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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 1577/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiavari, Via Rivarola 55, come da mandato in atti
Appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Macellari, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Chiavari, via Nino Bixio 34/3, come da mandato in atti
Appellato nonché appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del proposto appello: - In via preliminare: senza inversione dell'onere probatorio ammettere i capitoli di prova per testi dedotti in memoria
24.04.2023; - Nel merito: accertare e dichiarare che sul fondo della attrice identificato con i mapp. 840 del fg. 3 del NCEU del Comune di LA e 167 del fg. 3 del NCT dello stesso
Comune non grava alcuna servitù a favore del confinante immobile identificato con il mapp.
861 del fg. 3 di proprietà del convenuto Ordinare conseguentemente al CP_1 convenuto di mantenere chiusa la porta del proprio immobile, disponendo le opportune cautele. - Dichiarare inammissibili e comunque respingere in quanto infondati entrambi i motivi di appello incidentale formulati da parte convenuta e dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali dalla stessa avanzate in via principale e subordinata. Condannare il convenuto appellato a spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
Per l'appellato nonché appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge: - respingere il gravame proposto dalla Sig.ra , Parte_1 siccome infondato in fatto e in diritto e -per l'effetto- confermare la sentenza n. 1577/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 21/5/2024; - in accoglimento dell'appello incidentale, se ritenuto del caso previa ordinanza di rimessione in istruttoria e conseguente ammissione delle prove testimoniali dedotte nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. del 26/4/2023, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e/o carrabile da esercitarsi a carico del fondo di cui al mappale 167 foglio 3 del
n.c.t. del Comune di LA e 840 foglio 3 del n.c.e.u. del Comune di LA (oggi di proprietà di parte attrice) a favore del fondo dominante di cui al mappale 861 foglio 3 n.c.e.u. del Comune di LA (corso Genova 130) di proprietà del Sig. CP_1 identificato sul percorso che (1) dalla pubblica via “Corso Genova”, attraversato il distacco antistante il civico 130, (2) imboccato il cancello eretto da parte attrice in adiacenza al magazzino del Sig. (civico 130), e (3) si accede alla corte posta sul lato nord ovest CP_1 dello stesso magazzino e ciò “per destinazione del padre di famiglia” ai sensi dell'art. 1062
c.c., con determinazione (se ritenuto del caso) delle concrete modalità di esercizio della servitù e con ogni statuizione connessa e conseguente;
-in subordine, ovvero nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta verosimiglianza delle tesi di parte appellante con conseguente rimessione in istruttoria del procedimento per l'assunzione delle prove testimoniali dedotte, accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio pedonale e/o carrabile da esercitarsi a carico del fondo di cui al mappale 167 foglio 3 del n.c.t. del Comune di LA e 840 foglio 3 del n.c.e.u. del Comune di LA (oggi di proprietà di parte attrice) a favore del fondo dominante di cui al mappale 861 foglio 3 n.c.e.u. del Comune di
LA (corso Genova 130) di proprietà del Sig. identificato sul percorso CP_1 che: (1) dalla pubblica via “Corso Genova”, attraversato il distacco antistante il civico 130,
(2) imboccato il cancello eretto da parte attrice in adiacenza al magazzino del Sig. CP_1
(civico 130), e (3) si accede alla corte posta sul lato nord ovest dello stesso magazzino e ciò ai sensi dell'art. 1052 c.c. (ricorrendone i presupposti), con determinazione (se ritenuto del caso) delle concrete modalità di esercizio della servitù e dell'indennità di cui all'art. 1053
c.c. e con ogni statuizione connessa e conseguente. Con vittoria dei compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il CP_2
Tribunale di Genova, per sentire dichiarare l'inesistenza sul proprio fondo CP_1 della servitù di passaggio a favore del confinante immobile di proprietà del convenuto.
Contestualmente, poiché dal magazzino del convenuto, in caso di pioggia si riversavano rilevanti quantità di acqua piovana sul proprio terreno con imbrattamento delle auto in sosta, chiedeva la condanna del convenuto a realizzare le opere necessarie ad evitare lo stillicidio ed a provvedere al taglio dei rami delle piante di proprietà di quest'ultimo che si protendevano sul terreno e fabbricato attoreo.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -con atto 21.06.2001 a rogito Notaio
n.33.066 di reg. e n. 5531 di acquistava da Persona_1 Per_2 CP_2 [...]
una casa da terra a tetto sita in LA contrassegnata con il civ. 128 di Persona_3
Corso Genova e composta da piano terreno e primo piano con circostante giardino, immobile iscritto al NCEU di LA al fg. 3 mapp. 840 sub 1 mapp. 840 sub 2 e al NCT dello stesso Comune con mapp. 167; -l'immobile era pervenuto al venditore per successione del padre , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_4 in LA il 4.6.1965, e che aveva disposto dei propri beni con testamento olografo del
4.6.1962 nominando eredi i due figli e e riservando alla Pt_2 Persona_3 moglie l'usufrutto vitalizio;
-i fratelli , nudi proprietari del Controparte_3 Per_3 patrimonio immobiliare, con la partecipazione dell'usufruttuaria, provvedevano con atto 24
Aprile 1992 Notaio . 16.338 di Rep. e n. 7211 di Racc. alla divisione dei beni caduti Per_5 nella successione paterna;
-con tale atto veniva assegnato a Persona_3 l'immobile di Corso Genova 128 con circostante terreno ad uso giardino, ed a Pt_3
, oltre a tre appartamenti siti nell'edificio civ. 132 di Corso Genova, l'immobile ad uso
[...] magazzino identificato con il n. 130 di Corso Genova ed al NCEU di LA con il mapp.
861 del Fg. 3, immobile confinante verso sud per tutta la sua lunghezza con il terreno ad uso giardino dell'immobile della società attrice;
-entrambi gli immobili erano stati utilizzati dall'usufruttuaria sino alla sua morte, avvenuta nell'anno 2000; -la stessa, tra il CP_3
1992 e il 1993, aveva, con il consenso dei figli, realizzato una porta nella parete perimetrale del magazzino al fine di poter accedervi direttamente dal giardino senza dover passare dalla strada pubblica;
-deceduta la madre, nel 2001 alienava l'abitazione Persona_3
e il terreno ad che installava un cancello per accedere dalla pubblica via al CP_2 proprio giardino e parcheggio;
, tornato in pieno possesso del magazzino a Parte_3 seguito del decesso della madre, si era impegnato verbalmente a chiudere la porta posta sul muro perimetrale del fabbricato, al fine di impedire il transito pedonale sul giardino divenuto di proprietà attorea;
-né il , né il proprio conduttore però procedevano alla Per_3 chiusura del varco, continuando invece a esercitare il passaggio sul terreno di , tanto CP_2 che quest'ultima si era vista costretta nel febbraio 2007 ad intimare la chiusura della porta e contestualmente a diffidare i vicini dal continuare a transitare sul giardino;
Parte_3 decedeva nel 2012 lasciando in eredità il magazzino di Corso Genova 130 a CP_4 che lo alienava nel 2014 al convenuto il quale vi installava il proprio CP_1 laboratorio artigianale;
-Azalea diffidava quindi anche il nuovo proprietario con CP_1 missiva del settembre 2014, dal continuare a transitare sul terreno attoreo per accedere alla parte retrostante del magazzino, in quanto non vi era alcuna servitù di passaggio;
-in risposta alla diffida di , instaurava procedimento di mediazione, CP_2 CP_1 conclusosi con esito negativo, prodromico alla proposizione dell'actio confessioria servitutis, volta a far accertare l'esistenza di una servitù di passaggio per accedere dalla porta del magazzino di sua proprietà, attraverso il giardino della società attrice.
adiva quindi il Tribunale affinchè accertasse l'inesistenza di servitù di passaggio CP_2 sul proprio fondo mappale 840-867 a favore dell'immobile confinante di proprietà CP_1 mappale 861.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le difese avversarie e chiedeva CP_1 contestualmente, in via riconvenzionale, accertare la sussistenza della servitù di passaggio sia pedonale che carrabile, ovvero sia tramite la porta laterale del magazzino che attraverso il cancello, a carico del fondo mapp. 167 e 840 a favore del proprio fondo dominante mapp.
861 ai sensi dell'art. 1062 c.c. In subordine, chiedeva che venisse costituita una servitù coattiva ex artt. 1051 e 1052 c.c. e, in ulteriore subordine, che ne venisse dichiarata la costituzione per usucapione.
Il Tribunale di Genova rilevava che la porta sul muro perimetrale del magazzino, da cui si esercitava il passaggio pedonale sul fondo di , era stata realizzata prima della CP_2 divisione ereditaria del 1992, quando ancora gli immobili erano comproprietà tra i fratelli
, e che pertanto tale situazione aveva determinato la costituzione di una servitù Per_3 prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da tale divisione.
Indi, il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- RESPINGE la domanda di , in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, volta a negare la servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà attorea e correlativamente ACCOGLIE la domanda riconvenzionale del sig CP_1 pertanto accerta e dichiara che esiste servitù di passaggio pedonale a carico del fondo mapp. 840 del fg. 3 del NCEU del Comune di LA e 167 del fg. 3 del NCT dello stesso
Comune e a favore del fondo mapp. 861 del foglio 3, di sua proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., da esercitarsi attraverso la porta posta sul muro perimetrale del magazzino per pervenire alla corte posta sul lato nord ovest. - RESPINGE la domanda dell'attore di condanna del convenuto alla rimozione dei rami e delle fronde e alla installazione delle gronde e pluviali sull'immobile di proprietà del convenuto. - DICHIARA che non v'è alcuna servitù di passaggio carrabile a carico del fondo mapp. 840 del fg. 3 del
NCEU del Comune di LA e 167 del fg. 3 del NCT dello stesso Comune e a favore del fondo mapp. 861 del foglio 3 sul percorso che dalla pubblica via corso Genova attraverso il distacco del civico 10 conduce alla corte posta sul lato nord ovest;
- respinge la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della medesima servitù carrabile di cui al punto precedente. - COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.”
Avverso la pronuncia proponeva appello , quale successore a titolo Parte_1 particolare della in virtù dell'atto 29.11.2023 a Rogito Notaio , CP_2 Per_6 domandando accertare e dichiarare che sul fondo attoreo non grava alcuna servitù a favore del confinante immobile di proprietà dell'appellato con ordine a CP_1 quest'ultimo di mantenere chiusa la porta del proprio immobile,. Chiedeva dichiarare inammissibili e respingere le domande riconvenzionali avanzate in via principale e subordinata da parte di CP_1
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) Erronea ricostruzione dei fatti;
2) Errata percezione dei luoghi di causa;
3) Omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; 4) Omessa applicazione dell'art. 1061 c.c.; 5) Errata applicazione dell'art. 1062 c.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello CP_1 proposto e per l'effetto la conferma della sentenza gravata, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui non accerta e riconosce il diritto di servitù di passaggio carrabile e/o pedonale per costituzione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. anche attraverso il cancello di proprietà dell'appellante posto sulla pubblica via sino alla corte retrostante il magazzino del e, in via incidentale subordinata, in caso di accoglimento dell'appello CP_1 principale, l'accertamento e il riconoscimento ai sensi dell'art. 1052 c.c. del diritto di servitù di passaggio carrabile e/o pedonale attraverso il cancello di proprietà dell'appellante posto sulla pubblica via sino alla corte retrostante il magazzino del CP_1
Con provvedimento del 24.9.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 23.09.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto in primo grado riconoscendo il passaggio pedonale a favore del fondo mappale n 861 a carico dei mappali n 167 e 840 di proprietà ai sensi dell'art. 1062 cc. Nella pronuncia “La divisione CP_2 ereditaria del 24.04.92 è individuata quale atto costitutivo della servitù ai sensi dell'art. 1062
c.c. tra i due fondi come attribuiti separatamente ai due fratelli ”. Per_3
Il requisito dell'apparenza è stato ritenuto provato a fronte della presenza di una porta posta sulla parete perimetrale del magazzino, realizzata prima della divisione ereditaria,
“allorquando i beni immobili erano in comproprietà tra i fratelli e con il chiaro scopo Per_3 diconsentire per l'appunto il passaggio da e per il giardino sino alla parte retrostante
l'immobile, senza passare alla pubblica via.”
La circostanza che i due fondi non fossero “posseduti dallo stesso proprietario”, considerato che con il proprio testamento aveva assegnato alla moglie Persona_4 CP_3
l'usufrutto vitalizio sugli stessi, non veniva considerata impeditiva all'acquisto della
[...] servitù per destinazione del padre di famiglia, non essendo ritenuto necessario il possesso diretto da parte del proprietario dei beni essendo sufficiente che “un terzo (anche il semplice detentore) li abbia posseduti per lui”.
I motivi d'appello avverso la pronuncia son trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi sono stati dall'appellante così sintetizzati : -non aver rilevato che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. era stato accertato in causa, con effetti vincolanti per il Giudice, che contestualmente alla stipula dell'atto di divisione era stata apposta una recinzione con pali
e griglia metallica che aveva impedito l'esercizio della dedotta servitù ove fosse mai stata esercitata;
- non aver rilevato che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. era stato accertato in causa, con effetti vincolanti per il Giudice, che aveva realizzato una porta nella Controparte_3 parete perimetrale del magazzino di parte convenuta per potervi accedere dal giardino della sua abitazione senza dover passare per la strada di uso pubblico;
- non aver rilevato che
l'apertura di una porta o l'esistenza di un varco non costituisce ai sensi dell'art. 1061 c.c. segno visibile di opera permanente destinata all'esercizio di una servitù non essendo rilevabile da tale opera l'esistenza di un assoggettamento di un fondo a favore dell'altro o viceversa;
- non aver rilevato che il possesso giuridico del compendio immobiliare di cui trattasi dal 1965, data del decesso di , sino al 2000, era stato esercitato Persona_4 da che non poteva aver costituito diritti di servitù a favore di terzi. Controparte_3
Anzitutto l'appellante deduce che la presenza di una recinzione realizzata con paletti e griglia metallica sul confine tra i due terreni attesta che la situazione del fondo non è rimasta nello stato dal quale sarebbe in teoria risultata la servitù. Assume di avere ulteriormente specificato nel primo grado, fino dagli atti introduttivi del giudizio e poi nella memoria del
24.03.23, che: “Nel caso di specie poi i comproprietari provvidero alla messa in opera di una recinzione al fine di separare la parte di terreno retrostante all'immobile ad uso magazzino dal terreno mapp. 167 che costituiva il giardino della casa toccata in divisione a
. La recinzione ancora adesso in loco dimostra contrariamente a Persona_3 quanto affermato da parte convenuta che dopo la morte di in ogni caso la Persona_4 situazione del fondo non è rimasta nello stato dal quale sarebbe teoricamente risultata la servitù”.
Allega quindi la mancata contestazione ad opera di controparte della esistenza della predetta recinzione.
si duole quindi del fatto che la sentenza appellata abbia affermato che Parte_1
“secondo l'attrice, la servitù di passaggio pedonale dedotta da parte convenuta sarebbe inesistente in quanto “la porta di accesso posta sul muro perimetrale del magazzino e da cui, come si è detto, è possibile passare sul fondo attoreo, sarebbe stata realizzata successivamente alla divisione ereditaria degli immobili effettuata dai due fratelli ”, Per_3 non considerando invece che a fronte della domanda riconvenzionale di parte convenuta/appellata, l'odierna appellante deduceva che contestualmente alla stipula dell'atto di divisione i fratelli avevano posto in opera una rete metallica che impediva Per_3
l'esercizio del passaggio ove fosse stato prima esistente.
È altresì contestata la presenza di opere visibili e permanenti, considerando che la preesistenza o la realizzazione della porta non sarebbe idonea a dimostrare la oggettiva subordinazione di un fondo all'altro.
L'appellante assume di avere dedotto che … aveva realizzato una Controparte_3 porta nella parete perimetrale dell'immobile a uso magazzino a confine con il giardino della casa per potervi accedere dal giardino dell'abitazione senza dover passare attraverso la strada ad uso pubblico”; ed anche tale circostanza non è stata oggetto di contestazione con le conseguenze previste dall'art. 115 c.p.c.
In altre parole, assume che la porta era stata realizzata dalla usufruttuaria CP_3
per accedere dal proprio giardino al magazzino e non viceversa. Ciò in quanto
[...] proprio per l'apposizione della griglia metallica dal magazzino attraverso il terreno dell'attrice, non si rendeva possibile accedere alla corte retrostante. Anche a considerare la porta quale opera idonea a determinare l'apparenza di una servitù, questa sarebbe quindicostituita a favore della proprietà attrice ed a carico di quella convenuta e non viceversa. La espressa ammissione effettuata da parte convenuta che la porta in questione era stata aperta per poter consentire all'usufruttuaria di poter accedere al magazzino direttamente dal giardino della propria abitazione, senza passare attraverso la via pubblica, porta ad escludere che la porta sarebbe stata aperta “con il chiaro scopo di consentire per
l'appunto il passaggio da e per il giardino sino alla parte retrostante l'immobile”, come affermato dal Tribunale.
assume quindi debba escludersi l'accertamento dell'esistenza di una servitù per CP_2 destinazione del padre di famiglia a carico del giardino ed in favore del magazzino per poter accedere alla via pubblica, dal momento che il magazzino stesso confina direttamente con la pubblica via ed ha un accesso immediato e diretto, sempre praticato.
Orbene, è pacifico che i fondi di cui ai mappali 840, 167 e 861 sono pervenuti ai nel Per_3
1965 a seguito del decesso del loro padre, che la divisione ereditaria è avvenuta nel 1992, che gli immobili oggetto di causa erano stati utilizzati dall'usufruttuaria sino al CP_3 decesso della stessa nel 2000.
Il fatto che la porta sul muro perimetrale del magazzino è stata realizzata prima della divisione ereditaria del 1992, come si evince dalla la copia della sanatoria dell'edificio ad uso magazzino (comprensivo di porta) insistente sul mappale 861, oggi di proprietà CP_1 risalente al 1986, determina che trova quindi conferma quanto espresso dalla pronuncia appellata circa il fatto che la divisione del 1992 è successiva alla presenza della porta.
Venendo all'esame della circostanza consistente nell'apposizione della recinzione, va premesso che la stessa parte appellata non indica una concreta contestazione in ordine alla presenza della recinzione proprio al momento della divisione.
La parte appellata contesta comunque la valenza del motivo d'appello, assumendo che per impedire l'insorgenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria una clausola negoziale espressa e non rilevano i cosiddetti “facta concludentia”.
La pretesa apposizione della griglia metallica sarebbe motivo di impedimento “fattuale” alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo sempre necessaria una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietari.
Orbene, la servitù per destinazione del padre di famiglia è disciplinata dall'art. 1062 cc, il quale dispone che “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
L'art. 1061 cc stabilisce che “le servitù non apparenti, cioè non visibili perché non collegate ad opere permanenti, non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”. “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civ. Sez, VI, ord.
7004/2017; Cass. Civ., sez. II, n, 25335/2017; Cass, Civ, Sez, VI, ord. 6 maggio 2021, n.
11834; Cass. Civ. Sez. II n. 1794/2022).
Ed ancora, la costituzione per destinazione del padre di famiglia è configurabile, a norma dell'art. 1061, comma 1°, c.c., solo con riguardo alle servitù apparenti, vale a dire le servitù al cui esercizio sono destinate opere visibile e permanenti. Il requisito dell'apparenza non consiste, peraltro, nella mera esistenza di segni visibili e di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio ma richiede altresì che queste, in quanto mezzo necessario all'esercizio della servitù medesima, siano, al contempo, un indice inequivoco del peso imposto al fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria e senza l'animus utendi jure servitutís ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (Cass.
n. 2994 del 2004; Cass. n. 13238 del 2010; Cass. n. 24856 del 2014; Cass. n. 7004 del
2017; Corte d'Appello di l'Aquila sentenza n. 209/2020).
A questo punto la presenza della recinzione al momento di tale divisione, di per sé contrasta con l'apparenza stessa della servitù; la doglianza circa il fatto che l'atto notarile non escluderebbe tale servitù non può invero prescindere dalla stessa sussistenza dei requisiti per la presunzione legale della medesima. A ciò si aggiunga che – come rilevato da parte appellante in comparsa conclusionale - nell'atto di divisione Notaio del 24.04.92 è Per_5 precisato che i condividenti si garantiscono reciprocamente che i beni rispettivamente assegnati sono liberi “da oneri reali in genere, da vincoli e gravami qualsiasi”.
Ed ancora si aggiunga che l'opera consistente nella porta laterale del magazzino di parte appellata non risulta elemento idoneo ad univocamente individuare il fondo di parte appellante come servente, bensì è quantomeno altrettanto idonea a consentire la possibilità di accesso da parte della usufruttuaria e dal proprio giardino al CP_3 magazzino. Né si tratta di esaminare alcuna nuova allegazione per addivenire a tale valutazione, che invece trae origine dalla evidenza degli elementi di fatto emersi.
Anche a considerate l'orientamento della Suprema Corte (Cass 3314/2001) secondo il quale non è necessario il possesso diretto dei due fondi da parte del proprietario per la costituzione della servitù per destinazione de padre di famiglia, essendo sufficiente l'esercizio conosciuto a mezzo di altri soggetti, la mancanza degli altri requisiti non consente l'accertamento della stessa.
In accoglimento dell'appello principale deve pertanto essere dichiarato che sul fondo dell'appellante identificato con i mapp. 840 del fg. 3 del NCEU del Comune di LA e
167 del fg. 3 del NCT dello stesso Comune non grava alcuna servitù a favore del confinante immobile identificato con il mapp. 861 del fg. 3 di proprietà del convenuto CP_1 con conseguente ordine all'appellato di mantenere chiusa la porta del proprio immobile.
La sentenza appellata non ha pronunciato il riconoscimento a favore del del CP_1 passaggio carrabile che dalla pubblica via, attraverso il giardino di , porta al cortile CP_2 posto sul retro del magazzino, accesso chiuso da molti anni da un cancello installato dall'attrice dopo l'acquisto degli immobili nel 2001. La sentenza appellata fonda il rigetto della domanda sull'assenza di prova di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù carrabile.
In via incidentale parte appellata insta per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non accerta il diritto di servitù di passaggio carrabile e/o pedonale per costituzione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. anche attraverso il cancello di proprietà dell'appellante posto sulla pubblica via sino alla corte retrostante il magazzino del Sig.
(se ritenuto del caso con determinazione delle concrete modalità di esercizio della CP_1 servitù) e in via incidentale subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l'accertamento e il riconoscimento ai sensi dell'art.
1052 c.c. del diritto di servitù di passaggio carrabile e/o pedonale attraverso il cancello di proprietà dell'appellante posto sulla pubblica via sino alla corte retrostante il magazzino del
Sig. CP_1
Assume l'appellante incidentale che se la porta è stata realizzata per l'accesso “diretto”, ciò implica la sussistenza del diritto di transitare dal cancello carrabilmente o quantomeno pedonalmente, essendo il passaggio attraverso la porta una modalità più comoda di passaggio che non esclude il transito attraverso l'ingresso dalla pubblica via.
Ferme le ragioni del rigetto dell'appello principale, va osservato che ancora una volta non è integrato il requisito dell'apparenza, in assenza di opere a tal fine idonee.
Le prove testimoniali non ammesse (aventi ad oggetto l'esistenza di un cordolo in cemento con una siepe per delimitare il passaggio carrabile da quello pedonale e che i precedenti possessori / detentori degli immobili utilizzare l'accesso dalla pubblica via dove si trova il cancello), effettivamente sono da ritenersi idonee a determinare l'apparenza della servitù, non essendo un mero varco dalla strada al terreno sufficiente a identificare univocamente il passaggio carrabile in assenza di qualsivoglia opera esistente.
Non sussiste quindi una erronea applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. come dedotto dall'appellante incidentale.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello principale da atto della sussistenza della domanda di riforma della sentenza formulata dall'appellato in via incidentale subordinata e volta a sentire dichiarare il diritto di servitù di passaggio pedonale e/o carrabile da esercitarsi a carico del fondo di cui al mappale 167 foglio 3 del n.c.t. del Comune di LA e 840 foglio
3 del n.c.e.u. del Comune di LA (oggi di proprietà di parte attrice) a favore del fondo dominante di cui al mappale 861 foglio 3 n.c.e.u. del Comune di LA (corso Genova 130) di proprietà del Sig. identificato sul percorso che: (1) dalla pubblica CP_1 via “Corso Genova”, attraversato il distacco antistante il civico 130, (2) imboccato il cancello eretto da parte attrice in adiacenza al magazzino del Sig. (civico 130), e (3) si accede CP_1 alla corte posta sul lato nord ovest dello stesso magazzino e ciò ai sensi dell'art. 1052 c.c.
(ricorrendone i presupposti), con determinazione (se ritenuto del caso) delle concrete modalità di esercizio della servitù e dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c. e con ogni statuizione connessa e conseguente
Parte appellante incidentale deduce la violazione degli artt 1051 e 1052 cc, essendo incontestata l'utilizzazione a fini produttivi del fondo del (ovvero del magazzino), alla CP_1 luce della attività svolta di tappezziere e realizzazione / riparazione di selle in pelle per ciclomotori e motocicli. Da essa deriva la necessità di trasferire i veicoli nella corte retrostante il magazzino, circostanze che si offre di provare comunque testimonialmente.
Orbene, la circostanza che il magazzino del sia collegato alla strada pubblica dal CP_1 portone di accesso sito in corso Genova 130 è pacifica e pertanto non si verte in ipotesi di fondo intercluso con applicazione dell'art. 1051 cc, neppure con riferimento al III comma afferente all'ampiamento del passaggio.
Quanto alla mancata applicazione dell'art. 1052 cc, l'attività di tappezziere dell'appellato e l'utilizzo da parte dello stesso dell'area retrostante il magazzino per il materiale ed i motoveicoli dei quali ripara le selle, non integra una “esigenza dell'industria” (né un'esigenza abitativa) idonea a giustificare il sacrificio del fondo servente.
Se quindi in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma
4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8660 del 2 aprile 2024), ciò che qui rileva e' però che la maggiore comodità di passaggio non integra un'esigenza idonea a determinare l'imposizione del passaggio, anche carraio, nel giardino di proprietà di parte appellante.
Conclusivamente i motivi d'appello incidentale sono infondati.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto, seguono la soccombenza di in entrambi i gradi di giudizio. CP_1 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da , ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza N. 1577/2024 del Tribunale di Genova, accerta e dichiara che il fondo dell'appellante identificato con i mapp. Parte_1
840 del fg. 3 del NCEU del Comune di LA e 167 del fg. 3 del NCT dello stesso Comune non è gravato da alcuna servitù a favore del confinante immobile identificato con il mapp.
861 del fg. 3 di proprietà del convenuto con conseguente ordine CP_1 all'appellato di mantenere chiusa la porta del proprio immobile.
Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante CP_1 che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 5000,00 per competenze, oltre esborsi, 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, quanto al secondo grado di giudizio in € 6000,00 per competenze, oltre esborsi, 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
Genova, 25.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 1577/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiavari, Via Rivarola 55, come da mandato in atti
Appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Macellari, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Chiavari, via Nino Bixio 34/3, come da mandato in atti
Appellato nonché appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del proposto appello: - In via preliminare: senza inversione dell'onere probatorio ammettere i capitoli di prova per testi dedotti in memoria
24.04.2023; - Nel merito: accertare e dichiarare che sul fondo della attrice identificato con i mapp. 840 del fg. 3 del NCEU del Comune di LA e 167 del fg. 3 del NCT dello stesso
Comune non grava alcuna servitù a favore del confinante immobile identificato con il mapp.
861 del fg. 3 di proprietà del convenuto Ordinare conseguentemente al CP_1 convenuto di mantenere chiusa la porta del proprio immobile, disponendo le opportune cautele. - Dichiarare inammissibili e comunque respingere in quanto infondati entrambi i motivi di appello incidentale formulati da parte convenuta e dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali dalla stessa avanzate in via principale e subordinata. Condannare il convenuto appellato a spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
Per l'appellato nonché appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge: - respingere il gravame proposto dalla Sig.ra , Parte_1 siccome infondato in fatto e in diritto e -per l'effetto- confermare la sentenza n. 1577/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 21/5/2024; - in accoglimento dell'appello incidentale, se ritenuto del caso previa ordinanza di rimessione in istruttoria e conseguente ammissione delle prove testimoniali dedotte nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. del 26/4/2023, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e/o carrabile da esercitarsi a carico del fondo di cui al mappale 167 foglio 3 del
n.c.t. del Comune di LA e 840 foglio 3 del n.c.e.u. del Comune di LA (oggi di proprietà di parte attrice) a favore del fondo dominante di cui al mappale 861 foglio 3 n.c.e.u. del Comune di LA (corso Genova 130) di proprietà del Sig. CP_1 identificato sul percorso che (1) dalla pubblica via “Corso Genova”, attraversato il distacco antistante il civico 130, (2) imboccato il cancello eretto da parte attrice in adiacenza al magazzino del Sig. (civico 130), e (3) si accede alla corte posta sul lato nord ovest CP_1 dello stesso magazzino e ciò “per destinazione del padre di famiglia” ai sensi dell'art. 1062
c.c., con determinazione (se ritenuto del caso) delle concrete modalità di esercizio della servitù e con ogni statuizione connessa e conseguente;
-in subordine, ovvero nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta verosimiglianza delle tesi di parte appellante con conseguente rimessione in istruttoria del procedimento per l'assunzione delle prove testimoniali dedotte, accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio pedonale e/o carrabile da esercitarsi a carico del fondo di cui al mappale 167 foglio 3 del n.c.t. del Comune di LA e 840 foglio 3 del n.c.e.u. del Comune di LA (oggi di proprietà di parte attrice) a favore del fondo dominante di cui al mappale 861 foglio 3 n.c.e.u. del Comune di
LA (corso Genova 130) di proprietà del Sig. identificato sul percorso CP_1 che: (1) dalla pubblica via “Corso Genova”, attraversato il distacco antistante il civico 130,
(2) imboccato il cancello eretto da parte attrice in adiacenza al magazzino del Sig. CP_1
(civico 130), e (3) si accede alla corte posta sul lato nord ovest dello stesso magazzino e ciò ai sensi dell'art. 1052 c.c. (ricorrendone i presupposti), con determinazione (se ritenuto del caso) delle concrete modalità di esercizio della servitù e dell'indennità di cui all'art. 1053
c.c. e con ogni statuizione connessa e conseguente. Con vittoria dei compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il CP_2
Tribunale di Genova, per sentire dichiarare l'inesistenza sul proprio fondo CP_1 della servitù di passaggio a favore del confinante immobile di proprietà del convenuto.
Contestualmente, poiché dal magazzino del convenuto, in caso di pioggia si riversavano rilevanti quantità di acqua piovana sul proprio terreno con imbrattamento delle auto in sosta, chiedeva la condanna del convenuto a realizzare le opere necessarie ad evitare lo stillicidio ed a provvedere al taglio dei rami delle piante di proprietà di quest'ultimo che si protendevano sul terreno e fabbricato attoreo.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -con atto 21.06.2001 a rogito Notaio
n.33.066 di reg. e n. 5531 di acquistava da Persona_1 Per_2 CP_2 [...]
una casa da terra a tetto sita in LA contrassegnata con il civ. 128 di Persona_3
Corso Genova e composta da piano terreno e primo piano con circostante giardino, immobile iscritto al NCEU di LA al fg. 3 mapp. 840 sub 1 mapp. 840 sub 2 e al NCT dello stesso Comune con mapp. 167; -l'immobile era pervenuto al venditore per successione del padre , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_4 in LA il 4.6.1965, e che aveva disposto dei propri beni con testamento olografo del
4.6.1962 nominando eredi i due figli e e riservando alla Pt_2 Persona_3 moglie l'usufrutto vitalizio;
-i fratelli , nudi proprietari del Controparte_3 Per_3 patrimonio immobiliare, con la partecipazione dell'usufruttuaria, provvedevano con atto 24
Aprile 1992 Notaio . 16.338 di Rep. e n. 7211 di Racc. alla divisione dei beni caduti Per_5 nella successione paterna;
-con tale atto veniva assegnato a Persona_3 l'immobile di Corso Genova 128 con circostante terreno ad uso giardino, ed a Pt_3
, oltre a tre appartamenti siti nell'edificio civ. 132 di Corso Genova, l'immobile ad uso
[...] magazzino identificato con il n. 130 di Corso Genova ed al NCEU di LA con il mapp.
861 del Fg. 3, immobile confinante verso sud per tutta la sua lunghezza con il terreno ad uso giardino dell'immobile della società attrice;
-entrambi gli immobili erano stati utilizzati dall'usufruttuaria sino alla sua morte, avvenuta nell'anno 2000; -la stessa, tra il CP_3
1992 e il 1993, aveva, con il consenso dei figli, realizzato una porta nella parete perimetrale del magazzino al fine di poter accedervi direttamente dal giardino senza dover passare dalla strada pubblica;
-deceduta la madre, nel 2001 alienava l'abitazione Persona_3
e il terreno ad che installava un cancello per accedere dalla pubblica via al CP_2 proprio giardino e parcheggio;
, tornato in pieno possesso del magazzino a Parte_3 seguito del decesso della madre, si era impegnato verbalmente a chiudere la porta posta sul muro perimetrale del fabbricato, al fine di impedire il transito pedonale sul giardino divenuto di proprietà attorea;
-né il , né il proprio conduttore però procedevano alla Per_3 chiusura del varco, continuando invece a esercitare il passaggio sul terreno di , tanto CP_2 che quest'ultima si era vista costretta nel febbraio 2007 ad intimare la chiusura della porta e contestualmente a diffidare i vicini dal continuare a transitare sul giardino;
Parte_3 decedeva nel 2012 lasciando in eredità il magazzino di Corso Genova 130 a CP_4 che lo alienava nel 2014 al convenuto il quale vi installava il proprio CP_1 laboratorio artigianale;
-Azalea diffidava quindi anche il nuovo proprietario con CP_1 missiva del settembre 2014, dal continuare a transitare sul terreno attoreo per accedere alla parte retrostante del magazzino, in quanto non vi era alcuna servitù di passaggio;
-in risposta alla diffida di , instaurava procedimento di mediazione, CP_2 CP_1 conclusosi con esito negativo, prodromico alla proposizione dell'actio confessioria servitutis, volta a far accertare l'esistenza di una servitù di passaggio per accedere dalla porta del magazzino di sua proprietà, attraverso il giardino della società attrice.
adiva quindi il Tribunale affinchè accertasse l'inesistenza di servitù di passaggio CP_2 sul proprio fondo mappale 840-867 a favore dell'immobile confinante di proprietà CP_1 mappale 861.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le difese avversarie e chiedeva CP_1 contestualmente, in via riconvenzionale, accertare la sussistenza della servitù di passaggio sia pedonale che carrabile, ovvero sia tramite la porta laterale del magazzino che attraverso il cancello, a carico del fondo mapp. 167 e 840 a favore del proprio fondo dominante mapp.
861 ai sensi dell'art. 1062 c.c. In subordine, chiedeva che venisse costituita una servitù coattiva ex artt. 1051 e 1052 c.c. e, in ulteriore subordine, che ne venisse dichiarata la costituzione per usucapione.
Il Tribunale di Genova rilevava che la porta sul muro perimetrale del magazzino, da cui si esercitava il passaggio pedonale sul fondo di , era stata realizzata prima della CP_2 divisione ereditaria del 1992, quando ancora gli immobili erano comproprietà tra i fratelli
, e che pertanto tale situazione aveva determinato la costituzione di una servitù Per_3 prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da tale divisione.
Indi, il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- RESPINGE la domanda di , in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, volta a negare la servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà attorea e correlativamente ACCOGLIE la domanda riconvenzionale del sig CP_1 pertanto accerta e dichiara che esiste servitù di passaggio pedonale a carico del fondo mapp. 840 del fg. 3 del NCEU del Comune di LA e 167 del fg. 3 del NCT dello stesso
Comune e a favore del fondo mapp. 861 del foglio 3, di sua proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., da esercitarsi attraverso la porta posta sul muro perimetrale del magazzino per pervenire alla corte posta sul lato nord ovest. - RESPINGE la domanda dell'attore di condanna del convenuto alla rimozione dei rami e delle fronde e alla installazione delle gronde e pluviali sull'immobile di proprietà del convenuto. - DICHIARA che non v'è alcuna servitù di passaggio carrabile a carico del fondo mapp. 840 del fg. 3 del
NCEU del Comune di LA e 167 del fg. 3 del NCT dello stesso Comune e a favore del fondo mapp. 861 del foglio 3 sul percorso che dalla pubblica via corso Genova attraverso il distacco del civico 10 conduce alla corte posta sul lato nord ovest;
- respinge la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della medesima servitù carrabile di cui al punto precedente. - COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.”
Avverso la pronuncia proponeva appello , quale successore a titolo Parte_1 particolare della in virtù dell'atto 29.11.2023 a Rogito Notaio , CP_2 Per_6 domandando accertare e dichiarare che sul fondo attoreo non grava alcuna servitù a favore del confinante immobile di proprietà dell'appellato con ordine a CP_1 quest'ultimo di mantenere chiusa la porta del proprio immobile,. Chiedeva dichiarare inammissibili e respingere le domande riconvenzionali avanzate in via principale e subordinata da parte di CP_1
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) Erronea ricostruzione dei fatti;
2) Errata percezione dei luoghi di causa;
3) Omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; 4) Omessa applicazione dell'art. 1061 c.c.; 5) Errata applicazione dell'art. 1062 c.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello CP_1 proposto e per l'effetto la conferma della sentenza gravata, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui non accerta e riconosce il diritto di servitù di passaggio carrabile e/o pedonale per costituzione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. anche attraverso il cancello di proprietà dell'appellante posto sulla pubblica via sino alla corte retrostante il magazzino del e, in via incidentale subordinata, in caso di accoglimento dell'appello CP_1 principale, l'accertamento e il riconoscimento ai sensi dell'art. 1052 c.c. del diritto di servitù di passaggio carrabile e/o pedonale attraverso il cancello di proprietà dell'appellante posto sulla pubblica via sino alla corte retrostante il magazzino del CP_1
Con provvedimento del 24.9.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 23.09.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto in primo grado riconoscendo il passaggio pedonale a favore del fondo mappale n 861 a carico dei mappali n 167 e 840 di proprietà ai sensi dell'art. 1062 cc. Nella pronuncia “La divisione CP_2 ereditaria del 24.04.92 è individuata quale atto costitutivo della servitù ai sensi dell'art. 1062
c.c. tra i due fondi come attribuiti separatamente ai due fratelli ”. Per_3
Il requisito dell'apparenza è stato ritenuto provato a fronte della presenza di una porta posta sulla parete perimetrale del magazzino, realizzata prima della divisione ereditaria,
“allorquando i beni immobili erano in comproprietà tra i fratelli e con il chiaro scopo Per_3 diconsentire per l'appunto il passaggio da e per il giardino sino alla parte retrostante
l'immobile, senza passare alla pubblica via.”
La circostanza che i due fondi non fossero “posseduti dallo stesso proprietario”, considerato che con il proprio testamento aveva assegnato alla moglie Persona_4 CP_3
l'usufrutto vitalizio sugli stessi, non veniva considerata impeditiva all'acquisto della
[...] servitù per destinazione del padre di famiglia, non essendo ritenuto necessario il possesso diretto da parte del proprietario dei beni essendo sufficiente che “un terzo (anche il semplice detentore) li abbia posseduti per lui”.
I motivi d'appello avverso la pronuncia son trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi sono stati dall'appellante così sintetizzati : -non aver rilevato che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. era stato accertato in causa, con effetti vincolanti per il Giudice, che contestualmente alla stipula dell'atto di divisione era stata apposta una recinzione con pali
e griglia metallica che aveva impedito l'esercizio della dedotta servitù ove fosse mai stata esercitata;
- non aver rilevato che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. era stato accertato in causa, con effetti vincolanti per il Giudice, che aveva realizzato una porta nella Controparte_3 parete perimetrale del magazzino di parte convenuta per potervi accedere dal giardino della sua abitazione senza dover passare per la strada di uso pubblico;
- non aver rilevato che
l'apertura di una porta o l'esistenza di un varco non costituisce ai sensi dell'art. 1061 c.c. segno visibile di opera permanente destinata all'esercizio di una servitù non essendo rilevabile da tale opera l'esistenza di un assoggettamento di un fondo a favore dell'altro o viceversa;
- non aver rilevato che il possesso giuridico del compendio immobiliare di cui trattasi dal 1965, data del decesso di , sino al 2000, era stato esercitato Persona_4 da che non poteva aver costituito diritti di servitù a favore di terzi. Controparte_3
Anzitutto l'appellante deduce che la presenza di una recinzione realizzata con paletti e griglia metallica sul confine tra i due terreni attesta che la situazione del fondo non è rimasta nello stato dal quale sarebbe in teoria risultata la servitù. Assume di avere ulteriormente specificato nel primo grado, fino dagli atti introduttivi del giudizio e poi nella memoria del
24.03.23, che: “Nel caso di specie poi i comproprietari provvidero alla messa in opera di una recinzione al fine di separare la parte di terreno retrostante all'immobile ad uso magazzino dal terreno mapp. 167 che costituiva il giardino della casa toccata in divisione a
. La recinzione ancora adesso in loco dimostra contrariamente a Persona_3 quanto affermato da parte convenuta che dopo la morte di in ogni caso la Persona_4 situazione del fondo non è rimasta nello stato dal quale sarebbe teoricamente risultata la servitù”.
Allega quindi la mancata contestazione ad opera di controparte della esistenza della predetta recinzione.
si duole quindi del fatto che la sentenza appellata abbia affermato che Parte_1
“secondo l'attrice, la servitù di passaggio pedonale dedotta da parte convenuta sarebbe inesistente in quanto “la porta di accesso posta sul muro perimetrale del magazzino e da cui, come si è detto, è possibile passare sul fondo attoreo, sarebbe stata realizzata successivamente alla divisione ereditaria degli immobili effettuata dai due fratelli ”, Per_3 non considerando invece che a fronte della domanda riconvenzionale di parte convenuta/appellata, l'odierna appellante deduceva che contestualmente alla stipula dell'atto di divisione i fratelli avevano posto in opera una rete metallica che impediva Per_3
l'esercizio del passaggio ove fosse stato prima esistente.
È altresì contestata la presenza di opere visibili e permanenti, considerando che la preesistenza o la realizzazione della porta non sarebbe idonea a dimostrare la oggettiva subordinazione di un fondo all'altro.
L'appellante assume di avere dedotto che … aveva realizzato una Controparte_3 porta nella parete perimetrale dell'immobile a uso magazzino a confine con il giardino della casa per potervi accedere dal giardino dell'abitazione senza dover passare attraverso la strada ad uso pubblico”; ed anche tale circostanza non è stata oggetto di contestazione con le conseguenze previste dall'art. 115 c.p.c.
In altre parole, assume che la porta era stata realizzata dalla usufruttuaria CP_3
per accedere dal proprio giardino al magazzino e non viceversa. Ciò in quanto
[...] proprio per l'apposizione della griglia metallica dal magazzino attraverso il terreno dell'attrice, non si rendeva possibile accedere alla corte retrostante. Anche a considerare la porta quale opera idonea a determinare l'apparenza di una servitù, questa sarebbe quindicostituita a favore della proprietà attrice ed a carico di quella convenuta e non viceversa. La espressa ammissione effettuata da parte convenuta che la porta in questione era stata aperta per poter consentire all'usufruttuaria di poter accedere al magazzino direttamente dal giardino della propria abitazione, senza passare attraverso la via pubblica, porta ad escludere che la porta sarebbe stata aperta “con il chiaro scopo di consentire per
l'appunto il passaggio da e per il giardino sino alla parte retrostante l'immobile”, come affermato dal Tribunale.
assume quindi debba escludersi l'accertamento dell'esistenza di una servitù per CP_2 destinazione del padre di famiglia a carico del giardino ed in favore del magazzino per poter accedere alla via pubblica, dal momento che il magazzino stesso confina direttamente con la pubblica via ed ha un accesso immediato e diretto, sempre praticato.
Orbene, è pacifico che i fondi di cui ai mappali 840, 167 e 861 sono pervenuti ai nel Per_3
1965 a seguito del decesso del loro padre, che la divisione ereditaria è avvenuta nel 1992, che gli immobili oggetto di causa erano stati utilizzati dall'usufruttuaria sino al CP_3 decesso della stessa nel 2000.
Il fatto che la porta sul muro perimetrale del magazzino è stata realizzata prima della divisione ereditaria del 1992, come si evince dalla la copia della sanatoria dell'edificio ad uso magazzino (comprensivo di porta) insistente sul mappale 861, oggi di proprietà CP_1 risalente al 1986, determina che trova quindi conferma quanto espresso dalla pronuncia appellata circa il fatto che la divisione del 1992 è successiva alla presenza della porta.
Venendo all'esame della circostanza consistente nell'apposizione della recinzione, va premesso che la stessa parte appellata non indica una concreta contestazione in ordine alla presenza della recinzione proprio al momento della divisione.
La parte appellata contesta comunque la valenza del motivo d'appello, assumendo che per impedire l'insorgenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria una clausola negoziale espressa e non rilevano i cosiddetti “facta concludentia”.
La pretesa apposizione della griglia metallica sarebbe motivo di impedimento “fattuale” alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo sempre necessaria una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietari.
Orbene, la servitù per destinazione del padre di famiglia è disciplinata dall'art. 1062 cc, il quale dispone che “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
L'art. 1061 cc stabilisce che “le servitù non apparenti, cioè non visibili perché non collegate ad opere permanenti, non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”. “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civ. Sez, VI, ord.
7004/2017; Cass. Civ., sez. II, n, 25335/2017; Cass, Civ, Sez, VI, ord. 6 maggio 2021, n.
11834; Cass. Civ. Sez. II n. 1794/2022).
Ed ancora, la costituzione per destinazione del padre di famiglia è configurabile, a norma dell'art. 1061, comma 1°, c.c., solo con riguardo alle servitù apparenti, vale a dire le servitù al cui esercizio sono destinate opere visibile e permanenti. Il requisito dell'apparenza non consiste, peraltro, nella mera esistenza di segni visibili e di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio ma richiede altresì che queste, in quanto mezzo necessario all'esercizio della servitù medesima, siano, al contempo, un indice inequivoco del peso imposto al fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria e senza l'animus utendi jure servitutís ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (Cass.
n. 2994 del 2004; Cass. n. 13238 del 2010; Cass. n. 24856 del 2014; Cass. n. 7004 del
2017; Corte d'Appello di l'Aquila sentenza n. 209/2020).
A questo punto la presenza della recinzione al momento di tale divisione, di per sé contrasta con l'apparenza stessa della servitù; la doglianza circa il fatto che l'atto notarile non escluderebbe tale servitù non può invero prescindere dalla stessa sussistenza dei requisiti per la presunzione legale della medesima. A ciò si aggiunga che – come rilevato da parte appellante in comparsa conclusionale - nell'atto di divisione Notaio del 24.04.92 è Per_5 precisato che i condividenti si garantiscono reciprocamente che i beni rispettivamente assegnati sono liberi “da oneri reali in genere, da vincoli e gravami qualsiasi”.
Ed ancora si aggiunga che l'opera consistente nella porta laterale del magazzino di parte appellata non risulta elemento idoneo ad univocamente individuare il fondo di parte appellante come servente, bensì è quantomeno altrettanto idonea a consentire la possibilità di accesso da parte della usufruttuaria e dal proprio giardino al CP_3 magazzino. Né si tratta di esaminare alcuna nuova allegazione per addivenire a tale valutazione, che invece trae origine dalla evidenza degli elementi di fatto emersi.
Anche a considerate l'orientamento della Suprema Corte (Cass 3314/2001) secondo il quale non è necessario il possesso diretto dei due fondi da parte del proprietario per la costituzione della servitù per destinazione de padre di famiglia, essendo sufficiente l'esercizio conosciuto a mezzo di altri soggetti, la mancanza degli altri requisiti non consente l'accertamento della stessa.
In accoglimento dell'appello principale deve pertanto essere dichiarato che sul fondo dell'appellante identificato con i mapp. 840 del fg. 3 del NCEU del Comune di LA e
167 del fg. 3 del NCT dello stesso Comune non grava alcuna servitù a favore del confinante immobile identificato con il mapp. 861 del fg. 3 di proprietà del convenuto CP_1 con conseguente ordine all'appellato di mantenere chiusa la porta del proprio immobile.
La sentenza appellata non ha pronunciato il riconoscimento a favore del del CP_1 passaggio carrabile che dalla pubblica via, attraverso il giardino di , porta al cortile CP_2 posto sul retro del magazzino, accesso chiuso da molti anni da un cancello installato dall'attrice dopo l'acquisto degli immobili nel 2001. La sentenza appellata fonda il rigetto della domanda sull'assenza di prova di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù carrabile.
In via incidentale parte appellata insta per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non accerta il diritto di servitù di passaggio carrabile e/o pedonale per costituzione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. anche attraverso il cancello di proprietà dell'appellante posto sulla pubblica via sino alla corte retrostante il magazzino del Sig.
(se ritenuto del caso con determinazione delle concrete modalità di esercizio della CP_1 servitù) e in via incidentale subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l'accertamento e il riconoscimento ai sensi dell'art.
1052 c.c. del diritto di servitù di passaggio carrabile e/o pedonale attraverso il cancello di proprietà dell'appellante posto sulla pubblica via sino alla corte retrostante il magazzino del
Sig. CP_1
Assume l'appellante incidentale che se la porta è stata realizzata per l'accesso “diretto”, ciò implica la sussistenza del diritto di transitare dal cancello carrabilmente o quantomeno pedonalmente, essendo il passaggio attraverso la porta una modalità più comoda di passaggio che non esclude il transito attraverso l'ingresso dalla pubblica via.
Ferme le ragioni del rigetto dell'appello principale, va osservato che ancora una volta non è integrato il requisito dell'apparenza, in assenza di opere a tal fine idonee.
Le prove testimoniali non ammesse (aventi ad oggetto l'esistenza di un cordolo in cemento con una siepe per delimitare il passaggio carrabile da quello pedonale e che i precedenti possessori / detentori degli immobili utilizzare l'accesso dalla pubblica via dove si trova il cancello), effettivamente sono da ritenersi idonee a determinare l'apparenza della servitù, non essendo un mero varco dalla strada al terreno sufficiente a identificare univocamente il passaggio carrabile in assenza di qualsivoglia opera esistente.
Non sussiste quindi una erronea applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. come dedotto dall'appellante incidentale.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello principale da atto della sussistenza della domanda di riforma della sentenza formulata dall'appellato in via incidentale subordinata e volta a sentire dichiarare il diritto di servitù di passaggio pedonale e/o carrabile da esercitarsi a carico del fondo di cui al mappale 167 foglio 3 del n.c.t. del Comune di LA e 840 foglio
3 del n.c.e.u. del Comune di LA (oggi di proprietà di parte attrice) a favore del fondo dominante di cui al mappale 861 foglio 3 n.c.e.u. del Comune di LA (corso Genova 130) di proprietà del Sig. identificato sul percorso che: (1) dalla pubblica CP_1 via “Corso Genova”, attraversato il distacco antistante il civico 130, (2) imboccato il cancello eretto da parte attrice in adiacenza al magazzino del Sig. (civico 130), e (3) si accede CP_1 alla corte posta sul lato nord ovest dello stesso magazzino e ciò ai sensi dell'art. 1052 c.c.
(ricorrendone i presupposti), con determinazione (se ritenuto del caso) delle concrete modalità di esercizio della servitù e dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c. e con ogni statuizione connessa e conseguente
Parte appellante incidentale deduce la violazione degli artt 1051 e 1052 cc, essendo incontestata l'utilizzazione a fini produttivi del fondo del (ovvero del magazzino), alla CP_1 luce della attività svolta di tappezziere e realizzazione / riparazione di selle in pelle per ciclomotori e motocicli. Da essa deriva la necessità di trasferire i veicoli nella corte retrostante il magazzino, circostanze che si offre di provare comunque testimonialmente.
Orbene, la circostanza che il magazzino del sia collegato alla strada pubblica dal CP_1 portone di accesso sito in corso Genova 130 è pacifica e pertanto non si verte in ipotesi di fondo intercluso con applicazione dell'art. 1051 cc, neppure con riferimento al III comma afferente all'ampiamento del passaggio.
Quanto alla mancata applicazione dell'art. 1052 cc, l'attività di tappezziere dell'appellato e l'utilizzo da parte dello stesso dell'area retrostante il magazzino per il materiale ed i motoveicoli dei quali ripara le selle, non integra una “esigenza dell'industria” (né un'esigenza abitativa) idonea a giustificare il sacrificio del fondo servente.
Se quindi in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma
4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8660 del 2 aprile 2024), ciò che qui rileva e' però che la maggiore comodità di passaggio non integra un'esigenza idonea a determinare l'imposizione del passaggio, anche carraio, nel giardino di proprietà di parte appellante.
Conclusivamente i motivi d'appello incidentale sono infondati.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto, seguono la soccombenza di in entrambi i gradi di giudizio. CP_1 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da , ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza N. 1577/2024 del Tribunale di Genova, accerta e dichiara che il fondo dell'appellante identificato con i mapp. Parte_1
840 del fg. 3 del NCEU del Comune di LA e 167 del fg. 3 del NCT dello stesso Comune non è gravato da alcuna servitù a favore del confinante immobile identificato con il mapp.
861 del fg. 3 di proprietà del convenuto con conseguente ordine CP_1 all'appellato di mantenere chiusa la porta del proprio immobile.
Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante CP_1 che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 5000,00 per competenze, oltre esborsi, 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, quanto al secondo grado di giudizio in € 6000,00 per competenze, oltre esborsi, 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
Genova, 25.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno