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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, gop avv.
Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 2390/2021 ed avente ad oggetto: Comunione e
Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, C.F._2 rilasciata su foglio separato allegato in uno all'atto stesso, dall'avv. Valter Bellocchio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Caserta, alla Via Roma, n. 11.
ATTORI
E
(C.F ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., Avv. Alessandro Barbieri, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, da considerarsi apposta ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasquale Vigliotti, elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria a Vico, alla via Erminia Iadaresta, n. 4,
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 12.03.2021, e Parte_1
, premesso di essere rispettivamente proprietari di due appartamenti Parte_2 siti nel , scala “C”, interno n. 3, di cui il CP_1 Controparte_1 primo al V piano e il secondo al III piano, impugnavano la delibera assembleare del
23.07.2020, in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019, chiedendone l'annullamento, in quanto illegittima, per violazione dell'art. 1137 c.c., stante l'errata rendicontazione delle voci di bilancio, dovuta ad incongruenze tra le entrate gestionali del periodo di competenza e i saldi attivi presenti sul conto corrente condominiale ad inizio e a fine gestione, nello specifico, per quanto riguarda la proprietà di il prospetto millesimale di conguaglio riportava un importo Parte_1 corrisposto nell'anno di gestione di soli € 669,24 contro gli effettivi € 1.254,33 (versati: in data 26.02.2019 per un importo pari ad € 584,99 con causale “Saldo consuntivi anni
2016-2017 e 2018, in data 14.06.2019 per un importo pari ad € 334,62 con causale “Quote condominiali ordinarie Gennaio 2019/Giugno 2019” e in data 02.10.2019 per un importo pari ad € 334,62 con causale “Quote condominiali ordinarie Luglio 2019/Dicembre
2019”), nonché per il mancato inoltro – prima dello svolgimento dell'assemblea – del registro di contabilità e del giornale di cassa ex art. 1130 bis c.c., necessari a consentire una facile comprensione della situazione gestionale del periodo riguardante gli impegni di spesa e di entrata a fine anno.
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e di risposta, si costituiva,
a mezzo dell'avvocato Pasquale Vigliotti, il , il Controparte_1 quale instava per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, stante la diligente registrazione delle spese relative alle annualità dell'anno 2019 nelle tabelle di ripartizione generale, di poi ripartite per singolo condomino con le evidenze delle somme già versate – giusto prevenivo approvato in pregresso – per quella stessa annualità, con l'annotazione dell'eventuale differenza a margine.
Preso atto dell'esito negativo con il quale si concludeva il tentativo di mediazione esperito in data 10.02.2021, venivano concessi, all'udienza del 24.11.2021, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Espletata l'istruttoria e la CTU, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
La domanda attorea non è fondata e, pertanto, essa va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, l'istanza avanzata deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come un'azione di annullamento della delibera assembleare, avente ad oggetto, nel caso di specie,
l'approvazione del bilancio consuntivo.
2 In linea di principio, per la redazione del bilancio condominiale non è richiesta una forma rigorosa, analogamente a quanto previsto per i bilanci delle società, essendo sufficiente che il documento riporti il corretto importo delle poste attive e passive, in modo da rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, e di facilitargli la conoscenza dell'esatta consistenza.
Il rendiconto condominiale, invece, ai sensi dell'art. 1130 bis c.c., costituisce un vero e proprio fascicolo di rendicontazione, in quanto contiene le voci di entrata e di spesa ed ogni altro dato riguardante la situazione patrimoniale del condominio (dai fondi disponibili alle eventuali riserve che devono essere espresse in modo da consentire l'immediata verifica), nonché un registro di contabilità e un riepilogo finanziario della gestione, con l'individuazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Il registro di contabilità e il riepilogo finanziario (o stato patrimoniale o rendiconto generale)
– secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità – devono essere redatti, rispettivamente, mediante il criterio di cassa e il criterio di competenza.
Il principio di cassa regola le annotazioni contenute nel registro di contabilità, in quanto in quest'ultimo devono essere annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita, rappresentando, quindi, il dettaglio analitico di quanto riportato in sintesi nel conto flussi. Il criterio di competenza, invece, riguarda il riepilogo finanziario, in quanto tra le “attività” dovranno essere indicati, ad esempio, i crediti verso i condomini, i crediti verso i fornitori (da annotare secondo la competenza), le disponibilità liquide, mentre, tra le “passività” dovranno essere indicati i debiti verso i condomini, i debiti verso i terzi, i fondi accantonati e le riserve. Il ricorso a tali criteri consente la rappresentazione fedele della realtà delle variazioni finanziarie negative e/o positive di incidenza sui debiti e sui crediti (ordinanza Cass. Civ., Sez. II, 07.04.2023, n.
9544).
Alla luce dei principi di diritto così come evidenziati, data la connotazione tecnica degli elementi necessari ai fini della decisione, la relazione di CTU espletata è stata dirimente per la determinazione della posizione debitoria della DO , in relazione alle Parte_1 annualità 2016-2017-2018-2019, per l'individuazione dell'importo (e delle relative causali) di quanto dalla stessa versato per lo stesso periodo, nonché per la corretta determinazione dei differenziali individuati dal condominio, per cui la consulenza tecnica può ritenersi un mezzo sostitutivo dell'onus probandi.
Per quanto riguarda la definizione della posizione debitoria della per le annualità Pt_1
2016-2017 e 2018, dal documento “Differenziale 2016-2017-2018” emerge alla “voce C7”
, che la DO aveva un debito nei confronti del condominio pari ad € Parte_3
584,99, il quale, tuttavia, veniva dalla stessa estinto mediante bonifico, effettuato, in data
26.02.2019, per un importo corrispondente ad € 584,99, con causale “Saldo consuntivi anno
2016-2017 e 2018, Unità immobiliare C 7 , così come Controparte_1 risulta dall'estratto conto “Deutche Bank n. 820390”, intestato al condominio . CP_1
L'imputazione debitoria e il relativo pagamento sono evidenziate chiaramente nel documento
3 , condominio ”, alla posizione n. 47, con il conseguente Parte_4 Controparte_1 calcolo del differenziale pari a 0.
Per quanto riguarda, invece, l'annualità 2019, va premesso che dal documento “Preventivo
2019”, la quota ordinaria a carico dell'attrice era stata calcolata per un importo pari ad €
901,62 (ripartita in dodici quote mensili pari ad € 75,13), invece, dal documento “Riparto 2019 per ogni condomino” risultava che le spese ordinarie effettivamente sostenute dall'amministratore erano inferiori a quelle inizialmente preventivate, per un debito effettivo pari ad € 718,03 (ripartito in dodici quote mensili pari ad € 59,84), correttamente annotato nel documento “Differenziale 2019”, alla voce “C7” Piccolo/Bellocchio.
Tale debito risultava – dall'analisi dell'estratto conto “Deutche Bank, n. 820390” – corrisposto, per più della metà, in due pagamenti, effettuati tramite bonifico, in data
14.06.2019 e in data 02.10.2019, dell'importo di € 334,62 ciascuno, il primo avente causale
“Quote condominiali ordinarie Gennaio 2019/Giugno 2019, Controparte_1
e il secondo afferente invece, alle “Quote condominiali ordinarie Luglio
[...]
2019/Dicembre 2019, . Controparte_1
I pagamenti effettuati venivano diligentemente registrati dall'amministratore del condominio nel documento “Differenziale 2019”, “alla voce C7” Piccolo/Bellocchio e venivano annotati nel documento , , rispettivamente, alla Parte_4 Controparte_1 posizione n. 121 e alla posizione n. 192, con la relativa attribuzione causale, risultando, pertanto – così come confermato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio – un differenziale pari ad € 48,79 (somma che, tuttavia, non risulta oggetto di causa).
Alla luce dei fatti così come evidenziati, dall'esame dei documenti allegati e dalla relazione
CTU contabile, si ritiene che gli attori non abbiano adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante, non essendo emersa, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'errata rendicontazione, a carico dell'amministratore del , delle voci di bilancio CP_1 lamentata.
I documenti redatti dall'amministratore del e approvati dall'assemblea, infatti, CP_1 risultano pienamente conformi, ai sensi dell'art. 1130 bis c.c., ai criteri di intellegibilità, chiarezza e veridicità.
Nel dettaglio, l'amministratore condominiale ha validamente utilizzato il criterio della competenza per le annotazioni effettuate nel rendiconto 2019, in quanto il documento contiene le registrazioni sia dei versamenti per quote condominiali entrate nel conto corrente del condominio alla data del 31.12.2019, che quelle pervenute successivamente fino alla data del rendiconto.
Non risultano, pertanto, incongruenze tra le entrate gestionali del periodo di competenza e i saldi attivi presenti sul conto corrente condominiale ad inizio e a fine gestione – così come lamentate dagli attori – in quanto, sebbene i tre versamenti erano stati effettuati da parte attrice nell'anno solare 2019, il pagamento del 26.02.2019, avendo come causale di riferimento il rendiconto degli anni precedenti (2016-2017-2018) veniva correttamente imputato come tale. Le spese relative all'annualità 2019, allo stesso modo, venivano
4 correttamente e precisamente riportate nelle tabelle di ripartizione generale, per essere successivamente divise per ogni condomino, con la determinazione delle somme già versate
– giusto preventivo approvato precedentemente – per quella stessa annualità, con il calcolo dei relativi differenziali.
La diligenza con la quale l'amministratore del ha svolto la sua attività trova CP_1 conferma anche nella relazione CTU contabile, in quanto il consulente tecnico d'ufficio con estrema certezza ha affermato che: “le imputazioni contabili risultano corrette e
l'amministratore ha correttamente determinato i differenziali, riportando i pagamenti per le annualità 2016-2017-2018 e 2019”.
Rispetto, invece, alle domande attoree riguardanti la mancata trasmissione dei documenti gestionali da parte dell'amministratore del condominio, richiesti, in vista dell'assemblea condominiale del 23.07.2020, mediante PEC del 18.07.2020, e la rideterminazione della posizione debitoria della nei confronti del condominio per un importo pari ad € 48,79, Pt_1 anziché ad € 680,83, non possono trovare accoglimento, in quanto tendono ad estendere inammissibilmente il thema decidendum, oltre ad essere state proposte anche tardivamente.
Su piano processuale, infatti, la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte (cd. emendatio libelli), ma non di avanzare richieste ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto (cd. mutatio libelli), le quali queste ultime vanno, invece, proposte,
a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. La mutatio libelli, infatti, non è ammissibile, in quanto con essa la causa petendi viene a vertere su situazioni giuridiche non prospettate prima, con un intollerabile ampliamento del tema di indagine (ordinanza Cass.
Civ., 26.11.2019 n. 30745).
Nel caso in esame, le successive domande avanzate da parte attrice non possono essere considerate ammissibili, in quanto la presunta mancata esibizione dei documenti da parte dell'amministratore prima dello svolgimento dell'assemblea condominiale del 23.07.2020, nonché l'azione di ripetizione dell'indebito costituiscono in maniera chiara ed evidente nuove domande rispetto a quella originariamente proposta attinente all' annullamento, per violazione dell'art. 1137 c.c., della delibera assembleare avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta la domanda attorea;
− Condanna gli attori, e , al pagamento delle spese e Parte_1 Parte_2 competenze di lite che liquida in complessivi € 1.278, 00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore
5 del procuratore antistatario.
− Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice, tenuto conto di quanto già versato a titolo di acconto.
Così deciso in Santa Maria C.V. in data 16/07/2025,
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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