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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2236/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2236/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. ), nata in Francia in [...]_2 C.F._2
02.01.1971, residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Magnani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Cervia (RA), Corso Mazzini n.42, in virtù di procure allegate al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“..Omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati. Ciascuno potrà fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno e ciascuno si impegna a non interferire nella vita privata dell'altro.
2) I coniugi ai sensi e per gli effetti di legge si obbligano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a comunicare il cambio di residenza e/o domicilio. 3) La casa coniugale, ubicata sita in Cervia (RA), via Teano n. 5, Censita al NCEU del Comune di
Cervia C553 al Foglio 34, Particella 2312, Sub. 6, Categoria A/3, di proprietà esclusiva del sig.
sarà da questi abitata e la moglie rinuncia espressamente Parte_1 Parte_2 alla richiesta di assegnazione dell'immobile di cui sopra ed a qualsiasi rendita e/o proventi da esso derivati, impegnandosi a rilasciare l'immobile e trovare altra occupazione, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, con diritto di trattenerne le chiavi di ingresso il tempo necessario alla ultimazione della operazioni di trasloco dei propri beni ivi ubicati ed accesso previo avviso il giorno precedente.
4) I beni personali di proprietà esclusiva della signora presenti all'interno Parte_2 della casa coniugale saranno asportati entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, termine oltre il quale il sig. sarà autorizzato a liberarsene. Parte_1
5) Le parti dichiarano di disporre ciascuno di reddito proprio e di essere economicamente autosufficienti, ma a definizione tombale di ogni pregresso rapporto dare/avere e di ogni pendenza economica tra gli stessi in essere per i lunghi anni di matrimonio e per le spese reciprocamente sostenute in ambito famigliare, il marito corrisponderà contestualmente alla Parte_1 sottoscrizione del presente atto, in favore della signora la somma una Parte_2 tantum di € 260.000,00= (duecentosessantamila-euro), senza riconoscimento di ulteriori somme al momento della pronuncia di Cessazione degli effetti civili del matrimonio, da corrispondere alla predetta con somme ricevute in parte mediante finanziamento bancario erogato dalla Cassa di
Risparmio di Ravenna, Agenzia Milano Marittima 2, somme erogate in favore della signora Pt_2 per mezzo di 2 assegni circolari, il primo con numero 5100076750-02 dell'importo di € 250.000,00=
(Duecentocinquantamilaeuro/00) ed il secondo con numero 8100156270-12 dell'importo di €
10.000,00 (Diecimilaeuro/00).
6) Le figlie maggiorenni studentessa universitaria presso la Haute Ecole di Persona_1
Joaillerie di Parigi e lavoratrice stagionale e studentessa universitaria presso Persona_2 la IAAD di Bologna – Corso di Interior e Product design di Bologna e lavoratrice stagionale, risiederanno presso l'immobile di loro proprietà in Cervia (RA), Via Levico n. 13/A.
7) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie Parte_1 Persona_1
(maggiorenne) e (maggiorenne), nella misura di € 100,00= mensili (cento- Persona_2 euro) ciascuna. Detto contributo al mantenimento dovrà essere corrisposto in favore di ciascuna figlia con pagamenti mensili il giorno 10 di ciascun mese, mediante bonifici bancari sui seguenti conti correnti: BPER Banca – IBAN: [...]; Persona_1
BPER Banca – IBAN: [...]; Egli contribuirà Persona_2 inoltre, al pagamento del 100% delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, compreso il costo della retta annuale dei corsi universitari frequentati dalle figlie pari ad € 11.100,00= per , studentessa universitaria presso Persona_1 la Haute Ecole di Joaillerie di Parigi ed € 12.800,00= per studentessa Persona_2 universitaria presso la IAAD di Bologna – Corso di Interior e Product design di Bologna.
9) Si dà atto che i coniugi restano esclusivi proprietari dei beni mobili registrati di loro proprietà ovvero, : , Tg. FK116WZ, BMW R1300GS, Tg. FK55763, Parte_1 CP_1
, Tg. AM72851, Tg. DL11610, Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, Tg. DX59218, Tg. EX66056 e
[...] Controparte_5
, Tg. FB202MY, , Tg. X8D9LS, Parte_2 CP_1 CP_6 [...]
, Tg. EY03331, , Tg. CM03573. Controparte_7 CP_8
10) Il cane di proprietà del sig. sarà affidato alla signora mentre le cure ed Parte_1 Pt_2 il costo del suo mantenimento saranno a carico del sig. . Parte_1
11) Il gatto di proprietà della signora sarà affidato al signor Parte_2 Parte_1
mentre le cure ed il costo del suo mantenimento saranno a carico della signora
[...] [...]
Nel momento in cui il sig. sarà assente la signora Parte_2 Parte_1 [...] si occuperà del proprio gatto, viceversa nel momento in cui la signora Parte_2 [...]
sarà assente il sig. si occuperà del proprio cane. Parte_2 Parte_1
12) Ogni rapporto economico è stato definito con la sottoscrizione del presente ricorso ed i ricorrenti espressamente dichiarano di aver risolto ogni e qualsivoglia pendenza tra loro eccezion fatta per gli accordi portati nel presente atto e nessuna altra pretesa economica potrà essere avanzata.
13) I coniugi danno atto di avere provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili di proprietà di ciascuno, contenuti nella casa coniugale.
14) I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
15) Le spese e le competenze legali relative al presente procedimento sono a carico esclusivo del sig.
.” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario il 04.10.2002 in Cervia (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, atto n.35, p. II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fossero nate a Ravenna le figlie PE , in data 05.05.2003, e in data 24.09.2004, entrambe maggiorenni ed
[...] Persona_2 economicamente indipendenti.
Con decreto emesso in data 29/05/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
09/07/2025 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
All'udienza del 09/07/2025 le parti rinunciavano alla clausola n. 8 del ricorso, attesa la maggiore età delle figlie, e confermavano per il resto la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, con ordinanza depositata in pari data il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia altresì atto degli ulteriori accordi tra le parti, occasionati dalla separazione, di cui alla domanda congiunta.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2236/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata in [...] in data [...], alle condizioni da loro concordate C.F._2
e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio celebrato con rito concordatario il 04.10.2002 in Cervia (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, atto n.35, p. II, serie A, , e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite che sono poste a carico esclusivo di Parte_1
[...]
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2236/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. ), nata in Francia in [...]_2 C.F._2
02.01.1971, residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Magnani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Cervia (RA), Corso Mazzini n.42, in virtù di procure allegate al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“..Omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati. Ciascuno potrà fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno e ciascuno si impegna a non interferire nella vita privata dell'altro.
2) I coniugi ai sensi e per gli effetti di legge si obbligano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a comunicare il cambio di residenza e/o domicilio. 3) La casa coniugale, ubicata sita in Cervia (RA), via Teano n. 5, Censita al NCEU del Comune di
Cervia C553 al Foglio 34, Particella 2312, Sub. 6, Categoria A/3, di proprietà esclusiva del sig.
sarà da questi abitata e la moglie rinuncia espressamente Parte_1 Parte_2 alla richiesta di assegnazione dell'immobile di cui sopra ed a qualsiasi rendita e/o proventi da esso derivati, impegnandosi a rilasciare l'immobile e trovare altra occupazione, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, con diritto di trattenerne le chiavi di ingresso il tempo necessario alla ultimazione della operazioni di trasloco dei propri beni ivi ubicati ed accesso previo avviso il giorno precedente.
4) I beni personali di proprietà esclusiva della signora presenti all'interno Parte_2 della casa coniugale saranno asportati entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, termine oltre il quale il sig. sarà autorizzato a liberarsene. Parte_1
5) Le parti dichiarano di disporre ciascuno di reddito proprio e di essere economicamente autosufficienti, ma a definizione tombale di ogni pregresso rapporto dare/avere e di ogni pendenza economica tra gli stessi in essere per i lunghi anni di matrimonio e per le spese reciprocamente sostenute in ambito famigliare, il marito corrisponderà contestualmente alla Parte_1 sottoscrizione del presente atto, in favore della signora la somma una Parte_2 tantum di € 260.000,00= (duecentosessantamila-euro), senza riconoscimento di ulteriori somme al momento della pronuncia di Cessazione degli effetti civili del matrimonio, da corrispondere alla predetta con somme ricevute in parte mediante finanziamento bancario erogato dalla Cassa di
Risparmio di Ravenna, Agenzia Milano Marittima 2, somme erogate in favore della signora Pt_2 per mezzo di 2 assegni circolari, il primo con numero 5100076750-02 dell'importo di € 250.000,00=
(Duecentocinquantamilaeuro/00) ed il secondo con numero 8100156270-12 dell'importo di €
10.000,00 (Diecimilaeuro/00).
6) Le figlie maggiorenni studentessa universitaria presso la Haute Ecole di Persona_1
Joaillerie di Parigi e lavoratrice stagionale e studentessa universitaria presso Persona_2 la IAAD di Bologna – Corso di Interior e Product design di Bologna e lavoratrice stagionale, risiederanno presso l'immobile di loro proprietà in Cervia (RA), Via Levico n. 13/A.
7) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie Parte_1 Persona_1
(maggiorenne) e (maggiorenne), nella misura di € 100,00= mensili (cento- Persona_2 euro) ciascuna. Detto contributo al mantenimento dovrà essere corrisposto in favore di ciascuna figlia con pagamenti mensili il giorno 10 di ciascun mese, mediante bonifici bancari sui seguenti conti correnti: BPER Banca – IBAN: [...]; Persona_1
BPER Banca – IBAN: [...]; Egli contribuirà Persona_2 inoltre, al pagamento del 100% delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, compreso il costo della retta annuale dei corsi universitari frequentati dalle figlie pari ad € 11.100,00= per , studentessa universitaria presso Persona_1 la Haute Ecole di Joaillerie di Parigi ed € 12.800,00= per studentessa Persona_2 universitaria presso la IAAD di Bologna – Corso di Interior e Product design di Bologna.
9) Si dà atto che i coniugi restano esclusivi proprietari dei beni mobili registrati di loro proprietà ovvero, : , Tg. FK116WZ, BMW R1300GS, Tg. FK55763, Parte_1 CP_1
, Tg. AM72851, Tg. DL11610, Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, Tg. DX59218, Tg. EX66056 e
[...] Controparte_5
, Tg. FB202MY, , Tg. X8D9LS, Parte_2 CP_1 CP_6 [...]
, Tg. EY03331, , Tg. CM03573. Controparte_7 CP_8
10) Il cane di proprietà del sig. sarà affidato alla signora mentre le cure ed Parte_1 Pt_2 il costo del suo mantenimento saranno a carico del sig. . Parte_1
11) Il gatto di proprietà della signora sarà affidato al signor Parte_2 Parte_1
mentre le cure ed il costo del suo mantenimento saranno a carico della signora
[...] [...]
Nel momento in cui il sig. sarà assente la signora Parte_2 Parte_1 [...] si occuperà del proprio gatto, viceversa nel momento in cui la signora Parte_2 [...]
sarà assente il sig. si occuperà del proprio cane. Parte_2 Parte_1
12) Ogni rapporto economico è stato definito con la sottoscrizione del presente ricorso ed i ricorrenti espressamente dichiarano di aver risolto ogni e qualsivoglia pendenza tra loro eccezion fatta per gli accordi portati nel presente atto e nessuna altra pretesa economica potrà essere avanzata.
13) I coniugi danno atto di avere provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili di proprietà di ciascuno, contenuti nella casa coniugale.
14) I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
15) Le spese e le competenze legali relative al presente procedimento sono a carico esclusivo del sig.
.” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario il 04.10.2002 in Cervia (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, atto n.35, p. II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fossero nate a Ravenna le figlie PE , in data 05.05.2003, e in data 24.09.2004, entrambe maggiorenni ed
[...] Persona_2 economicamente indipendenti.
Con decreto emesso in data 29/05/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
09/07/2025 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
All'udienza del 09/07/2025 le parti rinunciavano alla clausola n. 8 del ricorso, attesa la maggiore età delle figlie, e confermavano per il resto la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, con ordinanza depositata in pari data il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia altresì atto degli ulteriori accordi tra le parti, occasionati dalla separazione, di cui alla domanda congiunta.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2236/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata in [...] in data [...], alle condizioni da loro concordate C.F._2
e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio celebrato con rito concordatario il 04.10.2002 in Cervia (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, atto n.35, p. II, serie A, , e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite che sono poste a carico esclusivo di Parte_1
[...]
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè