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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1184/2023 promossa da
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Prette (P.E.C.: Parte_2
) e avv. Roberta Chiale (P.E.C.: Email_1
), presso cui è elettivamente domiciliata in Mondovì Email_2
(CN), Corso Statuto n. 31
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Controparte_1 CodiceFiscale_1
CA (P.E.C.: , presso cui è elettivamente domiciliata in Email_3
Cuneo (CN), Piazza Galimberti n. 11
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Contro
1 (P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: riassunzione per giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. in materia di opposizione all'esecuzione a seguito di ordinanza n. 18123/2023 emessa in data 18.05.2023 dalla
Suprema Corte di Cassazione e depositata in data 23.06.2023, nell'ambito del procedimento R.G.N. 31823/21.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Reiectis adversis.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio in appello, così provvedere a seguito di rinvio: accertare e dichiarare tuttora sussistente in capo all'odierna conchiudente il credito giudizialmente accertato con sentenza n. 72/2012 emessa dal Giudice di Pace di Dogliani, nonché il credito relativo alle spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 05.02.2014, credito complessivamente ammontante ad € 2.411,30, oltre interessi di mora sino al saldo
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi del giudizio, compreso il giudizio innanti la Suprema Corte di Cassazione, e del presente.
Per parte convenuta in riassunzione CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, quale Giudice di rinvio, contrariis reiectiis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, nel merito in via principale a mente delle dichiarazioni rese in atti dalla creditrice procedente, previa acquisizione dei documenti e degli atti relativi alla posizione lavorativa e retributiva di nella procedura di Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa della in Controparte_3
persona del Commissario Liquidatore dott. con Studio in Vicoforte Via Controparte_4
Collarei n. 38 avanti il Tribunale di CUNEO LCA n. 5/2016, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, stante la non debenza degli importi intimati per capitale, interessi e spese di cui all'atto di precetto in rinnovo e all'atto
2 di intervento, per i motivi di cui alla narrativa in atti, e in particolar modo per avvenuto trasferimento forzoso del credito maturato verso il datore di lavoro dalla debitrice a CP_1
favore della apparente creditrice Parte_1
Con riserva di adire l'Autorità Giudiziaria Penale per ogni condotta illecita integrata in relazione alle modalità di accantonamento e alla sorte delle trattenute operate sugli stipendi della lavoratrice SI , stante l'accredito al netto delle trattenute nella Controparte_1
misura di un quinto;
in via istruttoria a) acquisire ex officio ex art. 345 cpc, a mente dei rilievi svolti nella narrativa in atti, quali documenti indispensabili ai fini della decisione della causa e precisamente gli atti della procedura esecutiva presso terzi incardinata da ei confronti di Parte_1
avanti il Tribunale di Saluzzo RGE 433/2012 GE Dott. Casu con udienza Controparte_1
fissata in atti al giorno 23 ottobre 2012 (di cui parte appellata ha prodotto in giudizio l'atto introduttivo del pignoramento presso terzi);
b) ordinare al Commissario Liquidatore della Controparte_3
Tribunale di CUNEO LCA n. 5/2016 nella persona del dott. di
[...] Controparte_4
esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c.:
- la documentazione contributiva e retributiva relativa alla posizione con Controparte_1
riferimento alla ex datrice di lavoro;
Controparte_3
- la documentazione relativa alla insinuazione e/o ammissione al passivo dei crediti vantati dalla
SI verso la;
Controparte_1 Controparte_3
- la documentazione relativa alla insinuazione e/o ammissione al passivo dei crediti vantati dalla verso la;
Parte_1 Controparte_3
c) ordinare a di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. gli estratti conto a decorrere Parte_1
dalla data di notifica del primo atto di precetto notificato in data 21 gennaio 2013 per l'importo di Euro 1.572,62;
d) ammettere prova per interpello e per testimoni sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
3 1) l'ordinanza di assegnazione GE Dott.ssa del 05.02.2014 (documento n. 10 che si Tes_1
esibisce al teste) è stata notificata alla Controparte_3 Controparte_3
2) l'ordinanza di assegnazione GE Dott.ssa del 05.02.2014 (documento n. 10 che si Tes_1
esibisce al teste) è stata notificata alla Controparte_5
in persona del Commissario Liquidatore dott.
[...] CP_4
[...]
3) la si è insinuata al passivo della Parte_1 [...]
in persona del Commissario Liquidatore dott. Controparte_5
CP_4
4) la è stata ammessa al passivo della Parte_1 [...]
in persona del Commissario Liquidatore dott. Controparte_5
CP_4
5) la procedura di Liquidazione Controparte_5
in persona del Commissario Liquidatore dott. risulta debitrice della
[...] CP_4
Parte_1
6) la procedura di Controparte_5
in persona del Commissario Liquidatore dott. risulta debitrice della
[...] CP_4
SI . Controparte_1
Si indica a teste:
- il dott. quale commissario liquidatore della Controparte_4 [...]
con Studio in Vicoforte Via Controparte_5
Collarei n. 38.
Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e ss.mm.ii., oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Co vantava nei confronti della sig.ra , in qualità di socio Pt_1 Parte_1 Controparte_1
accomandatario della cessata società “La Sosta Caffè' di Stradivari S.a.s. di Bergese & C., un credito accertato giudizialmente in data 24.01.2012 con sentenza n. 72/2012 del Giudice di Pace di Dogliani di € 445,63 (più interessi e spese legali).
A seguito del mancato pagamento, in data 25.01.2017, la creditrice procedente, Parte_1
notificava alla SI , debitrice esecutata, atto di precetto in rinnovo per
[...] Controparte_1
l'importo di € 1.982,38, in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 72/2012 pronunciata dal Giudice di Pace di Dogliani.
Con atto di pignoramento presso terzi notificato alla sig.ra e alla società Controparte_1 [...]
, onde sottoporre a pignoramento i crediti vantati dalla prima nei confronti di CP_2 quest'ultima, la avviava, in data 15 febbraio 2017, la procedura esecutiva. Parte_1 Pt_1
n. 305/2017 R.G.E, a cui faceva seguito atto di intervento, notificato alla debitrice CP_1
, unitamente all'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice del Tribunale di Cuneo
[...]
a conclusione della procedura di espropriazione presso terzi n. 147/2013 R.G.ES.
All'udienza del 18.05.2017, la sig.ra si costituiva in giudizio contestando di essere CP_1
ancora debitrice della società in quanto sosteneva di aver già soddisfatto Parte_1
pienamente il suo credito in virtù della precedente espropriazione presso terzi n. 147/2013 R.G.
ES.
Preso atto delle contestazioni sollevate, con ordinanza pronunciata fuori udienza, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva la procedura n. 305/2017 R.G.ES., concedendo alle parti il termine perentorio di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
In data 17.09.2017, la notificava alla atto di citazione introduttivo Parte_1 CP_1
della fase di merito, ritenendo sussistente in capo alla stessa il credito accertato con sentenza n.
72/012 emessa dal Giudice di Pace di Dogliani, nonché il credito relativo alle spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 05.02.2014 ed ammontante complessivamente ad € 2.411,3, oltre interessi di mora sino al saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15 gennaio 2018, la SI si Controparte_1
costituiva in giudizio contestato il fondamento della pretesa attorea, asserendo di non essere più debitrice di alcuna somma nei confronti della società attrice, atteso che quest'ultima si sarebbe
5 già integralmente soddisfatta in virtù della precedente procedura di espropriazione presso terzi, conclusasi innanzi il Tribunale di Cuneo con ordinanza di assegnazione in data 05.02.2014. In tale giudizio, terza pignorata e attuale datrice di lavoro della Controparte_6
SI , rimaneva contumace. Controparte_1
Assegnati i termini ex artt. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie assertive e istruttorie, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, rigettava i mezzi istruttori richiesti e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e del decorso dei termini ex art. 190 cpc, la causa passava in decisione.
Con sentenza n. 128/2020 il Tribunale di Cuneo accoglieva la domanda attorea, in quanto la documentazione prodotta dalla sig.ra non era idonea a dimostrare l'estinzione Controparte_1 del credito e/o l'adempimento da parte della precedente terza pignorata , e Controparte_3
ciò in virtù dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Suprema Corte di
Cassazione in materia di estinzione del credito nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, secondo cui l'assegnazione del credito, disposta ai sensi dell'art 533 c.p.c. “salvo esazione”, non comporta l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto esecutivamente, giacché assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegue al creditore assegnatario, realizzando un duplice effetto estintivo: del debito del debitor debitoris (terzo) verso il debitore esecutato, e del debito di quest'ultimo verso il creditore.
2) GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la sig.ra , chiedendo alla Controparte_1
Ecc.ma Corte d'Appello di Torino di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, stante la non debenza degli importi intimati per capitale, interessi e spese di cui all'atto di precetto in rinnovo e all'atto di intervento (avuto riguardo in particolare all'avvenuto trasferimento forzoso del credito maturato verso il datore di lavoro dalla debitrice a favore della apparente creditrice , Controparte_1 Parte_1
con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata n. 128/2020 del Tribunale di
Cuneo, previo in ogni caso la sospensione totale dell'efficacia esecutiva provvisoria della suddetta sentenza, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 12.06.2020, si costituiva nel giudizio di II grado la
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis Controparte_7
c.p.c., e contestando nel merito l'avverso assunto, ritenendo corretta e pienamente condivisibile
6 la sentenza del Tribunale di Cuneo sotto il profilo logico-giuridico, con conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.02.2021, il Collegio, riunito in camera di consiglio, tratteneva la causa a decisione, assegnando alle parti termine sino al 23.04.2021 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con sentenza n. 1106/2021, emessa in data 25.06.2021, la Corte di Appello di Torino, Sezione
Prima Civile, accoglieva integralmente l'appello proposto da e in riforma della Controparte_1
sentenza n. 128/2020 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 10.02.2020, riteneva l'appellata non legittimata a procedere all'esecuzione forzata nei confronti della sig.ra Parte_1
, sulla base della documentazione allegata agli atti del processo, con condanna Controparte_1 dell'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese Parte_1 Controparte_1
di entrambi i gradi di giudizio.
3) GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Avversa la sentenza n. 1106/202 della Corte di Appello di Torino Prima Sezione Civile, la proponeva ricorso ex art. 360 c.p.c., chiedendo la cassazione della sentenza Parte_1
in ordine a tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso, La società eccepiva la nullità della sentenza Parte_1 impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., a causa di irriducibile contraddittorietà.
La sentenza impugnata, infatti, pur richiamando il costante principio di diritto della Suprema
Corte di Cassazione, sulla quale era fondata la sentenza di I grado, aveva comunque ritenuto estinto il credito facente capo alla società appellata anche in assenza di avvenuto pagamento, in quanto il creditore assegnatario non aveva dimostrato l'inadempimento del terzo.
In merito al secondo motivo, la aveva eccepito la violazione e/o falsa applicazione Parte_1
di norme di diritto ed in particolare degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.
3 c.p.c., poiché sosteneva che il fatto documentale dell'avvenuta trattenuta sulla busta paga della debitrice, pur costituendo una presunzione favorevole all'estinzione del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva, non soddisfaceva comunque i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2722 c.c.. Tale trattenuta, infatti, non costituiva prova dell'avvenuto versamento dal terzo pignorato al creditore, anche in considerazione del fatto che la , terzo pignorato, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa Controparte_3
nel giugno 2015, ovverosia dopo l'ordinanza di assegnazione del 05.02.2014., e quindi versava già in stato di decozione nei mesi precedenti la liquidazione.
7 Con il terzo motivo, la eccepiva la violazione e/o falsa applicazione della Parte_1 norma di cui all'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello aveva erroneamente addossato al creditore l'onere della prova (negativa) dell'inadempimento del terzo, a cui era tenuto il debitore, il solo obbligato per legge a provare il pagamento, o comunque il fatto estintivo del debito.
In data 18.01.2022, la sig.ra proponeva nei confronti della Controparte_1 Parte_1 controricorso ex art. 370 c.p.c, eccependo l'inammissibilità e il conseguente rigetto dell'avverso ricorso, a cui parte appellata rispondeva con il deposito di memorie difensive autorizzate in data
05.05.2023.
All'udienza di discussione in camera di consiglio del 18.05.2023, la Suprema Corte, Sezione
III, emetteva ordinanza di accoglimento, pubblicata in data 23.06.2023, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino, in diversa Sezione
e in diversa composizione.
4) GIUDIZIO DI RINVIO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., regolarmente notificato, a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, la società citava in Parte_1
giudizio, per l'udienza del 31.01.2024, innanti a codesta Ecc.ma Corte di Appello, in funzione di Giudice di rinvio, la sig.ra e la società al fine di accertare Controparte_1 Controparte_2
e dichiarare tuttora sussistente in capo a se stessa il credito giudizialmente accertato con sentenza n. 72/2012 emessa dal Giudice di Pace di Dogliani, nonché il credito relativo alle spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 05.02.2014, per l'ammontare complessivo di € 2.411,30, oltre interessi di mora sino al saldo, con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi del giudizio, compreso quello innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione, e del presente giudizio.
Con comparsa di risposta datata 27.12.2023 si costituiva nel presente giudizio la sig.ra CP_1
e alla successiva udienza di trattazione del 13.03.2024, il Collegio dichiarava la
[...] contumacia dell'appellata rinviando al 04.12.2024 l'udienza per la Controparte_2
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.05.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come da fogli depositati nel fascicolo telematico, e il Collegio tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza n. 1106/2021 della Corte d'Apello di Torino e l'ordinanza n. 18123/2023 del 23.06.2023 della Corte di Cassazione.
Con sentenza n. 1106/2021, emessa in data 25.06.2021, la Corte di Appello di Torino, Sezione
Prima Civile, accoglieva integralmente l'appello proposto da e in riforma della Controparte_1
sentenza n. 128/2020 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 10.02.2020, riteneva l'appellata non legittimata a procedere all'esecuzione forzata nei confronti della sig.ra Parte_1
, sulla base della documentazione allegata agli atti del processo, con condanna Controparte_1 dell'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese Parte_1 Controparte_1
di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la Corte d'Appello, infatti, dalla documentazione prodotta in atti si evinceva una chiara attività del terzo pignorato successiva all'ordinanza di assegnazione del 5 febbraio 2014, consistente nell'accantonamento di somme dovute tramite trattenute sulla busta paga.
A giudizio della Corte, tale attività aveva creato una presunzione favorevole dell'avvenuta estinzione del credito posto alla base dell'azione esecutiva, a cui l'appellata Parte_1
non aveva fornito prova contraria dell'inadempimento del terzo.
La Corte di Cassazione accoglieva il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo riguardante l'inadempimento del terzo pignorato, in quanto l'argomentazione sviluppata dalla gravata pronuncia non era ritenuta affetta da vizi motivazionali, come stabilito dall'art. 360, primo comma, numero 5 c.p.c., e da precedenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, il ragionamento della Corte territoriale si connotava coerente tra la regola enunciata in via generale e la sua applicazione al caso concreto, avendo la Corte
d'Appello accertato di fatto l'insussistenza di un effettivo pagamento da parte del terzo pignorato, pur avendo gravato il creditore assegnatario del relativo onere probatorio.
I giudici di legittimità condividevano il secondo e terzo motivo, avvinti da stretta connessione, ritenendo fondate e meritevoli di accoglimento le doglianze relative all'onere della prova, sulla base delle seguenti argomentazioni.
La Corte d'Appello aveva fatto discendere dalle trattenute operate sulla busta paga della debitrice il fatto ignoto dell'avvenuto pagamento da parte della società terza pignorata, valorizzando, in difetto di altri elementi indiziari, una circostanza priva dei caratteri della gravità, precisione e concordanza. La Corte territoriale aveva, inoltre, attribuito l'onere della prova del fatto estintivo del credito (il pagamento) alla società creditrice anziché alla debitrice.
9 Nel caso di specie, l'opposizione aveva riguardato l'estinzione del credito a seguito di una precedente espropriazione presso terzi, conclusasi con l'assegnazione di una quota della retribuzione dovuta alla debitrice dalla datrice di lavoro. In tale ipotesi, il perfezionamento del fatto estintivo richiede l'effettiva attuazione dell'ordine del giudice al terzo pignorato ai sensi dell'art. 553 c.p.c. L'assegnazione del credito disposta “salvo esazione”, non comporta infatti l'immediata estinzione del credito in via esecutiva, in quanto la sua efficacia estintiva è subordinata a una condizione sospensiva: il pagamento effettivo da parte del terzo assegnato al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.): evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario. Trattandosi di un fatto estintivo, l'onere della prova doveva ricadere sulla parte che intendeva avvalersene. Pertanto, nel caso di opposizione all'esecuzione, spettava al debitore esecutato dimostrare che il terzo pignorato non solo aveva trattenuto, ma aveva anche effettivamente corrisposto le somme oggetto di pignoramento al creditore assegnatario.
Il pagamento doveva pertanto considerarsi avvenuto con l'effettiva disponibilità della somma da parte del creditore (accipiens), ma non con il mero accantonamento da parte del debitore.
Tale prova del pagamento poteva essere fornita con ogni mezzo anche tramite presunzioni, purché nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge.
La Corte d'Appello aveva, quindi, errato nell'applicazione dei principi relativi all'onere della prova e alla prova presuntiva, non avendo valutato correttamente le circostanze fattuali che dimostravano l'effettiva disponibilità del denaro da parte del creditore.
2) I motivi in riassunzione della Parte_1
A seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, la società Parte_1
citava in riassunzione ex art. 392 c.p.c., innanzi alla Corte di Appello, in funzione di Giudice di rinvio, la sig.ra e la società al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2
riconoscimento del credito giudizialmente accertato con sentenza del Giudice di Pace n.
72/2012, nonché del credito relativo alle spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 05.02.2014, per l'ammontare complessivo di € 2.411,30, oltre interessi.
3) I motivi in riassunzione della sig.ra Controparte_1
La sig.ra si costituiva in giudizio chiedendo accertarsi la nullità dell'atto di Controparte_1
precetto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, stante la non debenza degli importi intimati per capitale, interessi e spese di cui all'atto di precetto in rinnovo e all'atto di intervento,
10 per avvenuto trasferimento forzoso del credito maturato verso il datore di lavoro dalla debitrice a favore della apparente creditrice CP_1 Parte_1
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sosteneva la la CP_1
prova del pagamento poteva essere fornita anche mediante presunzioni, purché basate su circostanze fattuali in grado di dimostrare l'effettivo incameramento delle somme da parte del creditore.
Nel caso in oggetto, il giudice di primo grado, pur avendo esaminato gli atti e la documentazione, aveva ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Il giudice di primo grado non aveva ammesso i mezzi di prova richiesti dalla parte conventa e non aveva neppure acquisito d'ufficio gli atti della procedura esecutiva, senza fornire adeguata motivazione per tale scelta. La parte, insisteva, pertanto, nell'ammissione dei mezzi di prova richiesti e nel rigetto delle richieste avversarie.
4) I motivi della decisione
Innanzitutto, trattandosi di giudizio di rinvio, occorre ribadire che a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto espressa dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 18123/2023 vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi.
Pertanto, grava sulla debitrice esecutata fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo pignorato.
La dimostrazione dell'adempimento di un'obbligazione spetta al debitore che l'afferma e l'adempimento tramite un soggetto terzo, anche se tenuto per provvedimento giudiziale, non altera comunque questo principio.
La sig.ra tuttavia, non ha provato l'effettivo pagamento al creditore assegnatario delle CP_1
somme oggetto di pignoramento, confermando la pretesa creditoria vantata dalla Parte_1
[...]
La documentazione prodotta dalla sig.ra non è idonea a provare il fatto Controparte_1 estintivo del credito dalla stessa invocato, né tantomeno l'adempimento da parte della terza pignorata . Controparte_3
Le trattenute operate sulle buste paga della debitrice non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento da parte della società Cooperativa Dolmen S.c.s. Impresa Sociale Onlus terza pignorata, in quanto circostanza priva dei caratteri della gravità, precisione e concordanza di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come affermato dalla Cassazione.
Allo stesso modo non è prova dell'avvenuto pagamento il mero accantonamento di somme da
11 parte del debitore terzo pignorato visto che l'effetto estintivo si realizza solo con l'effettiva disponibilità della somma da parte del creditore (accipiens).
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione in materia di estinzione del credito nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi “…l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegue al creditore assegnatario, (art 2928 cod. civ.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario” (Cass. 29/11/2018, n.
30862; Cass 31/03/2011, n. 7508; Cass. 11/12/2007, n. 25946).
In conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non risultando dagli atti di causa il fatto estintivo del credito e l'adempimento da parte della terza pignorata Cooperativa
– come risulta dalle molteplici e reiterate diffide di pagamento comunicate alla sig.ra CP_3
– la è legittimata a procedere nei confronti della debitrice esecutata CP_1 Parte_1
al fine di ottenere il recupero delle somme giudizialmente accertate e non riscosse.
Le rinnovate richieste istruttore proposte dalla sig.ra risultano irrilevanti e pertanto CP_1
inammissibili, dal momento che non consentono di dimostrare l'effettivo pagamento del credito vantato dalla in quanto dirette a provare unicamente l'effettiva o l'omessa Parte_1
insinuazione al passivo della creditrice nella procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta a carico della Controparte_3
La convenuta nemmeno allega che le somme a lei trattenute siano state versate alla CP_1
sua creditrice ritenendo erroneamente che il suo debito si sia estinto con Parte_1
l'assegnazione delle somme invece che con l'effettiva riscossione, cosicchè sarebbe stato onere della creditrice coltivare la procedura esecutiva nei confronti della terza pignorata
[...]
non potendo più rivalersi contro di lei. CP_3
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, invece, la debitrice esecutata non è stata liberata con il decreto di assegnazione delle somme, né CP_1
con le trattenute operate sulla sua busta paga, per le quali potrà e dovrà lei rivolgersi nei confronti della Controparte_3
Inoltre, non avendo provato l'estinzione del proprio debito nei confronti della Parte_1
tramite l'effettivo pagamento da parte del terzo, avendo per legge l'onere di provare i fatti
[...] che ne costituiscono il fondamento ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., risulta tuttora debitrice nei
12 confronti di delle somme accertate con sentenza n. 72/2012 del Giudice Parte_1
di Pace di Dogliani, nonché delle spese liquidate in ordinanza di assegnazione del Tribunale di
Cuneo del 5 febbraio 2014, per un complessivo importo di euro 2.411,30, oltre interessi di mora sino al saldo.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto con la convenuta in riassunzione contumace nulla si Controparte_2
dispone stante l'assenza di domande nei suoi confronti.
Nel rapporto tra e , all'esito del processo, l'attrice Parte_1 Controparte_1 in riassunzione a ottenuto l'accertamento positivo integrale della propria Parte_1
pretesa economica.
La convenuta in riassunzione è dunque soccombente totale. CP_1
In tema di spese processuali, infatti, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (v. Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 –
01 e conf. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024, Rv. 672654 – 01).
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato (scaglione euro
1.101,00-5.200,00) per tutti i vari gradi di giudizio.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che in primo grado vi è stata l'istruzione solo documentale della causa e nei gradi successivi non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali del giudizio di primo grado sono liquidate nella somma di euro 2.127,00
13 per compensi (euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del giudizio di appello sono liquidate nella somma di euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del giudizio di legittimità sono liquidate nella somma di euro 1.875,00 per compensi (euro 709,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 389,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del giudizio di rinvio sono liquidate nella somma di euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, come da ordinanza n. 18123/2023 della Suprema
Corte di Cassazione emessa in data 18.05.2023 e depositata in data 23.06.2023, accoglie la domanda avanzata da per l'effetto accerta la sussistenza del Parte_1
credito vantato dalla società attrice in riassunzione nei confronti della Parte_1
convenuta in riassunzione accertato con sentenza n. 72/2012 del Giudice Controparte_1
di Pace di Dogliani e il credito per spese liquidate in ordinanza di assegnazione del Tribunale di Cuneo del 5 febbraio 2014, per un complessivo importo di euro 2.411,30, oltre interessi di mora sino al saldo;
condanna la parte convenuta in riassunzione a rifondere alla parte appellante le CP_1
spese di tutti i gradi di giudizio, che si liquidano:
- per il giudizio di primo grado in euro 2.127,00 per compensi (euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase istruttoria, euro
14 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge
- per il giudizio di secondo grado in euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro
851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- per il giudizio di legittimità in euro 1.875,00 per compensi (euro 709,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 389,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- per il giudizio di rinvio in euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla in punto spese in relazione al rapporto tra e Parte_1 CP_2
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1184/2023 promossa da
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Prette (P.E.C.: Parte_2
) e avv. Roberta Chiale (P.E.C.: Email_1
), presso cui è elettivamente domiciliata in Mondovì Email_2
(CN), Corso Statuto n. 31
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Controparte_1 CodiceFiscale_1
CA (P.E.C.: , presso cui è elettivamente domiciliata in Email_3
Cuneo (CN), Piazza Galimberti n. 11
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Contro
1 (P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: riassunzione per giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. in materia di opposizione all'esecuzione a seguito di ordinanza n. 18123/2023 emessa in data 18.05.2023 dalla
Suprema Corte di Cassazione e depositata in data 23.06.2023, nell'ambito del procedimento R.G.N. 31823/21.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Reiectis adversis.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio in appello, così provvedere a seguito di rinvio: accertare e dichiarare tuttora sussistente in capo all'odierna conchiudente il credito giudizialmente accertato con sentenza n. 72/2012 emessa dal Giudice di Pace di Dogliani, nonché il credito relativo alle spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 05.02.2014, credito complessivamente ammontante ad € 2.411,30, oltre interessi di mora sino al saldo
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi del giudizio, compreso il giudizio innanti la Suprema Corte di Cassazione, e del presente.
Per parte convenuta in riassunzione CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, quale Giudice di rinvio, contrariis reiectiis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, nel merito in via principale a mente delle dichiarazioni rese in atti dalla creditrice procedente, previa acquisizione dei documenti e degli atti relativi alla posizione lavorativa e retributiva di nella procedura di Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa della in Controparte_3
persona del Commissario Liquidatore dott. con Studio in Vicoforte Via Controparte_4
Collarei n. 38 avanti il Tribunale di CUNEO LCA n. 5/2016, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, stante la non debenza degli importi intimati per capitale, interessi e spese di cui all'atto di precetto in rinnovo e all'atto
2 di intervento, per i motivi di cui alla narrativa in atti, e in particolar modo per avvenuto trasferimento forzoso del credito maturato verso il datore di lavoro dalla debitrice a CP_1
favore della apparente creditrice Parte_1
Con riserva di adire l'Autorità Giudiziaria Penale per ogni condotta illecita integrata in relazione alle modalità di accantonamento e alla sorte delle trattenute operate sugli stipendi della lavoratrice SI , stante l'accredito al netto delle trattenute nella Controparte_1
misura di un quinto;
in via istruttoria a) acquisire ex officio ex art. 345 cpc, a mente dei rilievi svolti nella narrativa in atti, quali documenti indispensabili ai fini della decisione della causa e precisamente gli atti della procedura esecutiva presso terzi incardinata da ei confronti di Parte_1
avanti il Tribunale di Saluzzo RGE 433/2012 GE Dott. Casu con udienza Controparte_1
fissata in atti al giorno 23 ottobre 2012 (di cui parte appellata ha prodotto in giudizio l'atto introduttivo del pignoramento presso terzi);
b) ordinare al Commissario Liquidatore della Controparte_3
Tribunale di CUNEO LCA n. 5/2016 nella persona del dott. di
[...] Controparte_4
esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c.:
- la documentazione contributiva e retributiva relativa alla posizione con Controparte_1
riferimento alla ex datrice di lavoro;
Controparte_3
- la documentazione relativa alla insinuazione e/o ammissione al passivo dei crediti vantati dalla
SI verso la;
Controparte_1 Controparte_3
- la documentazione relativa alla insinuazione e/o ammissione al passivo dei crediti vantati dalla verso la;
Parte_1 Controparte_3
c) ordinare a di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. gli estratti conto a decorrere Parte_1
dalla data di notifica del primo atto di precetto notificato in data 21 gennaio 2013 per l'importo di Euro 1.572,62;
d) ammettere prova per interpello e per testimoni sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
3 1) l'ordinanza di assegnazione GE Dott.ssa del 05.02.2014 (documento n. 10 che si Tes_1
esibisce al teste) è stata notificata alla Controparte_3 Controparte_3
2) l'ordinanza di assegnazione GE Dott.ssa del 05.02.2014 (documento n. 10 che si Tes_1
esibisce al teste) è stata notificata alla Controparte_5
in persona del Commissario Liquidatore dott.
[...] CP_4
[...]
3) la si è insinuata al passivo della Parte_1 [...]
in persona del Commissario Liquidatore dott. Controparte_5
CP_4
4) la è stata ammessa al passivo della Parte_1 [...]
in persona del Commissario Liquidatore dott. Controparte_5
CP_4
5) la procedura di Liquidazione Controparte_5
in persona del Commissario Liquidatore dott. risulta debitrice della
[...] CP_4
Parte_1
6) la procedura di Controparte_5
in persona del Commissario Liquidatore dott. risulta debitrice della
[...] CP_4
SI . Controparte_1
Si indica a teste:
- il dott. quale commissario liquidatore della Controparte_4 [...]
con Studio in Vicoforte Via Controparte_5
Collarei n. 38.
Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e ss.mm.ii., oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Co vantava nei confronti della sig.ra , in qualità di socio Pt_1 Parte_1 Controparte_1
accomandatario della cessata società “La Sosta Caffè' di Stradivari S.a.s. di Bergese & C., un credito accertato giudizialmente in data 24.01.2012 con sentenza n. 72/2012 del Giudice di Pace di Dogliani di € 445,63 (più interessi e spese legali).
A seguito del mancato pagamento, in data 25.01.2017, la creditrice procedente, Parte_1
notificava alla SI , debitrice esecutata, atto di precetto in rinnovo per
[...] Controparte_1
l'importo di € 1.982,38, in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 72/2012 pronunciata dal Giudice di Pace di Dogliani.
Con atto di pignoramento presso terzi notificato alla sig.ra e alla società Controparte_1 [...]
, onde sottoporre a pignoramento i crediti vantati dalla prima nei confronti di CP_2 quest'ultima, la avviava, in data 15 febbraio 2017, la procedura esecutiva. Parte_1 Pt_1
n. 305/2017 R.G.E, a cui faceva seguito atto di intervento, notificato alla debitrice CP_1
, unitamente all'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice del Tribunale di Cuneo
[...]
a conclusione della procedura di espropriazione presso terzi n. 147/2013 R.G.ES.
All'udienza del 18.05.2017, la sig.ra si costituiva in giudizio contestando di essere CP_1
ancora debitrice della società in quanto sosteneva di aver già soddisfatto Parte_1
pienamente il suo credito in virtù della precedente espropriazione presso terzi n. 147/2013 R.G.
ES.
Preso atto delle contestazioni sollevate, con ordinanza pronunciata fuori udienza, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva la procedura n. 305/2017 R.G.ES., concedendo alle parti il termine perentorio di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
In data 17.09.2017, la notificava alla atto di citazione introduttivo Parte_1 CP_1
della fase di merito, ritenendo sussistente in capo alla stessa il credito accertato con sentenza n.
72/012 emessa dal Giudice di Pace di Dogliani, nonché il credito relativo alle spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 05.02.2014 ed ammontante complessivamente ad € 2.411,3, oltre interessi di mora sino al saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15 gennaio 2018, la SI si Controparte_1
costituiva in giudizio contestato il fondamento della pretesa attorea, asserendo di non essere più debitrice di alcuna somma nei confronti della società attrice, atteso che quest'ultima si sarebbe
5 già integralmente soddisfatta in virtù della precedente procedura di espropriazione presso terzi, conclusasi innanzi il Tribunale di Cuneo con ordinanza di assegnazione in data 05.02.2014. In tale giudizio, terza pignorata e attuale datrice di lavoro della Controparte_6
SI , rimaneva contumace. Controparte_1
Assegnati i termini ex artt. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie assertive e istruttorie, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, rigettava i mezzi istruttori richiesti e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e del decorso dei termini ex art. 190 cpc, la causa passava in decisione.
Con sentenza n. 128/2020 il Tribunale di Cuneo accoglieva la domanda attorea, in quanto la documentazione prodotta dalla sig.ra non era idonea a dimostrare l'estinzione Controparte_1 del credito e/o l'adempimento da parte della precedente terza pignorata , e Controparte_3
ciò in virtù dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Suprema Corte di
Cassazione in materia di estinzione del credito nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, secondo cui l'assegnazione del credito, disposta ai sensi dell'art 533 c.p.c. “salvo esazione”, non comporta l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto esecutivamente, giacché assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegue al creditore assegnatario, realizzando un duplice effetto estintivo: del debito del debitor debitoris (terzo) verso il debitore esecutato, e del debito di quest'ultimo verso il creditore.
2) GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la sig.ra , chiedendo alla Controparte_1
Ecc.ma Corte d'Appello di Torino di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, stante la non debenza degli importi intimati per capitale, interessi e spese di cui all'atto di precetto in rinnovo e all'atto di intervento (avuto riguardo in particolare all'avvenuto trasferimento forzoso del credito maturato verso il datore di lavoro dalla debitrice a favore della apparente creditrice , Controparte_1 Parte_1
con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata n. 128/2020 del Tribunale di
Cuneo, previo in ogni caso la sospensione totale dell'efficacia esecutiva provvisoria della suddetta sentenza, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 12.06.2020, si costituiva nel giudizio di II grado la
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis Controparte_7
c.p.c., e contestando nel merito l'avverso assunto, ritenendo corretta e pienamente condivisibile
6 la sentenza del Tribunale di Cuneo sotto il profilo logico-giuridico, con conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.02.2021, il Collegio, riunito in camera di consiglio, tratteneva la causa a decisione, assegnando alle parti termine sino al 23.04.2021 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con sentenza n. 1106/2021, emessa in data 25.06.2021, la Corte di Appello di Torino, Sezione
Prima Civile, accoglieva integralmente l'appello proposto da e in riforma della Controparte_1
sentenza n. 128/2020 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 10.02.2020, riteneva l'appellata non legittimata a procedere all'esecuzione forzata nei confronti della sig.ra Parte_1
, sulla base della documentazione allegata agli atti del processo, con condanna Controparte_1 dell'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese Parte_1 Controparte_1
di entrambi i gradi di giudizio.
3) GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Avversa la sentenza n. 1106/202 della Corte di Appello di Torino Prima Sezione Civile, la proponeva ricorso ex art. 360 c.p.c., chiedendo la cassazione della sentenza Parte_1
in ordine a tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso, La società eccepiva la nullità della sentenza Parte_1 impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., a causa di irriducibile contraddittorietà.
La sentenza impugnata, infatti, pur richiamando il costante principio di diritto della Suprema
Corte di Cassazione, sulla quale era fondata la sentenza di I grado, aveva comunque ritenuto estinto il credito facente capo alla società appellata anche in assenza di avvenuto pagamento, in quanto il creditore assegnatario non aveva dimostrato l'inadempimento del terzo.
In merito al secondo motivo, la aveva eccepito la violazione e/o falsa applicazione Parte_1
di norme di diritto ed in particolare degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.
3 c.p.c., poiché sosteneva che il fatto documentale dell'avvenuta trattenuta sulla busta paga della debitrice, pur costituendo una presunzione favorevole all'estinzione del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva, non soddisfaceva comunque i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2722 c.c.. Tale trattenuta, infatti, non costituiva prova dell'avvenuto versamento dal terzo pignorato al creditore, anche in considerazione del fatto che la , terzo pignorato, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa Controparte_3
nel giugno 2015, ovverosia dopo l'ordinanza di assegnazione del 05.02.2014., e quindi versava già in stato di decozione nei mesi precedenti la liquidazione.
7 Con il terzo motivo, la eccepiva la violazione e/o falsa applicazione della Parte_1 norma di cui all'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello aveva erroneamente addossato al creditore l'onere della prova (negativa) dell'inadempimento del terzo, a cui era tenuto il debitore, il solo obbligato per legge a provare il pagamento, o comunque il fatto estintivo del debito.
In data 18.01.2022, la sig.ra proponeva nei confronti della Controparte_1 Parte_1 controricorso ex art. 370 c.p.c, eccependo l'inammissibilità e il conseguente rigetto dell'avverso ricorso, a cui parte appellata rispondeva con il deposito di memorie difensive autorizzate in data
05.05.2023.
All'udienza di discussione in camera di consiglio del 18.05.2023, la Suprema Corte, Sezione
III, emetteva ordinanza di accoglimento, pubblicata in data 23.06.2023, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino, in diversa Sezione
e in diversa composizione.
4) GIUDIZIO DI RINVIO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., regolarmente notificato, a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, la società citava in Parte_1
giudizio, per l'udienza del 31.01.2024, innanti a codesta Ecc.ma Corte di Appello, in funzione di Giudice di rinvio, la sig.ra e la società al fine di accertare Controparte_1 Controparte_2
e dichiarare tuttora sussistente in capo a se stessa il credito giudizialmente accertato con sentenza n. 72/2012 emessa dal Giudice di Pace di Dogliani, nonché il credito relativo alle spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 05.02.2014, per l'ammontare complessivo di € 2.411,30, oltre interessi di mora sino al saldo, con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi del giudizio, compreso quello innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione, e del presente giudizio.
Con comparsa di risposta datata 27.12.2023 si costituiva nel presente giudizio la sig.ra CP_1
e alla successiva udienza di trattazione del 13.03.2024, il Collegio dichiarava la
[...] contumacia dell'appellata rinviando al 04.12.2024 l'udienza per la Controparte_2
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.05.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come da fogli depositati nel fascicolo telematico, e il Collegio tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza n. 1106/2021 della Corte d'Apello di Torino e l'ordinanza n. 18123/2023 del 23.06.2023 della Corte di Cassazione.
Con sentenza n. 1106/2021, emessa in data 25.06.2021, la Corte di Appello di Torino, Sezione
Prima Civile, accoglieva integralmente l'appello proposto da e in riforma della Controparte_1
sentenza n. 128/2020 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 10.02.2020, riteneva l'appellata non legittimata a procedere all'esecuzione forzata nei confronti della sig.ra Parte_1
, sulla base della documentazione allegata agli atti del processo, con condanna Controparte_1 dell'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese Parte_1 Controparte_1
di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la Corte d'Appello, infatti, dalla documentazione prodotta in atti si evinceva una chiara attività del terzo pignorato successiva all'ordinanza di assegnazione del 5 febbraio 2014, consistente nell'accantonamento di somme dovute tramite trattenute sulla busta paga.
A giudizio della Corte, tale attività aveva creato una presunzione favorevole dell'avvenuta estinzione del credito posto alla base dell'azione esecutiva, a cui l'appellata Parte_1
non aveva fornito prova contraria dell'inadempimento del terzo.
La Corte di Cassazione accoglieva il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo riguardante l'inadempimento del terzo pignorato, in quanto l'argomentazione sviluppata dalla gravata pronuncia non era ritenuta affetta da vizi motivazionali, come stabilito dall'art. 360, primo comma, numero 5 c.p.c., e da precedenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, il ragionamento della Corte territoriale si connotava coerente tra la regola enunciata in via generale e la sua applicazione al caso concreto, avendo la Corte
d'Appello accertato di fatto l'insussistenza di un effettivo pagamento da parte del terzo pignorato, pur avendo gravato il creditore assegnatario del relativo onere probatorio.
I giudici di legittimità condividevano il secondo e terzo motivo, avvinti da stretta connessione, ritenendo fondate e meritevoli di accoglimento le doglianze relative all'onere della prova, sulla base delle seguenti argomentazioni.
La Corte d'Appello aveva fatto discendere dalle trattenute operate sulla busta paga della debitrice il fatto ignoto dell'avvenuto pagamento da parte della società terza pignorata, valorizzando, in difetto di altri elementi indiziari, una circostanza priva dei caratteri della gravità, precisione e concordanza. La Corte territoriale aveva, inoltre, attribuito l'onere della prova del fatto estintivo del credito (il pagamento) alla società creditrice anziché alla debitrice.
9 Nel caso di specie, l'opposizione aveva riguardato l'estinzione del credito a seguito di una precedente espropriazione presso terzi, conclusasi con l'assegnazione di una quota della retribuzione dovuta alla debitrice dalla datrice di lavoro. In tale ipotesi, il perfezionamento del fatto estintivo richiede l'effettiva attuazione dell'ordine del giudice al terzo pignorato ai sensi dell'art. 553 c.p.c. L'assegnazione del credito disposta “salvo esazione”, non comporta infatti l'immediata estinzione del credito in via esecutiva, in quanto la sua efficacia estintiva è subordinata a una condizione sospensiva: il pagamento effettivo da parte del terzo assegnato al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.): evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario. Trattandosi di un fatto estintivo, l'onere della prova doveva ricadere sulla parte che intendeva avvalersene. Pertanto, nel caso di opposizione all'esecuzione, spettava al debitore esecutato dimostrare che il terzo pignorato non solo aveva trattenuto, ma aveva anche effettivamente corrisposto le somme oggetto di pignoramento al creditore assegnatario.
Il pagamento doveva pertanto considerarsi avvenuto con l'effettiva disponibilità della somma da parte del creditore (accipiens), ma non con il mero accantonamento da parte del debitore.
Tale prova del pagamento poteva essere fornita con ogni mezzo anche tramite presunzioni, purché nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge.
La Corte d'Appello aveva, quindi, errato nell'applicazione dei principi relativi all'onere della prova e alla prova presuntiva, non avendo valutato correttamente le circostanze fattuali che dimostravano l'effettiva disponibilità del denaro da parte del creditore.
2) I motivi in riassunzione della Parte_1
A seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, la società Parte_1
citava in riassunzione ex art. 392 c.p.c., innanzi alla Corte di Appello, in funzione di Giudice di rinvio, la sig.ra e la società al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2
riconoscimento del credito giudizialmente accertato con sentenza del Giudice di Pace n.
72/2012, nonché del credito relativo alle spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 05.02.2014, per l'ammontare complessivo di € 2.411,30, oltre interessi.
3) I motivi in riassunzione della sig.ra Controparte_1
La sig.ra si costituiva in giudizio chiedendo accertarsi la nullità dell'atto di Controparte_1
precetto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, stante la non debenza degli importi intimati per capitale, interessi e spese di cui all'atto di precetto in rinnovo e all'atto di intervento,
10 per avvenuto trasferimento forzoso del credito maturato verso il datore di lavoro dalla debitrice a favore della apparente creditrice CP_1 Parte_1
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sosteneva la la CP_1
prova del pagamento poteva essere fornita anche mediante presunzioni, purché basate su circostanze fattuali in grado di dimostrare l'effettivo incameramento delle somme da parte del creditore.
Nel caso in oggetto, il giudice di primo grado, pur avendo esaminato gli atti e la documentazione, aveva ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Il giudice di primo grado non aveva ammesso i mezzi di prova richiesti dalla parte conventa e non aveva neppure acquisito d'ufficio gli atti della procedura esecutiva, senza fornire adeguata motivazione per tale scelta. La parte, insisteva, pertanto, nell'ammissione dei mezzi di prova richiesti e nel rigetto delle richieste avversarie.
4) I motivi della decisione
Innanzitutto, trattandosi di giudizio di rinvio, occorre ribadire che a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto espressa dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 18123/2023 vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi.
Pertanto, grava sulla debitrice esecutata fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo pignorato.
La dimostrazione dell'adempimento di un'obbligazione spetta al debitore che l'afferma e l'adempimento tramite un soggetto terzo, anche se tenuto per provvedimento giudiziale, non altera comunque questo principio.
La sig.ra tuttavia, non ha provato l'effettivo pagamento al creditore assegnatario delle CP_1
somme oggetto di pignoramento, confermando la pretesa creditoria vantata dalla Parte_1
[...]
La documentazione prodotta dalla sig.ra non è idonea a provare il fatto Controparte_1 estintivo del credito dalla stessa invocato, né tantomeno l'adempimento da parte della terza pignorata . Controparte_3
Le trattenute operate sulle buste paga della debitrice non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento da parte della società Cooperativa Dolmen S.c.s. Impresa Sociale Onlus terza pignorata, in quanto circostanza priva dei caratteri della gravità, precisione e concordanza di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come affermato dalla Cassazione.
Allo stesso modo non è prova dell'avvenuto pagamento il mero accantonamento di somme da
11 parte del debitore terzo pignorato visto che l'effetto estintivo si realizza solo con l'effettiva disponibilità della somma da parte del creditore (accipiens).
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione in materia di estinzione del credito nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi “…l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegue al creditore assegnatario, (art 2928 cod. civ.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario” (Cass. 29/11/2018, n.
30862; Cass 31/03/2011, n. 7508; Cass. 11/12/2007, n. 25946).
In conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non risultando dagli atti di causa il fatto estintivo del credito e l'adempimento da parte della terza pignorata Cooperativa
– come risulta dalle molteplici e reiterate diffide di pagamento comunicate alla sig.ra CP_3
– la è legittimata a procedere nei confronti della debitrice esecutata CP_1 Parte_1
al fine di ottenere il recupero delle somme giudizialmente accertate e non riscosse.
Le rinnovate richieste istruttore proposte dalla sig.ra risultano irrilevanti e pertanto CP_1
inammissibili, dal momento che non consentono di dimostrare l'effettivo pagamento del credito vantato dalla in quanto dirette a provare unicamente l'effettiva o l'omessa Parte_1
insinuazione al passivo della creditrice nella procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta a carico della Controparte_3
La convenuta nemmeno allega che le somme a lei trattenute siano state versate alla CP_1
sua creditrice ritenendo erroneamente che il suo debito si sia estinto con Parte_1
l'assegnazione delle somme invece che con l'effettiva riscossione, cosicchè sarebbe stato onere della creditrice coltivare la procedura esecutiva nei confronti della terza pignorata
[...]
non potendo più rivalersi contro di lei. CP_3
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, invece, la debitrice esecutata non è stata liberata con il decreto di assegnazione delle somme, né CP_1
con le trattenute operate sulla sua busta paga, per le quali potrà e dovrà lei rivolgersi nei confronti della Controparte_3
Inoltre, non avendo provato l'estinzione del proprio debito nei confronti della Parte_1
tramite l'effettivo pagamento da parte del terzo, avendo per legge l'onere di provare i fatti
[...] che ne costituiscono il fondamento ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., risulta tuttora debitrice nei
12 confronti di delle somme accertate con sentenza n. 72/2012 del Giudice Parte_1
di Pace di Dogliani, nonché delle spese liquidate in ordinanza di assegnazione del Tribunale di
Cuneo del 5 febbraio 2014, per un complessivo importo di euro 2.411,30, oltre interessi di mora sino al saldo.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto con la convenuta in riassunzione contumace nulla si Controparte_2
dispone stante l'assenza di domande nei suoi confronti.
Nel rapporto tra e , all'esito del processo, l'attrice Parte_1 Controparte_1 in riassunzione a ottenuto l'accertamento positivo integrale della propria Parte_1
pretesa economica.
La convenuta in riassunzione è dunque soccombente totale. CP_1
In tema di spese processuali, infatti, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (v. Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 –
01 e conf. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024, Rv. 672654 – 01).
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato (scaglione euro
1.101,00-5.200,00) per tutti i vari gradi di giudizio.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che in primo grado vi è stata l'istruzione solo documentale della causa e nei gradi successivi non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali del giudizio di primo grado sono liquidate nella somma di euro 2.127,00
13 per compensi (euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del giudizio di appello sono liquidate nella somma di euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del giudizio di legittimità sono liquidate nella somma di euro 1.875,00 per compensi (euro 709,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 389,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del giudizio di rinvio sono liquidate nella somma di euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, come da ordinanza n. 18123/2023 della Suprema
Corte di Cassazione emessa in data 18.05.2023 e depositata in data 23.06.2023, accoglie la domanda avanzata da per l'effetto accerta la sussistenza del Parte_1
credito vantato dalla società attrice in riassunzione nei confronti della Parte_1
convenuta in riassunzione accertato con sentenza n. 72/2012 del Giudice Controparte_1
di Pace di Dogliani e il credito per spese liquidate in ordinanza di assegnazione del Tribunale di Cuneo del 5 febbraio 2014, per un complessivo importo di euro 2.411,30, oltre interessi di mora sino al saldo;
condanna la parte convenuta in riassunzione a rifondere alla parte appellante le CP_1
spese di tutti i gradi di giudizio, che si liquidano:
- per il giudizio di primo grado in euro 2.127,00 per compensi (euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase istruttoria, euro
14 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge
- per il giudizio di secondo grado in euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro
851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- per il giudizio di legittimità in euro 1.875,00 per compensi (euro 709,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 389,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- per il giudizio di rinvio in euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla in punto spese in relazione al rapporto tra e Parte_1 CP_2
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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