L'appellante evidenzia che l'ordinamento civile, del quale fanno parte anche le norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della p.a., è materia demandata
2 alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.); soggiunge che in base al d.lgs. n. 165 del 2001 l'inderogabile volontà del legislatore nazionale è quella di rendere applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti di diritto pubblico solo gli accordi sindacali stipulati dall'ARAN; rileva che l'art. 12, comma
2quinquies, cit., nella parte in cui rinvia al c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, invade l'area di competenza legislativa dello Stato.
4. L'appello è da ritenersi infondato, dovendosi nella sostanza condividere la decisione assunta dal Giudice di prime cure.
4.1. è stato inquadrato nei ruoli della a far data Controparte_1 CP_3
dal 5.12.2005 mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, con assegnazione alla cat.
A, posizione economica A/4, profilo professionale “operaio specializzato” .
Il nominativo di risulta inserito nell'elenco all. A alla delibera di Controparte_1
Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010, ossia è stato incluso fra gli operai di ruolo e gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze della di cui all'art. 12, comma CP_3
2 lett. a), della l.r. n. 3 del 2010 (doc. 24 del fascicolo di parte di primo grado). CP_3
L'art. 12 della citata l.r. istitutiva dell' rubricato “Risorse umane”, così recita: Pt_1
«1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l' si dota di proprio personale CP_2
tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla
Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo 16, comma 5.
2. In fase di prima istituzione l si avvale: CP_2
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle CP_3 dipendenze dell' ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. CP_2
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite CP_3 all'Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge
3 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l' CP_2 opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3.
Analogamente, l' opera, a partire dall'anno 2010 e sino al 2012, la progressiva CP_2
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno;
c) dei dipendenti di ruolo della già addetti all'organizzazione e all'amministrazione CP_3 delle attività forestali e irrigue svolte dalla e trasferite all'Agenzia, mediante CP_3
l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale …».
Non v'è dubbio che rientri nella categoria dei lavoratori di cui Controparte_1
alla riportata lett. a) del comma 2 cit., trattandosi – come detto – di operaio inserito nei ruoli della assunto dall' tramite contratto di lavoro a tempo CP_3 CP_5 indeterminato, “già addetto” all'espletamento di attività forestali e irrigue ed infine transitato alle dipendenze di Pt_1
4.2. Nel caso di specie rilevano altresì i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 della citata l.r. n. 3 del
2010 (poi abrogati dall'art. 32 della l.r. Puglia n. 45 del 2012), secondo cui:
«3. Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni
4 urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell' ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui CP_2
alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell' CP_2
4. In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione.
Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la . CP_3
5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della CP_3 transitati alle dipendenze dell' ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a CP_2
domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale».
In sostanza, ai dipendenti operai inquadrati nei ruoli regionali che sono transitati alle dipendenze dell' (come si applica lo statuto giuridico e la Pt_1 Controparte_1
disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali (comma 3 ultimo periodo), fatta salva la facoltà dei medesimi di chiedere di essere inquadrati nel c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale
(comma 5).
Nella specie, dagli atti di causa risulta che – insieme a numerosi Controparte_1
altri lavoratori – ha esercitato l'opzione di prevista dal comma 5 dell'art. 12 cit., atteso che con raccomandata A/R del 7 luglio 2011 (ricevuta dall' il successivo 12 luglio) ha Pt_1
dichiarato di voler essere inquadrato nel c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale (v. doc. 24 del fascicolo di primo grado).
È evidente, quindi, che nei confronti di non può non trovare Controparte_1
applicazione la contrattazione collettiva riservata ai dipendenti di regioni ed autonomie
5 locali, bensì quella c.d. “privatistica” riservata agli addetti a lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria.
Vi è, invece, che per effetto dell'opzione esercitata dal lavoratore in virtù della sopra menzionata disposizione di leggere regionale a questi si applica la disciplina contrattuale di stampo privatistico e non già quella di matrice pubblicistica.
4.3. È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 12, comma 2quinquies, della l.r. Puglia n. 3 del 2010 (secondo cui «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale»), prospettata dall'appellante in virtù di un ipotizzato contrasto con il criterio di riparto di competenza legislativa fissato dall'art. 117 Cost.
In primo luogo, va rimarcato che la norma citata dall' nell'atto di gravame non è Pt_1 pertinente rispetto al caso di specie, in quanto essa è stata introdotta dall'art. 23 della l.r.
Puglia n. 36 del 2017, ossia in epoca successiva al perfezionamento del transito di alle dipendenze dell' ed all'esercizio, da parte del Controparte_1 Pt_1 medesimo lavoratore, dell'opzione al medesimo riconosciuta dal comma 5 dell'art. 12 cit.
In ogni caso, anche a voler ammettere che i dubbi sollevati dall'appellante attengano più in generale alla legittimità delle disposizioni della l.r. Puglia n. 3 del 2010 con cui è stata consentita l'applicazione ad alcuni dipendenti dell' della contrattazione privatistica, Pt_1
deve certamente escludersi che esse violino la riserva di legge statale imposta nella materia dell'ordinamento civile dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Soccorrono, al riguardo, le condivisibili considerazioni rese dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10811 del 2023 pronunciata in una controversia di cui era parte proprio l' e Pt_1 nella quale si discuteva dei limiti all'applicazione del c.c.n.l. privatistico nei confronti di un operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato ex art. 12, comma 2, lett. b), della l.r. Puglia n. 3 del 2010; in particolare, nella causa si controverteva della possibilità di applicare in toto la disciplina del menzionato c.c.n.l. e, quindi, anche il meccanismo di acquisizione delle mansioni superiori a seguito dell'esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione medesima.
Per quanto qui rileva, nella motivazione del citato arresto si legge:
«4.1 Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C.
6 riguardante la Regione Campania, «l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il «
[...]
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori Controparte_6
condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato
e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e “la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (d.p.r. 10 CP_3 aprile 1979; L. n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale CP_3
operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la
Regione ed inquadrato in Arif a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3/2010 CP_3
cit.
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di
7 escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell'art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti
a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'ST (Cass. 26 maggio
2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art.
12, co. 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori.
L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto ad inquadramenti superiori, a prescindere da concorsi programmati, vacanze di posti etc.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell'art. 117, co. 2 lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta
8 infatti – si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)” ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n.
175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)”
(sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).” Aggiungendosi altresì che “con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia
“costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)».
Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …».
Sintetizzando l'articolato ragionamento della Suprema Corte – che questa Corte territoriale fa proprio – si può concludere che:
a) alla legge regionale è certamente consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato;
b) ciò di per sé non comporta la fuoriuscita di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato;
c) è sempre necessaria, comunque, l'applicazione delle regole generali contenute nel d.lgs.
n. 165 del 2001;
d) la legge regionale che prevede l'applicazione del c.c.n.l. privatistico viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, solamente nel caso in cui essa realizzi un
“disallineamento” rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato;
e) solo in tale evenienza, difatti, la legifera in materia propria dell'ordinamento CP_3
9 4ivile, riservata – in virtù del richiamato art. 117 Cost. – alla legislazione esclusiva dello
Stato;
f) tale “disallineamento” non si verifica allorquando l'applicazione del c.c.n.l. privatistico è strettamente inerente al “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale”, come avviene in relazione alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, alle mansioni esigibili ed al trattamento economico.
Queste conclusioni consentono di fugare i dubbi di legittimità adombrati dall' Pt_1
Nel caso di specie, difatti, la domanda ha per oggetto il diritto del lavoratore al pagamento di un emolumento accessorio, cioè l'indennità di percorrenza chilometrica disciplinata dal c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (artt. 15
e 54) ed al conseguente c.i.r.l. (art. 23). Pertanto, nella lite in esame la contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica viene in rilievo con riferimento ad aspetti relativi soltanto ai profili del trattamento economico del rapporto.
Di conseguenza, la legislazione regionale che ammette la sottoposizione del rapporto di impiego alla contrattazione privatistica non genera alcun “disallineamento” rispetto ai principi basilari sanciti dal d.lgs. n. 165 del 2001, sicché deve ritenersi che essa non invada in alcun modo la sfera di competenza esclusiva della legislazione nazionale sancita dall'art. 117 Cost.
È dunque manifestamente infondata, come anticipato, la questione di legittimità della l.r.
Puglia n. 3 del 2010 prospettata dall' Pt_1
4.5. Non ha pregio la doglianza con cui l' denuncia la violazione dell'art. 6, comma Pt_1
12, del d.l. n. 78 del 2010, che la difesa di parte appellante reputa applicabile anche all' in quanto ente annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, CP_2
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
La censura va disattesa per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti (cfr. ex multis App. Bari sent. 1021/2022 pubblicata il 25 maggio 2022, est.
Mastrorilli) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità.
Per quanto qui interessa la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione
10 delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009…… A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
(31.5.2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio
1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive” (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa)».
Prevede tuttavia il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».
Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art. 1) e che, in quanto tale, non vincola direttamente gli enti locali. Ciò in forza anche della cennata esimente del comma 20 che, laddove esclude in modo espresso le Regioni, non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo cioè gli enti “strumentali” delle Regioni, tra i quali rientra espressamente l' ex art. 1 della Pt_1
l.r. Puglia n. 3 del 25 febbraio 2010.
Diversamente opinando si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle regioni.
4.6. Non avendo l' impugnato la statuizione di primo grado relativamente alla Pt_1
sussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento dell'indennità, deve ritenersi passata in giudicato la statuizione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti circostanze pacifiche tra le parti (in quanto allegate dalle stesse, l'una, nell'atto introduttivo,
l'altra senza specificamente contestarle): 1) il fatto che l' negli anni oggetto di CP_2
causa, non abbia fornito alla parte ricorrente i mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro;
2) l'ubicazione del “centro di lavoro” 3) la circostanza
11 che la distanza più breve fosse quella intercorrente tra il centro lavorativo ed il Comune di residenza del lavoratore;
4) il chilometraggio della distanza in andata e ritorno di cui al precedente n. 3); 5) il prezzo di un litro di benzina super nel periodo di causa;
6) il numero di giornate lavorative espletate nel corso degli anni oggetto di causa.
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, quindi, la sentenza impugnata va confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le incertezze interpretative sulle questioni esaminate (con particolare riguardo all'applicabilità della contrattazione collettiva privatistica ai dipendenti dell' già Pt_1
inseriti nei ruoli della , testimoniate dalla presenza di pronunce di merito di CP_3
segno difforme, e la circostanza che soltanto di recente la Suprema Corte è intervenuta per chiarire alcuni aspetti fondamentali circa il regime del rapporto di lavoro dei dipendenti dell' cui si applica la contrattazione collettiva privatistica (v. Cass. n. 10811 del 2023 Pt_1 dinanzi ampiamente citata), inducono a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 6.10.2023 dall' nei confronti di avverso la sentenza n. 2191/2023 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 11.9.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1650,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del
12 d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Cosi deciso in Bari, in data 14.11.2024
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
13
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1150/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to SANTORSOLA MICHELE Parte_1
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. DE PASCALI ANNA MARIA Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza dell'11.9.2023 il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto la domanda proposta da – dipendente dell' Controparte_1 Controparte_2
(d'ora in avanti inquadrato nella cat. A, posizione
[...] Pt_1
economica A4, del c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della con qualifica di “operaio specializzato”, il quale CP_3
lamentava che dal mese 2011 al 2015 l non aveva più liquidato in suo favore CP_2
l'indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla citata contrattazione collettiva – e, per l'effetto, ha: I) condannato l' a corrispondere al lavoratore l'importo complessivo di Pt_1
20.909,28 euro, oltre interessi e rivalutazione;
II) condannato l' alla rifusione delle CP_2 spese di lite, con distrazione.
2. Avverso detta sentenza l' ha proposto appello con ricorso del 6.10.2023. Pt_1
a resistito depositando memoria. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 14 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. L affida il gravame a cinque motivi di doglianza. Pt_1
3.1. Nel primo motivo l' censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma CP_2
che nei confronti di si applica il c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione CP_1
idraulico-forestale e idraulico-agraria anziché il c.c.n.l. per i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali che, al contrario del primo, non prevede alcuna indennità di percorrenza chilometrica.
L'appellante evidenzia che il rientra nel novero degli operai di ruolo a tempo CP_1 indeterminato della da trasferire all' ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. CP_3 Pt_1
a), della n. 3 del 2010, in quanto assunto dalla pertanto, nei suoi CP_4 CP_3
confronti si applica lo statuto giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonome locali ai sensi dell'art. 12 cit., fatta salva la facoltà di optare, a domanda, per l'applicazione del c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; in realtà, il trasferimento dalla Regione all' non era mai avvenuto, Pt_1
giacché la Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 12 marzo 2010, con la quale – fra le altre cose – era stato individuato il personale “da trasferire”, costituiva un mero atto di indirizzo, non idoneo di per sé a determinare il trasferimento dei dipendenti regionali in mancanza di determinazioni conseguenti da parte dell'amministrazione; non era idonea a legittimare l'applicazione del citato c.c.n.l. neppure la delibera del Commissario
Straordinario n. 142/2016 richiamata nella sentenza impugnata, la quale si occupava di specifiche categorie di forestali diverse da quella cui apparteneva Pt_2
3.2. Nel secondo motivo l' prospetta l'illegittimità, per contrasto con l'art. 117 CP_2
Cost., dell'art. 12, comma 2quinquies, della l.r. n. 3 del 2010, nella parte in cui affida CP_3
al c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria il trattamento economico dei dipendenti Pt_1
L'appellante evidenzia che l'ordinamento civile, del quale fanno parte anche le norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della p.a., è materia demandata
2 alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.); soggiunge che in base al d.lgs. n. 165 del 2001 l'inderogabile volontà del legislatore nazionale è quella di rendere applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti di diritto pubblico solo gli accordi sindacali stipulati dall'ARAN; rileva che l'art. 12, comma
2quinquies, cit., nella parte in cui rinvia al c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, invade l'area di competenza legislativa dello Stato.
4. L'appello è da ritenersi infondato, dovendosi nella sostanza condividere la decisione assunta dal Giudice di prime cure.
4.1. è stato inquadrato nei ruoli della a far data Controparte_1 CP_3
dal 5.12.2005 mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, con assegnazione alla cat.
A, posizione economica A/4, profilo professionale “operaio specializzato” .
Il nominativo di risulta inserito nell'elenco all. A alla delibera di Controparte_1
Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010, ossia è stato incluso fra gli operai di ruolo e gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze della di cui all'art. 12, comma CP_3
2 lett. a), della l.r. n. 3 del 2010 (doc. 24 del fascicolo di parte di primo grado). CP_3
L'art. 12 della citata l.r. istitutiva dell' rubricato “Risorse umane”, così recita: Pt_1
«1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l' si dota di proprio personale CP_2
tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla
Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo 16, comma 5.
2. In fase di prima istituzione l si avvale: CP_2
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle CP_3 dipendenze dell' ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. CP_2
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite CP_3 all'Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge
3 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l' CP_2 opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3.
Analogamente, l' opera, a partire dall'anno 2010 e sino al 2012, la progressiva CP_2
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno;
c) dei dipendenti di ruolo della già addetti all'organizzazione e all'amministrazione CP_3 delle attività forestali e irrigue svolte dalla e trasferite all'Agenzia, mediante CP_3
l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale …».
Non v'è dubbio che rientri nella categoria dei lavoratori di cui Controparte_1
alla riportata lett. a) del comma 2 cit., trattandosi – come detto – di operaio inserito nei ruoli della assunto dall' tramite contratto di lavoro a tempo CP_3 CP_5 indeterminato, “già addetto” all'espletamento di attività forestali e irrigue ed infine transitato alle dipendenze di Pt_1
4.2. Nel caso di specie rilevano altresì i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 della citata l.r. n. 3 del
2010 (poi abrogati dall'art. 32 della l.r. Puglia n. 45 del 2012), secondo cui:
«3. Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni
4 urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell' ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui CP_2
alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell' CP_2
4. In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione.
Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la . CP_3
5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della CP_3 transitati alle dipendenze dell' ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a CP_2
domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale».
In sostanza, ai dipendenti operai inquadrati nei ruoli regionali che sono transitati alle dipendenze dell' (come si applica lo statuto giuridico e la Pt_1 Controparte_1
disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali (comma 3 ultimo periodo), fatta salva la facoltà dei medesimi di chiedere di essere inquadrati nel c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale
(comma 5).
Nella specie, dagli atti di causa risulta che – insieme a numerosi Controparte_1
altri lavoratori – ha esercitato l'opzione di prevista dal comma 5 dell'art. 12 cit., atteso che con raccomandata A/R del 7 luglio 2011 (ricevuta dall' il successivo 12 luglio) ha Pt_1
dichiarato di voler essere inquadrato nel c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale (v. doc. 24 del fascicolo di primo grado).
È evidente, quindi, che nei confronti di non può non trovare Controparte_1
applicazione la contrattazione collettiva riservata ai dipendenti di regioni ed autonomie
5 locali, bensì quella c.d. “privatistica” riservata agli addetti a lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria.
Vi è, invece, che per effetto dell'opzione esercitata dal lavoratore in virtù della sopra menzionata disposizione di leggere regionale a questi si applica la disciplina contrattuale di stampo privatistico e non già quella di matrice pubblicistica.
4.3. È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 12, comma 2quinquies, della l.r. Puglia n. 3 del 2010 (secondo cui «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale»), prospettata dall'appellante in virtù di un ipotizzato contrasto con il criterio di riparto di competenza legislativa fissato dall'art. 117 Cost.
In primo luogo, va rimarcato che la norma citata dall' nell'atto di gravame non è Pt_1 pertinente rispetto al caso di specie, in quanto essa è stata introdotta dall'art. 23 della l.r.
Puglia n. 36 del 2017, ossia in epoca successiva al perfezionamento del transito di alle dipendenze dell' ed all'esercizio, da parte del Controparte_1 Pt_1 medesimo lavoratore, dell'opzione al medesimo riconosciuta dal comma 5 dell'art. 12 cit.
In ogni caso, anche a voler ammettere che i dubbi sollevati dall'appellante attengano più in generale alla legittimità delle disposizioni della l.r. Puglia n. 3 del 2010 con cui è stata consentita l'applicazione ad alcuni dipendenti dell' della contrattazione privatistica, Pt_1
deve certamente escludersi che esse violino la riserva di legge statale imposta nella materia dell'ordinamento civile dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Soccorrono, al riguardo, le condivisibili considerazioni rese dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10811 del 2023 pronunciata in una controversia di cui era parte proprio l' e Pt_1 nella quale si discuteva dei limiti all'applicazione del c.c.n.l. privatistico nei confronti di un operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato ex art. 12, comma 2, lett. b), della l.r. Puglia n. 3 del 2010; in particolare, nella causa si controverteva della possibilità di applicare in toto la disciplina del menzionato c.c.n.l. e, quindi, anche il meccanismo di acquisizione delle mansioni superiori a seguito dell'esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione medesima.
Per quanto qui rileva, nella motivazione del citato arresto si legge:
«4.1 Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C.
6 riguardante la Regione Campania, «l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il «
[...]
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori Controparte_6
condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato
e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e “la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (d.p.r. 10 CP_3 aprile 1979; L. n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale CP_3
operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la
Regione ed inquadrato in Arif a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3/2010 CP_3
cit.
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di
7 escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell'art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti
a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'ST (Cass. 26 maggio
2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art.
12, co. 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori.
L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto ad inquadramenti superiori, a prescindere da concorsi programmati, vacanze di posti etc.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell'art. 117, co. 2 lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta
8 infatti – si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)” ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n.
175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)”
(sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).” Aggiungendosi altresì che “con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia
“costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)».
Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …».
Sintetizzando l'articolato ragionamento della Suprema Corte – che questa Corte territoriale fa proprio – si può concludere che:
a) alla legge regionale è certamente consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato;
b) ciò di per sé non comporta la fuoriuscita di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato;
c) è sempre necessaria, comunque, l'applicazione delle regole generali contenute nel d.lgs.
n. 165 del 2001;
d) la legge regionale che prevede l'applicazione del c.c.n.l. privatistico viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, solamente nel caso in cui essa realizzi un
“disallineamento” rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato;
e) solo in tale evenienza, difatti, la legifera in materia propria dell'ordinamento CP_3
9 4ivile, riservata – in virtù del richiamato art. 117 Cost. – alla legislazione esclusiva dello
Stato;
f) tale “disallineamento” non si verifica allorquando l'applicazione del c.c.n.l. privatistico è strettamente inerente al “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale”, come avviene in relazione alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, alle mansioni esigibili ed al trattamento economico.
Queste conclusioni consentono di fugare i dubbi di legittimità adombrati dall' Pt_1
Nel caso di specie, difatti, la domanda ha per oggetto il diritto del lavoratore al pagamento di un emolumento accessorio, cioè l'indennità di percorrenza chilometrica disciplinata dal c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (artt. 15
e 54) ed al conseguente c.i.r.l. (art. 23). Pertanto, nella lite in esame la contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica viene in rilievo con riferimento ad aspetti relativi soltanto ai profili del trattamento economico del rapporto.
Di conseguenza, la legislazione regionale che ammette la sottoposizione del rapporto di impiego alla contrattazione privatistica non genera alcun “disallineamento” rispetto ai principi basilari sanciti dal d.lgs. n. 165 del 2001, sicché deve ritenersi che essa non invada in alcun modo la sfera di competenza esclusiva della legislazione nazionale sancita dall'art. 117 Cost.
È dunque manifestamente infondata, come anticipato, la questione di legittimità della l.r.
Puglia n. 3 del 2010 prospettata dall' Pt_1
4.5. Non ha pregio la doglianza con cui l' denuncia la violazione dell'art. 6, comma Pt_1
12, del d.l. n. 78 del 2010, che la difesa di parte appellante reputa applicabile anche all' in quanto ente annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, CP_2
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
La censura va disattesa per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti (cfr. ex multis App. Bari sent. 1021/2022 pubblicata il 25 maggio 2022, est.
Mastrorilli) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità.
Per quanto qui interessa la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione
10 delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009…… A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
(31.5.2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio
1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive” (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa)».
Prevede tuttavia il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».
Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art. 1) e che, in quanto tale, non vincola direttamente gli enti locali. Ciò in forza anche della cennata esimente del comma 20 che, laddove esclude in modo espresso le Regioni, non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo cioè gli enti “strumentali” delle Regioni, tra i quali rientra espressamente l' ex art. 1 della Pt_1
l.r. Puglia n. 3 del 25 febbraio 2010.
Diversamente opinando si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle regioni.
4.6. Non avendo l' impugnato la statuizione di primo grado relativamente alla Pt_1
sussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento dell'indennità, deve ritenersi passata in giudicato la statuizione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti circostanze pacifiche tra le parti (in quanto allegate dalle stesse, l'una, nell'atto introduttivo,
l'altra senza specificamente contestarle): 1) il fatto che l' negli anni oggetto di CP_2
causa, non abbia fornito alla parte ricorrente i mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro;
2) l'ubicazione del “centro di lavoro” 3) la circostanza
11 che la distanza più breve fosse quella intercorrente tra il centro lavorativo ed il Comune di residenza del lavoratore;
4) il chilometraggio della distanza in andata e ritorno di cui al precedente n. 3); 5) il prezzo di un litro di benzina super nel periodo di causa;
6) il numero di giornate lavorative espletate nel corso degli anni oggetto di causa.
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, quindi, la sentenza impugnata va confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le incertezze interpretative sulle questioni esaminate (con particolare riguardo all'applicabilità della contrattazione collettiva privatistica ai dipendenti dell' già Pt_1
inseriti nei ruoli della , testimoniate dalla presenza di pronunce di merito di CP_3
segno difforme, e la circostanza che soltanto di recente la Suprema Corte è intervenuta per chiarire alcuni aspetti fondamentali circa il regime del rapporto di lavoro dei dipendenti dell' cui si applica la contrattazione collettiva privatistica (v. Cass. n. 10811 del 2023 Pt_1 dinanzi ampiamente citata), inducono a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 6.10.2023 dall' nei confronti di avverso la sentenza n. 2191/2023 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 11.9.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1650,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del
12 d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Cosi deciso in Bari, in data 14.11.2024
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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