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1 agosto 1965
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1 settembre 1973
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27 novembre 1988
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1 luglio 1997
1 luglio 1997
Art. 24. Retribuzione pensionabile. 1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione.
2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.
3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile e' data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.
4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
5. La misura della pensione non potra' superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.
6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianiita' aziendale:
a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;
b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;
c) superiore a 25 anni per il terzo limite.
7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.
8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, e' determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;
b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;
c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa e' effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell' articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come sostituito dall' articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 , e' ridotto nella misura del 10 per cento e a decorrere dal 1 gennaio 2000 e' ridotto del 20 per cento".
2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.
3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile e' data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.
4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
5. La misura della pensione non potra' superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.
6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianiita' aziendale:
a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;
b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;
c) superiore a 25 anni per il terzo limite.
7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.
8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, e' determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;
b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;
c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa e' effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell' articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come sostituito dall' articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 , e' ridotto nella misura del 10 per cento e a decorrere dal 1 gennaio 2000 e' ridotto del 20 per cento".
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 20675 del 29https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 29/09/2020), n.20675 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10834-2014 proposto da: P.A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, che lo rappresentano e difendono; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Treviso, sentenza 20/09/2023, n. 318Provvedimento: […] Secondo il ricorrente, infatti, l'art. 24 della Legge 859/1965 (che prevede il Tetto pensionistico come poi modificato dalla L. 480/88) contiene una previsione coerente con periodo in cui esisteva esclusivamente il calcolo pensionistico retributivo: il termine di “retribuzione pensionabile”, che aveva un suo valore nelle modalità di calcolo a quel momento utilizzate, perde invece di significato nel sistema di calcolo contributivo. […] Nella giurisprudenza di merito si rinvengono precedenti nei quali si afferma che il "tetto pensionistico" contemplato dall'art. 24 della legge n. 859 del 1965, così come modificato dall'art. 8 della legge 480 del 1988, […]Leggi di più...
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