Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
01/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1954 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio CROCETTA Parte_1
con il quale domicilia presso il suo studio al Centro Direzionale Napoli ISOLA
B3
APPELLANTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Francesco Fracanzano n. 31 presso e nello Studio dell'Avv. Massimiliano Cubuzio dal quale è rappresentata e difesa
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.07.2024, Pt_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 3195/2024 pubblicata in data
[...]
03.05.2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere la condanna della
[...] al pagamento della somma di € 42.566,00 a titolo di ratei 14° Controparte_1
mensilità, ferie accantonate e tickets mensa, oltre spese legali.
(contrariamente a quanto ritenuto dal giudice) non è intervenuto alcun accordo tra le parti contrattuali, essendovi stato esclusivamente un incontro oltretutto neanche
Contr con tutte le sigle sindacali, ma soltanto con l' ; lamenta, inoltre, che “Il
Giudice non tiene, pertanto, conto che: - l' importo complessivo di € 30.300,00
(pagato dalla azienda dopo oltre tre anni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro e, pertanto, corrisposto al lordo); deve essere necessariamente imputato in pagamento - al totale lordo di tale busta paga pari ad € 42.315,75 e non certo al totale netto pari ad € 29.608,09”, richiamando a sostegno varie pronunce della
Suprema Corte, e che, pertanto, la somma corrisposta non è integralmente satisfattiva, ma riguarda esclusivamente il T.F.R.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento di tutte le domande proposte con ricorso introduttivo.
Si è costituita la società appellata che, rimarcata l'infondatezza dell'appello, ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente evidenziato che non è censurata la decisione nella parte in cui ha ritenuto la competenza del giudice adito e ha superato l'eccezione di ne bis in idem, con la conseguenza che sul punto è caduto il giudicato.
Considerate le difese di parte appellata, occorre evidenziare che parte appellante ha ribadito le proprie richieste così come formulate con il ricorso di primo grado relative esclusivamente ai ratei di 14° mensilità, alle ferie non godute ed ai ticket mensa. Il riferimento al T.F.R. e alle modalità di calcolo delle spettanze del lavoratore (con detrazione dalle somme lorde che spettano allo stesso delle somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo), nonché alla imputazione di pagamento delle somme pagate è fatto dall'appellante al solo ed esclusivo fine di evidenziare che i pagamenti effettuati dalla società non possono ritenersi satisfattivi anche dei crediti oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso, con riferimento ai ticket mensa la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito evidenziati. Invero, premesso che in primo grado il lavoratore – pur indicandolo nell'elenco dei documenti prodotti – non ha mai realmente prodotto il C.C.N.L. di cui chiedeva l'applicazione, tale produzione è stata fatta dalla società convenuta che ha, altresì allegato gli accordi integrativi stipulati nel corso degli anni.
Tali documenti possono, dunque, dirsi acquisiti agli atti processuali sui quali basarsi ai fini della decisione.
Ebbene, effettivamente – come rimarcato dalla società – la normativa contrattualcollettiva di riferimento nulla prevedeva in materia di ticket mensa lasciando ampio margine alla contrattazione integrativa. Ed infatti, con l'accordo del giugno 2002 l'istituto L'TI (cui è succeduta l'odierna appellata) e le OO.SS. regolamentavano il ticket in questione nei seguenti termini
“a partire dalla data del 01.07.2002 è abolita la indennità di mancata mensa di €
1,83 lordi in busta paga. A partire dalla stessa data verrà erogato ai dipendenti dall'Istituto un ticket mensa del valore di € 2,58 per ogni giorno di effettiva presenza, intendendosi per effettiva presenza lo svolgimento di almeno 4 ore di prestazione lavorativa…”. Con l'accordo del giugno 2003 – lasciando invariate le condizioni per il riconoscimento del ticket – ne veniva aumentato l'importo ad €
3,50 per ogni giorno di effettiva presenza.
Dunque, la richiesta del lavoratore – che parte dalla data di inizio del rapporto - deve ritenersi del tutto destituita di fondamento con riferimento al periodo dal
19.04.1993 al 30.06.2002, in quanto non risulta che alcuna norma contrattualcollettiva prevedesse la corresponsione del ticket mensa.
Per il periodo successivo dal 01.07.2002 al 31.12.2010, la domanda si palesa altrettanto infondata. È, infatti, lo stesso lavoratore ad allegare che la datrice di lavoro vi ha regolarmente provveduto (v. pag. 5 par. 5: “due distinti atti (omissis) che avevano costituito, in capo al ricorrente e agli altri dipendenti, un diritto pieno alla corresponsione della indennità di mensa e della indennità ticket-mensa
–regolarmente corrisposto, pertanto, in favore degli stessi, fino al 2010”; pag. 9:
“ticket mensa (precedentemente erogati fino al 2010)”; pag. 10: “In ogni caso, la indennità di mensa ed il conseguente pagamento sostitutivo del ticket mensa, oltre
a costituire un diritto contrattualmente stabilito, tra le parti, a seguito di una specifica contrattazione di 2° livello ed Aziendale, essendo sempre stato, tra l' altro, erogato regolarmente dalla azienda fino al dicembre 2010 ha anche costituito di fatto, un diritto acquisito che non poteva certamente essere abolito dalla azienda con una decisione unilaterale”; pag. 12: “… pagare i ticket mensa
(adempimento regolarmente adempiuto dalla società fino all' anno 2010)”; pag.
14: “in quanto diritto regolarmente esercitato dai dipendenti -con puntuale adempimento (fino al 2010) da parte dell' azienda”; pag. 16 “2) e, in ogni caso, in quanto diritto regolarmente esercitato dai dipendenti -con puntuale adempimento
(fino al 2010) da parte dell' azienda, al pagamento di tali emolumenti- esso è, pertanto, rientrato nell' universo giuridico dei lavoratori, come diritto quesito”).
Quanto al periodo successivo, è fondata la censura dell'appellante che rimarca che nel maggio 2011 non vi è stato un vero e proprio accordo tra le parti.
Invero, dalla lettura del verbale di incontro del maggio 2011 emerge soltanto che il rappresentante della ditta si è incontrato con una sola organizzazione sindacale
Contr ( . E tanto già basterebbe per ritenere l'eventuale accordo non vincolante posto che i precedenti erano sottoscritti anche da altre OO.SS. (F.I.S.A.S.C.A.T.
CISL).
A ciò aggiungasi che – proprio con riferimento ai ticket mensa – nel verbale si dà solo atto che “l'azienda ribadisce che data la situazione di crisi allo stato i ticket sono aboliti”, ma non risulta che vi sia stata una effettiva contrattazione tra le parti collettive e una decisione congiuntamente approvata.
Cosicché in mancanza di contestazioni in merito all'orario di lavoro seguito, considerando 11 mesi lavorativi, va riconosciuto il ticket mensa nell'ammontare di € 3,50 giornalieri come da ultimo accordo aziendale per un totale di € 5.005,00
Appaiono fondate anche le censure relative ai ratei 14° mensilità e ai ratei ferie.
Sul punto, correttamente la parte evidenzia che il Tribunale ha proceduto ad una imputazione di pagamento delle somme corrisposte al lavoratore del tutto arbitraria, posto il disposto dell'art. 1193 c.c. e considerata anche la causale dei bonifici attraverso i quali la società ha provveduto al pagamento.
Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che il lavoratore ha percepito – mediante bonifici dell'ammontare ciascuno di € 2.500,00 – prima la somma di €
12.500,00 e, quindi, la somma di € 17.800,00; in totale, dunque, € 30.300,00.
Ogni bonifico riporta la causale “acconto ; la somma ulteriore è indicata Pt_2 nell'allegato “Elenco pagamenti effettuati in esecuzione del piano di concordato preventivo c.p. 15-2016- terza rata scadenza 23.04.2016” quale T.F.R. per i dipendenti cessati.
L'imputazione è indubitabilmente e chiaramente fatta dalla stessa società al T.F.R. Cosicché, non poteva il giudice effettuare, di sua iniziativa, una differente imputazione anche perché in virtù dell'art. 1193 c.c. “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
In questo caso, lo si ribadisce, la debitrice ha dichiarato quale debito intendeva soddisfare. Ma anche a voler differentemente ritenere, è lampante che il credito per T.F.R. è il più oneroso tra i debiti della società verso il lavoratore. Quindi, la somma corrisposta ha soddisfatto il lavoratore creditore solo con riferimento al
T.F.R.
Le ulteriori somme risultanti dalla busta paga di dicembre 2015 è evidente che sono rimaste insoddisfatte. Sul punto, va anche rimarcato che la busta paga di dicembre non è mai stata sottoscritta dal lavoratore, né sono stati depositati documenti comprovanti l'avvenuta corresponsione di somme ulteriori rispetto a quelle sopra indicate. Dunque, non vi è prova dell'avvenuto pagamento di quanto spettante al lavoratore.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la società va condannata al pagamento della somma di € 725,02 (come risultante dalla busta paga dicembre
2015) a titolo di rateo 14° mensilità e della somma di € 5.409,61 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie come calcolata dalla parte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione per 2/3 delle spese di lite. La restante parte segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna parte appellata al pagamento della somma di € 725,02 a titolo di rateo 14° mensilità, della somma di € 5.409,61 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, della somma di € 5.005 a titolo di ticket mensa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo.
Compensa per 2/3 le spese di lite. Condanna parte appellata al pagamento della restante parte delle spese di lite che si liquidano, già compensate in € 900,00 per il primo grado ed in € 1000,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Antonio Crocetta.
Napoli 01/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro