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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 989/2012 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
EX TRIBUNALE ORDINARIO DI SALA CONSILINA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 989/2012 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Dario Lisanti e Giovanni De Paola, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Teggiano (Sa) alla via Salice Bonetti n. 16
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Marino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Gramsci n. 19-21
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cono Andriuolo, elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo studio in Teggiano (Sa) alla via Facofaro
INTERVENTRICE EX ARTT. 111 C.P.C.
OGGETTO: Proprietà, detenzione sine titulo, rilascio pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 02.11.2012, conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare di essere piena Controparte_1
proprietaria e possessore ultraventennale degli appezzamenti di terreno in Buonabitacolo, alla contrada
Riofreddo, riportati nel catasto di detto Comune al foglio 4, particella n. 82 di are 7,48, particella 83 di are 6,68, particella n. 64 di are 1,45, particella n. 85 di are 13,94, particella n. 86 di are 15,13, particella n. 79 di are 10,25, particelle n. 78 di are 12,07 per averli acquistati, le prime sei particelle dai signori e , con rogito del 09.03.68, per notar Rep. N. 16589, Racc. n. Persona_1 Per_2 Persona_3
1365, registrato in Montesano il 25.03.68 al n. 114 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di
Salerno il 04.04.68 ai nn. 8873/7718, l'ultima particella dal sig. con rogito del Persona_4
28.08.77, per notar Rep. N. 4393, Racc. n. 562, registrato a Sala Consilina il 18.10.77 al Persona_3
n. 1615, vol. 177 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 26.10.77 ai nn.
23414/20558; accertare e dichiarare l'illegittima detenzione da parte di di tali Controparte_1 appezzamenti di terreno ed ordinare, quindi, al suo legale rappresentante p.t., l'immediato rilascio degli stessi, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
condannare la società convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittima detenzione a decorrere dal 1.1.11 sino alla data dell'effettivo rilascio, con riserva di quantificazione, anche all'esito di CTU;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva.
A sostegno della propria domanda, deduceva che i suindicati terreni, liberi da pesi, vincoli e diritti di terzi dalla data di acquisto, erano sempre stati in suo possesso;
che con contratto stipulato il 23.09.05 le particelle in questione venivano concesse in locazione, con durata esennale, alla società convenuta;
che, nonostante la risoluzione anticipata del rapporto locativo, a far data dal 31.12.10, conseguente a recesso comunicato dal conduttore, la convenuta continuava a detenere il terreno sito in agro di Buonabitacolo individuato al foglio 4, particelle n. 69, 86, 83, 79, 78, 82 e 85; che a nulla era valsa né la diffida inviata né la denuncia querela sporta presso i Carabinieri, allorquando veniva rilevato che erano in corso da parte della convenuta scavi non autorizzati.
Con comparsa depositata il 26.02.2013, si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, per avere lasciato i terreni oggetto del giudizio liberi da persone e cose a far data dal 31.12.2010, nonché accertare e dichiarare il diritto di usufruire della stradina privata di accesso al proprio complesso aziendale “Oasi Riofreddo”, avendo acquisito una legittima servitù di passaggio ex contratto di locazione registrato, diffidando il sig. dal non perpetrare CP_3
pagina 2 di 14 ulteriori turbative ai danni della garantendo il libero esercizio della servitù di CP_1 CP_1
passaggio spettante. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Precisava di avere stipulato con il sig. , figlio della , quale Persona_5 Parte_1
detentore del possesso e della gestione del fondo di famiglia, un contratto di locazione relativo ad un'area del fondo le cui particelle risultavano essere intestate alla . Deduceva che, così come Pt_1
risultava dal contratto, tale locazione era finalizzata anche alla realizzazione a cura di parte conduttrice di un nuovo percorso stradale di accesso al proprio fondo a monte e che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni e allacciamenti del nuovo accesso stradale sarebbero rimasti, alla cessazione della locazione, acquisiti allo stato di fatto e di diritto alla comune esigenza di accesso ai rispettivi fondi.
Esponeva di avere realizzato detta strada privata, di avere comunicato a parte locatrice il proprio recesso dal contratto di locazione stipulato a far data dal 01.01.2011 e di avere, da tale data, lasciati liberi da persone e cose detti terreni, continuando ad esercitare il solo diritto legittimamente maturato di percorrere la stradina privata realizzata sul terreno in precedenza locato.
Lamentava di avere sporto denuncia querela ai Carabinieri in seguito ad episodi di turbativa al legittimo intervento manutentivo, di carattere improrogabile e urgente, relativo a lavori alla rete idrica da eseguire unicamente sulla stradina privata asservita all'uso della , nonché su terreno CP_1
demaniale. Esponeva, infine, che dalla fine della locazione aveva subito turbative continue al proprio legittimo godimento dell'Oasi Riofreddo che l'avevano costretta a formalizzare due ulteriori denunce querele.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 31.07.19, a scioglimento della riserva assunta precedentemente assunta, il precedente istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa di intervento volontario depositata il 20.05.2020, si costituiva in giudizio la società
deducendo di essere piena proprietaria, in virtù di acquisto dalla Controparte_4 Parte_1
con atto rogato il 18.09.2013, della consistenza immobiliare oggetto dei fatti di causa costituita
[...]
dal terreno agricolo di circa mq. 85.567 riportato nel Catasto terreni al foglio di mappa n. 4 comprendente, tra le altre, le originarie particelle 82 di are 7,48, 83 di are 6,68, 69 di are 1,45, 85 di are
13,94, 86 di are 15,13, 79 di are 10,25, 78 di are 12,07 identificate, a seguito delle operazioni di modifica catastale, dai nn. 69, 79, 83, 1096, 1097 e 1098. Lamentava una lesione del proprio diritto di proprietà in virtù del comportamento antigiuridico della società convenuta e, sulla scorta di tanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto di proprietà sulle particelle oggetto di causa, in forza del valido trasferimento operato in suo favore, giusta atto per notar stipulato il Persona_6
pagina 3 di 14 18.09.13, da parte della signora , legittima proprietaria da oltre un trentennio della Parte_1 consistenza alienata;
accertare e dichiarare l'illegittimo transito sulle indicate particelle da parte della al fine di raggiungere il complesso aziendale Oasi Riofreddo e, dunque, Controparte_1
l'inesistenza di qualsivoglia pretesa servitù di passaggio, ordinando la cessazione di qualsivoglia situazione antigiuridica e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche con la rimozione dei pozzetti di ispezione delle condutture di acqua e delle relative tubazioni e cavi;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittimo utilizzo della proprietà altrui, a decorrere dalla data di acquisto del compendio e sino alla cessazione dell'abuso, con valutazione, anche in via equitativa, all'esito di CTU;
con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio in sentenza provvisoriamente esecutiva.
La causa veniva rinviata, in seguito alla formulazione di proposta ex art. 185-bis c.p.c., all'udienza del
15.01.2024 e, successivamente, all'udienza del 05.03.24 all'esito della quale, ritenuta la necessità di disporre il rinnovo delle operazioni peritali, previa declaratoria della nullità dell'elaborato depositato in data 25.02.202, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
17.09.2024, con ordinanza emessa in data 26.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via del tutto preliminare e in rito, si rileva la ammissibilità dell'intervento della società divenuta proprietaria del compendio immobiliare oggetto di domanda.
Risulta pacifico, infatti, che detto compendio veniva trasferito da alla Parte_1 [...]
in corso di causa (18.09.13, come da rogito allegato all'atto di intervento). Controparte_4
Trova, dunque, applicazione l'art 111 c.p.c., secondo il quale, in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo.
Parimenti va confermata la legittimazione attiva della , atteso che, come ha avuto modo di Pt_1
chiarare la Corte di Cassazione in diverse delle sue pronunzie, “nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art.
111, comma 3, del successore a titolo particolare che ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cassazione civile, sez. II, 22 gennaio 2015 n. 1200).
pagina 4 di 14 Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di legittimazione ad agire da parte di Parte_1
Ed invero, come anticipato, nonostante il trasferimento della titolarità del diritto, infatti, come si evince dalla disciplina dell'art. 111 c.p.c., le parti originarie mantengono il proprio interesse ad agire ed anzi devono considerarsi litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
In tal senso si è espressa la giurisprudenza, la quale ha affermato che “secondo il disposto dell'art. 111
c.p.c., che concerne non la capacità al processo (legitimatio ad processum) ma la titolarità attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam), l'alienazione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non fa venir meno l'interesse ad agire in capo all'originario attore, onde il rapporto processuale prosegue tra le parti originarie. La disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 111 c.p.c. costituisce, infatti, espressione del principio generale secondo il quale gli effetti sostanziali della domanda giudiziale continuano ad essere rilevanti sul piano processuale, nonostante le modificazioni eventualmente intervenute nella titolarità del diritto controverso e trova applicazione anche nel caso in cui il mutamento della titolarità di tale diritto si ricolleghi alla alienazione del bene alla cui tutela è stata esperita l'azione. Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega, dunque, alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio.” (Corte d'App. Roma, 17 giugno 2009).
Ciò posto, va riconosciuta tanto la legittimazione processuale della . Pt_1
Va tuttavia considerato che, dopo la cessione della res litigiosa, l'alienante permane nel processo quale sostituto processuale dell'acquirente (giurisprudenza costante, cfr. Cass. 8884/03, 22424/09 e, da ultimo, 17959/16) e che solo quest'ultimo è destinatario degli effetti sostanziali della sentenza (cfr.
Cass. 8215/03, in motivazione, pag. 6, primo cpv: "in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la perdurante legittimazione della parte che abbia perso la titolarità sostanziale del diritto ha (nei limiti in cui non residui una sua personale titolarità di taluno dei diritti oggetto del giudizio) portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano (per quanto di ragione) solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia
o meno il medesimo intervenuto nel giudizio"). Pertanto, qualora l'acquirente a titolo particolare della res litigiosa entri nel processo pendente tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., comma 3 (per esservi intervenuto, come nel presente giudizio), viene meno la ragione che giustifica la menzionata sostituzione processuale. In conclusione, cioè, dopo l'ingresso nel processo dell'acquirente a titolo particolare della res litigiosa, l'alienante che non venga estromesso acquista la posizione processuale di pagina 5 di 14 un interveniente volontario ex art. 105 c.p.c., comma 2 (ad adjuvandum dell'acquirente), mentre l'unico rapporto sostanziale su cui la sentenza è destinata ad incidere è quello del quale è (divenuto) titolare l'acquirente.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere che, per effetto dell'intervenuta successione a titolo particolare della nella titolarità del compendio per cui è causa e del successivo intervento in CP_2 giudizio della suddetta società, sia venuto meno l'interesse ad agire di , quantomeno con Parte_1
riferimento alle domande di accertamento della proprietà, di rivendica e di riduzione in pristino, essendo le stesse state fatte proprie dalla società interventrice. Ed invero, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione espressamente prevista ex art. 100 c.p.c., consiste nel rapporto di utilità esistente tra la lesione di un diritto, così come affermata, ed il provvedimento di tutela giurisdizionale richiesto;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo, ed attuale.
In altri termini esso individua il bisogno di tutela giurisdizionale che emerge dall'affermazione dei fatti costitutivi e fatti lesivi del diritto.
Come precisato in sede giurisprudenziale “l'interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi
d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio” (in termini Cass. 31.3.2006 n.7635 nel merito recentemente Tribunale Roma, sez. IX,
05.01.2015, n. 120)
Circa la modalità di valutazione concreta di tale condizione, malgrado orientamenti difformi in passato,
è stato precisato che “L'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., in quanto condizione preliminare di ammissibilità della domanda giudiziaria, deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte (Cass. 9 maggio 2008, n. 11554), e non lo si può negare sul presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse da quelle sostenute dall'attore, attenendo ciò alla fondatezza nel merito della domanda”. (In termini Cass., sez. un., 15.05.2015, n.
9934).
Ciò posto, non emerge dagli atti di causa un interesse concreto ed attuale dell'attrice all'accoglimento delle domande di cui ai punti 1) e 2) della comparsa conclusionale depositata in data 21/11/2024 (“1) accertare e dichiarare che, alla data di introduzione del giudizio, era legittima e piena proprietaria e possessore ultraventennale degli appezzamenti di terreno – di seguito alienati, alla società CP_2
per atto notar del 18.09.13 - in Buonabitacolo, alla contrada “Riofreddo”, riportati nel catasto Per_6
di detto comune al foglio 4, particella n. 82 di are 7,48, particella 83 di are 6,68, particella n. 64 di are
1,45, particella n. 85 di are 13,94, particella n. 86 di are 15,13, particella n. 79 di are 10,25; particella
pagina 6 di 14 n. 78 di are 12,07 per averli acquistati, le prime sei particelle dai signori e , Persona_1 Per_2
con rogito del 09.03.68, per notar Rep. N. 16589, Racc. n. 1365, registrato in Persona_3
Montesano il 25.03.68 al n.114 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 04.04.68 ai nn. 8873/7718, l'ultima particella dal sig. con rogito del 28.08.77, per notar Persona_4 Per_3
Rep. N. 4393, Racc. n. 562, registrato a Sala Consilina il 18.10.77 al n. 1615, vol. 177 e
[...]
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 26.10.77 ai nn. 23414/20558; 2) dichiarare inammissibile e, comunque, nel merito, rigettare l'avversa domanda e/o eccezione riconvenzionale in ordine alla millantata servitù di passaggio sulle particelle de quibus e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittima detenzione degli appezzamenti di terreno in contestazione e nello specifico della strada insistente sulle particelle nn. 79-83-86 del foglio 4 del Comune di Buonabitacolo, da parte della e, ordinando al suo legale rappresentante p. t., l'immediato rilascio Controparte_1
degli stessi, con condanna ai costi da sostenersi per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni riportate nella C.T.U., per una spesa di € 7.188,00 oltre IVA e, comunque, non inferiore ad € 5.652,00 oltre IVA, da maggiorarsi delle spese tecniche per € 2.670,00 oltre oneri fiscali
e previdenziali;
”).
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità in parte qua delle domande attoree per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia giurisdizionale sul punto.
Diversamente, permane l'interesse dell'attrice ad una pronuncia sulla richiesta di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione del compendio immobiliare oggetto di controversia, in quanto finalizzata alla tutela di una situazione sostanziale riferibile alla stessa attrice.
La domanda è tuttavia infondata.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza prevalente, a partire dalle SS.UU, ha negato, in generale,
l'automatica risarcibilità di pregiudizi in assenza di specifiche deduzioni ed allegazioni di parte attrice, negando, in sostanza, la risarcibilità dei c.d. “danni evento” o “danni in re ipsa”, ovvero dei pregiudizi che si identificano con l'evento di danno ex se anziché costituirne le dirette ed immediate conseguenze.
Il citato orientamento giurisprudenziale ha trovato specifica applicazione anche per quanto attiene alla risarcibilità del danno da occupazione abusiva di un immobile.
In proposito, la Suprema Corte ha recentemente precisato che: “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent.
n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve
pagina 7 di 14 essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del
2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”(cfr. Cassazione civile sez. III, 25/05/2018, n.
13071). Sul punto si era chiaramente ed ampiamente espressa anche la precedente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente
o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti” (cfr. Cass. civile, sez. III,
17/06/2013, n. 15111). Inoltre, “In caso di occupazione abusiva di un bene immobile, la prova del danneggiato non si esaurisce nella dimostrazione dell'evento lesivo, ma coinvolge anche le conseguenze pregiudizievoli cagionate da quest'ultimo, con eventuale ricorso alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 27/06/2016, n. 13224). Infine, è stato precisato che:
“Nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, seppure il danno patrimoniale può ritenersi in re ipsa, non è consentito prescindere dagli oneri di allegazione e prova in capo a chi reclama il risarcimento, la cui spettanza dipende dall'atteggiarsi del godimento sul bene da parte del suo titolare al momento dell'occupazione e, successivamente, dal verificarsi di situazioni che, se l'occupazione non esistesse, consentirebbero la fruizione di utilità al titolare medesimo”, (cfr. Cass. civile, sez. III,
29/03/2012, n. 5058). In proposito, anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata in termini inequivoci. Vedasi sul punto quanto ritenuto dal Tribunale Roma, sez. VI, 16/03/2018, n. 5727, per il quale: “In materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, laddove il proprietario dell'immobile non abbia prospettato l'eventualità di un utilizzo anche indiretto dell'immobile per cui è causa o uno specifico pregiudizio, in termini di mancato guadagno, che avrebbe subito, deve ritenersi che non vi siano sufficienti presunzioni per concludere nel senso della sussistenza del danno, pertanto la domanda di risarcimento per illegittima detenzione avanzata deve essere rigettata”.
Conformemente, per il Tribunale Napoli, sez. IX, 02/10/2017, n. 9772: “Il danno da occupazione
pagina 8 di 14 abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa, né coincide col mero fatto dell'occupazione. Infatti, l'occupazione non è il danno, ma la condotta produttiva del danno. Pertanto, il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto
a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva (cfr. Cass. n.
15111/2013; Cass. n. 378/2005). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia”. Alla luce della richiamata giurisprudenza, si osserva che parte attrice non ha prodotto, né allegato elementi probatori dai quali poter dedurre o financo presumere, in virtù dell'art. 2729 c.c., l'esistenza di un pregiudizio derivato dal mero fatto dell'occupazione della convenuta.
Peraltro, come sopra rilevato, dall'occupazione non può ex se presumersi disceso un danno in capo all'attrice.
La domanda attorea va conseguentemente reietta.
Va respinta, infine, la richiesta di parte attrice di condanna di controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c., in difetto dei relativi presupposti, essendo rimasto indimostrato che la società convenuta abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Venendo alle domande proposte in corso di causa dalla posta la già affermata ammissibilità CP_2
dello spiegato intervento, devono parimenti ritenersi ammissibili le domande proposte nei confronti della Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte “chi interviene Controparte_1
volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.” (cfr. Cass. civ. n. 31939/2019).
Tanto premesso, la società interventrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare la piena proprietà, libera da pensi, vincoli e diritti dei terzi, della società interveniente delle particelle oggetto di causa in forza del valido trasferimento operato in suo favore, giusta atto per notar Persona_6
pagina 9 di 14 stipulato il 18.09.13, da parte della signora , a sua volta legittima proprietaria da oltre Parte_1 un trentennio della consistenza alienata;
2) accertare e dichiarare l'illegittimo transito sulle indicate particelle da parte della ergo dei suoi addetti, al fine di raggiungere il Controparte_1 complesso aziendale “Oasi Riofreddo”, e, dunque, l'inesistenza di qualsivoglia pretesa servitù di passaggio, ordinando, quindi, al suo legale rappresentante p. t., la cessazione di qualsivoglia situazione antigiuridica e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche con la rimozione dei pozzetti di ispezione delle condutture di acqua e delle relative tubazioni e cavi;
3) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittimo utilizzo della proprietà altrui a decorrere dalla data di acquisto del compendio e sino all'effettiva cessazione dell'abuso, con valutazione anche in via equitativa ovvero all'esito di C.T.U. in corso;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
Ebbene, dal tenore delle domande sub. 1) e 2), deve ritenersi che parte interveniente abbia inteso promuovere un' actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. Tale norma, in particolare, prevede che: “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Siffatta azione è posta a difesa della proprietà e mira a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
Si tratta, pertanto, di una azione di accertamento negativo.
Legittimato attivo all'esercizio dell'azione negatoria è il proprietario, mentre legittimato passivo è il soggetto che afferma diritti reali sulla cosa o, comunque, arreca molestie o turbative al proprietario nell'esercizio del suo diritto.
Quindi, il primo e fondamentale presupposto che il giudice è chiamato a verificare è la sussistenza in capo a chi agisce del titolo di legittimazione. Il Giudice nomofilattico ha in proposito chiarito che “In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare
l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha
l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto
l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di
pagina 10 di 14 compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (…) .Nella actio negatoria servitutis la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente. Tuttavia, nel caso in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni”; ancora cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8694 del 28 marzo 2019 per cui “L'azione con la quale l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, limitandosi quest'ultimo ad opporre di essere comproprietario del bene stesso, va qualificata come "negatoria servitutis", poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare
i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene”).
Ciò posto, risulta documentalmente provato il titolo legittimante le pretese dell'interveniente nei confronti della convenuta.
La società difatti, è intervenuta in giudizio sostenendo di aver acquistato dalla signora CP_2
per atto per notaio rogato il 18.09.13, rap. 17497, racc. 10191, Parte_1 Persona_6 trascritto a Salerno il 27.09 successivo ai nn. 34599/28659 (all. 1 all'atto di intervento), la consistenza immobiliare, ubicata in agro del Comune di Buonabitacolo, località Rio Freddo, costituita dal terreno agricolo di circa mq. 85.565, strumentale alla conduzione dell'azienda agricola, riportato nel Catasto terreni, al foglio di mappa n. 4, comprendente le particelle attualmente identificate dai nn. 69, 79, 83,
1096, 1097 e 1098.
Tale circostanza, oltre che provata ex actis, non è mai stata contestata dalla , Controparte_1 la quale ha incentrato le proprie difese sull'esistenza di una legittima servitù di passaggio, costituita per effetto del contratto di locazione stipulato in data 23.09.2005 con il sig. , figlio Persona_5 della sig.ra , e “detentore del possesso e della gestione familiare del fondo di famiglia Parte_1 sito in località Riofreddo del Comune di Buonabitacolo” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 2). Controparte_1
La ricostruzione di parte convenuta, da qualificarsi alla stregua di una eccezione riconvenzionale, non è tuttavia sostenibile in punto di diritto.
Non vi è dubbio che le servitù prediali, oltre che coattivamente, possano essere costituite volontariamente (cfr. art. 1031 c.c.) e che tra le fonti delle servitù volontarie vi sia il contratto (cfr. art.
pagina 11 di 14 1058 c.c.). Tale contratto, tuttavia, può essere stipulato esclusivamente tra i proprietari dei due fondi
(servente e dominante) o, al più - per effetto del combinato disposto degli artt. 1058 e 1411 c.c.-, può darsi il caso in cui il proprietario del fondo servente costituisca la servitù in favore del terzo proprietario del fondo dominante. Nel caso di specie, di converso, parte convenuta pretende di far discendere la costituzione di una servitù di passaggio, diritto reale per definizione, per effetto di un contratto di locazione, dunque di natura personale, stipulato da un soggetto (tale Persona_5
) che, in quanto mero possessore del fondo che si assume servente, non era a ciò legittimato.
[...]
Va pertanto dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio sui fondi di proprietà della con conseguente ordine di cessazione, rivolto alla convenuta di CP_2 Controparte_1
immediata cessazione delle turbative al pacifico godimento del compendio immobiliare per cui è causa.
Quanto alla domanda di riduzione in pristino, il CTU Ing. in merito alle opere eseguite Persona_7
dalla società convenuta sul fondo di proprietà della (successivamente trasferito alla Pt_1 CP_2
, ha accertato, con valutazione pienamente condivisibile, in quanto immune da censure e coerente
[...] sotto il profilo tecnico, che “la ha eseguito lavori di scavo a sezione Controparte_1 obbligata, a lato della stradina , come già evidenziato nel paragrafo “Sopralluoghi effettuati”, per
l'inserimento di pozzetti e coperchi prefabbricati in cemento vibrato e relative tubazioni interrate”, lavori non contemplati nel contratto di locazione stipulato con il sig. . L'ausiliare ha, CP_3 inoltre, chiarito che “le opere eseguite sul fondo di proprietà dell'attrice e non previste nel contratto di locazione, consistono nello scavo a sezione obbligata, per l'intera lunghezza della stradina interpoderale, per la messa in opera di cavidotti e di n. 3 pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato.” Ha, quindi, individuato gli interventi necessari per procedere al ripristino dello stato dei luoghi, così come si presentava prima della locazione e segnatamente:
“-sbancamento della massicciata per uno spessore di 30 cm per l'intera lunghezza della stradina;
-scavo a sezione obbligata , per rimuovere i pozzetti prefabbricati e i cavidotti sottotraccia, al fine di rendere la superficie idonea all' uso agricolo;
-trasporto a rifiuto del materiale costituente la massicciata stradale e del materiale di riempimento del cavo in discarica autorizzata;
-rinterro del cavo di scavo con materiale idoneo a favorire la ripresa delle coltivazioni agricole;
-messa in opera di terreno vegetale sulla superficie che è stata oggetto di sbancamento.”
Alla stregua degli accertamenti svolti dal CTU, che il Tribunale ritiene di fare propri, parte convenuta deve essere condannata alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, eseguendo, a proprie spese, gli interventi indicati dall'Ing. Pone a pag. 8 del proprio elaborato peritale definitivo, depositato in data
15/07/2024.
pagina 12 di 14 Con riferimento, infine, alla domanda volta ad ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittimo utilizzo della proprietà altrui a decorrere dalla data di acquisto del compendio e sino all'effettiva cessazione dell'abuso, vanno sul punto richiamate le medesime considerazioni fatte in ordine all'analoga domanda formulata dalla . Conseguentemente la Pt_1
stessa va rigettata per difetto di sufficiente allegazione e prova dei pregiudizi concretamente patiti.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra l'originaria attrice e la società convenuta, stante, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di Parte_1
in relazione alle domande di accertamento e dichiarazione della proprietà, nonché di rivendica e riduzione in pristino del compendio immobiliare oggetto di causa in uno al rigetto della domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della e tenuto conto, dall'altro, Controparte_1 dell'accertata esecuzione, da parte di quest'ultima, di opere non autorizzate sul fondo di proprietà attorea.
Nei rapporti tra la e la le spese di lite seguono Controparte_4 Controparte_1
invece la soccombenza sostanziale di parte convenuta e si liquidano in misura prossima ai valori minimi previsti, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile, complessità media.
Le spese di CTU seguono parimenti il principio della soccombenza, motivo per il quale devono intendersi definitivamente poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, le domande formulate da di accertamento e dichiarazione della proprietà, nonché di rivendica e riduzione in Parte_1
pristino del compendio immobiliare oggetto di causa;
- rigetta la richiesta di risarcimento danni formulata da nei confronti della Parte_1
Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti della Parte_1
Controparte_1
- accerta e dichiara la proprietà in capo alla del compendio Controparte_4 immobiliare oggetto di causa, e, per l'effetto,
- dichiara l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio sui fondi di proprietà della in CP_2
favore della Controparte_1
pagina 13 di 14 - ordina alla l'immediata cessazione delle turbative al pacifico godimento Controparte_1
del compendio immobiliare per cui è causa;
- condanna la alla riduzione in pristino del compendio oggetto di causa Controparte_1
mediante esecuzione a proprie spese dei lavori indicati a pag. 8 della CTU dell'elaborato peritale a firma dell'Ing. depositato in data 15/07/2024; Persona_7
- compensa integralmente le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 [...]
, liquidandole nella misura di € 98,00 per spese vive ed € 5.500,00 per compenso Controparte_4 professionale, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Cono Andriuolo, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
Controparte_1
Così deciso in Lagonegro, il 30.01.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
EX TRIBUNALE ORDINARIO DI SALA CONSILINA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 989/2012 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Dario Lisanti e Giovanni De Paola, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Teggiano (Sa) alla via Salice Bonetti n. 16
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Marino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Gramsci n. 19-21
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cono Andriuolo, elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo studio in Teggiano (Sa) alla via Facofaro
INTERVENTRICE EX ARTT. 111 C.P.C.
OGGETTO: Proprietà, detenzione sine titulo, rilascio pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 02.11.2012, conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare di essere piena Controparte_1
proprietaria e possessore ultraventennale degli appezzamenti di terreno in Buonabitacolo, alla contrada
Riofreddo, riportati nel catasto di detto Comune al foglio 4, particella n. 82 di are 7,48, particella 83 di are 6,68, particella n. 64 di are 1,45, particella n. 85 di are 13,94, particella n. 86 di are 15,13, particella n. 79 di are 10,25, particelle n. 78 di are 12,07 per averli acquistati, le prime sei particelle dai signori e , con rogito del 09.03.68, per notar Rep. N. 16589, Racc. n. Persona_1 Per_2 Persona_3
1365, registrato in Montesano il 25.03.68 al n. 114 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di
Salerno il 04.04.68 ai nn. 8873/7718, l'ultima particella dal sig. con rogito del Persona_4
28.08.77, per notar Rep. N. 4393, Racc. n. 562, registrato a Sala Consilina il 18.10.77 al Persona_3
n. 1615, vol. 177 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 26.10.77 ai nn.
23414/20558; accertare e dichiarare l'illegittima detenzione da parte di di tali Controparte_1 appezzamenti di terreno ed ordinare, quindi, al suo legale rappresentante p.t., l'immediato rilascio degli stessi, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
condannare la società convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittima detenzione a decorrere dal 1.1.11 sino alla data dell'effettivo rilascio, con riserva di quantificazione, anche all'esito di CTU;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva.
A sostegno della propria domanda, deduceva che i suindicati terreni, liberi da pesi, vincoli e diritti di terzi dalla data di acquisto, erano sempre stati in suo possesso;
che con contratto stipulato il 23.09.05 le particelle in questione venivano concesse in locazione, con durata esennale, alla società convenuta;
che, nonostante la risoluzione anticipata del rapporto locativo, a far data dal 31.12.10, conseguente a recesso comunicato dal conduttore, la convenuta continuava a detenere il terreno sito in agro di Buonabitacolo individuato al foglio 4, particelle n. 69, 86, 83, 79, 78, 82 e 85; che a nulla era valsa né la diffida inviata né la denuncia querela sporta presso i Carabinieri, allorquando veniva rilevato che erano in corso da parte della convenuta scavi non autorizzati.
Con comparsa depositata il 26.02.2013, si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, per avere lasciato i terreni oggetto del giudizio liberi da persone e cose a far data dal 31.12.2010, nonché accertare e dichiarare il diritto di usufruire della stradina privata di accesso al proprio complesso aziendale “Oasi Riofreddo”, avendo acquisito una legittima servitù di passaggio ex contratto di locazione registrato, diffidando il sig. dal non perpetrare CP_3
pagina 2 di 14 ulteriori turbative ai danni della garantendo il libero esercizio della servitù di CP_1 CP_1
passaggio spettante. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Precisava di avere stipulato con il sig. , figlio della , quale Persona_5 Parte_1
detentore del possesso e della gestione del fondo di famiglia, un contratto di locazione relativo ad un'area del fondo le cui particelle risultavano essere intestate alla . Deduceva che, così come Pt_1
risultava dal contratto, tale locazione era finalizzata anche alla realizzazione a cura di parte conduttrice di un nuovo percorso stradale di accesso al proprio fondo a monte e che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni e allacciamenti del nuovo accesso stradale sarebbero rimasti, alla cessazione della locazione, acquisiti allo stato di fatto e di diritto alla comune esigenza di accesso ai rispettivi fondi.
Esponeva di avere realizzato detta strada privata, di avere comunicato a parte locatrice il proprio recesso dal contratto di locazione stipulato a far data dal 01.01.2011 e di avere, da tale data, lasciati liberi da persone e cose detti terreni, continuando ad esercitare il solo diritto legittimamente maturato di percorrere la stradina privata realizzata sul terreno in precedenza locato.
Lamentava di avere sporto denuncia querela ai Carabinieri in seguito ad episodi di turbativa al legittimo intervento manutentivo, di carattere improrogabile e urgente, relativo a lavori alla rete idrica da eseguire unicamente sulla stradina privata asservita all'uso della , nonché su terreno CP_1
demaniale. Esponeva, infine, che dalla fine della locazione aveva subito turbative continue al proprio legittimo godimento dell'Oasi Riofreddo che l'avevano costretta a formalizzare due ulteriori denunce querele.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 31.07.19, a scioglimento della riserva assunta precedentemente assunta, il precedente istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa di intervento volontario depositata il 20.05.2020, si costituiva in giudizio la società
deducendo di essere piena proprietaria, in virtù di acquisto dalla Controparte_4 Parte_1
con atto rogato il 18.09.2013, della consistenza immobiliare oggetto dei fatti di causa costituita
[...]
dal terreno agricolo di circa mq. 85.567 riportato nel Catasto terreni al foglio di mappa n. 4 comprendente, tra le altre, le originarie particelle 82 di are 7,48, 83 di are 6,68, 69 di are 1,45, 85 di are
13,94, 86 di are 15,13, 79 di are 10,25, 78 di are 12,07 identificate, a seguito delle operazioni di modifica catastale, dai nn. 69, 79, 83, 1096, 1097 e 1098. Lamentava una lesione del proprio diritto di proprietà in virtù del comportamento antigiuridico della società convenuta e, sulla scorta di tanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto di proprietà sulle particelle oggetto di causa, in forza del valido trasferimento operato in suo favore, giusta atto per notar stipulato il Persona_6
pagina 3 di 14 18.09.13, da parte della signora , legittima proprietaria da oltre un trentennio della Parte_1 consistenza alienata;
accertare e dichiarare l'illegittimo transito sulle indicate particelle da parte della al fine di raggiungere il complesso aziendale Oasi Riofreddo e, dunque, Controparte_1
l'inesistenza di qualsivoglia pretesa servitù di passaggio, ordinando la cessazione di qualsivoglia situazione antigiuridica e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche con la rimozione dei pozzetti di ispezione delle condutture di acqua e delle relative tubazioni e cavi;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittimo utilizzo della proprietà altrui, a decorrere dalla data di acquisto del compendio e sino alla cessazione dell'abuso, con valutazione, anche in via equitativa, all'esito di CTU;
con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio in sentenza provvisoriamente esecutiva.
La causa veniva rinviata, in seguito alla formulazione di proposta ex art. 185-bis c.p.c., all'udienza del
15.01.2024 e, successivamente, all'udienza del 05.03.24 all'esito della quale, ritenuta la necessità di disporre il rinnovo delle operazioni peritali, previa declaratoria della nullità dell'elaborato depositato in data 25.02.202, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
17.09.2024, con ordinanza emessa in data 26.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via del tutto preliminare e in rito, si rileva la ammissibilità dell'intervento della società divenuta proprietaria del compendio immobiliare oggetto di domanda.
Risulta pacifico, infatti, che detto compendio veniva trasferito da alla Parte_1 [...]
in corso di causa (18.09.13, come da rogito allegato all'atto di intervento). Controparte_4
Trova, dunque, applicazione l'art 111 c.p.c., secondo il quale, in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo.
Parimenti va confermata la legittimazione attiva della , atteso che, come ha avuto modo di Pt_1
chiarare la Corte di Cassazione in diverse delle sue pronunzie, “nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art.
111, comma 3, del successore a titolo particolare che ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cassazione civile, sez. II, 22 gennaio 2015 n. 1200).
pagina 4 di 14 Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di legittimazione ad agire da parte di Parte_1
Ed invero, come anticipato, nonostante il trasferimento della titolarità del diritto, infatti, come si evince dalla disciplina dell'art. 111 c.p.c., le parti originarie mantengono il proprio interesse ad agire ed anzi devono considerarsi litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
In tal senso si è espressa la giurisprudenza, la quale ha affermato che “secondo il disposto dell'art. 111
c.p.c., che concerne non la capacità al processo (legitimatio ad processum) ma la titolarità attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam), l'alienazione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non fa venir meno l'interesse ad agire in capo all'originario attore, onde il rapporto processuale prosegue tra le parti originarie. La disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 111 c.p.c. costituisce, infatti, espressione del principio generale secondo il quale gli effetti sostanziali della domanda giudiziale continuano ad essere rilevanti sul piano processuale, nonostante le modificazioni eventualmente intervenute nella titolarità del diritto controverso e trova applicazione anche nel caso in cui il mutamento della titolarità di tale diritto si ricolleghi alla alienazione del bene alla cui tutela è stata esperita l'azione. Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega, dunque, alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio.” (Corte d'App. Roma, 17 giugno 2009).
Ciò posto, va riconosciuta tanto la legittimazione processuale della . Pt_1
Va tuttavia considerato che, dopo la cessione della res litigiosa, l'alienante permane nel processo quale sostituto processuale dell'acquirente (giurisprudenza costante, cfr. Cass. 8884/03, 22424/09 e, da ultimo, 17959/16) e che solo quest'ultimo è destinatario degli effetti sostanziali della sentenza (cfr.
Cass. 8215/03, in motivazione, pag. 6, primo cpv: "in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la perdurante legittimazione della parte che abbia perso la titolarità sostanziale del diritto ha (nei limiti in cui non residui una sua personale titolarità di taluno dei diritti oggetto del giudizio) portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano (per quanto di ragione) solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia
o meno il medesimo intervenuto nel giudizio"). Pertanto, qualora l'acquirente a titolo particolare della res litigiosa entri nel processo pendente tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., comma 3 (per esservi intervenuto, come nel presente giudizio), viene meno la ragione che giustifica la menzionata sostituzione processuale. In conclusione, cioè, dopo l'ingresso nel processo dell'acquirente a titolo particolare della res litigiosa, l'alienante che non venga estromesso acquista la posizione processuale di pagina 5 di 14 un interveniente volontario ex art. 105 c.p.c., comma 2 (ad adjuvandum dell'acquirente), mentre l'unico rapporto sostanziale su cui la sentenza è destinata ad incidere è quello del quale è (divenuto) titolare l'acquirente.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere che, per effetto dell'intervenuta successione a titolo particolare della nella titolarità del compendio per cui è causa e del successivo intervento in CP_2 giudizio della suddetta società, sia venuto meno l'interesse ad agire di , quantomeno con Parte_1
riferimento alle domande di accertamento della proprietà, di rivendica e di riduzione in pristino, essendo le stesse state fatte proprie dalla società interventrice. Ed invero, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione espressamente prevista ex art. 100 c.p.c., consiste nel rapporto di utilità esistente tra la lesione di un diritto, così come affermata, ed il provvedimento di tutela giurisdizionale richiesto;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo, ed attuale.
In altri termini esso individua il bisogno di tutela giurisdizionale che emerge dall'affermazione dei fatti costitutivi e fatti lesivi del diritto.
Come precisato in sede giurisprudenziale “l'interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi
d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio” (in termini Cass. 31.3.2006 n.7635 nel merito recentemente Tribunale Roma, sez. IX,
05.01.2015, n. 120)
Circa la modalità di valutazione concreta di tale condizione, malgrado orientamenti difformi in passato,
è stato precisato che “L'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., in quanto condizione preliminare di ammissibilità della domanda giudiziaria, deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte (Cass. 9 maggio 2008, n. 11554), e non lo si può negare sul presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse da quelle sostenute dall'attore, attenendo ciò alla fondatezza nel merito della domanda”. (In termini Cass., sez. un., 15.05.2015, n.
9934).
Ciò posto, non emerge dagli atti di causa un interesse concreto ed attuale dell'attrice all'accoglimento delle domande di cui ai punti 1) e 2) della comparsa conclusionale depositata in data 21/11/2024 (“1) accertare e dichiarare che, alla data di introduzione del giudizio, era legittima e piena proprietaria e possessore ultraventennale degli appezzamenti di terreno – di seguito alienati, alla società CP_2
per atto notar del 18.09.13 - in Buonabitacolo, alla contrada “Riofreddo”, riportati nel catasto Per_6
di detto comune al foglio 4, particella n. 82 di are 7,48, particella 83 di are 6,68, particella n. 64 di are
1,45, particella n. 85 di are 13,94, particella n. 86 di are 15,13, particella n. 79 di are 10,25; particella
pagina 6 di 14 n. 78 di are 12,07 per averli acquistati, le prime sei particelle dai signori e , Persona_1 Per_2
con rogito del 09.03.68, per notar Rep. N. 16589, Racc. n. 1365, registrato in Persona_3
Montesano il 25.03.68 al n.114 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 04.04.68 ai nn. 8873/7718, l'ultima particella dal sig. con rogito del 28.08.77, per notar Persona_4 Per_3
Rep. N. 4393, Racc. n. 562, registrato a Sala Consilina il 18.10.77 al n. 1615, vol. 177 e
[...]
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 26.10.77 ai nn. 23414/20558; 2) dichiarare inammissibile e, comunque, nel merito, rigettare l'avversa domanda e/o eccezione riconvenzionale in ordine alla millantata servitù di passaggio sulle particelle de quibus e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittima detenzione degli appezzamenti di terreno in contestazione e nello specifico della strada insistente sulle particelle nn. 79-83-86 del foglio 4 del Comune di Buonabitacolo, da parte della e, ordinando al suo legale rappresentante p. t., l'immediato rilascio Controparte_1
degli stessi, con condanna ai costi da sostenersi per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni riportate nella C.T.U., per una spesa di € 7.188,00 oltre IVA e, comunque, non inferiore ad € 5.652,00 oltre IVA, da maggiorarsi delle spese tecniche per € 2.670,00 oltre oneri fiscali
e previdenziali;
”).
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità in parte qua delle domande attoree per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia giurisdizionale sul punto.
Diversamente, permane l'interesse dell'attrice ad una pronuncia sulla richiesta di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione del compendio immobiliare oggetto di controversia, in quanto finalizzata alla tutela di una situazione sostanziale riferibile alla stessa attrice.
La domanda è tuttavia infondata.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza prevalente, a partire dalle SS.UU, ha negato, in generale,
l'automatica risarcibilità di pregiudizi in assenza di specifiche deduzioni ed allegazioni di parte attrice, negando, in sostanza, la risarcibilità dei c.d. “danni evento” o “danni in re ipsa”, ovvero dei pregiudizi che si identificano con l'evento di danno ex se anziché costituirne le dirette ed immediate conseguenze.
Il citato orientamento giurisprudenziale ha trovato specifica applicazione anche per quanto attiene alla risarcibilità del danno da occupazione abusiva di un immobile.
In proposito, la Suprema Corte ha recentemente precisato che: “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent.
n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve
pagina 7 di 14 essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del
2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”(cfr. Cassazione civile sez. III, 25/05/2018, n.
13071). Sul punto si era chiaramente ed ampiamente espressa anche la precedente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente
o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti” (cfr. Cass. civile, sez. III,
17/06/2013, n. 15111). Inoltre, “In caso di occupazione abusiva di un bene immobile, la prova del danneggiato non si esaurisce nella dimostrazione dell'evento lesivo, ma coinvolge anche le conseguenze pregiudizievoli cagionate da quest'ultimo, con eventuale ricorso alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 27/06/2016, n. 13224). Infine, è stato precisato che:
“Nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, seppure il danno patrimoniale può ritenersi in re ipsa, non è consentito prescindere dagli oneri di allegazione e prova in capo a chi reclama il risarcimento, la cui spettanza dipende dall'atteggiarsi del godimento sul bene da parte del suo titolare al momento dell'occupazione e, successivamente, dal verificarsi di situazioni che, se l'occupazione non esistesse, consentirebbero la fruizione di utilità al titolare medesimo”, (cfr. Cass. civile, sez. III,
29/03/2012, n. 5058). In proposito, anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata in termini inequivoci. Vedasi sul punto quanto ritenuto dal Tribunale Roma, sez. VI, 16/03/2018, n. 5727, per il quale: “In materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, laddove il proprietario dell'immobile non abbia prospettato l'eventualità di un utilizzo anche indiretto dell'immobile per cui è causa o uno specifico pregiudizio, in termini di mancato guadagno, che avrebbe subito, deve ritenersi che non vi siano sufficienti presunzioni per concludere nel senso della sussistenza del danno, pertanto la domanda di risarcimento per illegittima detenzione avanzata deve essere rigettata”.
Conformemente, per il Tribunale Napoli, sez. IX, 02/10/2017, n. 9772: “Il danno da occupazione
pagina 8 di 14 abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa, né coincide col mero fatto dell'occupazione. Infatti, l'occupazione non è il danno, ma la condotta produttiva del danno. Pertanto, il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto
a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva (cfr. Cass. n.
15111/2013; Cass. n. 378/2005). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia”. Alla luce della richiamata giurisprudenza, si osserva che parte attrice non ha prodotto, né allegato elementi probatori dai quali poter dedurre o financo presumere, in virtù dell'art. 2729 c.c., l'esistenza di un pregiudizio derivato dal mero fatto dell'occupazione della convenuta.
Peraltro, come sopra rilevato, dall'occupazione non può ex se presumersi disceso un danno in capo all'attrice.
La domanda attorea va conseguentemente reietta.
Va respinta, infine, la richiesta di parte attrice di condanna di controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c., in difetto dei relativi presupposti, essendo rimasto indimostrato che la società convenuta abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Venendo alle domande proposte in corso di causa dalla posta la già affermata ammissibilità CP_2
dello spiegato intervento, devono parimenti ritenersi ammissibili le domande proposte nei confronti della Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte “chi interviene Controparte_1
volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.” (cfr. Cass. civ. n. 31939/2019).
Tanto premesso, la società interventrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare la piena proprietà, libera da pensi, vincoli e diritti dei terzi, della società interveniente delle particelle oggetto di causa in forza del valido trasferimento operato in suo favore, giusta atto per notar Persona_6
pagina 9 di 14 stipulato il 18.09.13, da parte della signora , a sua volta legittima proprietaria da oltre Parte_1 un trentennio della consistenza alienata;
2) accertare e dichiarare l'illegittimo transito sulle indicate particelle da parte della ergo dei suoi addetti, al fine di raggiungere il Controparte_1 complesso aziendale “Oasi Riofreddo”, e, dunque, l'inesistenza di qualsivoglia pretesa servitù di passaggio, ordinando, quindi, al suo legale rappresentante p. t., la cessazione di qualsivoglia situazione antigiuridica e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche con la rimozione dei pozzetti di ispezione delle condutture di acqua e delle relative tubazioni e cavi;
3) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittimo utilizzo della proprietà altrui a decorrere dalla data di acquisto del compendio e sino all'effettiva cessazione dell'abuso, con valutazione anche in via equitativa ovvero all'esito di C.T.U. in corso;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
Ebbene, dal tenore delle domande sub. 1) e 2), deve ritenersi che parte interveniente abbia inteso promuovere un' actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. Tale norma, in particolare, prevede che: “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Siffatta azione è posta a difesa della proprietà e mira a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
Si tratta, pertanto, di una azione di accertamento negativo.
Legittimato attivo all'esercizio dell'azione negatoria è il proprietario, mentre legittimato passivo è il soggetto che afferma diritti reali sulla cosa o, comunque, arreca molestie o turbative al proprietario nell'esercizio del suo diritto.
Quindi, il primo e fondamentale presupposto che il giudice è chiamato a verificare è la sussistenza in capo a chi agisce del titolo di legittimazione. Il Giudice nomofilattico ha in proposito chiarito che “In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare
l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha
l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto
l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di
pagina 10 di 14 compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (…) .Nella actio negatoria servitutis la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente. Tuttavia, nel caso in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni”; ancora cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8694 del 28 marzo 2019 per cui “L'azione con la quale l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, limitandosi quest'ultimo ad opporre di essere comproprietario del bene stesso, va qualificata come "negatoria servitutis", poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare
i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene”).
Ciò posto, risulta documentalmente provato il titolo legittimante le pretese dell'interveniente nei confronti della convenuta.
La società difatti, è intervenuta in giudizio sostenendo di aver acquistato dalla signora CP_2
per atto per notaio rogato il 18.09.13, rap. 17497, racc. 10191, Parte_1 Persona_6 trascritto a Salerno il 27.09 successivo ai nn. 34599/28659 (all. 1 all'atto di intervento), la consistenza immobiliare, ubicata in agro del Comune di Buonabitacolo, località Rio Freddo, costituita dal terreno agricolo di circa mq. 85.565, strumentale alla conduzione dell'azienda agricola, riportato nel Catasto terreni, al foglio di mappa n. 4, comprendente le particelle attualmente identificate dai nn. 69, 79, 83,
1096, 1097 e 1098.
Tale circostanza, oltre che provata ex actis, non è mai stata contestata dalla , Controparte_1 la quale ha incentrato le proprie difese sull'esistenza di una legittima servitù di passaggio, costituita per effetto del contratto di locazione stipulato in data 23.09.2005 con il sig. , figlio Persona_5 della sig.ra , e “detentore del possesso e della gestione familiare del fondo di famiglia Parte_1 sito in località Riofreddo del Comune di Buonabitacolo” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 2). Controparte_1
La ricostruzione di parte convenuta, da qualificarsi alla stregua di una eccezione riconvenzionale, non è tuttavia sostenibile in punto di diritto.
Non vi è dubbio che le servitù prediali, oltre che coattivamente, possano essere costituite volontariamente (cfr. art. 1031 c.c.) e che tra le fonti delle servitù volontarie vi sia il contratto (cfr. art.
pagina 11 di 14 1058 c.c.). Tale contratto, tuttavia, può essere stipulato esclusivamente tra i proprietari dei due fondi
(servente e dominante) o, al più - per effetto del combinato disposto degli artt. 1058 e 1411 c.c.-, può darsi il caso in cui il proprietario del fondo servente costituisca la servitù in favore del terzo proprietario del fondo dominante. Nel caso di specie, di converso, parte convenuta pretende di far discendere la costituzione di una servitù di passaggio, diritto reale per definizione, per effetto di un contratto di locazione, dunque di natura personale, stipulato da un soggetto (tale Persona_5
) che, in quanto mero possessore del fondo che si assume servente, non era a ciò legittimato.
[...]
Va pertanto dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio sui fondi di proprietà della con conseguente ordine di cessazione, rivolto alla convenuta di CP_2 Controparte_1
immediata cessazione delle turbative al pacifico godimento del compendio immobiliare per cui è causa.
Quanto alla domanda di riduzione in pristino, il CTU Ing. in merito alle opere eseguite Persona_7
dalla società convenuta sul fondo di proprietà della (successivamente trasferito alla Pt_1 CP_2
, ha accertato, con valutazione pienamente condivisibile, in quanto immune da censure e coerente
[...] sotto il profilo tecnico, che “la ha eseguito lavori di scavo a sezione Controparte_1 obbligata, a lato della stradina , come già evidenziato nel paragrafo “Sopralluoghi effettuati”, per
l'inserimento di pozzetti e coperchi prefabbricati in cemento vibrato e relative tubazioni interrate”, lavori non contemplati nel contratto di locazione stipulato con il sig. . L'ausiliare ha, CP_3 inoltre, chiarito che “le opere eseguite sul fondo di proprietà dell'attrice e non previste nel contratto di locazione, consistono nello scavo a sezione obbligata, per l'intera lunghezza della stradina interpoderale, per la messa in opera di cavidotti e di n. 3 pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato.” Ha, quindi, individuato gli interventi necessari per procedere al ripristino dello stato dei luoghi, così come si presentava prima della locazione e segnatamente:
“-sbancamento della massicciata per uno spessore di 30 cm per l'intera lunghezza della stradina;
-scavo a sezione obbligata , per rimuovere i pozzetti prefabbricati e i cavidotti sottotraccia, al fine di rendere la superficie idonea all' uso agricolo;
-trasporto a rifiuto del materiale costituente la massicciata stradale e del materiale di riempimento del cavo in discarica autorizzata;
-rinterro del cavo di scavo con materiale idoneo a favorire la ripresa delle coltivazioni agricole;
-messa in opera di terreno vegetale sulla superficie che è stata oggetto di sbancamento.”
Alla stregua degli accertamenti svolti dal CTU, che il Tribunale ritiene di fare propri, parte convenuta deve essere condannata alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, eseguendo, a proprie spese, gli interventi indicati dall'Ing. Pone a pag. 8 del proprio elaborato peritale definitivo, depositato in data
15/07/2024.
pagina 12 di 14 Con riferimento, infine, alla domanda volta ad ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittimo utilizzo della proprietà altrui a decorrere dalla data di acquisto del compendio e sino all'effettiva cessazione dell'abuso, vanno sul punto richiamate le medesime considerazioni fatte in ordine all'analoga domanda formulata dalla . Conseguentemente la Pt_1
stessa va rigettata per difetto di sufficiente allegazione e prova dei pregiudizi concretamente patiti.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra l'originaria attrice e la società convenuta, stante, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di Parte_1
in relazione alle domande di accertamento e dichiarazione della proprietà, nonché di rivendica e riduzione in pristino del compendio immobiliare oggetto di causa in uno al rigetto della domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della e tenuto conto, dall'altro, Controparte_1 dell'accertata esecuzione, da parte di quest'ultima, di opere non autorizzate sul fondo di proprietà attorea.
Nei rapporti tra la e la le spese di lite seguono Controparte_4 Controparte_1
invece la soccombenza sostanziale di parte convenuta e si liquidano in misura prossima ai valori minimi previsti, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile, complessità media.
Le spese di CTU seguono parimenti il principio della soccombenza, motivo per il quale devono intendersi definitivamente poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, le domande formulate da di accertamento e dichiarazione della proprietà, nonché di rivendica e riduzione in Parte_1
pristino del compendio immobiliare oggetto di causa;
- rigetta la richiesta di risarcimento danni formulata da nei confronti della Parte_1
Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti della Parte_1
Controparte_1
- accerta e dichiara la proprietà in capo alla del compendio Controparte_4 immobiliare oggetto di causa, e, per l'effetto,
- dichiara l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio sui fondi di proprietà della in CP_2
favore della Controparte_1
pagina 13 di 14 - ordina alla l'immediata cessazione delle turbative al pacifico godimento Controparte_1
del compendio immobiliare per cui è causa;
- condanna la alla riduzione in pristino del compendio oggetto di causa Controparte_1
mediante esecuzione a proprie spese dei lavori indicati a pag. 8 della CTU dell'elaborato peritale a firma dell'Ing. depositato in data 15/07/2024; Persona_7
- compensa integralmente le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 [...]
, liquidandole nella misura di € 98,00 per spese vive ed € 5.500,00 per compenso Controparte_4 professionale, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Cono Andriuolo, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
Controparte_1
Così deciso in Lagonegro, il 30.01.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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