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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1991 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1991 /2022 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] 67100 L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dei difensori Avv.ti Teresa Di Rocco e Marta Di Massimo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...] L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Gabriella Bocchi
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente, - preso atto del decreto del Tribunale di L'Aquila del 14.7.2021 pubblicato il successivo
19.7.2021 di revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio e del decreto del Per_1
26.11.2021 della Corte d'Appello di L'Aquila di revoca dell'assegno di mantenimento in favore
1 del figlio nonché della disponibilità da parte della Sig.ra di altro Per_2 Controparte_1
immobile, a parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare l'assegnazione a favore della stessa della casa familiare sita in L'Aquila, Via Marche n. 9.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Poggio Picenze (AQ) il 04.08.1996 tra i Sigg.ri e Parte_1
con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di detto Comune di procedere alla Controparte_1
annotazione della emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
- confermare le statuizioni presidenziali ove emesse in conformità alle richieste del ricorrente, ovvero accogliere le stesse;
- in ipotesi di richiesta di assegno divorzile da parte della Sig.ra CP_1
rigettare la domanda per insussistenza dei presupposti di cui all'art.5/6 L.898/70; -
[...]
condannare, in caso di opposizione, la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.”
Per la resistente: “Piaccia al tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale confermando l'assegnazione in capo all'odierna resistente. In subordine, ove il tribunale procedesse a revocare l'assegnazione della casa coniugale onerare il ricorrente del pagamento del canone di locazione che dovrà sopportare la resistente, tenendo il tal modo conto dello svantaggio economico conseguente dovendo la resistente, unitamente ai figli, trovare necessariamente una abitazione in locazione ove trasferirsi con conseguente esborso economico ed in ogni caso fissare il 31 dicembre 2025 quale termine ultimo per rilasciare l'abitazione di via Marche n.9; disporre la corresponsione in favore della resistente a carico del ricorrente di un assegno di divorzio di euro 300,00 o di una diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, da corrispondersi mensilmente per le ragioni tutte esposte. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 25.10.2022, , premesso che in data Parte_1
7/02/2014 veniva omologata la separazione personale dei coniugi nel procedimento avente R.G. n. 862/2010, con riferimento al matrimonio contratto con CP_1
in data 4.8.1996 dal quale erano nati due figli, , il 29.06.1998
[...] Per_1
(maggiorenne), e il 16.11.1999 (maggiorenne), chiedeva pronunciarsi la Per_2
cessazione degli effetti civili con parziale modifica delle condizioni, ritenendo essere venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti. In particolare, insisteva per la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente sita in L'Aquila, via Marche n.9.
2 2. A sostegno della propria domanda, esponeva che: a) con provvedimento del 27.1.2014, recettivo dell'accordo raggiunto dalle parti nelle more del procedimento contenzioso n.
862/2010 di R.G., il Tribunale di L'Aquila aveva omologato la separazione dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale all'odierna resistente, con affidamento condiviso dei figli e collocazione prevalente degli stessi presso la madre, ed onere al ricorrente di corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli euro 450,00 fino a dicembre
2014 e di euro 500 a partire da gennaio 2015 oltre spese straordinarie nella misura del
50%; b) a fronte della conseguita autosufficienza economica da parte dei due figli, su istanza del Sig. con decreto cron. n. 1336 del 14.7.2021, il Tribunale Parte_1 di L'Aquila aveva già revocato l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiore e ridotto l'assegno a favore del figlio minore a € 150,00 mensili, ferma Per_1 Per_2 la metà delle spese straordinarie superiori a € 300,00 (provvedimento in seguito revocato dalla Corte d'Appello) e in parziale accoglimento della richiesta della Sig.ra CP_1
aveva disposto un assegno di mantenimento a favore della stessa di € 200,00,
[...]
limitatamente ai periodi di disoccupazione;
c) precisava di essere titolare di un reddito mensile di circa € 1800,00/1900,00, e di essere onerato delle seguenti spese fisse mensili: canone di locazione di € 470,00, condominio € 50,00, spesa per utenze €
200,00, prestito per autovettura € 100,00, prestito per elettrodomestici € 45,00, mentre la Sig.ra presta attività lavorativa presso il Tribunale di L'Aquila ed è Controparte_1 assegnataria dell'appartamento dei defunti genitori del ricorrente i quali lo avevano concesso a titolo di comodato alla coppia dopo il matrimonio, benché proprietaria di altro immobile;
d) in ragione della raggiunta autosufficienza economica dei figli, chiedeva accertarsi il venir meno delle condizioni legittimanti l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra Controparte_1
3. In data 12.01.2023 si era costituita in giudizio la Sig.ra la quali si è opposta alla CP_1
richiesta avanzata dal ricorrente, contestando gli avversi assunti e sostenendo che: a) aveva vissuto nell'abitazione familiare insieme con i figli, ed non aventi Per_1 Per_2 un'occupazione stabile né una propria indipendenza economica all'epoca del ricorso;
b) aveva iniziato a lavorare il 1.12.2011, con un contratto di lavoro a tempo determinato, non avendo mai lavorato durante il periodo in cui è stata coniugata con il ricorrente, in conseguenza della scelta condivisa con il coniuge di occuparsi interamente della famiglia e dei figli;
c) il ricorrente ha la disponibilità di un altro immobile, concesso in locazione;
d) l'abitazione alternativa cui fa riferimento il ricorrente non era nella sua disponibilità, essendo di proprietà dei genitori della resistente.
3 4. Esaurita la trattazione, in data 05.06.2023 il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva n.487/2023 sullo status, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo le parti davanti al presidente Istruttore all'udienza del
9.10.2023.
5. All'udienza del 25.10.2023 i Procuratori delle parti, riportandosi ai propri scritti difensivi chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori articolati. Il Presidente, scioglimento della riserva assunta, ammetteva le prove testimoniali dirette e contrarie nei limiti di cui al provvedimento. Per_
6. All'udienza del 29.2.2024 e del 24.5.2024 tenuta dalla Dott.ssa veniva espletato l'interrogatorio formale della resistente e espletate le prove per testi di entrambe le parti.
7. All'udienza del 19.06.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini riportati in epigrafe e il Presidente assegnava loro i termini i cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione, riservando, all'esito, di riferire al Collegio.
8. Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
9. Risolta la questione relativa allo status, vanno ora esaminate le residue questioni, inerenti l'assegnazione della casa coniugale e le connesse problematiche relative alla persistenza del diritto al mantenimento in capo ai figli.
10. Innanzitutto, va esaminata la domanda di assegno divorzile, contrastata dal ricorrente, il quale chiede che nessun assegno di divorzile venga riconosciuto alla, già riconosciuto alla ex moglie.
11. Al riguardo, come noto, l'art. 5 comma 6 L. 898/70 stabilisce che il Tribunale, con la sentenza con cui dispone lo scioglimento del matrimonio, possa stabilire l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Secondo l'art. 5 comma 6, la decisione del Tribunale deve tenere conto di una serie di criteri ed in particolare “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. Il successivo comma 7 prevede che il Tribunale indichi in sentenza il criterio di rivalutazione dell'assegno, normalmente secondo gli indici ISTAT FOI.
12. In ordine alla funzione dell'assegno e alla valutazione dei suoi presupposti, la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha delineato un quadro interpretativo, seguito da questo ufficio, secondo il quale l'assegno svolge una composita
4 funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della
Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Le Sezioni Unite muovono dalla considerazione che i principi di autodeterminazione e di responsabilità sono alla base non solo della scelta matrimoniale, ma anche di tutta l'impostazione e la conduzione della vita durante il matrimonio, determinando una definizione dei ruoli tra i coniugi e fissando il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare. Accanto alla funzione assistenziale dunque, al momento del divorzio si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto che ciascuno di loro ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale.
13. Ora, nel caso all'esame del collegio, appare evidente come la resistente abbia iniziato a svolgere attività lavorativa solo dopo o a ridosso della separazione, dovendosi presumere ragionevolmente che sia stata scelta condivisa dei coniugi quella di lasciare al marito l'impegno di lavoro fuori di casa e lasciare alla moglie l'impegno non meno gravoso di dedicarsi alla famiglia. La sig. ha peraltro avviato non appena possibile un'attività che le consente di CP_1 vivere, ma occorre tener conto che, come è pacifico in causa, la resistente ha iniziato a lavorare solamente a far tempo dal 01 dicembre 2011 con contratti di tirocinio a tempo che alla scadenza non venivano immediatamente rinnovati se non a distanza di qualche mese e ciò sino all'anno
2021, con la conseguenza che non c'era, come affermato dalla difesa della resistente, alcuna continuità tra i vari contratti nè era previsto il pagamento di contributi previdenziali.
14. Viceversa, il ricorrente gode di una situazione lavorativa stabile alle dipendenze del
[...]
, con uno stipendio lordo di circa 35mila euro, cosicché, posto che non vi è nessuna CP_2 dimostrazione della finalizzazione dei finanziamenti in corso a necessità familiari, non sarebbe corretto far discendere da tali maggior spese conseguenze pregiudizievoli sul contributo dovuto alla ex moglie e ai figli. Si ritiene pertanto ragionevole, in considerazione di quanto esposto e della documentazione in atti, determinare sia pure in misura minima, valorizzandosi comunque sia l'attuale attività di lavoro che quanto si dirà in ordine all'assegnazione della casa coniugale, un assegno pari ad € 200 mensili, rivalutabile ISTAT a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, in considerazione della lunga durata del matrimonio e della scelta condivisa che, portando la resistente a privilegiare la dedizione alla famiglia, che l'ha portata a giungere alle descritta posizione lavorativa per lungo tempo molto precaria e senza prospettive significtive in termini pensionistici, molto in là con l'età.
15. Resta da esaminare la domanda di contributo al mantenimento del figlio e la Per_1
connessa domanda di assegnazione della casa coniugale da parte della resistente, contrastata dal ricorrente.
Al riguardo, è da ritenere almeno nei limiti che si esporranno utilizzabile la relazione investigativa prodotta, posto che la stessa – almeno per la parte relativa alle verifiche sugli spostamenti di – è stata confermata dall'operatore, citato nella relazione Per_1
5 stessa, che ha dichiarato in sede di escussione testimoniale di essere la persona che, su incarico del titolare dell'agenzia, ha acquisito il riscontro diretto. Ciò posto, tuttavia, il collegio non ritiene che si desuma dalla relazione e dalla relativa testimonianza alcuna prova certa del fatto allegato, vale a dire della effettiva cessazione da parte di Per_1 della stabile convivenza con sua madre nella casa coniugale, né dell'esistenza di redditi tali da consentire al ragazzo autonomia economica. Del resto, la sua fidanzata, Per_4
dalla cui abitazione è stato visto uscire, pure sentita come teste, ha negato
[...] Per_1
la circostanza della convivenza, la quale non risulta aliunde accertabile da nessun altro elemento indiziario. La presenza di , nelle poche occasioni cadute Per_1 all'osservazione dell'investigatore, presso l'abitazione della fidanzata, si giustifica, data l'età, in un rapporto sentimentale, ma non può assurgere, allo stato, a prova della instaurazione di una stabile convivenza. Vale lo stesso per gli accessi solo pomeridiani nella officina meccanica che, in mancanza di elementi contrattuali, documentali in genere né di prova testimoniale, non comprovano l'esistenza di una posizione di lavoro tale da rendere il ragazzo autonomo. Rendono essi, al limite, verosimile che il ragazzo si stia attivando per la ricerca di un'occupazione, come dimostra anche l'iscrizione documentata dalla madre per lo svolgimento da parte di di un corso abilitante Per_1
OSS presso il centro CNOS-FAP dell'Aquila dal 12 giugno al 27 luglio.
16. Va dunque esclusa l'esistenza di una prova adeguata in ordine alla cessazione della convivenza e in ordine all'esistenza di un'attività lavorativa che abbia reso Per_1
autonomo e non meritevole di un contributo dei genitori al mantenimento.
17. Si aggiunga che, ove fosse stato dimostrato che non convivesse più con la madre Per_1 presso l'abitazione coniugale, allora si sarebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva e passiva dei genitori rispetto alla relativa domanda di mantenimento, sulla quale l'unico legittimato ad interloquire sarebbe soltanto il figlio di maggiore età (giurisprudenza pacifica). Ciò non si verifica, come si è esposto, nel caso di specie. Nel merito, si è detto che non vi è prova che il ragazzo abbia perso il diritto al contributo, pur trattandosi di un figlio adulto, avendo dimostrato di attivarsi per reperire una occupazione e una professionalità che gli consentano di rendersi autonomo. Il contributo, in considerazione dell'età e delle esigenze di vita e del tentativo di sostenersi con qualche piccolo lavoro, della cui stabilità non vi è tuttavia prova, può fissarsi in € 250 mensili.
6 18. Resta immutata, allo stato, la situazione del figlio per il quale già in precedenza Per_2
in sede di separazione, non era stato riconosciuto assegno, in virtù della stipula di un contratto di apprendistato triennale, prodotto in atti.
19. Consegue a ciò che resti superata, allo stato, la problematica dell'assegnazione della casa coniugale, che deve restare in capo alla madre convivente con il figliolo non ancora autonomo. Restano assorbite le questioni relative alla disponibilità di un altro alloggio da parte della alloggio del quale comunque la prova espletata ha escluso l'attuale CP_1
disponibilità, trattandosi di alloggio in uso ai genitori.
20. Spese a carico del ricorrente, prevalentemente soccombente secondo i principi di soccombenza e causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- Condanna il ricorrente a versare mensilmente a titolo di assegno divorzile alla resistente, , un assegno di € 200 rivalutabile ISTAT (FOI), con Controparte_1 decorrenza dalla domanda introduttiva;
- Assegna alla resistente la casa coniugale;
- Ordina al ricorrente di versare in favore del figlio un assegno Controparte_3 mensile di € 250,00 rivalutabile ISTAT (FOI);
- Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi e 2904,00 oltre IVA , CAP e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1991 /2022 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] 67100 L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dei difensori Avv.ti Teresa Di Rocco e Marta Di Massimo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...] L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Gabriella Bocchi
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente, - preso atto del decreto del Tribunale di L'Aquila del 14.7.2021 pubblicato il successivo
19.7.2021 di revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio e del decreto del Per_1
26.11.2021 della Corte d'Appello di L'Aquila di revoca dell'assegno di mantenimento in favore
1 del figlio nonché della disponibilità da parte della Sig.ra di altro Per_2 Controparte_1
immobile, a parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare l'assegnazione a favore della stessa della casa familiare sita in L'Aquila, Via Marche n. 9.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Poggio Picenze (AQ) il 04.08.1996 tra i Sigg.ri e Parte_1
con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di detto Comune di procedere alla Controparte_1
annotazione della emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
- confermare le statuizioni presidenziali ove emesse in conformità alle richieste del ricorrente, ovvero accogliere le stesse;
- in ipotesi di richiesta di assegno divorzile da parte della Sig.ra CP_1
rigettare la domanda per insussistenza dei presupposti di cui all'art.5/6 L.898/70; -
[...]
condannare, in caso di opposizione, la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.”
Per la resistente: “Piaccia al tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale confermando l'assegnazione in capo all'odierna resistente. In subordine, ove il tribunale procedesse a revocare l'assegnazione della casa coniugale onerare il ricorrente del pagamento del canone di locazione che dovrà sopportare la resistente, tenendo il tal modo conto dello svantaggio economico conseguente dovendo la resistente, unitamente ai figli, trovare necessariamente una abitazione in locazione ove trasferirsi con conseguente esborso economico ed in ogni caso fissare il 31 dicembre 2025 quale termine ultimo per rilasciare l'abitazione di via Marche n.9; disporre la corresponsione in favore della resistente a carico del ricorrente di un assegno di divorzio di euro 300,00 o di una diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, da corrispondersi mensilmente per le ragioni tutte esposte. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 25.10.2022, , premesso che in data Parte_1
7/02/2014 veniva omologata la separazione personale dei coniugi nel procedimento avente R.G. n. 862/2010, con riferimento al matrimonio contratto con CP_1
in data 4.8.1996 dal quale erano nati due figli, , il 29.06.1998
[...] Per_1
(maggiorenne), e il 16.11.1999 (maggiorenne), chiedeva pronunciarsi la Per_2
cessazione degli effetti civili con parziale modifica delle condizioni, ritenendo essere venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti. In particolare, insisteva per la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente sita in L'Aquila, via Marche n.9.
2 2. A sostegno della propria domanda, esponeva che: a) con provvedimento del 27.1.2014, recettivo dell'accordo raggiunto dalle parti nelle more del procedimento contenzioso n.
862/2010 di R.G., il Tribunale di L'Aquila aveva omologato la separazione dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale all'odierna resistente, con affidamento condiviso dei figli e collocazione prevalente degli stessi presso la madre, ed onere al ricorrente di corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli euro 450,00 fino a dicembre
2014 e di euro 500 a partire da gennaio 2015 oltre spese straordinarie nella misura del
50%; b) a fronte della conseguita autosufficienza economica da parte dei due figli, su istanza del Sig. con decreto cron. n. 1336 del 14.7.2021, il Tribunale Parte_1 di L'Aquila aveva già revocato l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiore e ridotto l'assegno a favore del figlio minore a € 150,00 mensili, ferma Per_1 Per_2 la metà delle spese straordinarie superiori a € 300,00 (provvedimento in seguito revocato dalla Corte d'Appello) e in parziale accoglimento della richiesta della Sig.ra CP_1
aveva disposto un assegno di mantenimento a favore della stessa di € 200,00,
[...]
limitatamente ai periodi di disoccupazione;
c) precisava di essere titolare di un reddito mensile di circa € 1800,00/1900,00, e di essere onerato delle seguenti spese fisse mensili: canone di locazione di € 470,00, condominio € 50,00, spesa per utenze €
200,00, prestito per autovettura € 100,00, prestito per elettrodomestici € 45,00, mentre la Sig.ra presta attività lavorativa presso il Tribunale di L'Aquila ed è Controparte_1 assegnataria dell'appartamento dei defunti genitori del ricorrente i quali lo avevano concesso a titolo di comodato alla coppia dopo il matrimonio, benché proprietaria di altro immobile;
d) in ragione della raggiunta autosufficienza economica dei figli, chiedeva accertarsi il venir meno delle condizioni legittimanti l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra Controparte_1
3. In data 12.01.2023 si era costituita in giudizio la Sig.ra la quali si è opposta alla CP_1
richiesta avanzata dal ricorrente, contestando gli avversi assunti e sostenendo che: a) aveva vissuto nell'abitazione familiare insieme con i figli, ed non aventi Per_1 Per_2 un'occupazione stabile né una propria indipendenza economica all'epoca del ricorso;
b) aveva iniziato a lavorare il 1.12.2011, con un contratto di lavoro a tempo determinato, non avendo mai lavorato durante il periodo in cui è stata coniugata con il ricorrente, in conseguenza della scelta condivisa con il coniuge di occuparsi interamente della famiglia e dei figli;
c) il ricorrente ha la disponibilità di un altro immobile, concesso in locazione;
d) l'abitazione alternativa cui fa riferimento il ricorrente non era nella sua disponibilità, essendo di proprietà dei genitori della resistente.
3 4. Esaurita la trattazione, in data 05.06.2023 il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva n.487/2023 sullo status, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo le parti davanti al presidente Istruttore all'udienza del
9.10.2023.
5. All'udienza del 25.10.2023 i Procuratori delle parti, riportandosi ai propri scritti difensivi chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori articolati. Il Presidente, scioglimento della riserva assunta, ammetteva le prove testimoniali dirette e contrarie nei limiti di cui al provvedimento. Per_
6. All'udienza del 29.2.2024 e del 24.5.2024 tenuta dalla Dott.ssa veniva espletato l'interrogatorio formale della resistente e espletate le prove per testi di entrambe le parti.
7. All'udienza del 19.06.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini riportati in epigrafe e il Presidente assegnava loro i termini i cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione, riservando, all'esito, di riferire al Collegio.
8. Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
9. Risolta la questione relativa allo status, vanno ora esaminate le residue questioni, inerenti l'assegnazione della casa coniugale e le connesse problematiche relative alla persistenza del diritto al mantenimento in capo ai figli.
10. Innanzitutto, va esaminata la domanda di assegno divorzile, contrastata dal ricorrente, il quale chiede che nessun assegno di divorzile venga riconosciuto alla, già riconosciuto alla ex moglie.
11. Al riguardo, come noto, l'art. 5 comma 6 L. 898/70 stabilisce che il Tribunale, con la sentenza con cui dispone lo scioglimento del matrimonio, possa stabilire l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Secondo l'art. 5 comma 6, la decisione del Tribunale deve tenere conto di una serie di criteri ed in particolare “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. Il successivo comma 7 prevede che il Tribunale indichi in sentenza il criterio di rivalutazione dell'assegno, normalmente secondo gli indici ISTAT FOI.
12. In ordine alla funzione dell'assegno e alla valutazione dei suoi presupposti, la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha delineato un quadro interpretativo, seguito da questo ufficio, secondo il quale l'assegno svolge una composita
4 funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della
Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Le Sezioni Unite muovono dalla considerazione che i principi di autodeterminazione e di responsabilità sono alla base non solo della scelta matrimoniale, ma anche di tutta l'impostazione e la conduzione della vita durante il matrimonio, determinando una definizione dei ruoli tra i coniugi e fissando il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare. Accanto alla funzione assistenziale dunque, al momento del divorzio si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto che ciascuno di loro ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale.
13. Ora, nel caso all'esame del collegio, appare evidente come la resistente abbia iniziato a svolgere attività lavorativa solo dopo o a ridosso della separazione, dovendosi presumere ragionevolmente che sia stata scelta condivisa dei coniugi quella di lasciare al marito l'impegno di lavoro fuori di casa e lasciare alla moglie l'impegno non meno gravoso di dedicarsi alla famiglia. La sig. ha peraltro avviato non appena possibile un'attività che le consente di CP_1 vivere, ma occorre tener conto che, come è pacifico in causa, la resistente ha iniziato a lavorare solamente a far tempo dal 01 dicembre 2011 con contratti di tirocinio a tempo che alla scadenza non venivano immediatamente rinnovati se non a distanza di qualche mese e ciò sino all'anno
2021, con la conseguenza che non c'era, come affermato dalla difesa della resistente, alcuna continuità tra i vari contratti nè era previsto il pagamento di contributi previdenziali.
14. Viceversa, il ricorrente gode di una situazione lavorativa stabile alle dipendenze del
[...]
, con uno stipendio lordo di circa 35mila euro, cosicché, posto che non vi è nessuna CP_2 dimostrazione della finalizzazione dei finanziamenti in corso a necessità familiari, non sarebbe corretto far discendere da tali maggior spese conseguenze pregiudizievoli sul contributo dovuto alla ex moglie e ai figli. Si ritiene pertanto ragionevole, in considerazione di quanto esposto e della documentazione in atti, determinare sia pure in misura minima, valorizzandosi comunque sia l'attuale attività di lavoro che quanto si dirà in ordine all'assegnazione della casa coniugale, un assegno pari ad € 200 mensili, rivalutabile ISTAT a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, in considerazione della lunga durata del matrimonio e della scelta condivisa che, portando la resistente a privilegiare la dedizione alla famiglia, che l'ha portata a giungere alle descritta posizione lavorativa per lungo tempo molto precaria e senza prospettive significtive in termini pensionistici, molto in là con l'età.
15. Resta da esaminare la domanda di contributo al mantenimento del figlio e la Per_1
connessa domanda di assegnazione della casa coniugale da parte della resistente, contrastata dal ricorrente.
Al riguardo, è da ritenere almeno nei limiti che si esporranno utilizzabile la relazione investigativa prodotta, posto che la stessa – almeno per la parte relativa alle verifiche sugli spostamenti di – è stata confermata dall'operatore, citato nella relazione Per_1
5 stessa, che ha dichiarato in sede di escussione testimoniale di essere la persona che, su incarico del titolare dell'agenzia, ha acquisito il riscontro diretto. Ciò posto, tuttavia, il collegio non ritiene che si desuma dalla relazione e dalla relativa testimonianza alcuna prova certa del fatto allegato, vale a dire della effettiva cessazione da parte di Per_1 della stabile convivenza con sua madre nella casa coniugale, né dell'esistenza di redditi tali da consentire al ragazzo autonomia economica. Del resto, la sua fidanzata, Per_4
dalla cui abitazione è stato visto uscire, pure sentita come teste, ha negato
[...] Per_1
la circostanza della convivenza, la quale non risulta aliunde accertabile da nessun altro elemento indiziario. La presenza di , nelle poche occasioni cadute Per_1 all'osservazione dell'investigatore, presso l'abitazione della fidanzata, si giustifica, data l'età, in un rapporto sentimentale, ma non può assurgere, allo stato, a prova della instaurazione di una stabile convivenza. Vale lo stesso per gli accessi solo pomeridiani nella officina meccanica che, in mancanza di elementi contrattuali, documentali in genere né di prova testimoniale, non comprovano l'esistenza di una posizione di lavoro tale da rendere il ragazzo autonomo. Rendono essi, al limite, verosimile che il ragazzo si stia attivando per la ricerca di un'occupazione, come dimostra anche l'iscrizione documentata dalla madre per lo svolgimento da parte di di un corso abilitante Per_1
OSS presso il centro CNOS-FAP dell'Aquila dal 12 giugno al 27 luglio.
16. Va dunque esclusa l'esistenza di una prova adeguata in ordine alla cessazione della convivenza e in ordine all'esistenza di un'attività lavorativa che abbia reso Per_1
autonomo e non meritevole di un contributo dei genitori al mantenimento.
17. Si aggiunga che, ove fosse stato dimostrato che non convivesse più con la madre Per_1 presso l'abitazione coniugale, allora si sarebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva e passiva dei genitori rispetto alla relativa domanda di mantenimento, sulla quale l'unico legittimato ad interloquire sarebbe soltanto il figlio di maggiore età (giurisprudenza pacifica). Ciò non si verifica, come si è esposto, nel caso di specie. Nel merito, si è detto che non vi è prova che il ragazzo abbia perso il diritto al contributo, pur trattandosi di un figlio adulto, avendo dimostrato di attivarsi per reperire una occupazione e una professionalità che gli consentano di rendersi autonomo. Il contributo, in considerazione dell'età e delle esigenze di vita e del tentativo di sostenersi con qualche piccolo lavoro, della cui stabilità non vi è tuttavia prova, può fissarsi in € 250 mensili.
6 18. Resta immutata, allo stato, la situazione del figlio per il quale già in precedenza Per_2
in sede di separazione, non era stato riconosciuto assegno, in virtù della stipula di un contratto di apprendistato triennale, prodotto in atti.
19. Consegue a ciò che resti superata, allo stato, la problematica dell'assegnazione della casa coniugale, che deve restare in capo alla madre convivente con il figliolo non ancora autonomo. Restano assorbite le questioni relative alla disponibilità di un altro alloggio da parte della alloggio del quale comunque la prova espletata ha escluso l'attuale CP_1
disponibilità, trattandosi di alloggio in uso ai genitori.
20. Spese a carico del ricorrente, prevalentemente soccombente secondo i principi di soccombenza e causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- Condanna il ricorrente a versare mensilmente a titolo di assegno divorzile alla resistente, , un assegno di € 200 rivalutabile ISTAT (FOI), con Controparte_1 decorrenza dalla domanda introduttiva;
- Assegna alla resistente la casa coniugale;
- Ordina al ricorrente di versare in favore del figlio un assegno Controparte_3 mensile di € 250,00 rivalutabile ISTAT (FOI);
- Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi e 2904,00 oltre IVA , CAP e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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