Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 52/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 17.09.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
COE SM ), in persona del suo legale rappresentate Parte_1 C.F._1 pro-tempore, con sede in Serravalle (RSM) alla Via Guardia di Rocca n. 13 e per essa, quale mandataria, e per essa, Parte_2 quale mandataria, entrambe con sede in Serravalle Controparte_1
(RSM), Piazza Bertoldi n. 8, quale successore a titolo particolare di
[...]
già elettivamente domiciliata presso Controparte_2 Controparte_3
l'indirizzo PEC dell'Avv. Roberto Andreoni, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Valentina Damiani, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nato a [...] Controparte_4 C.F._2
l'1.04.1938 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Ancona, C.so Garibaldi n. 144, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Spinsanti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1
OGGETTO: rapporti bancari in conto corrente – accertamento negativo del credito – nullità per violazione di norme di ordine pubblico – disapplicazione della legge sammarinese, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 1424/2022 in data
30.11/6.12.2022 del Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1424/2022 in data 30.11/6.12.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_4 Controparte_2 quale cessionaria di al fine di sentir revocare l'ingiunzione emessa
[...] Controparte_3
nei suoi confronti per il pagamento della complessiva somma di €.38.446,80 quale saldo debitore del rapporto di c/c acceso in data 13.02.2004 -rimasto aperto al momento della domanda- con annessa richiesta di affidamento in conto corrente per un importo pari ad
€.40.000 fino a revoca, adducendo parte opponente il difetto di prova scritta del credito in quanto documentato in sede monitoria solo in base all'estratto di saldaconto, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali in difetto di valida pattuizione costituita dalla clausola “uso piazza” per la determinazione degli interessi e l'illegittimo addebito di c.m.s. in assenza degli elementi necessari alla sua determinabilità, evidenziando in base ai ricalcoli del CTP un saldo creditore in favore del correntista pari ad €.34.772,47, ritenuta la nullità della clausola
“uso piazza” per contrarietà dell'art. 7 del contratto di conto corrente in esame all'art. 117
TUB, invero applicabile quale norma di ordine pubblico interno, ritenuta altresì la inapplicabilità degli interessi ultralegali anche al rapporto di affidamento poiché privo delle condizioni economiche, né delle c.m.s. in quanto priva della indicazione dei criteri di calcolo, ritenuta infine l'ammissibilità della rideterminazione del saldo di conto corrente, anche se il conto è ancora aperto, in mancanza di una domanda di ripetizione dell'indebito, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato che alla data del 31.03.2018 il saldo del conto controverso ammontava ad €.33.569,99 a credito del correntista, con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di quest'ultima le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Controparte_2
chiedendone la riforma nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle
[...]
2 pattuizioni sugli interessi e sulla c.m.s. ex art. 117 TUB, nonostante le parti abbiano espressamente scelto, in virtù dell'art. 3 della Convezione di Roma del 19 giugno 1980 quale legge regolatrice dei rapporti bancari controversi, l'applicazione esclusiva del diritto sammarinese e senza tenere in considerazione le condizioni economiche validamente pattuite tra le parti sulla base del diritto con conseguente erronea condivisione CP_1
del ricalcolo del saldo del conto corrente operato dal CTU e con condanna della banca opposta pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica.
Si è regolarmente costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'avverso gravame ed evidenziando la correttezza della sentenza che ha escluso l'applicabilità della legge facendo buon governo dell'art. 16 della cit. CP_1
Convenzione ritenendo l'applicazione della normativa sammarinese, nel caso di specie costituita dalla clausola “uso piazza” contenuta nel contratto di c/c ai fini della determinazione degli interessi ultralegali, da ritenersi manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro italiano, atteso che la normativa sammarinese non può essere contraria a quella dell'ordinamento giuridico nel quale viene fatta valere e, in relazione alla normativa italiana, il contratto di conto corrente non prevede alcuna valida pattuizione degli interessi ultralegali, determinati con riferimento al c.d. “uso piazza”, né della commissione di massimo scoperto, che non reca alcuna indicazione in ordine alla base di calcolo e ai suoi criteri.
A seguito di ordinanza del 17.09.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la controversia de qua debba essere disciplinata dalla legge italiana in luogo della legge giungendo così all'accoglimento dell'eccezione formulata CP_1 dalla difesa opponente volta ad accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi e delle c.m.s. contenute nei contratti bancari ripassati tra le parti per violazione di norme italiane (nello specifico, l'art. 117 TUB) ritenute dal giudice di prime cure espressive di ordine pubblico ex art. 16 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, con il conseguente ricalcolo del saldo eseguito dal CTU al tasso legale italiano.
La doglianza si fonda sull'art. 3, co. 1, della citata Convenzione secondo cui “Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti” le quali, nel caso in esame, hanno scelto che i loro rapporti siano regolati dalla legge (cfr. contratto di apertura di c/c di CP_1
3 corrispondenza, art. 20 “Legge applicabile”), ribadendo tale principio nel successivo art. 21, che stabilisce quale foro competente la giurisdizione del Tribunale della Repubblica di San
Marino, fatta salva l'insindacabile decisione della banca di adire un'autorità giudiziaria diversa, purché costituisca la sede/residenza della parte convenuta, come avvenuto nel caso in esame, fermo restando l'art. 4 della Convezione in tema di “principio del collegamento più stretto” in base al luogo di esecuzione della prestazione, ossia presso il territorio della
Repubblica di San Marino: da tale assunto conseguirebbe che i rapporti contrattuali vadano vagliati alla luce della sola normativa sammarinese in materia bancaria, in particolare dal
Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria n. 07/2007 emanato dalla
Banca Centrale della Repubblica di San Marino entrato in vigore in data 1.01.2008, mentre nel periodo antecedente il diritto non prescriveva l'obbligo di riportare in CP_1 forma scritta l'analitica indicazione di tutte le condizioni economiche praticate.
La censura è infondata.
Nel presupposto che l'ambito dei rapporti tra diritto interno e diritto straniero debba essere valutato alla stregua delle norme contenute nella Convenzione di Roma del 19.06.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in caso di contratto di conto corrente stipulato con istituto di credito straniero, ai sensi dell'art. 5, co. 2 va considerato il collegamento più stretto che può avere il contratto con in paese in cui la banca deve fornire la prestazione, trovando tuttavia il limite di cui all'art. 16 a tenore del quale la legge straniera non è applicabile se tale manifestazione sia incompatibile con l'ordine pubblico.
È nulla per contrarietà all'ordine pubblico la clausola contenuta nel contratto di conto corrente stipulato in data anteriore all'1.01.2008 con un istituto di credito sammarinese in cui il saggio e la misura degli interessi ultralegali ex art. 1284 c.c. sono determinati mediante rinvio al c.d. uso piazza, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB.
Reputa, pertanto, il Collegio di poter condividere, in quanto logiche e convincenti, le argomentazioni addotte dal giudice di prima istanza, secondo cui “ la normativa della
Repubblica di San Marino citata da parte opposta, applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2008, è contraria al suddetto principio di ordine pubblico;
essa pertanto non è applicabile al caso di specie e devono essere al suo posto applicati i principi desumibili dall'art. 117 TUB, in ossequio all'art. 16 della Convenzione di Roma del
19.06.1980” (cfr. pag. 5 sent), apparendo evidente la contrarietà all'ordine pubblico italiano della clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali, di cui all'art. 7 del contratto di c/c del 13.02.2004, nel prevedere che “ gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate dalla banca sulla
4 piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”, in linea con quanto stabilito dalla Suprema Corte.
Nello stesso senso anche il Tribunale Rimini (cfr. sent. 24 luglio 2015, sempre in tema di pattuizione “uso piazza”): “In tema di contratto bancario di diritto sammarinese, con riferimento alle clausole contrattuali prevedenti il mero rinvio alle condizioni applicate dalla banca stessa “su piazza”, senza la determinazione specifica del saggio di interesse a debito per il correntista, né degli ulteriori oneri e costi relativi al rapporto in questione, deve comunque affermarsi la nullità di dette clausole in quanto contrarie alle disposizioni contenute nell'art. 117 T.U.B. “ratione temporis” applicabile, qualificabili come norme di ordine pubblico, ciò in forza dell'art. 16 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 per cui 'l'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro”.
Se, pertanto, la banca avesse voluto la certezza di vedere applicato in proprio favore il diritto sammarinese, in particolare gli interessi uso piazza al rapporto controverso e le c.m.s. come determinate nel d.i. opposto, avrebbe potuto scegliere di adire il foro della RSM, come suo diritto insindacabile pattuito ex art. 21 del contratto di apertura di c/c.
Con il secondo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui, dopo aver ritenuto applicabile il diritto italiano ai rapporti contrattuali controversi, ha dichiarato in contrasto con i principi di ordine pubblico ex art. 16 della Convenzione di Roma le disposizioni di cui all'art. 117 TUB, criticando le argomentazioni del giudicante per aver posto a sostegno della decisione una pronuncia della Suprema Corte che, invero, riguarda la materia di lavoro e non dei contratti bancari.
Il rilievo non è condivisibile.
A parere del Collegio va ritenuta la correttezza della motivazione sul punto che, prendendo spunto dalla controversia di un lavoratore subordinato che aveva prestato servizio presso la filiale di un'azienda italiana all'estero e licenziato senza giusta causa, ha ravvisato la manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico italiano della legge che, in linea di principio, non preveda tutela contro il licenziamento ingiustificato, affermando il principio che, in caso di accertata incompatibilità con l'ordine pubblico italiano, il giudice è tenuto ad applicare i criteri di cui all'art. 4 della richiamata Convenzione di Roma.
Ebbene, nel caso di specie è assolutamente condivisibile quanto statuito dalla sentenza impugnata in merito al requisito della redazione per iscritto del contratto : …“alla luce del quadro normativo italiano in materia bancaria (TUB e TUF in special modo ) e della
5 legislazione europea in materia, le norme sulla trasparenza dei rapporti bancari rivelano
l'emersione di quello che la dottrina ha definito neoformalismo di protezione, ossia dell'insieme di quei vincoli formali posti a salvaguardia della parte debole, affinché questa sia informata e pertanto consapevole della scelta negoziale che si appresta ad effettuare;
in questa ottica la forma ha assunto il nuovo ruolo di strumento di politica del diritto utilizzata dal diritto privato europeo volto, in via diretta, alla salvaguardia della parte debole e, in via mediata, alla conformazione del mercato alla luce della strumentalità della forma al controllo e all'eterodeterminazione di taluni aspetti del regolamento contrattuale, pertanto, può dirsi fa parte dell' ordine pubblico la necessità che il contratto bancario sia redatto per iscritto e che siano ivi contenute con precisione il tasso di interesse applicato, ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, per giungere alla logica conclusione della contrarietà all'ordine pubblico italiano della clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente in esame, secondo cui “gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate dalla banca sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (cfr. pag. 5 sent.).
Va, ulteriormente, considerato che nel caso di specie il correntista rientra nella figura del consumatore e, quale parte debole del rapporto, la sua tutela costituisce un esempio di disciplina legislativa finalizzata a realizzare un equo bilanciamento tra interessi commerciali e negoziali, da un lato, e interessi generali e di protezione, dall'altro: ed infatti, la disciplina dettata a tutela del consumatore, nei contratti conclusi con soggetti professionisti, come nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito, si compone di norme dettate a tutela di interessi specifici di categoria e, se inizialmente è stata ispirata ad esigenze meramente economiche quali la facilitazione degli scambi commerciali, attualmente si fonda sul riconoscimento del valore primario della persona alla luce di criteri personalistici e di solidarietà sociale, quindi valori insopprimibili e costituenti metro di riferimento per la verifica della incompatibilità o meno di una norma straniera con l'ordine pubblico italiano.
In conclusione, corretta è la pronuncia impugnata che, in applicazione del diritto italiano, ha escluso l'applicabilità delle condizioni economiche previste in contratto, non potendo ritenersi validamente concordate e pattuite tra le parti, a nulla rilevando per i superiori assorbenti motivi il principio di cui all'art. 4 della Convezione in merito al “collegamento più stretto” con l'ordinamento sammarinese, posto che sia la sottoscrizione dei contratti, sia l'esecuzione della prestazione caratteristica trova indubbio collegamento con il territorio della Repubblica di San Marino.
6 Alla luce di quanto considerato la Corte, ritenuta assorbita ogni altra ulteriore questione, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
1424/2022 in data 30.11/6.12.2022 del Tribunale di Ancona, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia,
€.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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