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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1270/2024
TRIBUNALE DI PESARO
Il Giudice del lavoro
Nel procedimento in corso tra rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Giungi, Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Gibellieri, Controparte_1
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, CP_2
RESISTENTE ha emesso la seguente
ORDINANZA
Il ricorrente oppone l'intimazione di pagamento n. 08220249004762352/000, notificata il
21.10.2024 limitatamente ai seguenti 2 avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali:
- avviso di addebito n 38220170000927240000, con indicazione di notifica nella data del
03/10/2017, per l'importo complessivo di € 2.548,16 (anno 2016);
- avviso di addebito n 38220180002131468000, con indicazione di notifica nella data del
18/01/2019, per l'importo complessivo di € 2.782,63 (anno 2016 e 2017);
Il ricorrente reputa i rispettivi crediti prescritti poiché, alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 082 2024 90047623 52/000 avvenuta il 21/10/2024, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione degli avvisi (in data 03.10.2017 e 18.01.2019), era già decorso).
I resistenti si sono opposti.
Parte ricorrente, con pec notificata il 25.03.2025 ha rinunciato agli atti del giudizio chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Solo su tale ultimo profilo le controparti hanno sollevato eccezioni.
***
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c., essendo l'atto di rinuncia regolarmente notificato alle controparti.
Pagina 1 In merito alle spese di lite, che di regola vanno poste a carico del rinunciante, la difesa del ricorrente ne chiede la compensazione, essendo dubbia la portata interruttiva dell'atto che l' CP_1
ha notificato in data 20.06.2019 al commercialista del ricorrente.
[...]
Deve però rilevarsi che il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalle date di notifica dei due avvisi di addebito è stato interrotto da ulteriori atti e precisamente dalle due pec ricevute dal ricorrente in data 01.03.2022.
Non sussistono pertanto effettiva ragioni per compensare le spese di lite che sono liquidate in
969,00 euro per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge, per ciascuno dei resistenti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo e regola le spese di lite come in parte motiva.
Si comunichi.
Pesaro, 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
Pagina 2
TRIBUNALE DI PESARO
Il Giudice del lavoro
Nel procedimento in corso tra rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Giungi, Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Gibellieri, Controparte_1
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, CP_2
RESISTENTE ha emesso la seguente
ORDINANZA
Il ricorrente oppone l'intimazione di pagamento n. 08220249004762352/000, notificata il
21.10.2024 limitatamente ai seguenti 2 avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali:
- avviso di addebito n 38220170000927240000, con indicazione di notifica nella data del
03/10/2017, per l'importo complessivo di € 2.548,16 (anno 2016);
- avviso di addebito n 38220180002131468000, con indicazione di notifica nella data del
18/01/2019, per l'importo complessivo di € 2.782,63 (anno 2016 e 2017);
Il ricorrente reputa i rispettivi crediti prescritti poiché, alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 082 2024 90047623 52/000 avvenuta il 21/10/2024, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione degli avvisi (in data 03.10.2017 e 18.01.2019), era già decorso).
I resistenti si sono opposti.
Parte ricorrente, con pec notificata il 25.03.2025 ha rinunciato agli atti del giudizio chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Solo su tale ultimo profilo le controparti hanno sollevato eccezioni.
***
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c., essendo l'atto di rinuncia regolarmente notificato alle controparti.
Pagina 1 In merito alle spese di lite, che di regola vanno poste a carico del rinunciante, la difesa del ricorrente ne chiede la compensazione, essendo dubbia la portata interruttiva dell'atto che l' CP_1
ha notificato in data 20.06.2019 al commercialista del ricorrente.
[...]
Deve però rilevarsi che il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalle date di notifica dei due avvisi di addebito è stato interrotto da ulteriori atti e precisamente dalle due pec ricevute dal ricorrente in data 01.03.2022.
Non sussistono pertanto effettiva ragioni per compensare le spese di lite che sono liquidate in
969,00 euro per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge, per ciascuno dei resistenti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo e regola le spese di lite come in parte motiva.
Si comunichi.
Pesaro, 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
Pagina 2