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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14690 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. SO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 30709/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 22/10/2025 e promosso da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione, dall'Avv. Michele D'Ippolito, C.F. , C.F._2 presso il cui studio sito in Roma, via Nomentana n. 107, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
P.IVA n. con sede legale in Roma, via Principe Controparte_1 P.IVA_1
Eugenio n. 74, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Danilo Fedeli, C.F. , e CodiceFiscale_3 dall'Avv. Stella Mantovani, C.F. , elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_4 loro studio sito in Roma, via Giulio Bonasoni n. 45, come da procura speciale del 12/10/2023 depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: mediazione - opposizione al decreto ingiuntivo n. 3332/2023.
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia il Giudice adito accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e privo di efficacia e revocare l'opposto D.I. del Tribunale Civile di Roma N. 3332/23 del 21/02/2023 (NRG 2450/2023) e accertare e dichiarare l'illegittimità e infondatezza della pretesa dell'opposta e comunque l'assenza di idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. e dei presupposti di legge necessari per l'avversa pretesa per le modalità e importi con essa formulati, anche per la
1 domanda subordinata di risarcimento dei danni formulata dall'opposta per € 4450,00, o in subordine, in caso di accoglimento della richiesta di controparte con riduzione della sua pretesa a
€ 4450,00, disporre comunque la revoca del D.I. opposto. Con vittoria di spese. Ai fini istruttori reitera la richiesta di prova per testi già formulata per l'escussione dei testi
(nato a [...] il [...] e residente in [...]) e Testimone_1 (nato a [...] il [...] e residente in [...]) sui Testimone_2
1) Vero che nell'estate 2022 il sig. contattava l'Agenzia Testimone_2 Controparte_1 perché interessato all'acquisto dell a via Conte Verde 50 i i
) individuato per mezzo degli annunci della predetta Agenzia? Testimone_1 sig. , accompagnato dall'incaricato dell'Agenzia predetta Testimone_2 visitava l'immobile in erde 50 int. B3, senza che l'Agenzia lo informasse che vi era una precedente proposta di che aveva versato al proprietario e Parte_1 venditore l'impo Testimone_1
3) Vero c dell'immobile, sottoscriveva proposta di acquisto Testimone_2 offrendo l'importo di € 440.000,00 e la pro ata da ? Testimone_1
4) Vero che né gli incaricati dell'Agenzia Controparte_1 Testimone_1 informarono che mport Testimone_2 Testimone_1 a pr per lo stesso immobile? Parte_1 i acquisto formulata da , successiva a quella di Testimone_2 Pt_1 era di € 440.000,00, superiore di € 20.000,00 di che Parte_1 420.000,00? 6) Vero che e hanno versato all'Agenzia Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
provvig d me dichiarato nella vendita
[...] to Notaio ” Per_1
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo SI. Giudice Monocratico della Sezione IX Civile dell'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, dott. MARTUCCI, respinta ogni contraria deduzione e istanza, in via preliminare:
-concedere, alla prima udienza, la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto, in ragione del disposto dell'art. 648 c.p.c; nel merito:
-accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione dell'affare oggetto dell'incarico affidato all'odierna opposta , in ragione, dapprima, dell'accettazione, in data 1° agosto 2022, da parte del promittente venditore, della proposta di acquisto formulata, tramite l'Agenzia Immobiliare, dalla SI.ra , come contenuta nel Modulo datato 27 luglio 2022, e, Parte_1 successivamente, della accertata conoscenza, da parte della promissaria acquirente, dell'accettazione, come da sottoscrizione apposta sul Modulo in data 2 agosto 2022;
-accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della a vedersi Controparte_1 corrisposte le somme convenute con l'odierna attrice a titolo provvigione, pari ad € 13.000,00 oltre IVA, come da Dichiarazione del 27 luglio 2022 e, per l'effetto,
-confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3332 del 2023 emesso dall'Ecc.mo Tribunale di Roma, Sezione Civile, in persona dell'Ill.mo SI. Giudice, dott. FRETTONI, e per l'effetto,
-condannare la SI.ra al versamento in favore della Parte_1 [...] dell'importo di € 13.000,00 più IVA, oltre ad € 730,00 più accessori per spese Controparte_1 legali del procedimento monitorio. IN VIA SUBORDINATA, nel denegato caso di rigetto della domanda che precede,
- accertare e dichiarare il diritto della al risarcimento del danno, Controparte_1 quantificandosi lo stesso, ex art. 1223 c.c., nell'importo di € 4.450,00, corrispondente al ristoro
2 della quantità e della qualità dell'attività posta in essere dallo Controparte_1 nonché alle spese sostenute per l'esecuzione del mandato, e per l'effetto,
- condannare la SI.ra alla corresponsione in favore della Parte_1 [...] della somma di € 4.450,00 (Euro quattromilaquattrocentocinquanta/00) come Controparte_1 da suesteso prospetto, ovvero della somma ritenuta di giustizia, stabilita secondo equità. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da liquidarsi, sulla base dello scaglione di riferimento, ai sensi dei DD.MM. n. 55/2014 e n. 37/2018 e smi. In via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'opponente/attrice sui seguenti capitoli: 1) “Vero che Lei ha incontrato il SI. in occasione di una delle visite Testimone_1
/sopralluoghi presso l'immobile oggetto di contrattazione?”; 2) “Vero che in tali occasioni erano presenti anche il SI. e il SI. , ovvero anche solo uno Persona_2 Persona_3 dei due?”; 3) “Vero che Le venne mostrata la planimetria dell'immobile oggetto della contrattazione, evidenziandone la conformità allo stato dei luoghi, come poi precisato nella Proposta?”; 4) “Vero che Lei ha altresì incontrato in Agenzia il SI. e il Persona_2 SI. onde affrontare le varie tematiche dell'affare da concludere?” Persona_3 Si chiede altresì ammettersi prova testimoniale del SI. residente in [...] sui seguenti capitoli: 1) “Vero che Lei ha incontrato la SI.ra in occasione delle visite / sopralluoghi presso Pt_1
l'immobile oggetto di contrattazione?”; 2) “Vero che in tali occasioni erano presenti anche il SI.
e il SI. , ovvero anche solo uno dei due?”; 3) “Vero che Persona_2 Persona_3 venne mostrata alla SI.ra la planimetria dell'immobile oggetto della contrattazione, Pt_1 evidenziandone la conformità allo stato dei luoghi, come poi precisato nella Proposta?”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 21/02/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 3332/2023
N.R.G. 2450/2023, con cui ingiungeva a il pagamento in favore della Parte_1 ricorrente della somma di € 13.000,00, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di corrispettivo per l'attività di mediazione per la vendita dell'immobile sito in Roma, Via Conte
Verde n. 50, distinto al catasto al foglio 502, part. 55, sub. 49.
La ricorrente esponeva di aver ricevuto da il 17/11/2021 l'incarico di vendita, Testimone_1 poi rinnovato, dell'immobile sopra descritto, in esecuzione del quale aveva rinvenuto quale potenziale acquirente , la quale, dopo aver visitato l'appartamento, il Parte_1
27/7/2022 aveva sottoscritto la proposta di acquisto del suddetto bene, in cui erano riportate le condizioni contrattuali convenute tra le parti, conformi alle condizioni dell'incarico di vendita, nonché la dichiarazione di impegnava a corrispondere all'intermediaria la provvigione di €
13.000,00, oltre all'IVA, all'esito dell'accettazione della suddetta proposta.
3 aveva accettato la proposta di acquisto della , il 1°/8/2022, circostanza Testimone_1 Pt_1 comunicata dalla a , che aveva sottoscritto il Controparte_1 Parte_1 modulo nella sezione relativa alla presa visione/conoscenza dell'accettazione.
In seguito, tuttavia, non aveva dato corso all'acquisto dell'immobile, Parte_1 rifiutandosi, altresì, di corrispondere la provvigione dovuta all'ingiungente.
2. Con atto di citazione notificato in data 7/6/2023 conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3332/2023 N.R.G.
2450/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 21/02/2023, chiedendone la revoca.
L'opponente contestava l'avversa pretesa creditoria, evidenziando che aveva Testimone_1 venduto a (generalità corrette dalla con la memoria del 15/1/2024) Testimone_2 Pt_1
l'immobile sito in Roma, Via Conte Verde n. 50, con la mediazione della Controparte_1 cui erano state pagate le relative provvigioni dalle due parti, pertanto nulla era dovuto dalla
, che contestava di aver concluso con il un contratto preliminare o di aver assunto Pt_1 Tes_1 un vincolo idoneo a legittimare la controparte all'azione ex art. 2932 c.c., sicché nessun affare poteva ritenersi concluso ai fini di cui all'art. 1755 c.c..
La eccepiva, inoltre, di non aver conosciuto responsabile dell'agenzia di Pt_1 Persona_3 intermediazione immobiliare esercitata dall'opposta e che quest'ultima non aveva registrato la sua promessa di acquisto, con conseguente implicita rinuncia alla provvigione, avendo peraltro la controparte ritenuto la vendita al più vantaggiosa per il e per la stessa Tes_2 Tes_1 agenzia.
3. Con comparsa del 12/10/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna della controparte al risarcimento del danno, da liquidarsi in € 4.450,00, avuto riguardo all'attività espletata nell'interesse dell'opponente.
La società ingiungente ribadiva la fondatezza della propria pretesa, evidenziando che, ai fini di ci all'art. 1755 c.c., l'affare si era concluso con l'accettazione, da parte di della Testimone_1 proposta di acquisto formulata dalla , di cui era stata prevista la conversione automatica in Pt_1 contratto preliminare, pertanto che la suddetta proposta di acquisto era sovrapponibile al contratto preliminare. La riteneva irrilevante, ai fini del proprio diritto al Controparte_1 pagamento della provvigione, la stipulazione del contratto di vendita dell'immobile sopra
4 descritto intervenuta tra il e trattandosi di un fatto successivo Tes_1 Testimone_2 all'insorgenza dell'obbligo, da parte della di corrispondere la provvigione alla mediatrice. Pt_1
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del monitorio, con la comparsa conclusionale l'opponente eccepiva che nella “Proposta” del 27/07/22 risultava che la stessa era stata ricevuta da , senza indicazione dei dati di iscrizione alla Persona_2
Camera di Commercio, con conseguente nullità di tale atto, mentre l'opposta, con le note scritte di trattazione del 21/10/2025, eccepiva l'irritualità delle suddette avverse deduzioni, in quanto esposte per la prima volta nella comparsa conclusionale. In subordine, esponeva che aveva agito quale amministratore della società opposta, iscritta alla CCIAA e Persona_2 al REA, requisiti sostitutivi dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. n. 39/1989, dopo l'abrogazione ad opera dell'art. 73 del D.Lgs. n. 59 del 2010. Con la memoria di replica l'opponente eccepiva l'inammissibilità della memoria di replica depositata dall'opposta, che non aveva depositato la comparsa conclusionale.
In seguito, all'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice disponeva la rimessione della causa in decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
***
5. E' infondata l'eccezione pregiudiziale sollevata da di Parte_1 inammissibilità del deposito della memoria di replica da parte della Controparte_1 potendo la parte replicare all'avversa conclusionale anche se non ha depositato la propria comparsa conclusionale, essendo la memoria di replica finalizzata a controdedurre sulle deduzioni contenute nella conclusionale depositata dalla controparte, quindi non postula il deposito della comparsa conclusionale ad opera della parte che intenda replicare.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che, nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione, la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa (Cass. civ. n. 2976 del 07/02/2020).
E' infondata l'eccezione dell'opposta di inammissibilità, in quanto tardive, delle deduzioni dell'opponente in ordine alla nullità della proposta di acquisto per la mancanza di prova dell'iscrizione di alla Camera di Commercio, per essere state introdotte con Persona_2 la comparsa conclusionale.
5 Giova premettere che la L. 39/1989 aveva istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione
(art. 2), subordinando il diritto alla provvigione all'iscrizione all'albo medesimo (art. 6), con la conseguenza che la mancata iscrizione del mediatore all'albo non solo comportava l'esclusione del diritto alla provvigione ma determinava la nullità del contratto di mediazione medesimo per violazione di una norma imperativa (Cass. civ. n. 14971 del 11/05/2022; Cass. civ. n. 8581 del
9/04/2013; Cass. civ. n. 5953 del 18/03/2005). Successivamente, è intervenuto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il cui art. 73 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto, appunto, dall'art. 2,
L. 39/1989, ma tale soppressione non ha determinato l'abrogazione della stessa L. 39/1989, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio, con la conseguenza che l'art. 6, L. 39/1989 deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010 hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. civ. n. 762 del 16/01/2014). Si rileva, inoltre, che l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla L.
39/1989 costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta a preclusioni, neanche, in grado di appello, né al divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c. (Cass. civ. n. 29506 del 24/10/2023; Cass. civ. n. 14971 del 11/05/2022; Cass. civ. n. 8581 del 9/04/2013; Cass. civ. n. 20749 del 26/10/2004).
Ne consegue l'ammissibilità della deduzione dell'opponente, contenuta nella comparsa conclusionale, di nullità della proposta di acquisto sottoscritta dalla per la mancanza di Pt_1 prova dell'iscrizione di all'albo dei mediatori, su cui l'opposta ha interloquito Persona_2 con le note scritte di trattazione depositate il 21/10/2025 e sui cui avrebbe potuto interloquire, altresì, con la memoria di replica ritualmente depositata.
Nondimeno, trattasi di deduzione infondata, poiché la in rappresentanza Controparte_1 della quale l' aveva agito nel rapporto con la risulta iscritta alla Camera di Per_2 CP_2 commercio, con indicazione della mediazione quale attività prevalente, sicché era abilitata a svolgere l'attività di mediazione.
6. Con gli altri motivi di opposizione, da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, contesta l'avversa pretesa creditoria, sia a titolo di Parte_1 provvigione ex art. 1755 c.c., di cui ritiene insussistenti i relativi presupposti, sia a titolo risarcitorio. Le censure sono infondate.
6 Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve, quindi, aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riferimento al caso di specie, la chiede, in via principale, la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, con cui è stato ingiunto alla il pagamento in suo Pt_1 favore della somma di € 13.000,00, oltre agli interessi come richiesti, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta per l'affare relativo alla vendita dell'immobile sito in Roma,
Via Conte Verde n. 50, n. 50, distinto al catasto al foglio 502, part. 55, sub. 49, al prezzo di €
465.000,00, su incarico ricevuto il 17/11/2021 da e culminata con Testimone_1
l'accettazione, da parte di quest'ultimo, della proposta di acquisto formulata dalla . Pt_1
In particolare, l'atto con cui il ha conferito all'odierna opposta l'incarico per la Tes_1 mediazione relativa alla vendita dell'immobile sopra descritto prevedeva l'obbligo di pagamento della provvigione pari al 3% del prezzo dell'immobile, oltre all'IVA, a carico del conferente.
ha, a sua volta, sottoscritto la proposta di acquisto dell'immobile sopra Parte_1 descritto per il prezzo di € 420.000,00, con la previsione, all'art. 2 della proposta, che la stessa, dal momento in cui fosse stata portata a conoscenza della proponente l'accettazione da parte del che ne era il destinatario, avrebbe assunto l'efficacia del contratto preliminare. La Tes_1
, il 27/7/2022, ha sottoscritto l'atto con cui si è impegnata al pagamento in favore della Pt_1 la provvigione di € 13.000,00, oltre all'IVA, per la mediazione svolta da Controparte_1
7 quest'ultima in relazione all'affare relativo alla vendita dell'immobile sito in Roma, via Conte
Verde n. 50.
Il 1°/8/2022 ha accettato la suddetta proposta di acquisto e il 2/8/2022 la Testimone_1 Pt_1 ha sottoscritto la presa in consegna della proposta accettata dal Tes_1
E' provata, dunque, la conclusione di un affare rilevante ai fini del pagamento della provvigione per la mediazione da parte della e del tale potendosi qualificare la proposta di Pt_1 Tes_1 acquisto dell'immobile sopra descritto sottoscritta dalla ed accettata dal così Pt_1 Tes_1 come è documentale l'obbligazione assunta dalla di corrispondere all'odierna opposta la Pt_1 provvigione nella misura richiesta con il ricorso monitorio.
Invero, nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso, con la conseguenza che anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi “atto conclusivo dell'affare”, idoneo, per l'effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. civ. n. 20132 del 22/06/2022; Cass. civ. n. 15161 del 06/08/2004;
Cass. civ. n. 12022 del 08/08/2002).
Nel caso in esame, è documentale che, dal momento in cui la è venuta a conoscenza della Pt_1 proposta di acquisto del bene sopra descritto da lei sottoscritta da parte del la proposta Tes_1 stessa ha acquistato l'efficacia di contratto preliminare, come emerge inequivocabilmente dall'art. 2 della proposta stessa, sicché tra il e l'odierna opponente è intervenuto un Tes_1 vincolo che legittimava entrambi a proporre l'azione ex art. 2932 c.c..
Non rileva in contrario la successiva vendita dell'immobile sito in Roma, via Conte Verde n. 50 ad un terzo da parte del non essendo opponibili alla le vicende Tes_1 Controparte_1 successive alla conclusione dell'affare, né osta alla pretesa creditoria dell'ingiunta la circostanza che il acquirente dell'immobile, abbia pagato la provvigione all'odierna opposta, Tes_2 trattandosi del corrispettivo pagato per una diversa e successiva attività di mediazione, che non fa venir meno il diritto della mediatrice al pagamento della provvigione per l'attività svolta con riferimento alla . Pt_1
La mancata registrazione della proposta di acquisto firmata dalla ed accettata dal Pt_1 Tes_1 non rileva ai fini del diritto della mediatrice al pagamento della provvigione. Osserva al riguardo
8 la Suprema Corte che, in ordine alla prova del diritto del mediatore alla provvigione, la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevano solo come dati di fatto, diretti a dimostrare l'avvenuta conclusione dell'affare; non vengono in considerazione per la loro efficacia negoziale, alla quale soltanto si riferiscono le norme in tema di data certa (cfr. Cass. civ.
n. 2030 del 29/01/2010).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, con conseguente assorbimento della domanda proposta in via subordinata dall'opposta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 7/6/2023 da avverso la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3332/2023 N.R.G. 2450/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 21/02/2023, con conseguente assorbimento della domanda proposta in via subordinata dall'opposta;
NN l'opponente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 23/10/2025.
Il Giudice
SO CI
9
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. SO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 30709/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 22/10/2025 e promosso da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione, dall'Avv. Michele D'Ippolito, C.F. , C.F._2 presso il cui studio sito in Roma, via Nomentana n. 107, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
P.IVA n. con sede legale in Roma, via Principe Controparte_1 P.IVA_1
Eugenio n. 74, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Danilo Fedeli, C.F. , e CodiceFiscale_3 dall'Avv. Stella Mantovani, C.F. , elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_4 loro studio sito in Roma, via Giulio Bonasoni n. 45, come da procura speciale del 12/10/2023 depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: mediazione - opposizione al decreto ingiuntivo n. 3332/2023.
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia il Giudice adito accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e privo di efficacia e revocare l'opposto D.I. del Tribunale Civile di Roma N. 3332/23 del 21/02/2023 (NRG 2450/2023) e accertare e dichiarare l'illegittimità e infondatezza della pretesa dell'opposta e comunque l'assenza di idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. e dei presupposti di legge necessari per l'avversa pretesa per le modalità e importi con essa formulati, anche per la
1 domanda subordinata di risarcimento dei danni formulata dall'opposta per € 4450,00, o in subordine, in caso di accoglimento della richiesta di controparte con riduzione della sua pretesa a
€ 4450,00, disporre comunque la revoca del D.I. opposto. Con vittoria di spese. Ai fini istruttori reitera la richiesta di prova per testi già formulata per l'escussione dei testi
(nato a [...] il [...] e residente in [...]) e Testimone_1 (nato a [...] il [...] e residente in [...]) sui Testimone_2
1) Vero che nell'estate 2022 il sig. contattava l'Agenzia Testimone_2 Controparte_1 perché interessato all'acquisto dell a via Conte Verde 50 i i
) individuato per mezzo degli annunci della predetta Agenzia? Testimone_1 sig. , accompagnato dall'incaricato dell'Agenzia predetta Testimone_2 visitava l'immobile in erde 50 int. B3, senza che l'Agenzia lo informasse che vi era una precedente proposta di che aveva versato al proprietario e Parte_1 venditore l'impo Testimone_1
3) Vero c dell'immobile, sottoscriveva proposta di acquisto Testimone_2 offrendo l'importo di € 440.000,00 e la pro ata da ? Testimone_1
4) Vero che né gli incaricati dell'Agenzia Controparte_1 Testimone_1 informarono che mport Testimone_2 Testimone_1 a pr per lo stesso immobile? Parte_1 i acquisto formulata da , successiva a quella di Testimone_2 Pt_1 era di € 440.000,00, superiore di € 20.000,00 di che Parte_1 420.000,00? 6) Vero che e hanno versato all'Agenzia Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
provvig d me dichiarato nella vendita
[...] to Notaio ” Per_1
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo SI. Giudice Monocratico della Sezione IX Civile dell'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, dott. MARTUCCI, respinta ogni contraria deduzione e istanza, in via preliminare:
-concedere, alla prima udienza, la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto, in ragione del disposto dell'art. 648 c.p.c; nel merito:
-accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione dell'affare oggetto dell'incarico affidato all'odierna opposta , in ragione, dapprima, dell'accettazione, in data 1° agosto 2022, da parte del promittente venditore, della proposta di acquisto formulata, tramite l'Agenzia Immobiliare, dalla SI.ra , come contenuta nel Modulo datato 27 luglio 2022, e, Parte_1 successivamente, della accertata conoscenza, da parte della promissaria acquirente, dell'accettazione, come da sottoscrizione apposta sul Modulo in data 2 agosto 2022;
-accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della a vedersi Controparte_1 corrisposte le somme convenute con l'odierna attrice a titolo provvigione, pari ad € 13.000,00 oltre IVA, come da Dichiarazione del 27 luglio 2022 e, per l'effetto,
-confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3332 del 2023 emesso dall'Ecc.mo Tribunale di Roma, Sezione Civile, in persona dell'Ill.mo SI. Giudice, dott. FRETTONI, e per l'effetto,
-condannare la SI.ra al versamento in favore della Parte_1 [...] dell'importo di € 13.000,00 più IVA, oltre ad € 730,00 più accessori per spese Controparte_1 legali del procedimento monitorio. IN VIA SUBORDINATA, nel denegato caso di rigetto della domanda che precede,
- accertare e dichiarare il diritto della al risarcimento del danno, Controparte_1 quantificandosi lo stesso, ex art. 1223 c.c., nell'importo di € 4.450,00, corrispondente al ristoro
2 della quantità e della qualità dell'attività posta in essere dallo Controparte_1 nonché alle spese sostenute per l'esecuzione del mandato, e per l'effetto,
- condannare la SI.ra alla corresponsione in favore della Parte_1 [...] della somma di € 4.450,00 (Euro quattromilaquattrocentocinquanta/00) come Controparte_1 da suesteso prospetto, ovvero della somma ritenuta di giustizia, stabilita secondo equità. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da liquidarsi, sulla base dello scaglione di riferimento, ai sensi dei DD.MM. n. 55/2014 e n. 37/2018 e smi. In via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'opponente/attrice sui seguenti capitoli: 1) “Vero che Lei ha incontrato il SI. in occasione di una delle visite Testimone_1
/sopralluoghi presso l'immobile oggetto di contrattazione?”; 2) “Vero che in tali occasioni erano presenti anche il SI. e il SI. , ovvero anche solo uno Persona_2 Persona_3 dei due?”; 3) “Vero che Le venne mostrata la planimetria dell'immobile oggetto della contrattazione, evidenziandone la conformità allo stato dei luoghi, come poi precisato nella Proposta?”; 4) “Vero che Lei ha altresì incontrato in Agenzia il SI. e il Persona_2 SI. onde affrontare le varie tematiche dell'affare da concludere?” Persona_3 Si chiede altresì ammettersi prova testimoniale del SI. residente in [...] sui seguenti capitoli: 1) “Vero che Lei ha incontrato la SI.ra in occasione delle visite / sopralluoghi presso Pt_1
l'immobile oggetto di contrattazione?”; 2) “Vero che in tali occasioni erano presenti anche il SI.
e il SI. , ovvero anche solo uno dei due?”; 3) “Vero che Persona_2 Persona_3 venne mostrata alla SI.ra la planimetria dell'immobile oggetto della contrattazione, Pt_1 evidenziandone la conformità allo stato dei luoghi, come poi precisato nella Proposta?”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 21/02/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 3332/2023
N.R.G. 2450/2023, con cui ingiungeva a il pagamento in favore della Parte_1 ricorrente della somma di € 13.000,00, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di corrispettivo per l'attività di mediazione per la vendita dell'immobile sito in Roma, Via Conte
Verde n. 50, distinto al catasto al foglio 502, part. 55, sub. 49.
La ricorrente esponeva di aver ricevuto da il 17/11/2021 l'incarico di vendita, Testimone_1 poi rinnovato, dell'immobile sopra descritto, in esecuzione del quale aveva rinvenuto quale potenziale acquirente , la quale, dopo aver visitato l'appartamento, il Parte_1
27/7/2022 aveva sottoscritto la proposta di acquisto del suddetto bene, in cui erano riportate le condizioni contrattuali convenute tra le parti, conformi alle condizioni dell'incarico di vendita, nonché la dichiarazione di impegnava a corrispondere all'intermediaria la provvigione di €
13.000,00, oltre all'IVA, all'esito dell'accettazione della suddetta proposta.
3 aveva accettato la proposta di acquisto della , il 1°/8/2022, circostanza Testimone_1 Pt_1 comunicata dalla a , che aveva sottoscritto il Controparte_1 Parte_1 modulo nella sezione relativa alla presa visione/conoscenza dell'accettazione.
In seguito, tuttavia, non aveva dato corso all'acquisto dell'immobile, Parte_1 rifiutandosi, altresì, di corrispondere la provvigione dovuta all'ingiungente.
2. Con atto di citazione notificato in data 7/6/2023 conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3332/2023 N.R.G.
2450/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 21/02/2023, chiedendone la revoca.
L'opponente contestava l'avversa pretesa creditoria, evidenziando che aveva Testimone_1 venduto a (generalità corrette dalla con la memoria del 15/1/2024) Testimone_2 Pt_1
l'immobile sito in Roma, Via Conte Verde n. 50, con la mediazione della Controparte_1 cui erano state pagate le relative provvigioni dalle due parti, pertanto nulla era dovuto dalla
, che contestava di aver concluso con il un contratto preliminare o di aver assunto Pt_1 Tes_1 un vincolo idoneo a legittimare la controparte all'azione ex art. 2932 c.c., sicché nessun affare poteva ritenersi concluso ai fini di cui all'art. 1755 c.c..
La eccepiva, inoltre, di non aver conosciuto responsabile dell'agenzia di Pt_1 Persona_3 intermediazione immobiliare esercitata dall'opposta e che quest'ultima non aveva registrato la sua promessa di acquisto, con conseguente implicita rinuncia alla provvigione, avendo peraltro la controparte ritenuto la vendita al più vantaggiosa per il e per la stessa Tes_2 Tes_1 agenzia.
3. Con comparsa del 12/10/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna della controparte al risarcimento del danno, da liquidarsi in € 4.450,00, avuto riguardo all'attività espletata nell'interesse dell'opponente.
La società ingiungente ribadiva la fondatezza della propria pretesa, evidenziando che, ai fini di ci all'art. 1755 c.c., l'affare si era concluso con l'accettazione, da parte di della Testimone_1 proposta di acquisto formulata dalla , di cui era stata prevista la conversione automatica in Pt_1 contratto preliminare, pertanto che la suddetta proposta di acquisto era sovrapponibile al contratto preliminare. La riteneva irrilevante, ai fini del proprio diritto al Controparte_1 pagamento della provvigione, la stipulazione del contratto di vendita dell'immobile sopra
4 descritto intervenuta tra il e trattandosi di un fatto successivo Tes_1 Testimone_2 all'insorgenza dell'obbligo, da parte della di corrispondere la provvigione alla mediatrice. Pt_1
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del monitorio, con la comparsa conclusionale l'opponente eccepiva che nella “Proposta” del 27/07/22 risultava che la stessa era stata ricevuta da , senza indicazione dei dati di iscrizione alla Persona_2
Camera di Commercio, con conseguente nullità di tale atto, mentre l'opposta, con le note scritte di trattazione del 21/10/2025, eccepiva l'irritualità delle suddette avverse deduzioni, in quanto esposte per la prima volta nella comparsa conclusionale. In subordine, esponeva che aveva agito quale amministratore della società opposta, iscritta alla CCIAA e Persona_2 al REA, requisiti sostitutivi dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. n. 39/1989, dopo l'abrogazione ad opera dell'art. 73 del D.Lgs. n. 59 del 2010. Con la memoria di replica l'opponente eccepiva l'inammissibilità della memoria di replica depositata dall'opposta, che non aveva depositato la comparsa conclusionale.
In seguito, all'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice disponeva la rimessione della causa in decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
***
5. E' infondata l'eccezione pregiudiziale sollevata da di Parte_1 inammissibilità del deposito della memoria di replica da parte della Controparte_1 potendo la parte replicare all'avversa conclusionale anche se non ha depositato la propria comparsa conclusionale, essendo la memoria di replica finalizzata a controdedurre sulle deduzioni contenute nella conclusionale depositata dalla controparte, quindi non postula il deposito della comparsa conclusionale ad opera della parte che intenda replicare.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che, nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione, la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa (Cass. civ. n. 2976 del 07/02/2020).
E' infondata l'eccezione dell'opposta di inammissibilità, in quanto tardive, delle deduzioni dell'opponente in ordine alla nullità della proposta di acquisto per la mancanza di prova dell'iscrizione di alla Camera di Commercio, per essere state introdotte con Persona_2 la comparsa conclusionale.
5 Giova premettere che la L. 39/1989 aveva istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione
(art. 2), subordinando il diritto alla provvigione all'iscrizione all'albo medesimo (art. 6), con la conseguenza che la mancata iscrizione del mediatore all'albo non solo comportava l'esclusione del diritto alla provvigione ma determinava la nullità del contratto di mediazione medesimo per violazione di una norma imperativa (Cass. civ. n. 14971 del 11/05/2022; Cass. civ. n. 8581 del
9/04/2013; Cass. civ. n. 5953 del 18/03/2005). Successivamente, è intervenuto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il cui art. 73 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto, appunto, dall'art. 2,
L. 39/1989, ma tale soppressione non ha determinato l'abrogazione della stessa L. 39/1989, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio, con la conseguenza che l'art. 6, L. 39/1989 deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010 hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. civ. n. 762 del 16/01/2014). Si rileva, inoltre, che l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla L.
39/1989 costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta a preclusioni, neanche, in grado di appello, né al divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c. (Cass. civ. n. 29506 del 24/10/2023; Cass. civ. n. 14971 del 11/05/2022; Cass. civ. n. 8581 del 9/04/2013; Cass. civ. n. 20749 del 26/10/2004).
Ne consegue l'ammissibilità della deduzione dell'opponente, contenuta nella comparsa conclusionale, di nullità della proposta di acquisto sottoscritta dalla per la mancanza di Pt_1 prova dell'iscrizione di all'albo dei mediatori, su cui l'opposta ha interloquito Persona_2 con le note scritte di trattazione depositate il 21/10/2025 e sui cui avrebbe potuto interloquire, altresì, con la memoria di replica ritualmente depositata.
Nondimeno, trattasi di deduzione infondata, poiché la in rappresentanza Controparte_1 della quale l' aveva agito nel rapporto con la risulta iscritta alla Camera di Per_2 CP_2 commercio, con indicazione della mediazione quale attività prevalente, sicché era abilitata a svolgere l'attività di mediazione.
6. Con gli altri motivi di opposizione, da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, contesta l'avversa pretesa creditoria, sia a titolo di Parte_1 provvigione ex art. 1755 c.c., di cui ritiene insussistenti i relativi presupposti, sia a titolo risarcitorio. Le censure sono infondate.
6 Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve, quindi, aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riferimento al caso di specie, la chiede, in via principale, la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, con cui è stato ingiunto alla il pagamento in suo Pt_1 favore della somma di € 13.000,00, oltre agli interessi come richiesti, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta per l'affare relativo alla vendita dell'immobile sito in Roma,
Via Conte Verde n. 50, n. 50, distinto al catasto al foglio 502, part. 55, sub. 49, al prezzo di €
465.000,00, su incarico ricevuto il 17/11/2021 da e culminata con Testimone_1
l'accettazione, da parte di quest'ultimo, della proposta di acquisto formulata dalla . Pt_1
In particolare, l'atto con cui il ha conferito all'odierna opposta l'incarico per la Tes_1 mediazione relativa alla vendita dell'immobile sopra descritto prevedeva l'obbligo di pagamento della provvigione pari al 3% del prezzo dell'immobile, oltre all'IVA, a carico del conferente.
ha, a sua volta, sottoscritto la proposta di acquisto dell'immobile sopra Parte_1 descritto per il prezzo di € 420.000,00, con la previsione, all'art. 2 della proposta, che la stessa, dal momento in cui fosse stata portata a conoscenza della proponente l'accettazione da parte del che ne era il destinatario, avrebbe assunto l'efficacia del contratto preliminare. La Tes_1
, il 27/7/2022, ha sottoscritto l'atto con cui si è impegnata al pagamento in favore della Pt_1 la provvigione di € 13.000,00, oltre all'IVA, per la mediazione svolta da Controparte_1
7 quest'ultima in relazione all'affare relativo alla vendita dell'immobile sito in Roma, via Conte
Verde n. 50.
Il 1°/8/2022 ha accettato la suddetta proposta di acquisto e il 2/8/2022 la Testimone_1 Pt_1 ha sottoscritto la presa in consegna della proposta accettata dal Tes_1
E' provata, dunque, la conclusione di un affare rilevante ai fini del pagamento della provvigione per la mediazione da parte della e del tale potendosi qualificare la proposta di Pt_1 Tes_1 acquisto dell'immobile sopra descritto sottoscritta dalla ed accettata dal così Pt_1 Tes_1 come è documentale l'obbligazione assunta dalla di corrispondere all'odierna opposta la Pt_1 provvigione nella misura richiesta con il ricorso monitorio.
Invero, nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso, con la conseguenza che anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi “atto conclusivo dell'affare”, idoneo, per l'effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. civ. n. 20132 del 22/06/2022; Cass. civ. n. 15161 del 06/08/2004;
Cass. civ. n. 12022 del 08/08/2002).
Nel caso in esame, è documentale che, dal momento in cui la è venuta a conoscenza della Pt_1 proposta di acquisto del bene sopra descritto da lei sottoscritta da parte del la proposta Tes_1 stessa ha acquistato l'efficacia di contratto preliminare, come emerge inequivocabilmente dall'art. 2 della proposta stessa, sicché tra il e l'odierna opponente è intervenuto un Tes_1 vincolo che legittimava entrambi a proporre l'azione ex art. 2932 c.c..
Non rileva in contrario la successiva vendita dell'immobile sito in Roma, via Conte Verde n. 50 ad un terzo da parte del non essendo opponibili alla le vicende Tes_1 Controparte_1 successive alla conclusione dell'affare, né osta alla pretesa creditoria dell'ingiunta la circostanza che il acquirente dell'immobile, abbia pagato la provvigione all'odierna opposta, Tes_2 trattandosi del corrispettivo pagato per una diversa e successiva attività di mediazione, che non fa venir meno il diritto della mediatrice al pagamento della provvigione per l'attività svolta con riferimento alla . Pt_1
La mancata registrazione della proposta di acquisto firmata dalla ed accettata dal Pt_1 Tes_1 non rileva ai fini del diritto della mediatrice al pagamento della provvigione. Osserva al riguardo
8 la Suprema Corte che, in ordine alla prova del diritto del mediatore alla provvigione, la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevano solo come dati di fatto, diretti a dimostrare l'avvenuta conclusione dell'affare; non vengono in considerazione per la loro efficacia negoziale, alla quale soltanto si riferiscono le norme in tema di data certa (cfr. Cass. civ.
n. 2030 del 29/01/2010).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, con conseguente assorbimento della domanda proposta in via subordinata dall'opposta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 7/6/2023 da avverso la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3332/2023 N.R.G. 2450/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 21/02/2023, con conseguente assorbimento della domanda proposta in via subordinata dall'opposta;
NN l'opponente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 23/10/2025.
Il Giudice
SO CI
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