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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 720/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via M. Parte_1
Cesti, n. 25, cod. fisc. rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._1
a margine dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Emanuela Novelli, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante
E
“ , con sede legale in Milano, piazza del Calendario, n. 3, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Licia Polizio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Cassese, n. 19; appellata
NONCHE'
, con sede in Controparte_2
Angri, alla via Palmentelle, n. 18, p. iva , in persona del curatore p.t.; P.IVA_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]
1 Aquino C.le Vitiello II, n. 3, cod. fisc. , C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. ; C.F._3
intimati ex artt. 332, comma 2, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 749/2022 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “in riforma della sentenza impugnata: in via principale, dichiarare la nullità parziale del modulo-contratto sottoscritto dall'opponente in data 11.03.2003 negli artt. 2,6 ed 8 in quanto contrari a norme imperative;
ancora in via principale: a - accertata la violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della dichiarare libero dalla garanzia Controparte_1
per le obbligazioni della – oggi fallita – il signor e, Controparte_2 Parte_1
conseguentemente, dichiarare nei di lui confronti illegittimo e nullo, o comunque annullare e dunque revocare il decreto ingiuntivo n. 306/15 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 22.02.2015 al numero di R.G. 319/15 per essere stato emesso in carenza dei presupposti di legge, in quanto il credito in esso consacrato non è certo, né liquido né esigibile nei confronti dell'odierno attore opponente;
in via subordinata b - dichiarare, previo accertamento, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore, contenuta nel contratto di finanziamento mai sottoscritto dall'odierno attore opponente;
accerti, altresì, l'Ill.mo Signor Giudice adito che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato alla parte attrice importi non dovuti;
conseguentemente accertare, l'esatto ammontare delle somme sin ad oggi debende dall'attore … disporre la sospensione della sentenza impugnata”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare integralmente l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. in ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che qui si riportano: • rigettare la opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2015 Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto infondata, in fatto come in diritto, ed, in ogni caso, accertato e dichiarato il diritto di credito dell'istituto bancario nei confronti dell'opponente, condannare al pagamento, in Parte_4
favore della Banca opposta, della somma di euro 108.965,53 oltre interessi come sopra quantificati e qualificati e sino al soddisfo e spese di giudizio monitorio come giudizialmente liquidate ed oltre successive ulteriori, ovvero a quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia, con rigetto di ogni altra domanda proposta dagli opponenti e
2 condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ogni accessorio di legge.
3. Con condanna al pagamento di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 749/2022, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 del fallimento della , di e di , ex art. Controparte_2 Parte_2 Parte_3
645 c.p.c., con atto di citazione spedito per la notifica l'11 aprile 2015, così provvedeva:
1) dichiarava la contumacia del fallimento della , dell' e del Controparte_2 Pt_2
; 2) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 306/2015, emanato Pt_3 su ricorso spiegato dalla per ottenere dalla e dai Controparte_1 Controparte_2
garanti , e il pagamento della somma di euro 108.965,53 in Parte_1 Pt_2 Pt_3
forza del contratto di mutuo chirografario n. 704/2170522 del 29 giugno 2011, oltre interessi nella misura richiesta e spese del procedimento monitorio;
3) condannava l' alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con atto di citazione Parte_1 notificato alla il 3 agosto 2022, al fallimento della “ Controparte_1 Controparte_2 il 4 agosto 2022, all' l'11 luglio 2023 e al il 16 gennaio 2024, Pt_2 Pt_3
formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era affetta da nullità insanabile per violazione degli artt. 1421 cod. civ. e 101, comma 2, c.p.c., avendo il Tribunale di Salerno omesso di rilevare d'ufficio e di sottoporre alle parti la questione dell'invalidità della fideiussione prestata dall'opponente l'11 marzo 2003 in relazione alle clausole riproduttive quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto dall nel 2003 e censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; 2) CP_3
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., l'opponente aveva rilasciato in favore della “ una Controparte_1
mera fideiussione e non una garanzia autonoma, giacché, da un lato, la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, non gli precludeva di sollevare nei confronti dell'istituto di credito le eccezioni che avrebbe potuto sollevare la e, dall'altro, l'obbligazione assunta coincideva con Controparte_2
quella gravante sulla società debitrice, non diversificandosi sotto il profilo qualitativo;
3) la sussistenza, nel caso di specie, di una fideiussione omnibus e non di una garanzia autonoma rendeva applicabile l'art. 1956, comma 1, cod. civ., sicché l'opponente doveva ritenersi liberato dall'obbligazione di pagamento rinveniente dal contratto di mutuo chirografario n. 704/2170522 del 29 giugno 2011, avendo comprovato che la “
[...]
[..
[...] , senza la sua preventiva autorizzazione, aveva concesso il predetto Parte_5 finanziamento alla , pur conoscendo che le condizioni patrimoniali della Controparte_2
società erano divenute tali da pregiudicare il recupero del credito;
4) il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio diretta alla determinazione degli interessi passivi, avendo l'opponente dimostrato di non aver mai visionato il contratto di mutuo del 29 giugno 2011 ed essendo legittimato a formulare le stesse contestazioni della società debitrice;
5) il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva violato l'art. 91 c.p.c., giacché, a prescindere dalla fondatezza della domanda, aveva condannato l'opponente alla refusione delle spese processuali senza considerare che la aveva in mala fede concesso ulteriore credito Controparte_1 alla ed agito nei suoi confronti in sede monitoria. Controparte_2
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 31 gennaio 2023, la contestava la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocati, non si costituivano il fallimento della
, l' e il , perveniva, per la precisazione delle conclusioni, Controparte_2 Pt_2 Pt_3
in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 17 ottobre 2024.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale l' lamenta la violazione Parte_1
degli artt. 1421 cod. civ. e 101, comma 2, c.p.c., occorre preliminarmente osservare che la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Nella fattispecie de qua agitur, l' non ha dedotto, né, tanto meno, documentato Parte_1
i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata in favore dell'
per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 Controparte_1
4 neanche al di là dei termini perentori previsti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c. per la produzione delle memorie assertive ed istruttorie e, dunque, per la definizione del thema decidendum et probandum, sicché il giudice di primo grado non poteva rilevare d'ufficio tale questione, per non esserne stati prospettati e dimostrati gli elementi integrativi.
In ogni caso, l' , al fine di rendere meritevole di accoglimento l'eccezione di Parte_1
nullità della fideiussione azionata nei suoi confronti dalla con il Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto tempestivamente allegare e comprovare non solo che alcune delle clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall nel 2003 e censurate dalla Banca d'Italia CP_3
con il provvedimento n. 55/2005, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della libera concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dagli essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per qualificarle CP_4
anticoncorrenziali con il provvedimento amministrativo su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della , con la conseguenza che, Controparte_2 Controparte_1
in quanto tale, doveva essere dedotto e comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dall' con il motivo di gravame Parte_1
in esame, il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo potuto rilevare dagli atti processuali l'asserita nullità della fideiussione rilasciata in favore della “ CP_1
, non avendo il garante della allegato e comprovato, neppure dopo
[...] Controparte_2 il decorso dei termini stabiliti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c., i presupposti fattuali generatori di tale invalidità negoziale.
Peraltro, quand'anche il Tribunale di Nocera Inferiore fosse stato nelle condizioni di rilevare d'ufficio l'invalidità della fideiussione dell'11 marzo 2003 per contrasto con la normativa antitrust, la relativa omissione non avrebbe comunque comportato l'invocata nullità della sentenza di primo grado, atteso che tale vizio sarebbe stato configurabile soltanto nell'ipotesi in cui giudice adito avesse sollevato di propria iniziativa e posto a fondamento della decisione la questione in oggetto senza preventivamente rimetterla alla valutazione delle parti, in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., e sempre che il
5 soccombente avesse dimostrato il concreto vulnus subito in conseguenza della lesione del principio del contraddittorio (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2019, n. 22778; Cass.
12 giugno 2020, n. 11308; Cass. ord. 19 luglio 2023, n. 21314).
Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali l' Parte_1 assume di aver concesso alla una fideiussione omnibus e non, Controparte_1
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, una garanzia autonoma e, di conseguenza, di essere legittimato ad avvalersi del disposto dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., avendone comprovato la sussistenza dei presupposti.
Ed invero, anche a non voler accedere all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la presenza della clausola che impone al fideiussore di pagare immediatamente al creditore “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, quanto dovutogli per capitale, interessi e spese, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2022, n. 33876) e a voler, invece, aderire al più rigoroso arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale la clausola “a prima richiesta”, che non contenga anche l'espressione “senza eccezioni”, non è sufficiente a rendere configurabile tale fattispecie giuridica (cfr. Cass. 4 dicembre
2024, n. 31105), dovendosi sempre accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, la sussistenza, nel caso in esame, di una garanzia autonoma è incontrovertibilmente confermata proprio dal complessivo contenuto dell'atto sottoscritto dall' l'11 marzo 2003. Parte_1
Dalla lettura combinata delle clausole della scrittura privata del'11 marzo 2003 e, in particolare, degli artt. 2 (“il fidejussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”), 6 (“i diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), 7 (“il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …”), 8 (“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”) e 9 (“nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua
6 facoltà di recedere dai rapporti col debitore”) emerge che il negozio in oggetto, al di là del nomen iuris con il quale è stato rubricato, non è giuridicamente qualificabile come fideiussione, ma in termini di garanzia autonoma, atteso che le obbligazioni assunte dall' nei confronti della sono completamente Parte_1 Controparte_1
indipendenti e svincolate dalle sorti del rapporto sostanziale instauratosi tra quest'ultima e la , rispetto al quale, dunque, non si pongono in una posizione di mera Controparte_2
accessorietà, al punto da sopravvivere alla sua stessa nullità e da assicurare comunque il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che le clausole in forza delle quali l' , da Parte_1 un lato, assumeva l'impegno di corrispondere alla “ , illico e Controparte_1
immediate, id est senza frapporre condizioni ed ostacoli, anche le somme che quest'ultima, dopo aver incassato dalla “ , avrebbe dovuto restituire nel caso di inefficacia Controparte_2
dei pagamenti ricevuti e, dall'altro, esonerava l'istituto di credito dall'osservanza dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. e, dunque, dall'onere di agire in giudizio nei confronti della società entro i sei mesi dalla scadenza dei debiti, a pena di decadenza dalla garanzia, unitamente alla previsione della sua ultrattività pur nell'ipotesi dell'invalidità delle obbligazioni garantite, costituiscono disposizioni negoziali radicalmente inconciliabili con i tratti distintivi della fideiussione tipica e, in particolare, con il caratteristica della dipendenza che la lega al rapporto giuridico principale.
Del resto, costituisce contratto autonomo di garanzia quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire, immediatamente e senza riserva, la prestazione del debitore, al di là dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del rapporto di base, con la relativa impossibilità di sollevare eccezioni, in deroga al disposto dell'art. 1945 cod. civ., sicché tale negozio giuridico si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, rispetto alla quale non assume carattere accessorio, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale ed è tenuto direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto ad assicurare l'adempimento, quanto, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dall'inadempimento del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 3 ottobre
2005, n. 19300; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. 28 marzo 2017, n. 7883).
Né l'DO può sostenere di aver rilasciato in favore della Controparte_1 una mera fideiussione e non una garanzia autonoma sul presupposto che l'obbligazione assunta non sarebbe diversa da quella contratta dalla , concretandosi pur Controparte_2 sempre nel pagamento di quanto dovuto all'istituto di credito.
7 In realtà, l'obbligazione del garante autonomo può, ma non deve necessariamente essere eterogenea rispetto a quella principale, acquisendo dirimente rilevanza, al fine di escludere la sussistenza di una fideiussione, come innanzi evidenziato, la sua assoluta indipendenza dal rapporto garantito, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore, in deroga all'art. 1945 cod. civ..
In ogni caso, quand'anche fosse giuridicamente qualificabile come fideiussore,
l' non potrebbe in alcun modo invocare, ai sensi dell'art. 1956, comma 1, cod. Parte_1
civ., la liberazione dall'obbligazione di pagamento del debito rinveniente dal contratto di mutuo chirografario n. 704/2170522 del 29 giugno 2011, giacché, al momento della concessione della garanzia in favore della e fino al 6 luglio 2011, Controparte_1
deteneva, quale legale rappresentante della “Elettrobiochimica s.r.l.”, la quota di 1/3 del capitale della ed era, a sua volta, titolare in proprio della partecipazione Controparte_2
di 1/6, ancorché fiduciariamente intestata al , amministratore ed ulteriore garante Pt_3
della società inadempiente, con la conseguenza che, dovendo, per ciò stesso, avere piena cognizione delle difficoltà economiche in cui versava la debitrice, la circostanza che l'istituto di credito non avesse richiesto il suo preventivo assenso all'erogazione del finanziamento in questione non integrava una violazione negoziale estintiva degli impegni assunti con la scrittura privata dell'11 marzo 2003.
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'istituto bancario che concede ulteriore credito al debitore principale, nonostante sia a conoscenza del sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni patrimoniali rispetto al momento del rilascio della garanzia, confidando nella solvibilità del fideiussore e senza informarlo dell'aumentato rischio e chiederne la preventiva autorizzazione, incorre senz'altro nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
Tuttavia, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione negoziale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà solutorie in cui si trovava il debitore principale è comune o deve essere presunta tale, come accade quando il fideiussore sia amministratore della società inadempiente o socio di minoranza, giacché, anche in quest'ultima ipotesi, nell'esercizio delle prerogative proprie del componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscerne la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo in capo all'istituto bancario creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; Cass. ord. 17 luglio 2023, n.
20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
8 Ne deriva che, essendo la “Elettrobiochimica s.r.l.” e il suo legale rappresentante stati soci della fino al 6 luglio 2011, data nella quale, mediante atto pubblico per Controparte_2 notaio da Scafati, rep. n. 67729 – racc. n. 27140, cedevano alla Per_1 Parte_6
le quote possedute nella società debitrice, la mancata acquisizione, da parte della
, dell'assenso dell' all'erogazione del finanziamento Controparte_1 Parte_1
del 29 giugno 2011 non ne determinava la liberazione dalla garanzia escussa mediante l'opposto decreto ingiuntivo.
D'altra parte, proprio l' riconosceva espressamente, sin dall'atto introduttivo Parte_1 del giudizio, che già i bilanci della degli anni 2008 e 2009 evidenziavano Controparte_2
il progressivo incremento della sua esposizione debitoria, con la conseguenza che, essendo ben consapevole del deterioramento della situazione economica della società, avrebbe potuto e dovuto tempestivamente adoperarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o, comunque, recedere dalla garanzia personale prestata l'11 marzo 2003, onde evitare di essere tenuto a rispondere di altre obbligazioni che sarebbero potute sorgere successivamente, come quella derivante dal contratto di mutuo chirografario n.
704/2170522 del 29 giugno 2011.
Manifestamente infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale l' Parte_1
lamenta che il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla determinazione degli interessi passivi del contratto di mutuo chirografario del 29 giugno 2011.
In effetti, l' , con l'opposizione a decreto ingiuntivo e la memoria assertiva di Parte_1 cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., si limitava ad eccepire, in maniera estremamente generica, la “nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore”, senza allegare, né, a fortiori, comprovare le ragioni dell'asserita invalidità negoziale, sicché il Tribunale di Nocera Inferiore non avrebbe giammai potuto disporre alcun accertamento peritale, non potendo tale mezzo istruttorio avere la funzione di surrogare o colmare il deficit deduttivo in cui è incorsa la parte e, di conseguenza, eludere l'applicazione del principio dispositivo.
Ed invero, anche nelle ipotesi in cui la consulenza tecnica d'ufficio assuma non una mera valenza “deducente”, che si realizza quando il giudice di merito affida all'ausiliario l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma una funzione “percipiente”, diretta ad accertare l'esistenza dei fatti stessi, in tal modo costituendo fonte oggettiva di prova, è comunque necessario che la parte interessata prospetti gli elementi posti a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche
9 cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass. 13 marzo
2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. ord. 8 febbraio 2019, n. 3717).
In sostanza, la parte non può mai rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio, neppure quando l'ausiliario abbia ricevuto l'incarico di verificare la sussistenza di determinate situazioni fattuali, giacché, anche in tali casi, è tenuta pur sempre a dedurre “i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (cfr., ex plurimis, Cass. 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. ord. 10 agosto 2021,
n. 22587; Cass. 11 ottobre 2022, n. 29620).
Infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale l' si duole di essere stato Parte_1
condannato alla refusione delle spese di lite, atteso che il Tribunale di Nocera Inferiore, nel rigettare correttamente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2015, non poteva non applicare il generale principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., non essendo configurabile alcuno dei tassativi casi cui l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina l'esercizio del potere giudiziale di compensarle, in tutto o in parte.
Anche le spese del secondo grado del giudizio, sempre in ossequio al principio della soccombenza, devono gravare sull' e si liquidano, come da dispositivo, sulla Parte_1
base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in complessivi euro Controparte_1
7.400,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 749/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato alla il 3 agosto 2022, al fallimento Controparte_1 della il 4 agosto 2022, ad l'11 luglio 2023 e a Controparte_2 Parte_2 Parte_3
il 16 gennaio 2024, così provvede:
[...]
10 1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , Parte_1 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 720/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via M. Parte_1
Cesti, n. 25, cod. fisc. rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._1
a margine dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Emanuela Novelli, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante
E
“ , con sede legale in Milano, piazza del Calendario, n. 3, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Licia Polizio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Cassese, n. 19; appellata
NONCHE'
, con sede in Controparte_2
Angri, alla via Palmentelle, n. 18, p. iva , in persona del curatore p.t.; P.IVA_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]
1 Aquino C.le Vitiello II, n. 3, cod. fisc. , C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. ; C.F._3
intimati ex artt. 332, comma 2, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 749/2022 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “in riforma della sentenza impugnata: in via principale, dichiarare la nullità parziale del modulo-contratto sottoscritto dall'opponente in data 11.03.2003 negli artt. 2,6 ed 8 in quanto contrari a norme imperative;
ancora in via principale: a - accertata la violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della dichiarare libero dalla garanzia Controparte_1
per le obbligazioni della – oggi fallita – il signor e, Controparte_2 Parte_1
conseguentemente, dichiarare nei di lui confronti illegittimo e nullo, o comunque annullare e dunque revocare il decreto ingiuntivo n. 306/15 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 22.02.2015 al numero di R.G. 319/15 per essere stato emesso in carenza dei presupposti di legge, in quanto il credito in esso consacrato non è certo, né liquido né esigibile nei confronti dell'odierno attore opponente;
in via subordinata b - dichiarare, previo accertamento, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore, contenuta nel contratto di finanziamento mai sottoscritto dall'odierno attore opponente;
accerti, altresì, l'Ill.mo Signor Giudice adito che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato alla parte attrice importi non dovuti;
conseguentemente accertare, l'esatto ammontare delle somme sin ad oggi debende dall'attore … disporre la sospensione della sentenza impugnata”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare integralmente l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. in ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che qui si riportano: • rigettare la opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2015 Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto infondata, in fatto come in diritto, ed, in ogni caso, accertato e dichiarato il diritto di credito dell'istituto bancario nei confronti dell'opponente, condannare al pagamento, in Parte_4
favore della Banca opposta, della somma di euro 108.965,53 oltre interessi come sopra quantificati e qualificati e sino al soddisfo e spese di giudizio monitorio come giudizialmente liquidate ed oltre successive ulteriori, ovvero a quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia, con rigetto di ogni altra domanda proposta dagli opponenti e
2 condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ogni accessorio di legge.
3. Con condanna al pagamento di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 749/2022, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 del fallimento della , di e di , ex art. Controparte_2 Parte_2 Parte_3
645 c.p.c., con atto di citazione spedito per la notifica l'11 aprile 2015, così provvedeva:
1) dichiarava la contumacia del fallimento della , dell' e del Controparte_2 Pt_2
; 2) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 306/2015, emanato Pt_3 su ricorso spiegato dalla per ottenere dalla e dai Controparte_1 Controparte_2
garanti , e il pagamento della somma di euro 108.965,53 in Parte_1 Pt_2 Pt_3
forza del contratto di mutuo chirografario n. 704/2170522 del 29 giugno 2011, oltre interessi nella misura richiesta e spese del procedimento monitorio;
3) condannava l' alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con atto di citazione Parte_1 notificato alla il 3 agosto 2022, al fallimento della “ Controparte_1 Controparte_2 il 4 agosto 2022, all' l'11 luglio 2023 e al il 16 gennaio 2024, Pt_2 Pt_3
formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era affetta da nullità insanabile per violazione degli artt. 1421 cod. civ. e 101, comma 2, c.p.c., avendo il Tribunale di Salerno omesso di rilevare d'ufficio e di sottoporre alle parti la questione dell'invalidità della fideiussione prestata dall'opponente l'11 marzo 2003 in relazione alle clausole riproduttive quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto dall nel 2003 e censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; 2) CP_3
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., l'opponente aveva rilasciato in favore della “ una Controparte_1
mera fideiussione e non una garanzia autonoma, giacché, da un lato, la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, non gli precludeva di sollevare nei confronti dell'istituto di credito le eccezioni che avrebbe potuto sollevare la e, dall'altro, l'obbligazione assunta coincideva con Controparte_2
quella gravante sulla società debitrice, non diversificandosi sotto il profilo qualitativo;
3) la sussistenza, nel caso di specie, di una fideiussione omnibus e non di una garanzia autonoma rendeva applicabile l'art. 1956, comma 1, cod. civ., sicché l'opponente doveva ritenersi liberato dall'obbligazione di pagamento rinveniente dal contratto di mutuo chirografario n. 704/2170522 del 29 giugno 2011, avendo comprovato che la “
[...]
[..
[...] , senza la sua preventiva autorizzazione, aveva concesso il predetto Parte_5 finanziamento alla , pur conoscendo che le condizioni patrimoniali della Controparte_2
società erano divenute tali da pregiudicare il recupero del credito;
4) il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio diretta alla determinazione degli interessi passivi, avendo l'opponente dimostrato di non aver mai visionato il contratto di mutuo del 29 giugno 2011 ed essendo legittimato a formulare le stesse contestazioni della società debitrice;
5) il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva violato l'art. 91 c.p.c., giacché, a prescindere dalla fondatezza della domanda, aveva condannato l'opponente alla refusione delle spese processuali senza considerare che la aveva in mala fede concesso ulteriore credito Controparte_1 alla ed agito nei suoi confronti in sede monitoria. Controparte_2
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 31 gennaio 2023, la contestava la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocati, non si costituivano il fallimento della
, l' e il , perveniva, per la precisazione delle conclusioni, Controparte_2 Pt_2 Pt_3
in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 17 ottobre 2024.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale l' lamenta la violazione Parte_1
degli artt. 1421 cod. civ. e 101, comma 2, c.p.c., occorre preliminarmente osservare che la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Nella fattispecie de qua agitur, l' non ha dedotto, né, tanto meno, documentato Parte_1
i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata in favore dell'
per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 Controparte_1
4 neanche al di là dei termini perentori previsti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c. per la produzione delle memorie assertive ed istruttorie e, dunque, per la definizione del thema decidendum et probandum, sicché il giudice di primo grado non poteva rilevare d'ufficio tale questione, per non esserne stati prospettati e dimostrati gli elementi integrativi.
In ogni caso, l' , al fine di rendere meritevole di accoglimento l'eccezione di Parte_1
nullità della fideiussione azionata nei suoi confronti dalla con il Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto tempestivamente allegare e comprovare non solo che alcune delle clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall nel 2003 e censurate dalla Banca d'Italia CP_3
con il provvedimento n. 55/2005, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della libera concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dagli essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per qualificarle CP_4
anticoncorrenziali con il provvedimento amministrativo su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della , con la conseguenza che, Controparte_2 Controparte_1
in quanto tale, doveva essere dedotto e comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dall' con il motivo di gravame Parte_1
in esame, il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo potuto rilevare dagli atti processuali l'asserita nullità della fideiussione rilasciata in favore della “ CP_1
, non avendo il garante della allegato e comprovato, neppure dopo
[...] Controparte_2 il decorso dei termini stabiliti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c., i presupposti fattuali generatori di tale invalidità negoziale.
Peraltro, quand'anche il Tribunale di Nocera Inferiore fosse stato nelle condizioni di rilevare d'ufficio l'invalidità della fideiussione dell'11 marzo 2003 per contrasto con la normativa antitrust, la relativa omissione non avrebbe comunque comportato l'invocata nullità della sentenza di primo grado, atteso che tale vizio sarebbe stato configurabile soltanto nell'ipotesi in cui giudice adito avesse sollevato di propria iniziativa e posto a fondamento della decisione la questione in oggetto senza preventivamente rimetterla alla valutazione delle parti, in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., e sempre che il
5 soccombente avesse dimostrato il concreto vulnus subito in conseguenza della lesione del principio del contraddittorio (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2019, n. 22778; Cass.
12 giugno 2020, n. 11308; Cass. ord. 19 luglio 2023, n. 21314).
Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali l' Parte_1 assume di aver concesso alla una fideiussione omnibus e non, Controparte_1
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, una garanzia autonoma e, di conseguenza, di essere legittimato ad avvalersi del disposto dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., avendone comprovato la sussistenza dei presupposti.
Ed invero, anche a non voler accedere all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la presenza della clausola che impone al fideiussore di pagare immediatamente al creditore “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, quanto dovutogli per capitale, interessi e spese, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2022, n. 33876) e a voler, invece, aderire al più rigoroso arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale la clausola “a prima richiesta”, che non contenga anche l'espressione “senza eccezioni”, non è sufficiente a rendere configurabile tale fattispecie giuridica (cfr. Cass. 4 dicembre
2024, n. 31105), dovendosi sempre accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, la sussistenza, nel caso in esame, di una garanzia autonoma è incontrovertibilmente confermata proprio dal complessivo contenuto dell'atto sottoscritto dall' l'11 marzo 2003. Parte_1
Dalla lettura combinata delle clausole della scrittura privata del'11 marzo 2003 e, in particolare, degli artt. 2 (“il fidejussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”), 6 (“i diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), 7 (“il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …”), 8 (“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”) e 9 (“nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua
6 facoltà di recedere dai rapporti col debitore”) emerge che il negozio in oggetto, al di là del nomen iuris con il quale è stato rubricato, non è giuridicamente qualificabile come fideiussione, ma in termini di garanzia autonoma, atteso che le obbligazioni assunte dall' nei confronti della sono completamente Parte_1 Controparte_1
indipendenti e svincolate dalle sorti del rapporto sostanziale instauratosi tra quest'ultima e la , rispetto al quale, dunque, non si pongono in una posizione di mera Controparte_2
accessorietà, al punto da sopravvivere alla sua stessa nullità e da assicurare comunque il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che le clausole in forza delle quali l' , da Parte_1 un lato, assumeva l'impegno di corrispondere alla “ , illico e Controparte_1
immediate, id est senza frapporre condizioni ed ostacoli, anche le somme che quest'ultima, dopo aver incassato dalla “ , avrebbe dovuto restituire nel caso di inefficacia Controparte_2
dei pagamenti ricevuti e, dall'altro, esonerava l'istituto di credito dall'osservanza dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. e, dunque, dall'onere di agire in giudizio nei confronti della società entro i sei mesi dalla scadenza dei debiti, a pena di decadenza dalla garanzia, unitamente alla previsione della sua ultrattività pur nell'ipotesi dell'invalidità delle obbligazioni garantite, costituiscono disposizioni negoziali radicalmente inconciliabili con i tratti distintivi della fideiussione tipica e, in particolare, con il caratteristica della dipendenza che la lega al rapporto giuridico principale.
Del resto, costituisce contratto autonomo di garanzia quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire, immediatamente e senza riserva, la prestazione del debitore, al di là dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del rapporto di base, con la relativa impossibilità di sollevare eccezioni, in deroga al disposto dell'art. 1945 cod. civ., sicché tale negozio giuridico si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, rispetto alla quale non assume carattere accessorio, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale ed è tenuto direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto ad assicurare l'adempimento, quanto, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dall'inadempimento del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 3 ottobre
2005, n. 19300; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. 28 marzo 2017, n. 7883).
Né l'DO può sostenere di aver rilasciato in favore della Controparte_1 una mera fideiussione e non una garanzia autonoma sul presupposto che l'obbligazione assunta non sarebbe diversa da quella contratta dalla , concretandosi pur Controparte_2 sempre nel pagamento di quanto dovuto all'istituto di credito.
7 In realtà, l'obbligazione del garante autonomo può, ma non deve necessariamente essere eterogenea rispetto a quella principale, acquisendo dirimente rilevanza, al fine di escludere la sussistenza di una fideiussione, come innanzi evidenziato, la sua assoluta indipendenza dal rapporto garantito, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore, in deroga all'art. 1945 cod. civ..
In ogni caso, quand'anche fosse giuridicamente qualificabile come fideiussore,
l' non potrebbe in alcun modo invocare, ai sensi dell'art. 1956, comma 1, cod. Parte_1
civ., la liberazione dall'obbligazione di pagamento del debito rinveniente dal contratto di mutuo chirografario n. 704/2170522 del 29 giugno 2011, giacché, al momento della concessione della garanzia in favore della e fino al 6 luglio 2011, Controparte_1
deteneva, quale legale rappresentante della “Elettrobiochimica s.r.l.”, la quota di 1/3 del capitale della ed era, a sua volta, titolare in proprio della partecipazione Controparte_2
di 1/6, ancorché fiduciariamente intestata al , amministratore ed ulteriore garante Pt_3
della società inadempiente, con la conseguenza che, dovendo, per ciò stesso, avere piena cognizione delle difficoltà economiche in cui versava la debitrice, la circostanza che l'istituto di credito non avesse richiesto il suo preventivo assenso all'erogazione del finanziamento in questione non integrava una violazione negoziale estintiva degli impegni assunti con la scrittura privata dell'11 marzo 2003.
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'istituto bancario che concede ulteriore credito al debitore principale, nonostante sia a conoscenza del sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni patrimoniali rispetto al momento del rilascio della garanzia, confidando nella solvibilità del fideiussore e senza informarlo dell'aumentato rischio e chiederne la preventiva autorizzazione, incorre senz'altro nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
Tuttavia, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione negoziale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà solutorie in cui si trovava il debitore principale è comune o deve essere presunta tale, come accade quando il fideiussore sia amministratore della società inadempiente o socio di minoranza, giacché, anche in quest'ultima ipotesi, nell'esercizio delle prerogative proprie del componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscerne la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo in capo all'istituto bancario creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; Cass. ord. 17 luglio 2023, n.
20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
8 Ne deriva che, essendo la “Elettrobiochimica s.r.l.” e il suo legale rappresentante stati soci della fino al 6 luglio 2011, data nella quale, mediante atto pubblico per Controparte_2 notaio da Scafati, rep. n. 67729 – racc. n. 27140, cedevano alla Per_1 Parte_6
le quote possedute nella società debitrice, la mancata acquisizione, da parte della
, dell'assenso dell' all'erogazione del finanziamento Controparte_1 Parte_1
del 29 giugno 2011 non ne determinava la liberazione dalla garanzia escussa mediante l'opposto decreto ingiuntivo.
D'altra parte, proprio l' riconosceva espressamente, sin dall'atto introduttivo Parte_1 del giudizio, che già i bilanci della degli anni 2008 e 2009 evidenziavano Controparte_2
il progressivo incremento della sua esposizione debitoria, con la conseguenza che, essendo ben consapevole del deterioramento della situazione economica della società, avrebbe potuto e dovuto tempestivamente adoperarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o, comunque, recedere dalla garanzia personale prestata l'11 marzo 2003, onde evitare di essere tenuto a rispondere di altre obbligazioni che sarebbero potute sorgere successivamente, come quella derivante dal contratto di mutuo chirografario n.
704/2170522 del 29 giugno 2011.
Manifestamente infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale l' Parte_1
lamenta che il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla determinazione degli interessi passivi del contratto di mutuo chirografario del 29 giugno 2011.
In effetti, l' , con l'opposizione a decreto ingiuntivo e la memoria assertiva di Parte_1 cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., si limitava ad eccepire, in maniera estremamente generica, la “nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore”, senza allegare, né, a fortiori, comprovare le ragioni dell'asserita invalidità negoziale, sicché il Tribunale di Nocera Inferiore non avrebbe giammai potuto disporre alcun accertamento peritale, non potendo tale mezzo istruttorio avere la funzione di surrogare o colmare il deficit deduttivo in cui è incorsa la parte e, di conseguenza, eludere l'applicazione del principio dispositivo.
Ed invero, anche nelle ipotesi in cui la consulenza tecnica d'ufficio assuma non una mera valenza “deducente”, che si realizza quando il giudice di merito affida all'ausiliario l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma una funzione “percipiente”, diretta ad accertare l'esistenza dei fatti stessi, in tal modo costituendo fonte oggettiva di prova, è comunque necessario che la parte interessata prospetti gli elementi posti a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche
9 cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass. 13 marzo
2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. ord. 8 febbraio 2019, n. 3717).
In sostanza, la parte non può mai rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio, neppure quando l'ausiliario abbia ricevuto l'incarico di verificare la sussistenza di determinate situazioni fattuali, giacché, anche in tali casi, è tenuta pur sempre a dedurre “i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (cfr., ex plurimis, Cass. 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. ord. 10 agosto 2021,
n. 22587; Cass. 11 ottobre 2022, n. 29620).
Infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale l' si duole di essere stato Parte_1
condannato alla refusione delle spese di lite, atteso che il Tribunale di Nocera Inferiore, nel rigettare correttamente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2015, non poteva non applicare il generale principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., non essendo configurabile alcuno dei tassativi casi cui l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina l'esercizio del potere giudiziale di compensarle, in tutto o in parte.
Anche le spese del secondo grado del giudizio, sempre in ossequio al principio della soccombenza, devono gravare sull' e si liquidano, come da dispositivo, sulla Parte_1
base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in complessivi euro Controparte_1
7.400,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 749/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato alla il 3 agosto 2022, al fallimento Controparte_1 della il 4 agosto 2022, ad l'11 luglio 2023 e a Controparte_2 Parte_2 Parte_3
il 16 gennaio 2024, così provvede:
[...]
10 1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , Parte_1 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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