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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 583/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22.03.2024, dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/04/2025 il ricorrente impugnava il provvedimento del
29/01/2025, con il quale l' aveva comunicato la sussistenza di un indebito di € 3.764,30 CP_1 relativamente al periodo dal 01/05/2024 al 28/02/2025, deducendo l'irrepetibilità delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità, attesa l'imputabilità all' dell'errore CP_1 nell'erogazione della suddetta prestazione e la sussistenza di un principio generale in materia di indebito assistenziale di ripetibilità con decorrenza soltanto dalla data del provvedimento di accertamento del venir meno delle condizioni per l'erogazione della prestazione.
1 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di CP_1 ottenere la restituzione dell'importo di € 3.764,30 e di condannare l' al pagamento di CP_1 quanto eventualmente versato e/o trattenuto nelle more del giudizio.
1.1. L' , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al ricorrente è stata riconosciuta, con decorrenza dal 1° maggio 2023, la pensione n. 044-
230007077990 categoria INVCIV (doc. 1 res.). Con provvedimento del 29/01/2025 l' ha CP_1 ricalcolato la prestazione da gennaio 2024 e ha chiesto al ricorrente di restituire la somma di €
3.764,30, corrisposta a titolo di pensione di invalidità civile dal 01/05/2024 al 28/02/2025 (doc.
3 res.). E' pacifico che la suddetta prestazione non sia dovuta in quanto il ricorrente, riconosciuto invalido civile nella misura del 75% a seguito della revisione del 9/4/2024, è titolare di una TA , prestazione non compatibile con l'assegno mensile di assistenza CP_2 spettanti agli invalidi civili parziali.
L'art. 3, comma 1, della legge n. 407/90 prevede: “le prestazioni pensionistiche erogate dal
con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli Controparte_3 invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, essendo irrilevante la diversità degli eventi invalidanti e non potendosi applicare in modo
2 estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, che consente la contemporanea erogazione della TA vitalizia liquidata ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965
e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando detta previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali” (Cass. civ., ord. n. 6054/2018).
Il ricorrente, già invalido civile al 100% e titolare di pensione di invalidità, a seguito della visita di revisione del 09/04/2024, è stato riconosciuto invalido nella misura del 75% (doc. 2 res.), con conseguente perdita della pensione e riconoscimento del solo assegno mensile di assistenza, non erogabile unitamente alla TA . CP_2
2.2. Il ricorrente deduce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite, evidenziando come la loro attribuzione sia imputabile esclusivamente ad un errore dell' che, avendo CP_1 erogato anche la TA , era perfettamente a conoscenza della titolarità in capo al CP_2 ricorrente di una prestazione non compatibile con la prestazione assistenziale. Il ricorrente sostiene, inoltre, che l' potrebbe richiedere la restituzione delle somme indebitamente CP_1 corrisposte solo dalla data del provvedimento di accertamento del venir meno delle condizioni per la legittima erogazione della prestazione e, quindi, nella specie, solo da febbraio 2025.
2.3. Gli assunti della parte ricorrente non possono condividersi. Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non
3 potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art.
37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali,
e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38
Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L.
n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato (sent. 13 gennaio 2006 n. 1) il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (in questo senso Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1446/2008 in motivazione).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione anche più di recente, con sentenza n.
13915/2021, secondo la quale restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
4 2.4. Nella specie, la prestazione non spettava affatto al ricorrente, essendovi una incompatibilità con la TA , sicché può affermarsi che non vi fosse alcuna relazione CP_2 tra la prestazione erogata e la situazione di fatto esistente.
D'altro canto, proprio con riferimento alla incompatibilità tra due prestazioni, la Corte di
Cassazione ha affermato che “in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che
l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole” (Cass. civ. ord. n. 30516/2022; nello stesso senso
Cass. n. 24617/2022; n. 11026/2022; n. 15759/2019).
2.5. Inoltre, deve escludersi che vi sia stato un incolpevole affidamento del ricorrente, in quanto è pacifico, perché non oggetto di alcuna specifica contestazione, che al ricorrente sia stato comunicato il verbale di revisione sanitaria che riconosceva una invalidità del 75%, invalidità che dà diritto ad una prestazione assistenziale (assegno) non compatibile con la TA . Il ricorrente, quindi, fin da aprile 2024 era perfettamente a conoscenza della CP_2 riduzione della sua invalidità e del conseguente venir meno del diritto alla prestazione assistenziale, stante la contemporanea erogazione della TA , sicché non ricorre CP_2 alcuna ipotesi di legittimo ed incolpevole affidamento, con conseguente applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c.
***
3. Le considerazioni che precedono portano ad affermare che il ricorrente sia tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di prestazione di invalidità civile dal 01/05/2024 al
28/02/2025 e pari a € 3.764,30.
Non essendovi alcuna specifica contestazione sulla quantificazione dell'indebito operata dall' nei provvedimenti del 29/01/2025 e del 31/01/2025, il ricorso va rigettato e va CP_1 dichiarato l'obbligo del ricorrente di restituire l'importo di € 3.764,30.
3.1. Non si provvede sulle spese di lite sussistendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
5 Prozzo, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'obbligo del ricorrente di restituire all' la somma CP_1 di € 3.764,30, indebitamente percepita a titolo prestazione di invalidità civile dal 01/05/2024 al
28/02/2025; nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 15/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 583/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22.03.2024, dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/04/2025 il ricorrente impugnava il provvedimento del
29/01/2025, con il quale l' aveva comunicato la sussistenza di un indebito di € 3.764,30 CP_1 relativamente al periodo dal 01/05/2024 al 28/02/2025, deducendo l'irrepetibilità delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità, attesa l'imputabilità all' dell'errore CP_1 nell'erogazione della suddetta prestazione e la sussistenza di un principio generale in materia di indebito assistenziale di ripetibilità con decorrenza soltanto dalla data del provvedimento di accertamento del venir meno delle condizioni per l'erogazione della prestazione.
1 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di CP_1 ottenere la restituzione dell'importo di € 3.764,30 e di condannare l' al pagamento di CP_1 quanto eventualmente versato e/o trattenuto nelle more del giudizio.
1.1. L' , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al ricorrente è stata riconosciuta, con decorrenza dal 1° maggio 2023, la pensione n. 044-
230007077990 categoria INVCIV (doc. 1 res.). Con provvedimento del 29/01/2025 l' ha CP_1 ricalcolato la prestazione da gennaio 2024 e ha chiesto al ricorrente di restituire la somma di €
3.764,30, corrisposta a titolo di pensione di invalidità civile dal 01/05/2024 al 28/02/2025 (doc.
3 res.). E' pacifico che la suddetta prestazione non sia dovuta in quanto il ricorrente, riconosciuto invalido civile nella misura del 75% a seguito della revisione del 9/4/2024, è titolare di una TA , prestazione non compatibile con l'assegno mensile di assistenza CP_2 spettanti agli invalidi civili parziali.
L'art. 3, comma 1, della legge n. 407/90 prevede: “le prestazioni pensionistiche erogate dal
con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli Controparte_3 invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, essendo irrilevante la diversità degli eventi invalidanti e non potendosi applicare in modo
2 estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, che consente la contemporanea erogazione della TA vitalizia liquidata ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965
e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando detta previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali” (Cass. civ., ord. n. 6054/2018).
Il ricorrente, già invalido civile al 100% e titolare di pensione di invalidità, a seguito della visita di revisione del 09/04/2024, è stato riconosciuto invalido nella misura del 75% (doc. 2 res.), con conseguente perdita della pensione e riconoscimento del solo assegno mensile di assistenza, non erogabile unitamente alla TA . CP_2
2.2. Il ricorrente deduce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite, evidenziando come la loro attribuzione sia imputabile esclusivamente ad un errore dell' che, avendo CP_1 erogato anche la TA , era perfettamente a conoscenza della titolarità in capo al CP_2 ricorrente di una prestazione non compatibile con la prestazione assistenziale. Il ricorrente sostiene, inoltre, che l' potrebbe richiedere la restituzione delle somme indebitamente CP_1 corrisposte solo dalla data del provvedimento di accertamento del venir meno delle condizioni per la legittima erogazione della prestazione e, quindi, nella specie, solo da febbraio 2025.
2.3. Gli assunti della parte ricorrente non possono condividersi. Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non
3 potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art.
37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali,
e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38
Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L.
n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato (sent. 13 gennaio 2006 n. 1) il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (in questo senso Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1446/2008 in motivazione).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione anche più di recente, con sentenza n.
13915/2021, secondo la quale restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
4 2.4. Nella specie, la prestazione non spettava affatto al ricorrente, essendovi una incompatibilità con la TA , sicché può affermarsi che non vi fosse alcuna relazione CP_2 tra la prestazione erogata e la situazione di fatto esistente.
D'altro canto, proprio con riferimento alla incompatibilità tra due prestazioni, la Corte di
Cassazione ha affermato che “in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che
l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole” (Cass. civ. ord. n. 30516/2022; nello stesso senso
Cass. n. 24617/2022; n. 11026/2022; n. 15759/2019).
2.5. Inoltre, deve escludersi che vi sia stato un incolpevole affidamento del ricorrente, in quanto è pacifico, perché non oggetto di alcuna specifica contestazione, che al ricorrente sia stato comunicato il verbale di revisione sanitaria che riconosceva una invalidità del 75%, invalidità che dà diritto ad una prestazione assistenziale (assegno) non compatibile con la TA . Il ricorrente, quindi, fin da aprile 2024 era perfettamente a conoscenza della CP_2 riduzione della sua invalidità e del conseguente venir meno del diritto alla prestazione assistenziale, stante la contemporanea erogazione della TA , sicché non ricorre CP_2 alcuna ipotesi di legittimo ed incolpevole affidamento, con conseguente applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c.
***
3. Le considerazioni che precedono portano ad affermare che il ricorrente sia tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di prestazione di invalidità civile dal 01/05/2024 al
28/02/2025 e pari a € 3.764,30.
Non essendovi alcuna specifica contestazione sulla quantificazione dell'indebito operata dall' nei provvedimenti del 29/01/2025 e del 31/01/2025, il ricorso va rigettato e va CP_1 dichiarato l'obbligo del ricorrente di restituire l'importo di € 3.764,30.
3.1. Non si provvede sulle spese di lite sussistendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
5 Prozzo, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'obbligo del ricorrente di restituire all' la somma CP_1 di € 3.764,30, indebitamente percepita a titolo prestazione di invalidità civile dal 01/05/2024 al
28/02/2025; nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 15/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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