Art. 36.
E' autorizzata, per il periodo luglio-31 dicembre 1964, la spesa straordinaria lire 6.350.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
E' autorizzata, per il periodo luglio-31 dicembre 1964, la spesa straordinaria lire 6.350.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.