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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33969/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGINIA Parte_1 C.F._1
PAOLA VECCHIO e dell'avv. ALESSANDRO BOSATRA, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via L. Mancini, 1 per delega allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA BERRA, Controparte_1 C.F._2 presso la quale è elettivamente domiciliato in Via IV Giugno, 41 per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
ATTORE: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis accertata la responsabilità professionale del convenuto ex art 1176 II comma c.c. condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e biologici (come da relazione medico legale in atti) subiti dell'attore nella misura che risulterà di giustizia oltre gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria si chiede ammettersi:
1)CTU medico-legale sulla persona dell'attore al fine di accertare l'entità del danno all'integrità psico-fisica subito dall'attore
2)prove per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli istruttori da intendersi preceduti dalla parola “vero”.
1)che, nell'aprile del 2010 l'attore riceveva una comunicazione di avviso di reato, in quanto veniva accusato del reato di cui all'art 527 cp. per “aver compiuto atti osceni in luogo pubblico a bordo della sua auto ed in particolare attirando l'attenzione di una minore” (Doc.1);
2)che pertanto il sig. si recava preso lo studio dell'avvocato Pt_1 Controparte_1 per farsi assistere e rappresentare dal predetto avvocato nella vicenda di cui sopra;
3)che, illustrata la problematica, l'avvocato accettava l'incarico relativo al CP_1 procedimento Trib. Milano R.G. 4945/15 e pertanto il sig. gli conferiva il Pt_1 mandato per farsi assistere e rappresentare e versava all'avvocato un fondo spese di € 800,00 (Doc.2-3);
4)che pertanto l'avvocato comunicava al sig. di aver provveduto CP_1 Pt_1 al deposito della nomina negli atti del giudizio (Doc. 4);
5)che, nei mesi successivi, il sig. contattava varie volte l'avvocato Pt_1 CP_1 anche tramite la propria sorella sig.ra , che aveva indicato all'attore Parte_2 di rivolgersi all'avvocato per avere informazioni sull'andamento della CP_1 pratica;
6)che l'avvocato Carparelli rassicurava sempre il sig. circa il buon esisto Pt_1 della vertenza;
7)che inaspettatamente in data 6/7/17, al sig. il Prefetto di Pavia notificava Pt_1 un decreto di “revoca di nomina di Guardia Giurata” (Doc.5);
8)che il sig. veniva a conoscenza che il procedimento penale r.g. 4945/15 Pt_1
Trib. Milano si era concluso con una sua condanna in via definitiva per “atti osceni” ex art. 527 cpc (Doc.6);
pagina 2 di 14 9)che, il procedimento penale di cui sopra si era tenuto all'insaputa del sig Pt_1 che non si era mai presentato davanti al Giudice in quanto non aveva avuto mai alcuna informazione da parte dell'avvocato CP_1
10)che pertanto l'Avv. non aveva adempiuto al mandato conferito dal sig. CP_1
e non aveva mai seguito la procedura, e non si era mai neppure presentato Pt_1 alle udienze;
11)che nel procedimento penale il sig. ignaro del comportamento dell'avv. Pt_1
veniva assistito da un “avvocato d'ufficio” mai visto e conosciuto e pertanto CP_1 non aveva avuto modo di dimostrare le proprie ragioni;
12)che, pertanto il sig. veniva condannato per il reato di atti osceni in luogo Pt_1 pubblico” e alla pena di mesi 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;
13)che una volta appresa la notizia della condanna il sig. oltre a perdere il Pt_1 lavoro di guardia giurata, iniziava ad avvertire progressivo accumulo di tensione associato a un profondo senso di impotenza per non essere stato messo al corrente tempestivamente dei vari gradi di giudizio e delle sentenze di condanna, iniziando pertanto a soffrire di una “sindrome di disadattamento reazione depressiva prolungata, da porsi in relazione ai fatti insorti nel luglio 2017”; ovvero a seguito della notizia di condanna e della mancanza assistenza legale da parte dell'avv. come risulta CP_1 dalla relazione del dott. (Doc.7); Per_1
14)che, all'attore a seguito delle vicenda per cui è causa venivano riscontrati “disturbi di ansia generalizzata con somatizzazioni multiple associato a depressione di natura reattiva e di grado estremamente significativo” come riscontrato dalla dott.ssa CP_2 nella relazione che si allega (Doc.8);
15)che a seguito della condanna penale subita di cui ne è venuto a conoscenza nel luglio 2017, l'attore risulta essere: “affetto in maniera stabile di una condizione di depressione ed ansia di severe entità che costituisce un danno all'integrità psicofisica
(danno biologico) nella misura del 25% oltre ad un periodo di inabilità parziale al 50% di 8 mesi “ come si legge nella relazione medico-lega dott. che si produce Per_2
(Doc.9) 16)che pertanto appare evidente che l'avvocato ha tenuto un comportamento CP_1 negligente in quanto non ha adempiuto all'incarico affidatogli di difensore del sig. violando l'art. L'art. 1176 2° comma C.C. Pt_1
17)che il convenuto inoltre è altresì venuto meno alle prescrizioni degli articoli 10
“dovere di fedeltà”; 11 “rapporto di fiducia ed accettazione dell'incarico” 12 “dovere di diligenza” 14 “dovere di competenza” 26 adempimento del mandato 27 “ doveri di informazioni” del Codice Deontologico Professionale e di conseguenza comporta la responsabilità del professionista;
pagina 3 di 14 18)che, inoltre la violazione del dovere di diligenza da parte del professionista costituisce un inadempimento contrattuale da cui consegue in applicazione del principio di cui all'art 1460 c.c. la perdita del compenso, versato dal sig. Pt_1
19)che l'avvocato alle rimostranze del sig e viste le evidenti CP_1 Pt_1 proprie responsabilità, radicava un procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Milano che però si concludeva negativamente (doc.10);
20)che inutilmente veniva richiesto all'avv. il risarcimento del danno subito CP_1 dall'attore (Doc.11).
21)vero che, nel mese di aprile 2010 il sig. contattava la sorella Parte_1 signora e le raccontava che mentre era fermo ad una stazione di Parte_2 servizio veniva avvicinato ed identificato dagli Agenti della Questura di Milano;
22)vero che la signora , che all'epoca dei fatti lavorava nel Tribunale Parte_2 di Milano contattava l'avvocato che conosceva, e le spiegava quanto CP_1 accaduto al fratello e fissava un incontro fra l'avvocato ed il sig. CP_1 Parte_1
;
[...]
23)vero che a detto incontro il sig conferiva il mandato all' avv. Parte_1
e gli consegnava un fondo spese di € 800,00; CP_1
24)vero che nei mesi successivi la signora ebbe numerosi incontri in Parte_2
Tribunale con l'Avv. nei quali chiedeva informazioni e notizie sulla stato del CP_1 processo riguardante il fratello;
26)vero che l'avvocato ad ogni incontro e/o contatto rassicurava sia il sig. CP_1
e la signora circa il buon esito del processo;
Parte_1 Parte_2
26)vero che nel 2015 il sig. veniva a conoscenza , in quanto non gli veniva Pt_1 rinnovato il permesso di Guardia Giurata, della condanna in via definitiva e senza possibilità di appello;
27)vero che il sig. e la sorella contattavano l'avv il quale Pt_1 CP_1 scaricava la colpa sulla Procura della Repubblica asserendo di aver depositato la nomina professionale conferitagli dall'attore;
28)vero che l'Avv ha omesso di depositare la nomina allo stesso conferita CP_1 dal sig. Pt_1
29)vero che il convenuto ha omesso di svolgere alcuna attività difensiva a favore dell'attore; Si indica a teste: signora via Capuana 50 Rho” Testimone_1
CONVENUTO:
pagina 4 di 14 “IN VIA PRELIMINARE
1) dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 163 co. 3 n.4 c.p.c. per le ragioni esposte in atti e per l'effetto respingere le pretese attoree;
2)
Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione ex. art. 2946 c.c ovvero ex art. 2947 c.c. del diritto del sig. e della conseguente azione civile, con ogni effetto di Pt_1 legge e, in ogni caso, respingere integralmente ogni avversa pretesa;
IN VIA PRINCIPALE
3)
Rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'avv. perché infondate in CP_1 fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
IN VIA SUBORDINATA
4)
Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, accertare il grado di responsabilità dell'avv. limitatamente ai danni strettamente CP_1 connessi all'attività posta in essere dallo stesso, espunte le voci di danno non provati e/o riferibili ad altri soggetti tra cui lo stesso attore ex artt. 1227 e 1227/2 c.c. e in ogni caso dei limiti dei compensi dallo stesso percepito;
IN VIA ISTRUTTORIA
5) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”:
1) dal 2010 al 2017 il sig. evitava di contattare a mezzo telefono, mail o con Pt_1 accessi presso lo studio l'avv. CP_1
2) nel procedimento penale avente rg. 39991/20 concluso avanti il Tribunale di Milano il sig. era difeso dall'avv. Alessandra Bigliani, come da doc.2 fascicolo attore Pt_1 che mi si rammostra;
3) nel 2018 l'attore avrebbe potuto riabilitarsi cancellando gli effetti della sentenza penale o nel 2021 avrebbe potuto domandare la declaratoria di estinzione del reato ex art.167 c.p., salvo nel caso in cui fossero sopravvenute ulteriori condanne;
pagina 5 di 14 4) l'attore avrebbe appreso della condanna penale a luglio nel 2017 quando era convocato dai Carabinieri di Corteolona, mentre in atti la conoscenza viene indicata a seguito della notifica del decreto di revoca di nomina di guardia giurata.
5) l'attività di guardia giurata presso le guardie ambientali OIPA Italia ONLUS è una attività volontaristica senza retribuzione, come da doc.5 fascicolo attoreo che mi si rammostra;
6) nel 2017 l'avv. introduceva un procedimento di mediazione nei confronti CP_1 del sig. al solo fine di far cessare la condotta persecutoria di quest'ultimo. Pt_1
7) Il è stato cancellato dal Comune di Corteolona (PV) per irreperibilità, Pt_1 come da doc.2 che mi si rammostra;
8) il decreto penale emesso a carico del fu revocato per sua irreperibilità, Pt_1 come da doc.3 che mi si rammostra;
Si indicano come testi:
- L'avv. Claudia Osti, con studio in Via Morgagni, 40 - 20005 - Pogliano Milanese (Mi) ( su tutti i capitoli);
- Avv. Alessandra Bigliani, con studio in Via Besana, 7 - 20122 - Milano (Mi) ( sui capitoli nn. 2, 3, 7 e 8)
IN OGNI CASO
6) Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi.”
pagina 6 di 14 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 settembre 2022,
[...]
ha convenuto in giudizio l'avvocato per sentir accertare la Pt_1 Controparte_1
responsabilità contrattuale del convenuto nell'espletamento del mandato professionale conferitogli in relazione al procedimento penale R.G. 4945/15 che lo vedeva imputato dinanzi al tribunale di Milano.
A seguito di rinnovazione dell'atto di citazione, ritenuto dall'allora giudice istruttore affetto da assoluta incertezza in ordine alla causa petendi, l'attore ha chiarito di aver ricevuto nell'aprile del 2010 una comunicazione di avviso di reato, con la quale lo si accusava del reato di cui all'art 527 c.p. per “aver compiuto atti osceni in luogo pubblico
a bordo della sua auto ed in particolare attirando l'attenzione di una minore”, di essersi rivolto all'avvocato e di avergli conferito il mandato per farsi assistere e CP_1
rappresentare nel processo, versandogli un fondo spese di € 800,00.
Il sig. in particolare, lamenta di aver sempre ricevuto, nei mesi successivi, Pt_1
rassicurazioni dal legale circa il buon esito della vertenza e di aver appreso soltanto in data 6 luglio 2017, a seguito della notifica, da parte del Prefetto di Pavia, di un decreto di “revoca di nomina di Guardia Giurata” che il procedimento penale r.g.4945/15 Trib.
Milano si era concluso con una sua condanna in via definitiva alla pena di mesi 3 di reclusione per “atti osceni” ex art. 527 c.p.
Quindi, quando già erano decorsi i termini per l'appello, l'attore apprese che l'avv. non aveva adempiuto al mandato ricevuto, non aveva mai seguito la CP_1
procedura, e non si era mai neppure presentato alle udienze.
Da qui, oltre ad aver perso il lavoro di guardia giurata, l'attore iniziò ad avvertire
“progressivo accumulo di tensione associato a un profondo senso di impotenza” e a pagina 7 di 14 soffrire di una “sindrome di disadattamento reazione depressiva prolungata, da porsi in relazione ai fatti insorti nel luglio 2017”.
Ritenendo che il legale sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali,
[...]
chiede che il convenuto venga condannato al risarcimento dei danni Pt_1
“patrimoniali e non patrimoniali e biologici” dallo stesso subiti per non aver mai ricevuto alcuna informazione da parte dell'avvocato CP_1
2. Il convenuto si è costituito, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, 3° comma n. 4 c.p.c, e la prescrizione del diritto e dell'azione esercitati, facendo presente di non aver mai più avuto notizie del Pt_1
sino al luglio del 2017 né richieste scritte da parte del medesimo. Pertanto, ad avviso del convenuto, il termine previsto dall'art. 2947 c.c. deve considerarsi ampiamente decorso.
Nel merito, il convenuto ha contestato gli assunti della controparte, in particolare, di aver fornito “sempre rassicurazioni circa il buon esito della vertenza”, sostenendo che l'unica circostanza veritiera dedotta in atti è che il signor si era rivolto a lui Pt_1
nel lontano 2010 per una consulenza relativa a una denuncia per atti osceni che aveva ricevuto. Da allora, rileva, egli non ha più avuto alcun tipo di contatto né notizie dall'attore il quale lo contattò solo nel 2017, accusandolo di non averlo difeso nel processo penale e chiedendo ripetutamente e insistentemente un mai precisato risarcimento del danno, tanto da indurre lo stesso avvocato a instaurare, dinanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, una mediazione facoltativa conclusasi con esito negativo.
Il convenuto contesta il rilascio della procura in suo favore, nega il rapporto contrattuale tra le parti e rileva che l'attore avrebbe dovuto agire ex art. 2043 c.c., con il relativo onere probatorio.
In ogni caso, non vi sarebbe alcun nesso tra la condanna subita da e la Pt_1
consulenza dal medesimo resa.
pagina 8 di 14 Infine, dalla disamina della sentenza emessa dal Tribunale di Milano depositata in data
31 ottobre 2015 e prodotta dall'attore, emergerebbe che nel procedimento penale i fatti che hanno portato alla condanna sono incontrovertibili, tanto che il giudice testualmente scrive che “gli elementi probatori acquisiti consentono di formulare un giudizio di sicura colpevolezza nei confronti dell'imputato in ordine il contestato delitto di quell'articolo 527 c.p”. Buonanno, pertanto, non avrebbe avuto alcuna chance di riforma della sentenza in grado di appello e la valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita deve ritenersi negativa.
3. La causa, all'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza svolgimento di attività istruttoria ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
4. La fattispecie va innanzitutto inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Parte attrice domanda l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto per inadempimento nell'espletamento dell'incarico professionale. Ne chiede quindi la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto.
Come è noto, nell'adempimento delle obbligazioni relative all'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., secondo comma), ossia una diligenza qualificata dalla perizia, dall'impiego di conoscenze e strumenti tecnici, nonché dalla prudenza, adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni rese dal professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per giurisprudenza costante, l'avvocato è considerato responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in pagina 9 di 14 cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. La responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione è circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando essa implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà a norma dell'art. 2236 c.c.
Il professionista è quindi esente da responsabilità se e in quanto dimostri l'esatta esecuzione o la non imputabilità dell'imperfetta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c., avendo agito con diligenza e avendo individuato e utilizzato gli strumenti giuridici più corretti per soddisfare lo scopo perseguito dal cliente, a norma del combinato disposto degli artt. 1176 secondo comma e 2236 c.c.
Sul piano dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale dell'avvocato ha l'onere di dimostrare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la negligente prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la negligente prestazione professionale, l'inadempimento, e il danno evento, la lesione dell'interesse primario al bene della vita perseguito (cfr. Cass. sentenze n. 9238/2007, n.
28992/2019, n. 2109/2024).
Se tale onere probatorio non viene assolto, con particolare riguardo alla sussistenza del danno evento e alla causalità materiale, l'addebito di responsabilità non può essere mosso nella sua massima portata e deve essere comunque disposto il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale (Cassazione sentenze n. 25464/2020, n. 16342/2018).
4.1. L'attore, alla luce delle considerazioni che precedono, deve fornire innanzitutto la prova del conferimento del mandato difensivo.
pagina 10 di 14 In proposito, si osserva che è stato allegato agli atti un mandato ex art. 96 c.p.p. del 22 aprile 2010 (doc.2 di parte attrice) con il quale nomina quale proprio Parte_1
difensore di fiducia l'avv. Quale doc.3, l'attore ha prodotto una e-mail Controparte_1
del 30 ottobre 2017 nella quale l'avv. dà atto di aver inviato tale mandato (in CP_1
copia) al sig. , a seguito di sua richiesta, e di aver ricevuto la somma di € Pt_1
800,00.
Deve ritenersi che la documentazione sopra richiamata costituisca prova sufficiente del mandato conferito all'avv. nonostante quest'ultimo, nella comparsa di CP_1
risposta, abbia negato la sussistenza di un rapporto contrattuale.
Quella appena citata, tuttavia, costituisce l'unica prova utile a corroborare la tesi dell'attore, per i motivi di seguito precisati.
Innanzitutto, prima di affrontare la questione della fondatezza della domanda, va detto che la comprovata esistenza del rapporto contrattuale consente di escludere l'applicabilità dell'art. 2947 c.c. invocato dal convenuto a sostegno della tesi della prescrizione del diritto azionato da , dal momento che il termine al Parte_1
quale bisogna aver riguardo non è il termine quinquennale previsto per gli illeciti sanzionati ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì il più lungo termine decennale fissato per le obbligazioni contrattuali. Del resto, il convenuto, negli atti conclusivi, non riprende più il tema della prescrizione, rinunciando, di fatto, all'eccezione richiamata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
4.2. Quanto al requisito della negligente prestazione professionale, si osserva che l'attore rimprovera all'avv. di non avergli fornito informazioni sul procedimento, di CP_1
non essersi presentato in udienza a svolgere il proprio mandato difensivo e di non aver così consentito neppure a lui di fornire la propria versione dei fatti in tribunale.
In proposito, va innanzitutto evidenziato che le comunicazioni relative al processo sarebbero dovute pervenire allo stesso domicilio dell'imputato, come risulta dal mandato pagina 11 di 14 prodotto dall'attore quale doc.2 (ove si legge “elegge domicilio presso la propria abitazione”).
Tuttavia, tale circostanza non esimeva l'avv. dal farsi parte diligente e CP_1
verificare, valendosi del mandato ricevuto, in quale fase si trovasse il procedimento e se fosse stata fissata l'udienza per la celebrazione del dibattimento. Peraltro, il convenuto evidenzia che l'attore si è addirittura reso irreperibile, tanto da essere cancellato per irreperibilità dal suo Comune (come si evince dal doc.2 di parte convenuta),
L'omessa attività di verifica non sembra però aver comportato conseguenze sicuramente pregiudizievoli per l'attore.
Quest'ultimo, infatti, avrebbe dovuto dimostrare che, se fosse stato messo in grado di presenziare alle udienze, avrebbe potuto evitare la condanna. Tuttavia, nulla Pt_1
deduce circa il contenuto della tesi difensiva che il proprio avvocato avrebbe potuto sostenere e che avrebbe potuto scagionarlo dalle accuse. Non si fa alcun accenno, ad esempio, a un alibi o ad altre circostanze che, se rese note al giudice, avrebbero potuto smentire i due testi sulla base delle cui dichiarazioni lo stesso è stato condannato.
Tale omissione si traduce nella mancata prova del nesso di causalità tra la negligente prestazione professionale asserita, cioè l'inadempimento del difensore, e il danno lamentato.
4.3. Anche relativamente a quest'ultimo, sono riscontrabili significative lacune probatorie, considerato che i certificati e le relazioni mediche alle quali rimanda la difesa di parte attrice si fondano esclusivamente sulle stesse affermazioni del sig. Pt_1
che riferisce ai medici di un evento traumatico accaduto nel 2017, allorquando egli venne a sapere della condanna per un reato che, asseriva, non aveva commesso (docc. 7,
8 e 9 di parte attrice).
pagina 12 di 14 In ogni caso, va ribadito che non è stato dimostrato che, se anche l'attore avesse appreso della condanna in tempo per impugnare la sentenza, egli avrebbe ottenuto lo scopo di essere assolto nel giudizio di secondo grado.
Non è stata fornita alcuna indicazione della strategia difensiva che si sarebbe potuta mettere in atto. Inoltre, i mezzi di prova dedotti, come è stato già evidenziato dal precedente giudice istruttore nell'ordinanza del 24 ottobre 2023, non sono idonei a fornire la prova della fondatezza della domanda svolta, trattandosi di capitoli di prova in parte contenenti valutazioni non demandabili a testi in parte relativi a circostanze già provate o da provarsi documentalmente e in parte relativi a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Le domande di risarcimento del danno spiegate da parte attrice non possono quindi trovare accoglimento anche in ragione della carenza degli ulteriori presupposti e, in particolare, in forza del difetto di prova della sussistenza del danno lamentato.
In conclusione, nessuna evidenza fattuale è stata fornita da parte attrice, gravata del relativo onere probatorio, in ordine alla sussistenza di elementi per operare una ragionevole e qualificata prognosi futura.
5. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, conformemente ai parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, la parte attrice va condannata a rifondere le spese di lite al convenuto.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande svolte da e lo condanna a rifondere al Parte_1
convenuto le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori pagina 13 di 14 Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 14 di 14