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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3551/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice dott. ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato l'11 novembre 2022 da nata a [...] il [...] e residente in [...]della Valle (TS) in loc. Parte_1
Domio 61, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Mitja Ozbič (C.F. C.F._1
, PEC Studio legale – Odvetniška C.F._2 Email_1 pisarna Partizanska cesta 71/D, p.p. 43, 6210 Sežana (SLO), e domicilio eletto in Parte_2
34134 Trieste (TS), via Beccaria n. 7 ricorrente contro nato a [...] il [...] e residente a [...] in Partizanska CP_1 cesta 1, 0005, c.f. , numero anagrafico sloveno EMŠO C.F._3
, difeso e domiciliato da e presso l'avvocato Paolo Vizintin (C.F. PartitaIVA_1
), con studio in Gorizia, v.le XXIV Maggio 19 (tel. e fax 0481-81291, C.F._4
p.e.c. resistente Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 All'udienza del 9 aprile 2025 le Parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte
1.Pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio
2. Confermare l'affidamento condiviso dei due figli minori e a entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento presso la madre, la quale avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le scelte scolastiche, educative, ricreativo-sportive e così per sottoscrivere autonomamente e individualmente tutta la documentazione necessaria all'espatrio, per il trattamento dei dati personali e per i trattamenti sanitari relativi ai figli minori, previa informativa al padre via e-mail; analogamente potrà operare quest'ultimo quanto al trattamento dei dati personali e trattamenti sanitari indifferibili e urgenti a favore dei minori quando questi si trovino presso di lui, previa informativa alla madre;
3. il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alterni da venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio e in altre giornate previo accordo con la madre e comunque nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei figli ormai adolescenti;
festività alternate e tre settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, salvo il rispetto degli impegni scolastici e sportivo-ricreativo dei minori;
4. i figli risultano fiscalmente a totale carico della madre,
5 l'AU viene percepito in via esclusiva dalla madre;
6. il padre contribuisce al mantenimento dei figli versando – a decorrere da gennaio 2025 – e con cadenza mensile sul c/c della madre l'importo di euro 150,00 per ciascun figlio (totale euro 300/mensili), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo l'importo per detrazione fiscale di cui potrà godere la madre, risultando i figli a suo totale carico (100% sul mod.730).
Le spese straordinarie, come da locale protocollo dd 18/5/2015 saranno comunicate dalla madre al padre con documentazione trasmessa via e-mail all'indirizzo
Email_3
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 11/11/2022 la signora promuoveva il Parte_1
procedimento per ottenere lo scioglimento del matrimonio ed esponeva: che in data 4.9.2009, la sig.ra e il sig. si erano sposati in Lubiana (Slovenia), matrimonio Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Dorligo della
Valle (TS) con atto numero 9, parte 2, serie C, dell'anno 2009; dall'unione nascevano due figli
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); la sig.ra Persona_3 Persona_4
lavora come maestra presso la scuola d'infanzia a San Giuseppe della Chiusa Parte_1
(Trieste), percependo un reddito pari ad euro 1.500,00 circa mensili. Il sig. lavorava CP_1
come legale rappresentante di una società slovena attiva nella ristorazione, Sardon d.o.o. con sede a Lubiana (Slovenia), numero registro imprese , part. IVA SI con P.IVA_2 P.IVA_3 sede in Župančičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, ma, in concomitanza della separazione, il sig. si era licenziato, e la moglie presumeva che lo stesso lavorasse in nero;
che l'ultima CP_1
residenza di fatto coniugale dei coniugi era stata a Lubiana in Slovenia;
che da tempo l'unione coniugale non era serena, a causa dell'atteggiamento violento del marito al punto che, a causa di vari episodi, la moglie aveva sporto denunce penali sia in Italia che in Slovenia;
che ad un certo punto la signora si era trasferita in Italia con i figli, risiedendo presso i propri Pt_1
genitori a San Dorligo della Valle;
che nell'agosto 2019, la signora aveva adito il Pt_1
Tribunale di Trieste chiedendo la separazione con addebito al marito, procedimento nel quale il sig era rimasto contumace;
che con ordinanza sub R.G. 3618/2019, il Presidente del CP_1
Tribunale di Trieste aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso con collocamento dei figli presso la madre e diritto di visita del padre previo accordo con la madre, nonché un obbligo di mantenimento in capo al padre pari a euro 225,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
con sentenza d.d. 26.05.2021 n. 326/2021 pubbl. 27.05.2021 sub R.G. 3618/2021, il Tribunale di Trieste aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con addebito a quest'ultimo, disponendo, altresì, l'affidamento condiviso dei CP_1
Per_ figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, stabilendo Per_1
tuttavia, anche a causa della distanza geografica dal padre, trasferitosi a Bled, che solo la madre potesse avere l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le scelte scolastiche,
pagina 3 di 6 educative e ricreativo-sportive, e così per sottoscrivere autonomamente e individualmente tutta la documentazione necessaria all'espatrio, per il trattamento dei dati personali e per i trattamenti sanitari relativi ai figli minori, limitandosi a darne comunicazione al padre e consentendo a quest'ultimo per il tempo in cui i minori erano presso di lui, di avere pari autonomia nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con obbligo di informarne la madre.
La ricorrente chiedeva dunque al Tribunale di pronunciar lo scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente decorso il termine di un anno senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti;
sottolineava la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana e chiedeva di confermare le condizioni della separazione quanto al diritto di visita e al mantenimento, evidenziando che il padre si era reso inadempiente sia rispetto ai tempi di visita ai minori sia rispetto al rispetto dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 17 novembre 2023 CP_2
contestava la narrazione della ricorrente anche con riferimento alle sue entrate “in nero” e aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio mantenendo l'entità del contributo di mantenimento per i figli minori, conclusione che modificava nel corso del procedimento essendosi azzerati i suoi redditi da lavoro a causa di un infortunio avvenuto a dicembre 2023, ed essendo diventato padre di un terzo figlio il 13 giugno 2024
3. Nel corso del giudizio le parti depositavano memorie e documenti, il giudice procedeva all'audizione dei minori (udienza del 7 maggio 2024) e all'udeinza del 9 aprile 2025 (assegnato il procedimento ad altro giudizio a seguito di una variazione tabellare) le Parti venivano liberamente: mentre la signora amentava il costante inadempimento del marito verso cui Pt_1
aveva ormai maturato un credito di ben oltre ventimila euro, il sig riferiva di vivere solo CP_2
con un sussidio a causa di una invalidità in corso di accertamento e di essere da oltre un anno disoccupato;
faceva presente di vivere con una nuova compagna a Bled (in via Kajuhova, 46) da cui aveva avuto un figlio;
all'esito di detta udienza il giudice esperiva il tentativo di conciliazione delle parti articolando i termini di condizioni di divorzio che entrambe le parti accettavano.
La causa, pertanto veniva rimessa al Collegio per la decisione pagina 4 di 6 Questo Collegio rileva come dalla separazione è pacifico che i coniugi non si siano più ricongiunti, anzi, sembrano persino aumentate - anche in ragione del costante inadempimento del marito rispetto agli obblighi assunti con la separazione - le ragioni di dissidio e i contrasti;
inoltre la distanza geografica tra Bled e San Dorligo della Valle e gli impegni anche sportivi di due figli adolescenti non agevolano i tempi di visita presso il padre;
dalla documentazione prodotta non si ricavano redditi diversi da quello di un modesto sussidio statale a favore del signor che egli giustifica a causa delle sue condizioni di salute per le quali non può più CP_2
svolgere il lavoro di cameriere che faceva prima;
può dirsi dunque cessata da tempo ogni comunanza di vita materiale e spirituale tra le parti e decorsi i termini previsti dalla legge 55/2015 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
le condizioni del divorzio proposte dal giudice cui le parti hanno aderito consentono di tutelare l'interesse dei minori, ormai adolescenti, senza costringerli entro rigidi calendari di visita presso il padre, a carico del quale deve rimanere l'obbligo di contribuire al loro mantenimento seppur ridimensionato (rispetto alla separazione) in ragione dell'unica attuale entrata che emerge dai documenti dimessi;
entrambe le parti hanno dunque riconosciuto come i figli siano sostanzialmente e per gran parte a carico della amdre, carico che deve riflettersi anche nella certificazione fiscale con possibilità per la signora di poter godere totalmente Pt_1
dell'assegno unico familiare e delle eventuali detrazioni fiscali. L'importo del nuovo contributo ordinario al mantenimento viene disposto da gennaio 2025, fermi i debiti già maturati e fermo l'onere di contribuire al 50% delle spese straordinarie, che la madre potrà comunicare via mail e non più con raccomandata all'indirizzo di posta elettronica comunicato in udienza dal resistente.
Questo tribunale, dunque, pronuncia lo scioglimento del matrimonio omologando le condizioni concordate dalle parti.
Le spese del giudizio sono tra loro compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia pagina 5 di 6 lo scioglimento del matrimonio contratto a Ljubljana (SLO) il 4 settembre 2009 tra Pt_1
nata a [...] il [...] e nato in [...] il 6
[...] CP_1
dicembre 1983 e trascritto negli atti di matrimonio del Coune di San Dorligo della Valle al n. 9, parte II, serie C, anno 2009;
omologa le condizioni concordate dalle parti, riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente trascritte.
Spese del giudizio compensate.
Ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di san Dorligo della Valle di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 10/04/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Spese del giudizio compensate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice dott. ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato l'11 novembre 2022 da nata a [...] il [...] e residente in [...]della Valle (TS) in loc. Parte_1
Domio 61, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Mitja Ozbič (C.F. C.F._1
, PEC Studio legale – Odvetniška C.F._2 Email_1 pisarna Partizanska cesta 71/D, p.p. 43, 6210 Sežana (SLO), e domicilio eletto in Parte_2
34134 Trieste (TS), via Beccaria n. 7 ricorrente contro nato a [...] il [...] e residente a [...] in Partizanska CP_1 cesta 1, 0005, c.f. , numero anagrafico sloveno EMŠO C.F._3
, difeso e domiciliato da e presso l'avvocato Paolo Vizintin (C.F. PartitaIVA_1
), con studio in Gorizia, v.le XXIV Maggio 19 (tel. e fax 0481-81291, C.F._4
p.e.c. resistente Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 All'udienza del 9 aprile 2025 le Parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte
1.Pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio
2. Confermare l'affidamento condiviso dei due figli minori e a entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento presso la madre, la quale avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le scelte scolastiche, educative, ricreativo-sportive e così per sottoscrivere autonomamente e individualmente tutta la documentazione necessaria all'espatrio, per il trattamento dei dati personali e per i trattamenti sanitari relativi ai figli minori, previa informativa al padre via e-mail; analogamente potrà operare quest'ultimo quanto al trattamento dei dati personali e trattamenti sanitari indifferibili e urgenti a favore dei minori quando questi si trovino presso di lui, previa informativa alla madre;
3. il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alterni da venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio e in altre giornate previo accordo con la madre e comunque nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei figli ormai adolescenti;
festività alternate e tre settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, salvo il rispetto degli impegni scolastici e sportivo-ricreativo dei minori;
4. i figli risultano fiscalmente a totale carico della madre,
5 l'AU viene percepito in via esclusiva dalla madre;
6. il padre contribuisce al mantenimento dei figli versando – a decorrere da gennaio 2025 – e con cadenza mensile sul c/c della madre l'importo di euro 150,00 per ciascun figlio (totale euro 300/mensili), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo l'importo per detrazione fiscale di cui potrà godere la madre, risultando i figli a suo totale carico (100% sul mod.730).
Le spese straordinarie, come da locale protocollo dd 18/5/2015 saranno comunicate dalla madre al padre con documentazione trasmessa via e-mail all'indirizzo
Email_3
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 11/11/2022 la signora promuoveva il Parte_1
procedimento per ottenere lo scioglimento del matrimonio ed esponeva: che in data 4.9.2009, la sig.ra e il sig. si erano sposati in Lubiana (Slovenia), matrimonio Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Dorligo della
Valle (TS) con atto numero 9, parte 2, serie C, dell'anno 2009; dall'unione nascevano due figli
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); la sig.ra Persona_3 Persona_4
lavora come maestra presso la scuola d'infanzia a San Giuseppe della Chiusa Parte_1
(Trieste), percependo un reddito pari ad euro 1.500,00 circa mensili. Il sig. lavorava CP_1
come legale rappresentante di una società slovena attiva nella ristorazione, Sardon d.o.o. con sede a Lubiana (Slovenia), numero registro imprese , part. IVA SI con P.IVA_2 P.IVA_3 sede in Župančičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, ma, in concomitanza della separazione, il sig. si era licenziato, e la moglie presumeva che lo stesso lavorasse in nero;
che l'ultima CP_1
residenza di fatto coniugale dei coniugi era stata a Lubiana in Slovenia;
che da tempo l'unione coniugale non era serena, a causa dell'atteggiamento violento del marito al punto che, a causa di vari episodi, la moglie aveva sporto denunce penali sia in Italia che in Slovenia;
che ad un certo punto la signora si era trasferita in Italia con i figli, risiedendo presso i propri Pt_1
genitori a San Dorligo della Valle;
che nell'agosto 2019, la signora aveva adito il Pt_1
Tribunale di Trieste chiedendo la separazione con addebito al marito, procedimento nel quale il sig era rimasto contumace;
che con ordinanza sub R.G. 3618/2019, il Presidente del CP_1
Tribunale di Trieste aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso con collocamento dei figli presso la madre e diritto di visita del padre previo accordo con la madre, nonché un obbligo di mantenimento in capo al padre pari a euro 225,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
con sentenza d.d. 26.05.2021 n. 326/2021 pubbl. 27.05.2021 sub R.G. 3618/2021, il Tribunale di Trieste aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con addebito a quest'ultimo, disponendo, altresì, l'affidamento condiviso dei CP_1
Per_ figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, stabilendo Per_1
tuttavia, anche a causa della distanza geografica dal padre, trasferitosi a Bled, che solo la madre potesse avere l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le scelte scolastiche,
pagina 3 di 6 educative e ricreativo-sportive, e così per sottoscrivere autonomamente e individualmente tutta la documentazione necessaria all'espatrio, per il trattamento dei dati personali e per i trattamenti sanitari relativi ai figli minori, limitandosi a darne comunicazione al padre e consentendo a quest'ultimo per il tempo in cui i minori erano presso di lui, di avere pari autonomia nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con obbligo di informarne la madre.
La ricorrente chiedeva dunque al Tribunale di pronunciar lo scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente decorso il termine di un anno senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti;
sottolineava la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana e chiedeva di confermare le condizioni della separazione quanto al diritto di visita e al mantenimento, evidenziando che il padre si era reso inadempiente sia rispetto ai tempi di visita ai minori sia rispetto al rispetto dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 17 novembre 2023 CP_2
contestava la narrazione della ricorrente anche con riferimento alle sue entrate “in nero” e aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio mantenendo l'entità del contributo di mantenimento per i figli minori, conclusione che modificava nel corso del procedimento essendosi azzerati i suoi redditi da lavoro a causa di un infortunio avvenuto a dicembre 2023, ed essendo diventato padre di un terzo figlio il 13 giugno 2024
3. Nel corso del giudizio le parti depositavano memorie e documenti, il giudice procedeva all'audizione dei minori (udienza del 7 maggio 2024) e all'udeinza del 9 aprile 2025 (assegnato il procedimento ad altro giudizio a seguito di una variazione tabellare) le Parti venivano liberamente: mentre la signora amentava il costante inadempimento del marito verso cui Pt_1
aveva ormai maturato un credito di ben oltre ventimila euro, il sig riferiva di vivere solo CP_2
con un sussidio a causa di una invalidità in corso di accertamento e di essere da oltre un anno disoccupato;
faceva presente di vivere con una nuova compagna a Bled (in via Kajuhova, 46) da cui aveva avuto un figlio;
all'esito di detta udienza il giudice esperiva il tentativo di conciliazione delle parti articolando i termini di condizioni di divorzio che entrambe le parti accettavano.
La causa, pertanto veniva rimessa al Collegio per la decisione pagina 4 di 6 Questo Collegio rileva come dalla separazione è pacifico che i coniugi non si siano più ricongiunti, anzi, sembrano persino aumentate - anche in ragione del costante inadempimento del marito rispetto agli obblighi assunti con la separazione - le ragioni di dissidio e i contrasti;
inoltre la distanza geografica tra Bled e San Dorligo della Valle e gli impegni anche sportivi di due figli adolescenti non agevolano i tempi di visita presso il padre;
dalla documentazione prodotta non si ricavano redditi diversi da quello di un modesto sussidio statale a favore del signor che egli giustifica a causa delle sue condizioni di salute per le quali non può più CP_2
svolgere il lavoro di cameriere che faceva prima;
può dirsi dunque cessata da tempo ogni comunanza di vita materiale e spirituale tra le parti e decorsi i termini previsti dalla legge 55/2015 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
le condizioni del divorzio proposte dal giudice cui le parti hanno aderito consentono di tutelare l'interesse dei minori, ormai adolescenti, senza costringerli entro rigidi calendari di visita presso il padre, a carico del quale deve rimanere l'obbligo di contribuire al loro mantenimento seppur ridimensionato (rispetto alla separazione) in ragione dell'unica attuale entrata che emerge dai documenti dimessi;
entrambe le parti hanno dunque riconosciuto come i figli siano sostanzialmente e per gran parte a carico della amdre, carico che deve riflettersi anche nella certificazione fiscale con possibilità per la signora di poter godere totalmente Pt_1
dell'assegno unico familiare e delle eventuali detrazioni fiscali. L'importo del nuovo contributo ordinario al mantenimento viene disposto da gennaio 2025, fermi i debiti già maturati e fermo l'onere di contribuire al 50% delle spese straordinarie, che la madre potrà comunicare via mail e non più con raccomandata all'indirizzo di posta elettronica comunicato in udienza dal resistente.
Questo tribunale, dunque, pronuncia lo scioglimento del matrimonio omologando le condizioni concordate dalle parti.
Le spese del giudizio sono tra loro compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia pagina 5 di 6 lo scioglimento del matrimonio contratto a Ljubljana (SLO) il 4 settembre 2009 tra Pt_1
nata a [...] il [...] e nato in [...] il 6
[...] CP_1
dicembre 1983 e trascritto negli atti di matrimonio del Coune di San Dorligo della Valle al n. 9, parte II, serie C, anno 2009;
omologa le condizioni concordate dalle parti, riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente trascritte.
Spese del giudizio compensate.
Ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di san Dorligo della Valle di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 10/04/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Spese del giudizio compensate.