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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1265/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
SVIZZERA il 10/03/1967, rappresentato e difeso dall'Avv. BINI FABRIZIO e dall'Avv.
DI PIETRO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/04/1968, rappresentata e difesa dall'Avv. POETA VANESSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 28/10/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 26/02/2025, come segue: “L'Avv. Di
Pietro precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'ammissione degli approfondimenti istruttori citati dalla Corte di Appello di cui al provvedimento di rigetto del reclamo dei provvisori del 27/01/2025. L'Avv. Pegoraro precisa come da comparsa di costituzione;
chiede autorizzazione alla produzione del provvedimento della
Corte di Appello. L'Avv. Di Pietro si associa alla richiesta di autorizzazione alla produzione dell'ordinanza della Corte di Appello, nonché anche del ricorso di detto reclamo.” e pertanto:
Per parte ricorrente : “piaccia al Giudice adito, revocare l'assegno divorzile Parte_1
non sussistendone più i presupposti;
revocare o ridurre secondo il proprio equo apprezzamento l'assegno di posto a contributo al mantenimento di in ragione Per_1 dell'allocazione pressoché paritetica dello stesso presso entrambi i genitori. Ammettersi prova per interrogatorio formale della resistente sui seguenti capitoli: “vero che al momento della presentazione degli accordi di divorzio lavoravo in Italia percependo uno stipendio di 1200 euro mensili, mentre ora lavoro in Svizzera stabilmente dal 2022 percependo uno stipendio netto mensile di € 2500,00= oltre assegno famigliare relativo a
di € 250,00= mensili” Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo: “vero Per_1 che vivo tra l'abitazione di mio padre e quella di mia madre in modo paritetico” A teste
via Kolbe n. 2 Cantello. Con vittorie di spese ed onorario in caso di Testimone_1 opposizione alla domanda.”;
Per parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA CP
PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo del Sig. per tutti i motivi esposti al punto 1) delle premesse Parte_1
della presente comparsa;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare le domande tutte avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti in premessa, e per l'effetto confermare l'assegno divorzile di € 300,00 in favore
pagina 2 di 9 della Sig.ra e l'assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1 Per_1 pari ad € 550,00, oltre rivalutazione Istat. IN OGNI CASO, - condannare il ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore della resistente, da quantificare e liquidare in via equitativa;
- con vittoria di spese competenze ed oneri, oltre iva e cpa come per legge. Con espressa riserva di ulteriormente replicare, eccepire, dedurre e provare nei termini di legge. In via istruttoria si chiede ammettersi la prova per testi con il figlio Sig. , residente in [...], sui Testimone_1
seguenti capitoli;
a) Riferisca il teste i giorni in cui si reca dal padre durante la settimana e con quale cadenza;
b) Riferisca il teste i giorni e le settimane in cui non si è recato dal padre nel 2023 e 2024, rispetto a quanto convenuto tra le parti;
c) Riferisca il teste il teste la frequentazione con il padre nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2024, e se abbia trascorso le vacanze estive con il padre nell'anno 2024; d) Riferisca il teste con quale frequenza il ricorrente Sig. si rechi dalla madre, indicando anche i Parte_1 relativi orari di permanenza presso di lei.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 la parte ricorrente sig. Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente
[...]
sig.ra la modifica delle condizioni di cui al loro divorzio di Controparte_1
cui alla sentenza n. 1437/2015 del Tribunale di Varese su domanda congiunta, con particolare riferimento all'assegno divorzile per la moglie e all'assegno per il mantenimento del figlio , divenuto nelle more maggiorenne. Per_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto, quali sopravvenienze idonee al richiesto mutamento delle condizioni, il venir meno dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile alla moglie, originariamente pattuito in € 300,00 mensili, poiché la resistente sarebbe stata assunta nel 2022 nella vicina Svizzera con un reddito netto mensile superiore a € 2.500,00, con conseguente importante incremento reddituale e autosufficienza economica;
quanto poi all'assegno per il figlio, il ricorrente ha allegato che lo stesso frequenta pariteticamente il padre e la madre, con conseguente maggior mantenimento diretto paterno;
ancora, il ricorrente ha dedotto di aver ridotto la sua attività lavorativa pagina 3 di 9 all'80%, avendo egli subito nel 2021 un infarto del miocardio, nonché essendo impegnato nella cura dell'anziana madre, con conseguente riduzione del salario elvetico mensile netto a 4.000,00 CHF.
Attivato il contraddittorio, si è costituta in giudizio la resistente sig.ra CP
, contestando la ricostruzione operata.
[...]
La difesa resistente ha richiesto in via preliminare pronuncia di inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 473bis.12 e 473bis.18 c.p.c.; nel merito, è stato richiesto il rigetto delle domande formulate, con conferma della contribuzione in essere, in ragione dell'insussistenza di giustificati motivi tali da alterare l'equilibrio pattuito dalle parti;
con vittoria di spese di lite, nonché condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
In particolare, a sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha rilevato il deposito da parte del ricorrente delle sole dichiarazioni dei redditi del triennio, con violazione delle norme supra invocate;
nel merito, ha evidenziato come la propria posizion reddituale al tempo del divorzio nel 2015 e all'attualità 2025 non sarebbe sensibilmente mutata, in ragione dell'incremento del costo della vita, come da spese che elenca;
ancora, la stessa ha attribuito a scelte personali del ricorrente la riduzione dell'orario lavorativo, non imputabile quanto a conseguenze economiche alla resistente.
Infine, quanto alla posizion del figlio maggiorenne, la stessa ha rappresentato che i tempi di permanenza del figlio presso i genitori non sono affatto paritetici, ma prevalenti quelli materni.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
I coniugi sono comparsi personalmente all'udienza del 29/10/2024, all'esito della quale, con ordinanza riservata 28/11/2024 è stato disposto: “ritenuto, quanto all'assegno divorzile, che ferma ed impregiudicata ogni diversa ed ulteriore valutazione del Collegio alla definizione nel merito della controversia, ad un primo e sommario vaglio proprio della presente fase temporanea ed urgente ex art. 473bis.22 c.p.c., comma 1, appaia non alterato
pagina 4 di 9 l'equilibrio complessivo posto alla base della precedente statuizione qui modificanda, peraltro resa su accordo delle parti;
considerato, infatti, che dalla sentenza congiunta di divorzio non emergono i presupposti fattuali sussistenti all'epoca, in relazione ai quali poter valutare l'incidenza o meno di variazioni economico-patrimoniali di ambo le parti;
che i redditi dell'obbligato, oggi ricorrente in modifica, sono per sua stessa dichiarazione stabili da circa un ventennio (cfr. verbale 29/10/2024), salva la documentata riduzione di orario all'80% e conseguente decremento reddituale;
che, però, non vi paiono esservi in atti elementi sufficienti per affermare un fondamento di tale scelta motivato da contingenze esterne in luogo di una mera scelta personale, neppure sotto il punto di vista di un mero quadro indiziario temporale;
che l'incremento reddituale della odierna resistente è indubbio, ma in contestazione fra le parti in relazione al dato temporale, se cioè la resistente abbia incrementato i redditi rispetto ad un passato solo prossimo, ovvero rispetto al tempo della sentenza di divorzio del 2015, avendo ella medio tempore cambiato plurimi lavori (cfr. medesimo verbale di udienza); considerato, quanto all'assegno per il figlio, che appare verosimile che il figlio maggiorenne, non più vincolato dagli obblighi del figlio minore, frequenti liberamente entrambi i genitori con libertà; che in ogni caso l'apporto materno attuale appare economicamente accresciuto, ma al contempo incrementate le esigenze di vita dello stesso (al tempo dell'accordo del divorzio aveva solo 11 anni, mentre oggi è studente universitario); ritenuto, peraltro, di dover valorizzare anche la mancata produzione della documentazione economico patrimoniale di legge ex art. 473bis.12 c.p.c., integralmente necessaria in ogni causa di separazione o divorzio o di modifica delle relative condizioni, come espressamente sancito dall'art. 473bis.48 c.p.c., il quale, peraltro, stabilisce che tale documentazione debba essere prodotta sin dagli atti introduttivi (ricorso e comparsa) e non già nelle successive memorie ex art. 473bis.17
c.p.c. ovvero in atti ancora successivi;
che la natura di procedimento di modifica none senta da tali produzioni, essendo tale norma applicabile espressamente anche ai procedimenti di “modifica delle relative condizioni” (cfr. rubrica della Sezione II del Capo
III, del nuovo Titolo IV bis del codice di procedura civile); ritenuto, quanto agli aspetti istruttori ex art. 473bis.22 comma 3 c.p.c., che la prova orale testimoniale richiesta da parte resistente è del tutto inammissibile, non essendo formulata con capitoli specifici, lasciando inammissibilmente al teste la deduzione sul punto;
che la prova orale
pagina 5 di 9 testimoniale per interpello richiesta dal ricorrente è inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze documentali;
che la prova orale testimoniale richiesta dal ricorrente è inammissibile, in quanto la prova per interpello è superata dalle produzioni documentali in atti (cfr. doc. 2 convenuta), mentre la prova orale testimoniale del figlio è valutativa, oltre che non specifica;
P.Q.M.
In via temporanea ed urgente: 1) CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di divorzio;
In via istruttoria: 2) RIGETTA le istanze istruttorie delle parti;
Inoltre: 3) FISSA per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c. l'udienza del 26/02/2025 ore 11.30.”.
All'udienza così fissata le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, anche richiamando e producendo atti del giudizio di reclamo ex art. 473bis.24
c.p.c. nelle more svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Milano.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) Preliminarmente
Ritiene il Collegio che la causa debba essere decisa allo stato degli atti, senza attività istruttoria.
Infatti, ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, per come già rigettate dal relatore con ordinanza 28/11/2024 che viene qui confermata quanto a tale motivazione istruttoria, non può procedersi ad accertamenti d'ufficio ex art. 473bis.2
c.p.c., non vertendosi in ambito di statuizioni economiche in favore di prole minorenne;
le preclusioni assertive ed istruttorie sono già spirate, non potendo essere supplite da attività
d'ufficio del giudicante.
2) L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio di dover confermare nell'an anche in questa sede l'assegno divorzile pattuito fra le parti, con riduzione nel quantum.
Occorre evidenziare che, alla luce della tipologia di giudizio tratta, occorre in questa sede valutare l'effettiva sussistenza e l'incidenza delle sopravvenienze dionee a giustificare pagina 6 di 9 la precedente statuizione giudiziale e non già procedere a valutazione ex novo della sussistenza dei presupposti degli istituti giuridici invocati ed applicati.
In sostanza, la valutazione che deve essere compiuta in questa sede è un raffronto fra le rispettive situazioni economiche patrimoniali delle parti al momento dell'accordo divorzile (sentenza pubblicata in data 30/12/2015) e le condizioni attuali.
Parte ricorrente, omissiva in ordine alle produzioni documentali di legge ex art. 473bis.48 e 473bis.12 c.p.c., come già rilevato con il provvedimento provvisorio, nulla ha prodotto o documentato in ordine alla sua condizione al momento dell'accordo divorzile;
del tutto irrilevante è la circostanza, dedotta in prima memoria, secondo cui tali condizioni sarebbero note a controparte, in quanto non sono note a questo collegio giudicante e quindi non valutabili per la presente decisione;
ciò avrà le conseguenze ex art. 473bis.18 e 116
c.p.c.
Dal conto suo la resistente, parimenti non producendo l'integrale situazione al momento del divorzio, con le medesime conseguenze di cui sopra, deposita però in atti quantomeno le certificazioni uniche relative ai redditi delle annualità 2014 e 2015 (cfr. doc.
2 comparsa); da tali documenti emerge come al resistente, all'epoca, avesse un reddito annuo lordo di circa € 40.000,00.
Al contempo, è indubbio che il ricorrente abbia da sempre svolto le medesime mansioni presso la società elvetica di cui è rimasto dipendente, avendo lavorato ad orario pieno fino ai recenti avvenimenti dedotti in ricorso;
egli ha sempre percepito per tale attività importi ben rilevanti, autodichiarati dalla parte in 71.000,00/78.000,00 annui lordi per gli anni 2008 e 2009 e circa CHF 85.000,00 per gli anni 2021 e 2022; nulla ha dedotto in ordine agli anni del divorzio, rilevanti in questa sede.
È evidente, comunque, oltre che sostanzialmente incontestato dalle parti nel presente giudizio, che al tempo del divorzio entrambi i coniugi prestassero attività lavorativa dipendente;
gli stessi hanno dunque compiuto le loro valutazioni partendo da tale dato, rimasto immutato anche all'attualità, prevedendo un assegno divorzile in favore della resistente;
ne discende, secondo i canoni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018, che le parti hanno attribuito a tali importi quella che oggi assume il nome pagina 7 di 9 di funzione compensativo-perequativa, non ricorrendo alcuna necessità assistenziale per una moglie già impiegata lavorativamente.
Sul punto, non si rilevano sopravvenienze e l'assegno deve essere quindi confermato nel suo an.
Diverso è il discorso in ordine alla quantificazione di tale emolumento.
Ritiene in fatti il Collegio, difformemente da quanto stabilito dal relatore nei provvedimenti provvisori, che il documentato incremento reddituale della resistente giustifichi una riduzione quantitativa del suo assegno.
Ed infatti, dal raffronto dei redditi percepiti nelle annualità 2014-2015 con l'ultima documentazione disponibile all'attualità (cfr. doc. 5 comparsa – certificato di salario 2023 per 50.000,00 CHF netti circa annui), emerge un reddito annuo netto quasi raddoppiato.
Pertanto, la misura dell'assegno viene in questa sede ridotta della metà, e quindi viene stabilita l'obbligazione, a carico del ricorrente ed in favore della resistente per €
150,00 mensili, con decorrenza dalla prima mensilità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento accertativo.
3) L'assegno per il figlio maggiorenne (Varese, 26/04/2004) Per_1
Ritiene il Collegio di confermare la contribuzione paterna per € 550,00 mensili in favore della resistente per il figlio maggiorenne . Per_1
Sul punto, richiamate integralmente e fatte proprie le motivazioni di cui all'ordinanza provvisoria 28/11/2024, e bilanciate le novità reddituali dei entrai i genitori, sopravvenute e documentate, nonché le esigenze di vita del figlio indubbiamente accresciutesi nel decennio 2015/2025 che ha visto passare da preadolescente Per_1
undicenne a maggiorenne ventunenne, secondo Cass. civ. n. 34382/2023, si stabilisce in questa sede in € 550,00 la contribuzione paterna, prevedendone la debenza dalla prima mensilità in scadenza successiva alla pubblicazione del presente provvedimento, con nuova decorrenza della relativa rivalutazione Istat.
4) Le spese di lite e la domanda ex art. 96 c.p.c.
pagina 8 di 9 La natura della controversia, l'interesse del figlio, pur maggiorenne, al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza fra le parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in difetto del presupposto necessario della totale soccombenza della part enei cui confronti è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE che il ricorrente corrisponda, alla ex moglie Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 150,00 Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla prima mensilità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento (prima rivalutazione giugno 2026); f
2) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Parte_1
ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre CP
dell'importo di € 550,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente
[...]
dalla prima mensilità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento
(prima rivalutazione giugno 2026); fermo il riparto fra i genitori al 50% delle spese straordinarie;
3) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1265/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
SVIZZERA il 10/03/1967, rappresentato e difeso dall'Avv. BINI FABRIZIO e dall'Avv.
DI PIETRO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/04/1968, rappresentata e difesa dall'Avv. POETA VANESSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 28/10/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 26/02/2025, come segue: “L'Avv. Di
Pietro precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'ammissione degli approfondimenti istruttori citati dalla Corte di Appello di cui al provvedimento di rigetto del reclamo dei provvisori del 27/01/2025. L'Avv. Pegoraro precisa come da comparsa di costituzione;
chiede autorizzazione alla produzione del provvedimento della
Corte di Appello. L'Avv. Di Pietro si associa alla richiesta di autorizzazione alla produzione dell'ordinanza della Corte di Appello, nonché anche del ricorso di detto reclamo.” e pertanto:
Per parte ricorrente : “piaccia al Giudice adito, revocare l'assegno divorzile Parte_1
non sussistendone più i presupposti;
revocare o ridurre secondo il proprio equo apprezzamento l'assegno di posto a contributo al mantenimento di in ragione Per_1 dell'allocazione pressoché paritetica dello stesso presso entrambi i genitori. Ammettersi prova per interrogatorio formale della resistente sui seguenti capitoli: “vero che al momento della presentazione degli accordi di divorzio lavoravo in Italia percependo uno stipendio di 1200 euro mensili, mentre ora lavoro in Svizzera stabilmente dal 2022 percependo uno stipendio netto mensile di € 2500,00= oltre assegno famigliare relativo a
di € 250,00= mensili” Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo: “vero Per_1 che vivo tra l'abitazione di mio padre e quella di mia madre in modo paritetico” A teste
via Kolbe n. 2 Cantello. Con vittorie di spese ed onorario in caso di Testimone_1 opposizione alla domanda.”;
Per parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA CP
PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo del Sig. per tutti i motivi esposti al punto 1) delle premesse Parte_1
della presente comparsa;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare le domande tutte avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti in premessa, e per l'effetto confermare l'assegno divorzile di € 300,00 in favore
pagina 2 di 9 della Sig.ra e l'assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1 Per_1 pari ad € 550,00, oltre rivalutazione Istat. IN OGNI CASO, - condannare il ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore della resistente, da quantificare e liquidare in via equitativa;
- con vittoria di spese competenze ed oneri, oltre iva e cpa come per legge. Con espressa riserva di ulteriormente replicare, eccepire, dedurre e provare nei termini di legge. In via istruttoria si chiede ammettersi la prova per testi con il figlio Sig. , residente in [...], sui Testimone_1
seguenti capitoli;
a) Riferisca il teste i giorni in cui si reca dal padre durante la settimana e con quale cadenza;
b) Riferisca il teste i giorni e le settimane in cui non si è recato dal padre nel 2023 e 2024, rispetto a quanto convenuto tra le parti;
c) Riferisca il teste il teste la frequentazione con il padre nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2024, e se abbia trascorso le vacanze estive con il padre nell'anno 2024; d) Riferisca il teste con quale frequenza il ricorrente Sig. si rechi dalla madre, indicando anche i Parte_1 relativi orari di permanenza presso di lei.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 la parte ricorrente sig. Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente
[...]
sig.ra la modifica delle condizioni di cui al loro divorzio di Controparte_1
cui alla sentenza n. 1437/2015 del Tribunale di Varese su domanda congiunta, con particolare riferimento all'assegno divorzile per la moglie e all'assegno per il mantenimento del figlio , divenuto nelle more maggiorenne. Per_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto, quali sopravvenienze idonee al richiesto mutamento delle condizioni, il venir meno dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile alla moglie, originariamente pattuito in € 300,00 mensili, poiché la resistente sarebbe stata assunta nel 2022 nella vicina Svizzera con un reddito netto mensile superiore a € 2.500,00, con conseguente importante incremento reddituale e autosufficienza economica;
quanto poi all'assegno per il figlio, il ricorrente ha allegato che lo stesso frequenta pariteticamente il padre e la madre, con conseguente maggior mantenimento diretto paterno;
ancora, il ricorrente ha dedotto di aver ridotto la sua attività lavorativa pagina 3 di 9 all'80%, avendo egli subito nel 2021 un infarto del miocardio, nonché essendo impegnato nella cura dell'anziana madre, con conseguente riduzione del salario elvetico mensile netto a 4.000,00 CHF.
Attivato il contraddittorio, si è costituta in giudizio la resistente sig.ra CP
, contestando la ricostruzione operata.
[...]
La difesa resistente ha richiesto in via preliminare pronuncia di inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 473bis.12 e 473bis.18 c.p.c.; nel merito, è stato richiesto il rigetto delle domande formulate, con conferma della contribuzione in essere, in ragione dell'insussistenza di giustificati motivi tali da alterare l'equilibrio pattuito dalle parti;
con vittoria di spese di lite, nonché condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
In particolare, a sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha rilevato il deposito da parte del ricorrente delle sole dichiarazioni dei redditi del triennio, con violazione delle norme supra invocate;
nel merito, ha evidenziato come la propria posizion reddituale al tempo del divorzio nel 2015 e all'attualità 2025 non sarebbe sensibilmente mutata, in ragione dell'incremento del costo della vita, come da spese che elenca;
ancora, la stessa ha attribuito a scelte personali del ricorrente la riduzione dell'orario lavorativo, non imputabile quanto a conseguenze economiche alla resistente.
Infine, quanto alla posizion del figlio maggiorenne, la stessa ha rappresentato che i tempi di permanenza del figlio presso i genitori non sono affatto paritetici, ma prevalenti quelli materni.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
I coniugi sono comparsi personalmente all'udienza del 29/10/2024, all'esito della quale, con ordinanza riservata 28/11/2024 è stato disposto: “ritenuto, quanto all'assegno divorzile, che ferma ed impregiudicata ogni diversa ed ulteriore valutazione del Collegio alla definizione nel merito della controversia, ad un primo e sommario vaglio proprio della presente fase temporanea ed urgente ex art. 473bis.22 c.p.c., comma 1, appaia non alterato
pagina 4 di 9 l'equilibrio complessivo posto alla base della precedente statuizione qui modificanda, peraltro resa su accordo delle parti;
considerato, infatti, che dalla sentenza congiunta di divorzio non emergono i presupposti fattuali sussistenti all'epoca, in relazione ai quali poter valutare l'incidenza o meno di variazioni economico-patrimoniali di ambo le parti;
che i redditi dell'obbligato, oggi ricorrente in modifica, sono per sua stessa dichiarazione stabili da circa un ventennio (cfr. verbale 29/10/2024), salva la documentata riduzione di orario all'80% e conseguente decremento reddituale;
che, però, non vi paiono esservi in atti elementi sufficienti per affermare un fondamento di tale scelta motivato da contingenze esterne in luogo di una mera scelta personale, neppure sotto il punto di vista di un mero quadro indiziario temporale;
che l'incremento reddituale della odierna resistente è indubbio, ma in contestazione fra le parti in relazione al dato temporale, se cioè la resistente abbia incrementato i redditi rispetto ad un passato solo prossimo, ovvero rispetto al tempo della sentenza di divorzio del 2015, avendo ella medio tempore cambiato plurimi lavori (cfr. medesimo verbale di udienza); considerato, quanto all'assegno per il figlio, che appare verosimile che il figlio maggiorenne, non più vincolato dagli obblighi del figlio minore, frequenti liberamente entrambi i genitori con libertà; che in ogni caso l'apporto materno attuale appare economicamente accresciuto, ma al contempo incrementate le esigenze di vita dello stesso (al tempo dell'accordo del divorzio aveva solo 11 anni, mentre oggi è studente universitario); ritenuto, peraltro, di dover valorizzare anche la mancata produzione della documentazione economico patrimoniale di legge ex art. 473bis.12 c.p.c., integralmente necessaria in ogni causa di separazione o divorzio o di modifica delle relative condizioni, come espressamente sancito dall'art. 473bis.48 c.p.c., il quale, peraltro, stabilisce che tale documentazione debba essere prodotta sin dagli atti introduttivi (ricorso e comparsa) e non già nelle successive memorie ex art. 473bis.17
c.p.c. ovvero in atti ancora successivi;
che la natura di procedimento di modifica none senta da tali produzioni, essendo tale norma applicabile espressamente anche ai procedimenti di “modifica delle relative condizioni” (cfr. rubrica della Sezione II del Capo
III, del nuovo Titolo IV bis del codice di procedura civile); ritenuto, quanto agli aspetti istruttori ex art. 473bis.22 comma 3 c.p.c., che la prova orale testimoniale richiesta da parte resistente è del tutto inammissibile, non essendo formulata con capitoli specifici, lasciando inammissibilmente al teste la deduzione sul punto;
che la prova orale
pagina 5 di 9 testimoniale per interpello richiesta dal ricorrente è inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze documentali;
che la prova orale testimoniale richiesta dal ricorrente è inammissibile, in quanto la prova per interpello è superata dalle produzioni documentali in atti (cfr. doc. 2 convenuta), mentre la prova orale testimoniale del figlio è valutativa, oltre che non specifica;
P.Q.M.
In via temporanea ed urgente: 1) CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di divorzio;
In via istruttoria: 2) RIGETTA le istanze istruttorie delle parti;
Inoltre: 3) FISSA per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c. l'udienza del 26/02/2025 ore 11.30.”.
All'udienza così fissata le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, anche richiamando e producendo atti del giudizio di reclamo ex art. 473bis.24
c.p.c. nelle more svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Milano.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
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1) Preliminarmente
Ritiene il Collegio che la causa debba essere decisa allo stato degli atti, senza attività istruttoria.
Infatti, ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, per come già rigettate dal relatore con ordinanza 28/11/2024 che viene qui confermata quanto a tale motivazione istruttoria, non può procedersi ad accertamenti d'ufficio ex art. 473bis.2
c.p.c., non vertendosi in ambito di statuizioni economiche in favore di prole minorenne;
le preclusioni assertive ed istruttorie sono già spirate, non potendo essere supplite da attività
d'ufficio del giudicante.
2) L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio di dover confermare nell'an anche in questa sede l'assegno divorzile pattuito fra le parti, con riduzione nel quantum.
Occorre evidenziare che, alla luce della tipologia di giudizio tratta, occorre in questa sede valutare l'effettiva sussistenza e l'incidenza delle sopravvenienze dionee a giustificare pagina 6 di 9 la precedente statuizione giudiziale e non già procedere a valutazione ex novo della sussistenza dei presupposti degli istituti giuridici invocati ed applicati.
In sostanza, la valutazione che deve essere compiuta in questa sede è un raffronto fra le rispettive situazioni economiche patrimoniali delle parti al momento dell'accordo divorzile (sentenza pubblicata in data 30/12/2015) e le condizioni attuali.
Parte ricorrente, omissiva in ordine alle produzioni documentali di legge ex art. 473bis.48 e 473bis.12 c.p.c., come già rilevato con il provvedimento provvisorio, nulla ha prodotto o documentato in ordine alla sua condizione al momento dell'accordo divorzile;
del tutto irrilevante è la circostanza, dedotta in prima memoria, secondo cui tali condizioni sarebbero note a controparte, in quanto non sono note a questo collegio giudicante e quindi non valutabili per la presente decisione;
ciò avrà le conseguenze ex art. 473bis.18 e 116
c.p.c.
Dal conto suo la resistente, parimenti non producendo l'integrale situazione al momento del divorzio, con le medesime conseguenze di cui sopra, deposita però in atti quantomeno le certificazioni uniche relative ai redditi delle annualità 2014 e 2015 (cfr. doc.
2 comparsa); da tali documenti emerge come al resistente, all'epoca, avesse un reddito annuo lordo di circa € 40.000,00.
Al contempo, è indubbio che il ricorrente abbia da sempre svolto le medesime mansioni presso la società elvetica di cui è rimasto dipendente, avendo lavorato ad orario pieno fino ai recenti avvenimenti dedotti in ricorso;
egli ha sempre percepito per tale attività importi ben rilevanti, autodichiarati dalla parte in 71.000,00/78.000,00 annui lordi per gli anni 2008 e 2009 e circa CHF 85.000,00 per gli anni 2021 e 2022; nulla ha dedotto in ordine agli anni del divorzio, rilevanti in questa sede.
È evidente, comunque, oltre che sostanzialmente incontestato dalle parti nel presente giudizio, che al tempo del divorzio entrambi i coniugi prestassero attività lavorativa dipendente;
gli stessi hanno dunque compiuto le loro valutazioni partendo da tale dato, rimasto immutato anche all'attualità, prevedendo un assegno divorzile in favore della resistente;
ne discende, secondo i canoni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018, che le parti hanno attribuito a tali importi quella che oggi assume il nome pagina 7 di 9 di funzione compensativo-perequativa, non ricorrendo alcuna necessità assistenziale per una moglie già impiegata lavorativamente.
Sul punto, non si rilevano sopravvenienze e l'assegno deve essere quindi confermato nel suo an.
Diverso è il discorso in ordine alla quantificazione di tale emolumento.
Ritiene in fatti il Collegio, difformemente da quanto stabilito dal relatore nei provvedimenti provvisori, che il documentato incremento reddituale della resistente giustifichi una riduzione quantitativa del suo assegno.
Ed infatti, dal raffronto dei redditi percepiti nelle annualità 2014-2015 con l'ultima documentazione disponibile all'attualità (cfr. doc. 5 comparsa – certificato di salario 2023 per 50.000,00 CHF netti circa annui), emerge un reddito annuo netto quasi raddoppiato.
Pertanto, la misura dell'assegno viene in questa sede ridotta della metà, e quindi viene stabilita l'obbligazione, a carico del ricorrente ed in favore della resistente per €
150,00 mensili, con decorrenza dalla prima mensilità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento accertativo.
3) L'assegno per il figlio maggiorenne (Varese, 26/04/2004) Per_1
Ritiene il Collegio di confermare la contribuzione paterna per € 550,00 mensili in favore della resistente per il figlio maggiorenne . Per_1
Sul punto, richiamate integralmente e fatte proprie le motivazioni di cui all'ordinanza provvisoria 28/11/2024, e bilanciate le novità reddituali dei entrai i genitori, sopravvenute e documentate, nonché le esigenze di vita del figlio indubbiamente accresciutesi nel decennio 2015/2025 che ha visto passare da preadolescente Per_1
undicenne a maggiorenne ventunenne, secondo Cass. civ. n. 34382/2023, si stabilisce in questa sede in € 550,00 la contribuzione paterna, prevedendone la debenza dalla prima mensilità in scadenza successiva alla pubblicazione del presente provvedimento, con nuova decorrenza della relativa rivalutazione Istat.
4) Le spese di lite e la domanda ex art. 96 c.p.c.
pagina 8 di 9 La natura della controversia, l'interesse del figlio, pur maggiorenne, al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza fra le parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in difetto del presupposto necessario della totale soccombenza della part enei cui confronti è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE che il ricorrente corrisponda, alla ex moglie Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 150,00 Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla prima mensilità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento (prima rivalutazione giugno 2026); f
2) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Parte_1
ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre CP
dell'importo di € 550,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente
[...]
dalla prima mensilità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento
(prima rivalutazione giugno 2026); fermo il riparto fra i genitori al 50% delle spese straordinarie;
3) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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