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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. PP De LI Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 882/2022 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1405/2021, deliberata il
11.8.2021 e pubblicata il 12.8.2021 (n. 4491/2016 RG);
TRA
c.f. e p.i. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Clara Fusco (c.f.
e dall'avv. Nicola D'Archi (c.f. , C.F._1 C.F._2 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE
E
p.i. , CP_1 P.IVA_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in persona del legale rappresentante p.t., già difesa Controparte_2 dall'avv. Angelo Vicinanza (c.f. ), C.F._3 domicilio digitale: salerno.it Email_3 CP_3
APPELLATA
E
c.f. e p.i. , Controparte_4 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la società chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento della somma di € 10.142,72 a titolo di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. o subordinatamente ex art. 2043 c.c., per il danneggiamento di un cavo telefonico di distribuzione primaria di proprietà della compagnia telefonica, in occasione della esecuzione di uno scavo.
La convenuta si costituiva ritualmente contestando la sussistenza Parte_1 della propria responsabilità, in particolare deducendo l'inapplicabilità dell'art. 2050 c.c. non trattandosi di attività pericolosa e formulando contestuale istanza di chiamata in causa del terzo compagnia assicuratrice per la responsabilità Controparte_5 civile.
Disposta ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la CP_5 la quale contestava la violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c. per non avere
[...]
l'assicurato denunciato il sinistro nei termini imposti. Subordinatamente evidenziava la necessità dell'applicazione della franchigia contrattualmente prevista e, comunque,
l'assenza di responsabilità dell'assicurata.”.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
“La domanda è infondata e non può essere accolta.
La norma applicabile al caso di specie è l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2050 c.c. invocato dall'attrice.
Infatti, nel caso di specie si è trattato in modo incontroverso di uno scavo di modesta profondità (40-50 cm).
Al riguardo è principio incontroverso quello che prevede che “L'attività edilizia può essere considerata "pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., solo quando comporti
l'esecuzione di rileva opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree;
pertanto, non può invocarsi la presunzione di cui alla predetta disposizione nell'ipotesi del tranciamento di una linea telefonica occorso durante lavori di scavo estesi su una modesta superficie (nella specie, un metro quadrato), in zona agricola, lontano da altre costruzioni. Corte di
Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|9 aprile 2009| n. 8688 nonché Cassazione Sez.
3 civile , 16.01. 2013 n. 919.
Conseguenza diretta dell'applicazione della norma relativa alla responsabilità aquiliana
è che l'autore del danno, per andare assolto dalla responsabilità nella causazione del sinistro, non deve dimostrare “di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”(come prescrive l'art. 2050.c.c.). Al contrario, il danneggiato deve provare la sussistenza del danno, il nesso di causalità e la colpa (oppure il dolo) del danneggiante.
L'art. 66 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della Strada (DPR
495/92), rubricato “attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate”, dispone al terzo comma, che la profondità rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'Ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore ad un metro. Per La domanda è infondata e non può essere accolta.
La norma applicabile al caso di specie è l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2050 c.c. invocato dall'attrice.
Infatti, nel caso di specie si è trattato in modo incontroverso di uno scavo di modesta profondità (40-50 cm).
Al riguardo è principio incontroverso quello che prevede che “L'attività edilizia può essere considerata "pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., solo quando comporti
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IV sezione civile
l'esecuzione di rileva opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree;
pertanto, non può invocarsi la presunzione di cui alla predetta disposizione nell'ipotesi del tranciamento di una linea telefonica occorso durante lavori di scavo estesi su una modesta superficie (nella specie, un metro quadrato), in zona agricola, lontano da altre costruzioni. Corte di
Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|9 aprile 2009| n. 8688 nonché Cassazione Sez.
3 civile , 16.01. 2013 n. 919.
Conseguenza diretta dell'applicazione della norma relativa alla responsabilità aquiliana
è che l'autore del danno, per andare assolto dalla responsabilità nella causazione del sinistro, non deve dimostrare “di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”(come prescrive l'art. 2050.c.c.). Al contrario, il danneggiato deve provare la sussistenza del danno, il nesso di causalità e la colpa (oppure il dolo) del danneggiante.
L'art. 66 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della Strada (DPR
495/92), rubricato “attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate”, dispone al terzo comma, che la profondità rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'Ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore ad un metro. Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione”.
Nella specie, dall'istruttoria è emerso che il cavo era posizionato ad una profondità tra i venticinque ed i quaranta centimetri (testimonianza ). Lo stesso teste Testimone_1 precisava che il cavo suddetto non era segnalato da alcun nastro monitore.
Ne deriva che la società convenuta è indenne da colpa, avendo violato la Controparte_2 norme giuridiche e di cautela tecnica, che avrebbe dovuto rispettare allo scopo
[...] precipuo di evitare che i cavi fossero tranciati.
In ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine all'applicabilità a casi simili dell'art. 2050 c.p.c. appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il Tribunale di Avellino, in persona del GOP Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda proposta da Controparte_2
- compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello:
- in via principale, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 1405/2021, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/08/2021 e pubblicata il
12/08/2021 per i motivi sopra addotti;
- specificamente, riformare la sentenza laddove è stato statuito la compensazione delle spese di lite tra le parti;
- per l'effetto, condannare l'appellata, al pagamento delle spese ed Controparte_2 onorari del doppio grado di giudizio in favore della e di ogni altra Parte_1 spesa connessa e consequenziale.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso: CP_1
“… affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disattendere e contrariis reiectis respingere il proposto gravame, confermando integralmente la sentenza n. 1405/2021 resa il 12.08.2021 dal Tribunale di Avellino con ogni opportuna e migliore declaratoria di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in diretto favore dello scrivente difensore che ne ha fatto anticipo.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'1.7.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
che non si è costituita in questo giudizio, nonostante la Controparte_4 rituale notifica dell'atto di appello, eseguita a mezzo p.e.c. in data 24.2.2022 all'indirizzo telematico del difensore costituito nel primo grado
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IV sezione civile
( , con il rispetto del termine di comparizione Email_4 di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., vigente ratione temporis.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in Parte_1 cui ha statuito la compensazione delle spese, disattendendo la richiesta di essa società di vedersi riconoscere le spese processuali ed onorari di giudizio.
Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l'erronea, illogica, omessa e/o, comunque, contraddittoria motivazione, censurando il regolamento delle spese adottato dal giudice di primo grado per avere erroneamente ravvisato nel caso di specie una ipotesi di soccombenza reciproca delle parti.
Ha precisato che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
19.4.2018, i casi di compensazione delle spese processuali non sono più limitati alla soccombenza reciproca ovvero all'assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, ma anche, al di fuori delle ipotesi tipiche, alla presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Purtuttavia, la compensazione necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto.
Ha lamentato che il Tribunale è incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., venendo in rilievo, nel caso di specie, innanzitutto, la totale soccombenza di una delle parti, che già di per sé non giustifica la compensazione delle spese: specificamente, il giudizio si è concluso con il rigetto di tutte le domande avanzate dalla società attrice che, pertanto, è risultato totalmente soccombente e ha visto la società convenuta totalmente vittoriosa.
Ha prospettato che il primo giudice ha compiuto violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., poiché, anche a voler ritenere
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IV sezione civile insussistente la soccombenza totale di nemmeno Controparte_2 sussistono le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente richieste dall'art. 92 comma II cod. proc. civ. La compensazione delle spese poteva essere disposta dal giudice di merito, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, per tali intendendosi “specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa” che consentono di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, risultando per converso del tutto insufficiente il “mero riferimento” alla generica formula: “In ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine all'applicabilità a casi simili dell'art. 2050 c.p.c. appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.”.
Ha deprecato la motivazione resa dal Tribunale, la quale risulta apodittica, non lasciando comprendere in cosa si sostanzi il contrasto giurisprudenziale invocato per derogare alla regola posta dall'art. 91 c.p.c. e, al contempo, senza che, nel corpo della decisione, sia stata informata la parte interessata sui passaggi qualificanti del provvedimento di primo grado presi in considerazione dal giudice per giungere ad un tale esito, rendendo impossibile ogni loro controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Inoltre, la giustificazione al riguardo addotta in sentenza di primo grado è erronea e illogica atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere (e, invero, nemmeno mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Ha chiesto, in definitiva, porre interamente a carico di Controparte_2 le spese ed onorari del giudizio di primo grado, nonché quelli del giudizio
[...] di appello.
I motivi meritano accoglimento.
In via pregiudiziale, va puntualizzato che l'appellante ha proposto l'impugnazione soltanto nei confronti di (oggi e Controparte_2 CP_1 non anche di e, conseguentemente, nelle Controparte_4 conclusioni rese con l'atto introduttivo del gravame, ha chiesto soltanto la condanna della prima – e non della seconda – al pagamento delle spese del primo grado, così come di questo secondo grado di giudizio (“… condannare
l'appellata, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado Controparte_2
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IV sezione civile
di giudizio in favore della e di ogni altra spesa connessa e Parte_1 consequenziale.”).
Il Tribunale di Avellino ha compensato le spese di causa in ragione “… dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine all'applicabilità a casi simili dell'art.
2050 c.p.c. …”.
L'art. 92 comma II cod. proc. civ., nella formulazione vigente al momento della proposizione della domanda in primo grado, prevede che la compensazione può essere disposta nel caso di soccombenza reciproca;
ovvero di assoluta novità della questione trattata;
ovvero mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. Tuttavia, nessuno di tali presupposti è stato riscontrato dal Tribunale, né può essere ravvisato, adesso, da questa Corte.
Con la sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha ulteriormente affermato la possibilità della compensazione anche nel caso in cui sussistano
“gravi ed eccezionali ragioni”. Ma neanche tale presupposto è stato ravvisato dal giudice di prime cure, che non risulta aver compiuto alcuna valutazione in punto di gravità ed eccezionalità dei motivi che lo hanno indotto a regolamentare le spese nella maniera adottata.
Ed allora, sul punto fermo ed incontestabile che il giudizio di soccombenza è pienamente favorevole a – le cui ragioni sono Parte_1 state pienamente riconosciute dal Tribunale di Avellino, che ha ritenuto la predetta società esente da colpa, essendo stata piuttosto a Controparte_2 violare “norme giuridiche e di cautela tecnica, che avrebbe dovuto rispettare allo scopo precipuo di evitare che i cavi fossero tranciati.”, essendo risultato, a seguito dell'istruttoria testimoniale, “… che il cavo era posizionato ad una profondità variabile tra i venticinque ed i quaranta centimetri …”, in violazione dell'art. 66 del regolamento di esecuzione al codice della strada – la conseguenza, in punto di regolamentazione delle spese, sarebbe dovuta essere la condanna della società attrice al pagamento delle spese del processo, in applicazione del principio generale previsto dall'art. 91 cod. proc. civ.
In ragione delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene di fare applicazione della regola generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla soccombenza di oggi ed, in Controparte_2 CP_1
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IV sezione civile riforma della sentenza gravata, di condannare quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore di Parte_1
Le spese medesime si liquidano sulla scorta del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1
d. cit. ed alla somma richiesta a titolo di risarcimento danni (€ 10.142,72), quindi sulla base della tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado vanno poste a carico di per CP_1 effetto della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia, questa volta desunto soltanto dall'ammontare della somma dovuta a titolo di spese, quest'ultima costituendo il disputatum posto all'esame del giudice di appello
(Cass. n. 18465/2024; Cass. n. 4520/2022; Cass. n. 27871/2017). Nel caso di specie, avendo il Tribunale pronunciato la compensazione, occorre aver riguardo all'ammontare degli onorari liquidati da questa Corte per il primo grado, ciò che comporta l'applicazione della tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello
– scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00. Va escluso, per questo giudizio di appello, il compenso per la “fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo stata compiuta alcuna attività tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25664/2025).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1405/2021, deliberata il 11.8.2021 e pubblicata il 12.8.2021 (n. 4491/2016 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_4
2) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
3) in parziale riforma della predetta sentenza, condanna (già CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2
9 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore di che liquida in € 3.100,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e Parte_1 rimborso spese generali al 15%;
4) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in favore di che liquida in € 355,50 per esborsi ed € 1.923,00 per Parte_1 onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, in data 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
PP De LI
(firma apposta in modalità digitale)
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