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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/11/2024, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 309/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est.
dott.ssa Danilo MAFFA
dott. IN VECCHIETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 309/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza istruttoria del 5 novembre 2024 e promosso da nata a [...] il [...], c.f. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MILANESI DAVIDE elettivamente domiciliata, presso lo studio del proprio difensore in Cesena (FC), Vicolo del Cannone n. 3
- ricorrente
nato a [...] il [...], c.f. , con Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. GRAZIANI VALENTINA, elettivamente domiciliato, presso lo studio del proprio difensore in Mercato Saraceno (FC) Via Dell'Orto n.12,
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale
1 Visto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 5 novembre 2024 nel procedimento instaurato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 08/02/2024 ed il conseguente provvedimento di trasformazione del rito;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre
1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 3 dicembre 2018) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il 14/12/2018;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 02/05/2006), IN (il 07.08.2008) Per_1
e il 13.07.2013; Per_2
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 15/03/2024;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate all'udienza del 5.11.2024, di seguito integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Cesena (FC) in data 25.06.2005, trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello stato civile del predetto Comune all'anno 2005 n. 50 Parte II. e per l'effetto CP_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena di procedere alle prescritte annotazioni di legge;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e IN ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
-disporre che il padre veda e tenga con sé i figli minori IN e Parte_2 Per_2 un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola, da concordarsi il prima possibile e comunque non oltre la settimana precedente, tenuto conto dei turni di lavoro del padre, oltre al sabato o alla domenica, sempre tenuto conto dei turni di lavoro del padre, a settimane alterne, sempre con il medesimo preavviso;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra con decorrenza dal prossimo mese Pt_2 Pt_1
di dicembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, un assegno mensile di
€ 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutato annualmente in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese,
2 oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli secondo il protocollo in essere presso questo tribunale, spese che la ricorrente dovrà documentare alla controparte entro la fine di ciascun mese in modo tale che il padre possa versare quanto dovuto entro il giorno 10 del mese successivo mediante bonifico bancario sul c/c della ricorrente;
-disporre che l'assegno unico e universale per i figli venga erogato, a partire dal mese di dicembre 2024, per intero a , impegnandosi il signor a compiere tutto Parte_1 Pt_2
quanto necessario per attuare questo disposto;
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori IN e una Per_2
settimana durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 1° al 6 gennaio in modo che i minori possano trascorrere i giorni di Natale e
Capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, nel periodo da concordare fra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno”;
-rinuncia della ricorrente al risarcimento dei danni quantificato nella somma di € 15.000,00 di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio;
-spese di lite interamente compensate tra le parti.”
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato il 25 giugno
2005 in Cesena tra nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato
Anno 2005 Atto n° 50 Parte II^ SERIE A
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
3 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Medi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est.
dott.ssa Danilo MAFFA
dott. IN VECCHIETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 309/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza istruttoria del 5 novembre 2024 e promosso da nata a [...] il [...], c.f. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MILANESI DAVIDE elettivamente domiciliata, presso lo studio del proprio difensore in Cesena (FC), Vicolo del Cannone n. 3
- ricorrente
nato a [...] il [...], c.f. , con Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. GRAZIANI VALENTINA, elettivamente domiciliato, presso lo studio del proprio difensore in Mercato Saraceno (FC) Via Dell'Orto n.12,
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale
1 Visto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 5 novembre 2024 nel procedimento instaurato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 08/02/2024 ed il conseguente provvedimento di trasformazione del rito;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre
1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 3 dicembre 2018) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il 14/12/2018;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 02/05/2006), IN (il 07.08.2008) Per_1
e il 13.07.2013; Per_2
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 15/03/2024;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate all'udienza del 5.11.2024, di seguito integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Cesena (FC) in data 25.06.2005, trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello stato civile del predetto Comune all'anno 2005 n. 50 Parte II. e per l'effetto CP_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena di procedere alle prescritte annotazioni di legge;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e IN ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
-disporre che il padre veda e tenga con sé i figli minori IN e Parte_2 Per_2 un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola, da concordarsi il prima possibile e comunque non oltre la settimana precedente, tenuto conto dei turni di lavoro del padre, oltre al sabato o alla domenica, sempre tenuto conto dei turni di lavoro del padre, a settimane alterne, sempre con il medesimo preavviso;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra con decorrenza dal prossimo mese Pt_2 Pt_1
di dicembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, un assegno mensile di
€ 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutato annualmente in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese,
2 oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli secondo il protocollo in essere presso questo tribunale, spese che la ricorrente dovrà documentare alla controparte entro la fine di ciascun mese in modo tale che il padre possa versare quanto dovuto entro il giorno 10 del mese successivo mediante bonifico bancario sul c/c della ricorrente;
-disporre che l'assegno unico e universale per i figli venga erogato, a partire dal mese di dicembre 2024, per intero a , impegnandosi il signor a compiere tutto Parte_1 Pt_2
quanto necessario per attuare questo disposto;
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori IN e una Per_2
settimana durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 1° al 6 gennaio in modo che i minori possano trascorrere i giorni di Natale e
Capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, nel periodo da concordare fra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno”;
-rinuncia della ricorrente al risarcimento dei danni quantificato nella somma di € 15.000,00 di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio;
-spese di lite interamente compensate tra le parti.”
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato il 25 giugno
2005 in Cesena tra nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato
Anno 2005 Atto n° 50 Parte II^ SERIE A
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
3 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Medi
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