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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2024, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 14049/2023 R.G.A.C.
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dichiara la contumacia di , Controparte_1
non comparso benché ritualmente citato e dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 14049/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 30.5.2024, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 14049/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
AVV. , C.F. , Parte_1 C.F._1
procuratore di se stesso, elett.te dom.to presso il proprio studio in
Napoli alla via Santa Lucia n. 90
RICORRENTE
E
, C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla via Enea Zanfagna n. 14
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza n. 14049/2023 r.g.a.c. Pag. 2 dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c.-14 d.lgs. n. 150/11, depositato il 22.6.2023 e regolarmente notificato tramite pec il 7.7.2023, il ricorrente chiedeva liquidarsi la somma di € 9.356,27, oltre accessori ed interessi, per averlo difeso in due giudizi di volontaria giurisdizione
(r.g. nn. 6866/2020 e 4985/2020).
3. Non si costituiva il resistente e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
5.1. Non vi è dubbio alcuno sullo svolgimento dell'attività professionale da parte del ricorrente;
tanto emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta nell'odierno giudizio unitamente al ricorso e che attesta lo svolgimento della stessa nel giudizio.
A fronte di tali univoci dati documentali, nessuna contestazione la parte resistente (rimasta contumace) ha ritenuto di dover sollevare, né la stessa (sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 1218 c.c.) ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico o la non imputabilità dell'inadempimento.
n. 14049/2023 r.g.a.c. Pag. 3 5.2. L'importo domandato non è tuttavia corretto.
Invero per n. R.G. 4985/2020 appare equo riconoscere il valore minimo per i procedimenti di volontaria giurisdizione, scaglione fino ad €
4.000.000,00, ossia € 4.746,00 (compenso ante modifiche di cui al DM
147/22, non operante ratione temporis), oltre accessori.
Per il giudizio n. R.G. 6866/2020, “stante la mancanza di una fase di trattazione e la reiterazione di molte questioni già oggetto del precedente ricorso” (p. 16 ricorso), appare equo riconoscere i valori minimi, ridotti del 50%, come peraltro indicato dal ricorrente, ma senza aumenti, tenuto conto dell'attività espletata, ossia € 2.373,00 oltre accessori.
La somma dovuta dal resistente, pertanto, è pari ad € 7.119,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), da cui detrarre l'acconto ricevuto di € 600,00 (p. 1 ricorso).
5.3. E' errata, viceversa, la domanda degli interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 (il ricorrente, nelle conclusioni, fa riferimento a “interessi moratori (nella misura del 10,50%, almeno annui)”)
Invero i rapporti tra avvocato e cliente persona fisica (non nell'esercizio di un'attività professionale) sono, per pacifica giurisprudenza, da inquadrare tra quelli tra professionista e consumatore.
Ne discende che vanno riconosciuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 17.1.2023 (data notifica ricorso ex art. 702bis cpc, dichiarato improcedibile per mancata comparizione) al 21.6.2023 ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo (“Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
n. 14049/2023 r.g.a.c. Pag. 4 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”: cfr. Cass. nn. 8611/2022, 24973/2022).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria e decisoria, non espletata (scaglione fino ad €
26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, di € 7.119,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella
[...] misura del 15% del compenso), da cui detrarre l'acconto ricevuto di €
600,00, ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal
17.1.2023 al 21.6.2023 ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi
[...]
professionali ed € 264,00 per esborsi oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 14049/2023 r.g.a.c. Pag. 5