Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4408/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 4408/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4408/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Roberto Cosma)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Piera Emanuela De Mitri) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Fiesso D'Artico (VE) in data 26.12.2002 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2002, parte II^, Serie A, n. 20;
- che dalla predetta unione è nato in data [...] il figlio;
Persona_1
- di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 07.10.2021 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 14.10.2021 (CRON. 13878/2021 – RGN 4929/2021); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di pagina 1 di 4
CONDIZIONI
“1) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre in Pianiga (VE), Via Volpino n. 180/E, ove il minore manterrà la residenza anagrafica;
2) I genitori potranno prendere separatamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate concordemente da entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
3) La casa familiare, sita in Pianiga (VE), Via Volpino n. 180/E, con quanto la arreda, già di proprietà della IG.ra , resterà assegnata alla medesima, affinché vi continui a vivere con il Pt_1 figlio Per_1
4) Salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e scolastici ed extrascolastici del minore, il padre potrà vedere e tenere presso di sé secondo Per_1 il seguente calendario:
a) A week end alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando si occuperà di accompagnarlo a scuola nel periodo scolastico o in altro luogo concordato tra i genitori nel periodo non scolastico;
b) Nella settimana in cui sta con la madre nel week end, il padre potrà vederlo e tenerlo Per_1 presso di sé il martedì e il dall'uscita da scuola al giorno successivo, quando si occuperà di accompagnarlo a scuola nel periodo scolastico o in altro luogo concordato tra i genitori nel periodo non scolastico;
c) Nella settimana in cui sta con il padre nel week end, quest'ultimo potrà vederlo e tenerlo Per_1 presso di sé anche il m ll'uscita da scuola al giorno successivo, quando si occuperà di accompagnarlo a scuola nel periodo scolastico o in altro luogo concordato tra i genitori nel periodo non scolastico;
d) Per tre giorni durante le vacanze pasquali compresi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
e) Per sette giorni durante le Vacanze Natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
f) Per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. I genitori si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno il proprio periodo di ferie;
g) I coniugi concordano che, laddove entrambi i genitori siano impegnati al lavoro, potrà essere la nonna paterna a prelevare da scuola e a farlo pranzare presso di lei sino all'orario in cui lo Per_1 stesso verrà prelevato dai osì, del pari, concordano che, previo accordo tra i genitori, nei giorni di spettanza della madre, potrà essere la zia paterna a prelevare il minore da scuola e a prendersene cura sino al rientro della stessa dagli impegni lavorativi;
pagina 2 di 4 h) In caso di malattia del minore dovranno essere preferiti, per il suo accudimento, in quest'ordine: la madre, il padre, la nonna paterna, la babysitter;
i) Tutti gli eventi importanti nella vita del minore saranno in futuro condivisi da entrambi i genitori e le loro rispettive famiglie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: compleanni, comunioni, cresime, feste di rilevanza, fine anno scolastico, colloqui con gli insegnanti, riunioni di catechismo, etc.;
j) La IG.ra ed il IG. si obbligano a favorire contatti quotidiani tra il figlio ed il Pt_1 Parte_2 genitore te amente atario telefonicamente ed anche mediante collegamenti telematici a mezzo video.
5) Il IG. continuerà a corrispondere alla IG.ra , entro il Parte_2 Parte_1 giorno 7 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma mensile di Per_1
€ 609,83 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come meglio individuate e specificate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Venezia del 20/09/2019. I coniugi si rimborseranno reciprocamente il 50% delle spese straordinarie anticipate, previo accordo laddove previsto e previa esibizione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
6) I coniugi concordano di ripartire le detrazioni fiscali relative alle spese necessarie per il figlio minore nella misura del 50% ciascuno.
7) Alla IG.ra , in quanto genitore collocatario, spetterà la riscossione in via esclusiva degli Pt_1 assegni per familiare e di ogni altro eventuale emolumento riconosciuto al nucleo familiare.
8) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del minore e di ogni altro documento valido per l'espatrio, ed, altresì, prestano il reciproco assenso sulla possibilità di ciascuno di essi di portare il figlio all'estero nei rispettivi periodi di vacanza.
9) Il IG. continuerà a corrispondere, entro il giorno 7 di ogni mese, alla IG.ra Parte_2
i contributo alla gestione della casa familiare, la somma mensile di € Parte_1
300,00. Si precisa che tale contribuzione è da ritenersi “a fondo perduto” e non costituisce né costituirà nemmeno per il futuro alcun diritto di credito e/o di rimborso da parte del IG. Parte_2 che vi ha rinunciato sin dal suo sorgere. Si precisa, altresì, che tale obbligo di contribuz automaticamente meno al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) vendita della casa coniugale;
b) trasferimento della IG.ra e del figlio e/o unicamente del figlio Pt_1 Per_1 presso altra abitazione in maniera conti stabile e/o con contestuale cambio di r dello stesso;
c) instaurarsi di una convivenza stabile della signora con altro compagno;
d) Pt_1
e, comunque, entro e non oltre la data di scadenza del mutuo io insistente sulla casa coniugale prevista per il 01.06.2043.
10) Il minore è intestatario di un libretto di risparmio acceso presso la Banca Persona_1
Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia (cfr. doc. n. 15).
Il IG. custodirà il predetto libretto di risparmio intestato al figlio minore. I Parte_2 coniug anche disgiuntamente delle somme sullo stesso, mentre le operazioni di prelievo e/o di ogni altra gestione delle somme andranno preventivamente concordate tra i genitori con obbligo di reciproca rendicontazione. pagina 3 di 4 11) Per quanto attiene all'aspetto economico-patrimoniale, i coniugi dichiarano reciprocamente di essere allo stato entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento.
12) Spese e compensi professionali del giudizio interamente compensati tra le parti.”.
Il PM in sede è intervenuto come da nota del 6.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.11. c.p.c. (art. 473 bis.47 c.p.c.).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 26.12.2002 a Fiesso D'Artico (VE), Parte_1 Parte_2 gli arte II^, Serie A, n. 20, anno 2002 del Comune di Fiesso D'Artico (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 22.5.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Silvia Barison
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