Sentenza 10 agosto 1964
Massime • 3
L'Onere della prova incombe a chi, da una propria affermazione, pretenda far derivare delle conseguenze giuridiché onde, colui che afferma, per via di Azione o di eccezione, di avere un diritto, deve dimostrare il fatto giuridico da cui esso deriva e, quindi, tutti gli elementi o requisiti che per legge sono necessari affinche il fatto giuridico sia idoneo a produrre il diritto vantatò con la conseguenza che spetta all'attore provare tutti gli estremi del contratto su cui vuol fondare le sue pretese. Non puo, tuttavia, escludersi che un soggetto processuale si assuma l'Onere probatorio che per legge non gli spetta. Ma, per aversi inversione volontaria dell'Onere della prova, e necessario che risulti, in modo non equivoco, l'intenzione della parte di rinunciare ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 cod. civ., giacche la semplice offerta di prova, comunque fatta da chi non e tenuto a darla, non puo esonerare l'altra parte dell'Onere posto dalla legge a suo carico. ( Cfr 50/62; 1769/62).*
I contratti di Colonia perpetua e miglioratizia si differenziano da quello di Colonia parziarià in quest'ultimo concedente e colono si associano per la coltivazione di un fondo, col patto di trasformazione della coltura mediante reciproci apporti (prevalentemente di lavoro quelli del colono) e col fine della ripartizione dei prodotti o del prezzo ricavato dalla loro vendità ed il colono resta assoggettato alla direzione ed alla sorveglianza del concedente, in ordine sia ai criteri di coltivazione che alla raccolta, ripartizione e vendita dei prodotti. ( Cfr 3497/57; 3757/54).*
Le iscrizioni catastali rappresentano un elemento presuntivo della Costituzione di un rapporto di Colonia perpetua, ma non sono,di per se decisive in tal senso, in quanto esse hanno valore meramente indiziario e possono fare piena prova soltanto quando sono convalidate da altri elementi che, positivamente accertati ed adeguatamente vagliati, siano tali da acquistare, nel loro complesso l'efficacia probatoria di cui all'art.2729 cod.civ.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/08/1964, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1964 |
Testo completo
I contratti di Colonia perpetua e miglioratizia si differenziano da quello di Colonia parziarià in quest'ultimo concedente e colono si associano per la coltivazione di un fondo, col patto di trasformazione della coltura mediante reciproci apporti (prevalentemente di lavoro quelli del colono) e col fine della ripartizione dei prodotti o del prezzo ricavato dalla loro vendità ed il colono resta assoggettato alla direzione ed alla sorveglianza del concedente, in ordine sia ai criteri di coltivazione che alla raccolta, ripartizione e vendita dei prodotti. ( Cfr 3497/57; 3757/54).*