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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3009 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 15/05/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. PAOLA Parte_1
FOIADELLI, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. MARIA LADY Parte_2
BARBARA GIULIVI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 07/10/1972 a Torre Boldone. Dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 531/2024 pubblicata il
17/07/2024 e contestualmente, con ordinanza collegiale, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la pronuncia di divorzio, per l'udienza cartolare del 10/04/2025.
In data 11/03/2025 la procuratrice delle parti ha richiesto che venisse sostituita l'udienza cartolare con quella in presenza delle parti, dando atto di aver invitato entrambi i coniugi – a far Pt_1 Pt_3
pervenire la dichiarazione di non volersi riconciliare, come richiesta con il provvedimento collegiale sopra richiamato e precisando che mentre la sig.ra ha provveduto in tal senso, il sig. Parte_1 Pt_3
non ha fatto pervenire all'Avv. Giulivi la dichiarazione da lui sottoscritta.
Il Giudice relatore ha quindi disposto che l'udienza del 10/04/2025 venisse celebrata in presenza ordinando la comparizione personale delle parti.
All'udienza così fissata, tuttavia, si è presentata la sola sig.ra dando atto che la convivenza tra i Pt_1
due era cessata sin dal 2014 e che non vi era stata riconciliazione, tanto meno dopo la sentenza di separazione. L'Avv. Giulivi ha quindi dichiarato di rinunciare al mandato difensivo dandone comunicazione diretta alla sig.ra e riservandosi di documentare l'avvenuta comunicazione della Pt_1
rinuncia al sig. (v. doc. in atti). Il Giudice ha rinviato all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Pt_3
14/05/2025 per consentire alle parti di munirsi di nuovo procuratore.
Sennonché, per l'udienza cartolare del 14/05/2025, soltanto la sig.ra ha depositato, a mezzo della Pt_1
nuova procuratrice nominata, le note scritte attestanti la volontà di non volersi riconciliare e di conferma della domanda di divorzio, mentre il sig. non si neppure curato di costituirsi con un nuovo Pt_3
difensore.
A tale riguardo, deve essere anzitutto richiamata l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità in ordine all'art. 85 c.p.c., secondo cui tale norma - dettata al fine di evitare la paralisi del processo ed i possibili pregiudizi a carico dell'una come dell'altra parte, nello stabilire che la revoca e la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore - debba essere interpretata nel senso che, fino alla sostituzione con nuovo procuratore, il difensore conserva le sue
2 funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse
(Cass. 20 ottobre 1989, n. 4226).
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Come noto, invero, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la domanda congiunta di divorzio, data la sua natura processuale, una volta proposta è irretrattabile e immodificabile. E infatti, la revoca del consenso di una parte non determina l'improcedibilità della domanda congiunta, presentata dai coniugi, in quanto, la domanda congiunta riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori, non impedendo pertanto l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza comportare il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, salvo che la domanda non costituisca il frutto di errore, violenza o dolo (Cass., sez. I, 27/04/2004, n. 8010).
Ne consegue che il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, in quanto la scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018,
n. 10463; Cass., Sez. I, 8/07/1998, n. 6664, nonché C. App. Catania, 21/03/2016).
Tale orientamento, ormai consolidato, è stato confermato dalla stessa Corte di Cassazione (v. sentenza n.
28727 del 6/10/2023) anche dopo la Riforma Cartabia e quindi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 473bis.51 c.p.c. Per quanto qui rileva in particolare, la Suprema Corte, in detta pronuncia, ha osservato che in caso di revoca del consenso da parte di un coniuge, detta evenienza non vale ad impedire l'ammissibilità della domanda congiunta potendo, “semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio “in senso stretto”, con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di
3 disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto “allo stato” della domanda “se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli”, o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a “mutamenti di circostanze”, per il procedimento contenzioso)”.
In tali termini si è pronunciato pure il Tribunale di Milano (v. Tribunale di Milano, Sezione IX Civile,
Sentenza del 18 dicembre 2024, pubbl. su Ondif), secondo cui “L'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473-bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale e alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve quindi escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile, possa comportare
l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso). Anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso espressa successivamente al deposito del ricorso. Né in seguito alla introduzione del rito unificato sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione e non di divorzio. E ciò in sintonia con i principi di economicità e divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio della azione giudiziale, evitando così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso”.
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, deve quindi escludersi che la mancata comparizione e l'omesso deposito delle note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni di divorzio da parte del coniuge comporti l'arresto del Controparte_1 procedimento, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia del divorzio.
A tale proposito, risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe vivono separati da più di sei mesi (a ben vedere, nel ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato, le parti hanno dato atto di non vivere insieme dal 2014, tanto è che risiedevano già l'una in Ranica e l'altro in Caulonia - RC),
4 anche successivamente alla data fissata per la loro comparizione innanzi al Giudice relatore (cui hanno rinunciato chiedendo la trattazione cartolare dell'udienza). La sig.ra comparendo in udienza, ha Pt_1
invero confermato tale circostanza e ha credibilmente dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione (in ogni caso si rileva che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio).
Deve pertanto ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto delle ulteriori condizioni indicate in ricorso prive tuttavia di contenuto dispositivo, atteso che le parti hanno dato atto di non avanzare “alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro in ragione degli aspetti familiari”.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in TORRE BOLDONE il 07/10/1972 (registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 del medesimo Comune, anno 1972, atto n. 25, parte II, serie A);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORRE BOLDONE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Raffaella Cimminiello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 15/05/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. PAOLA Parte_1
FOIADELLI, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. MARIA LADY Parte_2
BARBARA GIULIVI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 07/10/1972 a Torre Boldone. Dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 531/2024 pubblicata il
17/07/2024 e contestualmente, con ordinanza collegiale, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la pronuncia di divorzio, per l'udienza cartolare del 10/04/2025.
In data 11/03/2025 la procuratrice delle parti ha richiesto che venisse sostituita l'udienza cartolare con quella in presenza delle parti, dando atto di aver invitato entrambi i coniugi – a far Pt_1 Pt_3
pervenire la dichiarazione di non volersi riconciliare, come richiesta con il provvedimento collegiale sopra richiamato e precisando che mentre la sig.ra ha provveduto in tal senso, il sig. Parte_1 Pt_3
non ha fatto pervenire all'Avv. Giulivi la dichiarazione da lui sottoscritta.
Il Giudice relatore ha quindi disposto che l'udienza del 10/04/2025 venisse celebrata in presenza ordinando la comparizione personale delle parti.
All'udienza così fissata, tuttavia, si è presentata la sola sig.ra dando atto che la convivenza tra i Pt_1
due era cessata sin dal 2014 e che non vi era stata riconciliazione, tanto meno dopo la sentenza di separazione. L'Avv. Giulivi ha quindi dichiarato di rinunciare al mandato difensivo dandone comunicazione diretta alla sig.ra e riservandosi di documentare l'avvenuta comunicazione della Pt_1
rinuncia al sig. (v. doc. in atti). Il Giudice ha rinviato all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Pt_3
14/05/2025 per consentire alle parti di munirsi di nuovo procuratore.
Sennonché, per l'udienza cartolare del 14/05/2025, soltanto la sig.ra ha depositato, a mezzo della Pt_1
nuova procuratrice nominata, le note scritte attestanti la volontà di non volersi riconciliare e di conferma della domanda di divorzio, mentre il sig. non si neppure curato di costituirsi con un nuovo Pt_3
difensore.
A tale riguardo, deve essere anzitutto richiamata l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità in ordine all'art. 85 c.p.c., secondo cui tale norma - dettata al fine di evitare la paralisi del processo ed i possibili pregiudizi a carico dell'una come dell'altra parte, nello stabilire che la revoca e la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore - debba essere interpretata nel senso che, fino alla sostituzione con nuovo procuratore, il difensore conserva le sue
2 funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse
(Cass. 20 ottobre 1989, n. 4226).
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Come noto, invero, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la domanda congiunta di divorzio, data la sua natura processuale, una volta proposta è irretrattabile e immodificabile. E infatti, la revoca del consenso di una parte non determina l'improcedibilità della domanda congiunta, presentata dai coniugi, in quanto, la domanda congiunta riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori, non impedendo pertanto l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza comportare il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, salvo che la domanda non costituisca il frutto di errore, violenza o dolo (Cass., sez. I, 27/04/2004, n. 8010).
Ne consegue che il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, in quanto la scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018,
n. 10463; Cass., Sez. I, 8/07/1998, n. 6664, nonché C. App. Catania, 21/03/2016).
Tale orientamento, ormai consolidato, è stato confermato dalla stessa Corte di Cassazione (v. sentenza n.
28727 del 6/10/2023) anche dopo la Riforma Cartabia e quindi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 473bis.51 c.p.c. Per quanto qui rileva in particolare, la Suprema Corte, in detta pronuncia, ha osservato che in caso di revoca del consenso da parte di un coniuge, detta evenienza non vale ad impedire l'ammissibilità della domanda congiunta potendo, “semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio “in senso stretto”, con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di
3 disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto “allo stato” della domanda “se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli”, o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a “mutamenti di circostanze”, per il procedimento contenzioso)”.
In tali termini si è pronunciato pure il Tribunale di Milano (v. Tribunale di Milano, Sezione IX Civile,
Sentenza del 18 dicembre 2024, pubbl. su Ondif), secondo cui “L'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473-bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale e alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve quindi escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile, possa comportare
l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso). Anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso espressa successivamente al deposito del ricorso. Né in seguito alla introduzione del rito unificato sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione e non di divorzio. E ciò in sintonia con i principi di economicità e divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio della azione giudiziale, evitando così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso”.
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, deve quindi escludersi che la mancata comparizione e l'omesso deposito delle note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni di divorzio da parte del coniuge comporti l'arresto del Controparte_1 procedimento, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia del divorzio.
A tale proposito, risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe vivono separati da più di sei mesi (a ben vedere, nel ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato, le parti hanno dato atto di non vivere insieme dal 2014, tanto è che risiedevano già l'una in Ranica e l'altro in Caulonia - RC),
4 anche successivamente alla data fissata per la loro comparizione innanzi al Giudice relatore (cui hanno rinunciato chiedendo la trattazione cartolare dell'udienza). La sig.ra comparendo in udienza, ha Pt_1
invero confermato tale circostanza e ha credibilmente dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione (in ogni caso si rileva che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio).
Deve pertanto ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto delle ulteriori condizioni indicate in ricorso prive tuttavia di contenuto dispositivo, atteso che le parti hanno dato atto di non avanzare “alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro in ragione degli aspetti familiari”.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in TORRE BOLDONE il 07/10/1972 (registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 del medesimo Comune, anno 1972, atto n. 25, parte II, serie A);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORRE BOLDONE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Raffaella Cimminiello
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