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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile per i Minorenni - riunita in camera di conIGlio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Ivana Mancuso ConIGliere
Dott.ssa Donatella Draetta ConIGliere relatore
Dott. Giacomo Sansica ConIGliere onorario
Dott.ssa Claudia Pelaia ConIGliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360 /2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ARIANNA SANTANGELO pec Email_1
appellante nei confronti del avv. STEFANIA MANNINO, n.q. di curatore speciale del minore _1
, nata a [...] il [...],
[...]
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante: annullare la sentenza n. 68/2023, emessa in data 9 giugno 2023 dal Tribunale per i
Minorenni di Palermo, all'esito del procedimento n. 17/2022 MS per i motivi in fatto e in diritto sopra esposti e, per l'effetto, - dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Conclusioni per il curatore della minore:
La decisione del Tribunale è stata presa all'esito di un lungo percorso che ha condotto a far emergere lo stato di totale abbandono della minore. Per quanto sopra non si può che condividere l'esito della sentenza del Tribunale per i Minorenni.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 634/2023, resa il 9 giugno 2023, il Tribunale per i Minorenni di Palermo, visti gli artt. 8 e ss. L. n. 184/1983, ha dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale
, madre biologica della minore Parte_1 _1
, nata a [...] il [...], dichiarata in stato di adottabilità e
[...]
collocata provvisoriamente presso idonea famiglia selezionata che avesse dato disponibilità all'adozione.
2. Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il giorno 11 agosto 2023, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, lamentandone, sostanzialmente, l'erroneità per aver ritenuto sussistente lo stato di abbandono ex art. 8 L. 183/1983, senza neppure disporre una consulenza tecnica. Ha in particolare dedotto l'appellante che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto il nonno della minore (padre della appellante) affetto a schizofrenia e la stessa appellante affetta da un ritardo mentale, tutte patologie invece non certificate in atti, e non aveva neppure sentito il compagno della appellante, , Parte_2
desideroso di accogliere in casa la minore . _1
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 20 dicembre 2023, si è costituita la curatrice della minore, avv. STEFANIA
MANNINO, concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
5. Istruita la causa mediante audizione della appellante all'udienza del 17 maggio 2024, con provvedimento del 22 gennaio 2024 è stata infine disposta consulenza tecnica psicologica e
2 all'udienza del 20 dicembre 2024, conclusa la discussione delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non può trovare accoglimento.
Va premesso, innanzitutto, che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (per tutte si v. Cass. SS.UU. n. 35110 del 2021) evidenzia che dalla normativa di cui agli artt. 1 e
8 della legge n. 184 del 1983 si ricava che l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito, pertanto, solo in presenza di «fatti gravi», indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere «specificamente dimostrati in concreto», senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su «precisi elementi fattuali», idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto. Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta, pertanto, che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (così Cass., n. 7391 del 2016). Perché ricorra una situazione di stato di abbandono, tale da giustificare la dichiarazione di adottabilità è necessario, quindi, accertare che entrambi i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e che tale situazione non sia dovuta a una causa di forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore (così, ex plurimis, Cass., n. 16357 del 2018; Cass. n. 11171 del 2019). In attuazione del diritto del minore di crescere
3 nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo, espressamente tutelato dall'art. 1 della I. n. 184 del 1983, si impone, prioritariamente, il tentativo di un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (così Cass. n. 22589 del 2017; Cass. n. 6137 del 2015). Vanno, altresì, considerati, nel quadro della lettura dei presupposti per la declaratoria dello stato di adottabilità, gli arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che impongono che l'accertamento giudiziale in ordine alla capacità genitoriale debba tendere a risultati quanto più possibile «certi» in ordine all'eventuale incapacità dei genitori, nell'interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine e che fanno carico agli Stati membri di attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (così Corte EDU, 17/04/2021, A.I. c. Italia;
Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia;
Corte EDU, 10/09/2019, Strand Lobben e altri c. Norvegia;
Corte EDU, 21 gennaio 2014,
Zhou c/Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia). La natura prioritaria della conservazione dei rapporti con la famiglia di origine ha dato luogo al recente indirizzo di legittimità, secondo cui, in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1, I. n. 184 del 1983,
e 315 bis, comma 2, c.c., deve essere accertato l'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse e, in tale contesto, il modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), della I. n. 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. «adozione mite», idonea a non recidere del tutto, nell'interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine (così Cass., n. 1476 del 2021 e Cass. n.
3643 del 2020).
7. Al fine di valutare i motivi di appello appare indispensabile riepilogare i fatti che hanno condotto alla declaratoria dello stato di adottabilità della piccola , nata a _1
Palermo il 9 gennaio 2020.
4 Con decreto del 10 febbraio 2020, pronunciando sul ricorso del P.M. ex artt. 330 e ss. c.c. del 6 febbraio 2020, il T.M. ha disposto il ricovero della minore , _1
unitamente alla madre consenziente, presso idonea comunità.
Ed invero, il pediatra locale aveva segnalato la piccola evidenziando _1
“dubbi sull'accudimento e sulla possibilità di seguire una neonata da parte della mamma” e con successiva nota del 5 febbraio 2020, i Servizi Sociali del Comune di Belmonte
Mezzagno avevano segnalato la minore , chiedendone l'inserimento in _1
una comunità alloggio, unitamente alla madre, per avviare un progetto a tutela della stessa, rappresentando che la neonata era inserita in un nucleo problematico - residente in un alloggio “fatiscente e in precarie condizioni igieniche” – composto da , Persona_1
nonno materno (“ha fatto uso di sostanze alcoliche ed è stato preso in carico dal
Dipartimento Salute Mentale …affetto da patologia oncologica”); Parte_3
, nonna materna della minore (“casalinga… carattere burbero e irruento …ha
[...]
beneficiato di misure socio educative…è stata accompagnata e guidata nell'organizzazione
e gestione quotidiana della casa”); , giovane madre della minore (“affetta da Pt_1
ritardo mentale lieve – sindrome non specifica da alterato sviluppo psicologico… presa in carico dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile”); IV, fratello di e zio Pt_1
della minore (“ritardo mentale e NAS disturbi misti dello sviluppo, preso in carico dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile”).
La stessa , unitamente al fratello IV, era stata, peraltro, seguita Parte_1
dal el proc. R.G. 919/2013, nel quale, a seguito di ricorso del P.M. in sede che aveva Pt_4
rilevato che i minori non apparivano adeguatamente tutelati in ambito familiare, era stato disposto prima l'intervento del C.S.M. e poi del Consultorio familiare per attività di sostegno psicologico alla genitorialità nei confronti della coppia genitoriale.
Sentita all'udienza del 27 febbraio 2020, ha reso noto al Parte_1
T.M., attraverso il proprio racconto, il contesto nel quale era stata concepita la piccola
: “da quando avevo l'età di 17 anni ho conosciuto , il padre della _1 Per_2
mia bambina, l'ho conosciuto tramite mia madre. ha cinquant'anni. Mia mamma ha Per_2
conosciuto il fratello di , in ospedale. Mia madre ha intrattenuto una Per_2 Per_3
relazione con e tramite quest'ultimo io ho conosciuto . Io quando ho Per_3 Per_2
conosciuto non lo volevo, ma mia madre insisteva sul perché io lo frequentassi. Mio Per_2
5 padre sul momento ha preso le mie difese… ma mia madre ha sempre deciso per tutti noi.
… io sto bene in comunità, in casa non si poteva stare, mia madre non mi aiutava… nessuno della mia famiglia mi ha aiutato. Io non mi sono accorta di essere in stato di gravidanza fino al momento delle doglie durante il parto, prima di allora non ho fatto alcun controllo medico. Con ho avuto dei rapporti sessuali non consenzienti, quando è nata Per_2
la bambina lui non è venuto in ospedale … accadeva spesso quando vivevo con i miei genitori che mio padre fosse violento con mia madre… alzava le mani alla mamma… Per_4 quando loro litigavano io cercavo di dividerli… loro litigavano tutto il giorno”.
Alla medesima udienza la psicologa della comunità, dott.ssa ha precisato che la Per_5 neonata era giunta in comunità “sotto peso e con segni di grave trascuratezza e incuria… ci siamo occupati della biancheria sia per che per …che ha bisogno di un _1 Pt_1 supporto continuo e costante, sia per l'igiene che per l'alimentazione della figlia”.
Anche dalla relazione della comunità del giorno 11 marzo 2020, emerge che la piccola era giunta in comunità in “visibile stato di denutrizione”, come confermato dalla _1
pediatra che aveva accertato che la minore non era cresciuta come atteso. La comunità aveva evidenziato che mentre la neonata necessitava “di particolare attenzione” al momento della poppata perché si fermava spesso, dilatando i tempi del pasto, la giovane madre tendeva a delegare la cura della figlia, sia per la poppata - compresa quella notturna, per la quale non si svegliava - che per l'igiene intima, come il momento del bagno. La comunità aveva precisato che la giovane madre appariva piuttosto inconsapevole delle necessità della figlia, mostrandosi spesso confusa, incoerente e con competenze cognitive fragili ed immature;
non aderiva alle regole della vita comune, preferendo relazionarsi con i bambini più piccoli di lei anagraficamente. Stimolata a raccontare la propria storia, si era Pt_1
mostrata incapace di rievocare gli eventi che la riguardano e, peraltro, discontinua nella cura dell'igiene sia personale, che degli spazi alla stessa assegnati. Durante la permanenza in comunità, aveva ricevuto sporadiche telefonate da parte della madre – nel frattempo Pt_5
ricoverata in altra comunità protetta insieme al figlio IV, all'epoca sedicenne – la quale,
a detta di stessa, cercava di convincerla a riprendere la relazione con Pt_1 Per_6
, cinquantenne e padre della minore.
[...]
All'udienza del 20 giugno 2020, la madre della minore, , ha riferito al T.M. di Pt_1
essersi adattata alla vita in comunità e di non sentirsi ancora pronta a crescere la piccola
6 da sola, senza l'aiuto della comunità; di aver ricevuto delle telefonate da parte di _1
e di non voler riprendere alcuna relazione con lui perché troppo geloso Persona_6
(“la sua gelosia mi metteva paura, nessuno mi ha mai difesa”), e da parte della madre,
, la quale si trovava in altra comunità e le aveva intimato di non Parte_3
avere contatti con la sorella, la zia , minacciandola in caso Parte_6
contrario di ammazzarla.
All'udienza del 1° luglio 2020, è stata sentita appunto la zia , Parte_6
la quale ha riferito di essere a conoscenza del fatto che la sorella, , Parte_3
aveva portato la figlia a casa di un posteggiatore, tale , che poi Pt_1 Persona_6 si era trasferito a vivere a casa di e “dormiva nella stanza con lei e le saliva Pt_1
addosso contro la sua volontà, la sera in casa accadeva che il padre di …veniva Pt_1 invitato a bere fino ad ubriacarsi, mentre la IGnora … insieme a e _1 Per_2
facevano baldoria coinvolgendo anche e IV”. Con successiva Per_3 Pt_1
relazione del 23 settembre 2020, la comunità alloggio ha ulteriormente riferito al T.M. che la giovane madre continuava a mostrarsi inidonea all'accudimento poiché non seguiva le indicazioni che le venivano fornite in merito alle modalità di cura della piccola _1
, dormendo profondamente tutta la notte senza neppure cogliere i pianti della
[...]
figlia affamata. Ha riferito ancora la comunità che la giovane madre aveva mostrato discontrollo degli impulsi in diverse occasioni e in particolare quando aveva tentato di scaraventare il passeggino con a bordo la neonata contro il muro e strattonato la figlia dicendole “ti schricchio” (n.d.r.: rompo) “la pistola ad acqua in testa e ti lascio digiuna”.
Nella relazione del 31 maggio 2021, la comunità ha rappresentato che “durante gli ultimi mesi ha cercato contatti occasionali con giovani uomini conosciuti sui social. Pt_1
…sembra del tutto inconsapevole dei rischi che corre nell'incontrare uomini sconosciuti, nonostante chi scrive abbia più volte sollecitato una riflessione in tal senso punto. Ad oggi la giovane non esita ad uscire dalla struttura per incontri occasionali senza neppure Pt_1
informare gli educatori. Spesso inoltre trascura l'accudimento della minore … appare molto concentrata nell'intrattenere relazioni discontinue e segnate da profonda immaturità
e quando ho caratterizzata da umore instabile … trascura la cura della figlia”.
Con comunicazione urgente del 17 agosto 2021, la Comunità ha relazionato in merito ad un allontanamento arbitrario dalla struttura della giovane madre, che, in violazione del
7 divieto di prelevamento e dell'isolamento disposto dall'USCA, aveva portato con sé la piccola . Le due erano state casualmente ritrovate da un operatore in _1
viale Michelangelo, dove aveva consegnato la neonata rifiutandosi però di tornare Pt_1
in comunità.
Nella relazione dell'11 ottobre 2021, la Comunità ha ulteriormente rappresentato l'eIGenza di un allontanamento della giovane madre dalla comunità, tenuto conto del comportamento non tutelante tenuto nei confronti della piccola (“che _1
rischia continuamente di cadere dalle scale perché [la madre] non si accorge che esce dalla stanza mentre lei parla al telefono”) e della mancanza di rispetto delle regole della convivenza all'interno della struttura. La giovane madre, infatti, non solo aveva mentito riguardo i motivi delle sue uscite ma non aveva neppure rispettato gli orari di rientro.
Con decreto del 13 dicembre 2021, il T.M. ha quindi revocato il ricovero in comunità del mini-nucleo, affidato la piccola agli zii, e _1 Parte_6
, ponendo altresì il divieto di prelevamento a carico di , che Controparte_2 Pt_1
veniva autorizzata a visitare la figlia soltanto in presenza degli affidatari. Il Tribunale ha disposto altresì che i nonni materni potessero vedere la neonata presso lo spazio neutro.
Nella relazione del 18 febbraio 2022, il S.S. del Comune di Belmonte Mezzagno ha riferito che i nonni materni avevano contattato gli zii affidatari e tentato di vedere la nipote presso l'abitazione degli stessi e che la giovane madre, , aveva riferito di subire Pt_1
l'ingerenza della madre ) in tutti gli aspetti della propria vita, Parte_3
compresa la gestione di . _1
Con relazione del 2 maggio 2022, il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Palermo, in esito a tre colloqui effettuati con la giovane madre (24 febbraio, 14 aprile e 21 aprile
2022) ha riferito di una “limitata capacità di valutazione delle conseguente del comportamento” e che la giovane madre era “apparsa fragile ed immatura con difficoltà sul piano della progettualità e della elaborazione delle esperienza, con una verosimile massiccia presenza di meccanismi di difesa e con un generale impoverimento della interazione con la realtà e delle relazioni interpersonali” (“sembra emergere una personalità con tratti di dipendenza e ambivalenza soprattutto rispetto alla figura materna.
La nominata in oggetto ha riferito di vicende personali, familiari ed esistenziali con scarsa capacità di senso critico, sia rispetto a se stessa, sia rispetto al problematico contesto di
8 vita cronicamente maltrattante che appare sullo sfondo e che depone per una inadeguata relazione di cura con ricadute pervasive sul suo sviluppo psichico ed emotivo - affettivo”).
I Servizi Sociali del Comune di Belmonte Mezzagno, con relazione del 9 maggio 2022, hanno riferito che mentre gli zii materni erano apparsi, nei quattro mesi di osservazione, idonei all'assolvimento dei compiti di cura e tutela della piccola , la _1
giovane madre , “dopo un iniziale atteggiamento collaborante” con la zia, aveva Pt_1
disertato la casa per periodi sempre più lunghi fino a manifestare un chiaro disinteresse per la neonata (“emerge un quadro che vede come una ragazza senza progettualità Pt_1
chiara, con un vissuto emotivamente pesante e con una povertà affettiva evidente. si Pt_1
mostra ambivalente quando si parla della sua situazione di vita attuale e non si evince alcun tipo di trasporto affettivo verso la figlia”).
I Servizi sociali hanno, in conclusione, caldeggiato l'apertura di un procedimento di adottabilità della minore, tenuto conto, da un lato, della incapacità della giovane madre di occuparsi della minore e della impossibilità di farlo serenamente e senza interferenze esterne per gli zii materni, costantemente al centro dei conflitti interni alla famiglia, dall'altro.
All'udienza del 28 giugno 2022 infatti la zia ha evidenziato Parte_6
di essere assolutamente d'accordo a che la nipote andasse in adozione: “la madre mi ha lasciato la bambina da un momento all'altro. Solo ora la bambina si sta ristabilendo. La madre mi ha detto “tieni questa bambina, lei non è più mia” e me l'ha lasciata. L'ha abbandonata. La bambina non dormiva, aveva gli incubi la notte. Solo ora si può dire che sta bene, perché l'abbiamo accudita. Non è vero che non vogliamo la bambina. Ma loro litigano troppo e noi pensiamo che la bambina stia meglio lontana da queste due famiglie.
… Da quando la madre ha abbandonato la bambina e dice che è morta, noi non abbiamo contatto con i . Ma sono loro che si disinteressano di noi e la madre dice invece il Pt_1 contrario”. Alla medesima udienza, lo zio materno ha riferito: “io Controparte_2
sono d'accordo che la bambina sia affidata ad un'altra famiglia e come le dicevo che vada in adozione. In città si girano la faccia quando mi vedono. Nessuno si informa sulla bambina.”.
9 Con decreto del giorno 8 luglio 2022, il T.M. ha disposto il ricovero della minore _1
presso una comunità alloggio per soli minori e disposto la convocazione della
[...]
giovane madre per le contestazioni ex art. 12 L. n. 183/1984.
All'udienza del 3 settembre 2022, la giovane ha confermato quanto in precedenza Pt_1 riferito dalla zia , ossia di aver lasciato l'abitazione degli zii per andare a Pt_6
convivere con il compagno, , e di non essersi fatta più viva, Parte_2 perdendo i contatti con la neonata (“è successo che per un certo periodo di tempo me ne sono andata da casa di mia zia perché avevo problemi con i miei genitori. In questo periodo di tempo non mi sono fatta sentire ma intendevo sempre ritornare a casa sua. Non avevo intenzione di andarmene definitivamente. Però passavano i giorni e mia zia ha iniziato a sparlarmi dicendo che avevo abbandonato mia figlia. Poi è successo che ci siamo litigate a causa di una carta acquisti che io usavo per comprare i vestiti a mia figlia. Lei voleva indietro la scheda acquisti ma io non capivo perché dovevo dargliela visto che lei parlava male di me e io ero sempre la madre, non lei. Più giorni passavano più io pensavo a _1
ma siccome sapevo che mia zia diceva cose brutte su di me, cioè che io mi mangiavo i soldi
e che avevo abbandonato mia figlia allora per questo io non mi facevo viva. Ma sempre pensavo a mia figlia. Poi mi hanno bloccato la scheda e quindi non sono stata più in grado di mandare vestiti o altro per mia figlia. Non so niente di come sta mia figlia e dove è adesso non so neppure quando è stata battezzata e neanche che le hanno comprato gli occhiali”).
La giovane madre, intanto, in data 17 agosto 2022, sporgeva denuncia nei confronti del padre naturale della piccola , esponendo i ripetuti episodi di violenza _1
sessuale subiti nel corso degli anni e, precisamente, a far data dall'estate del 2017, denuncia poi integrata in data 17 novembre 2022 e 1°dicembre 2022.
Il C.S.M. dell' , all'esito di tre colloqui, con relazione del 31 gennaio 2023, CP_3
ha riferito in merito alle competenze genitoriali della giovane madre.
Ha in particolare evidenziato il C.S.M. che la giovane - all'epoca convivente a Belmonte con il padre, il fratello e l'ex compagno, tale , un uomo di Parte_2 trent'anni che nonostante la fine della loro relazione continuava a vivere nella casa familiare
(“alla richiesta degli operatori del motivo per il quale questo uomo continua a vivere a casa sua, lei ribadisce di non volere un futuro con lui e si giustifica dicendo che comunque
10 ognuno di loro “fa la sua vita”) - aveva riferito che “a casa il clima è molto pesante, poiché il padre ha sempre fatto abuso di alcol, è violento e irascibile”, tanto che sia lei che il fratello IV erano arrivati allo scontro fisico con lui. Riguardo alla storia familiare, il
C.S.M. ha evidenziato che era emersa una costante esposizione alla violenza domestica e maltrattamenti fisici direttamente da lei subiti dalla madre, la quale le aveva anche rotto il gomito.
La giovane madre ha giustificato il fatto di non aver chiesto notizie della figlia _1 rimasta a vivere dalla zia per quattro mesi, dicendo “dapprima che doveva Pt_6
occuparsi lei della sua casa in quanto la madre non c'era a causa del suo lavoro di badante
e poi soprattutto per il disagio che lei viveva a causa del clima familiare reso pesante dal comportamento del padre alcolista”.
Agli operatori del C.S.M. , l'appellante ha riferito di riconoscere che “la sua attuale situazione familiare non è un contesto idoneo alle necessità e ai bisogni della bambina” e tuttavia di rifiutare l'ipotesi di chiedere al giudice di poter andare in comunità (“non ci rinuncio alla mia libertà”) e di essere contraria a che la bambina venisse affidata agli zii materni (“non l'ho avuta io, non devono averla neanche loro”), dimostrandosi pronta a recarsi sotto casa per insultarli o mandare altri a farlo per lei (“non li lascio in pace…sarei un incubo…”), mostrando così di non riuscire ad anteporre il legame con la figlia ai propri bisogni e rancori personali.
Gli operatori hanno quindi concluso la loro relazione evidenziando il carattere fragile e immaturo della giovane madre, “dipendente, esageratamente permeabile rispetto alle influenze esterne e alle situazioni ambientali e ciò la rende incapace di assumere e portare avanti scelte e decisioni positive riguardanti la sua vita. emergere difficoltà nel Pt_7
processo di separazione-individuazione ed una scarsa capacità di autodeterminazione autotutela. Nella relazione con la propria madre in particolare sembra emergere una sorta di sudditanza psicologica che impedisce di opporsi alla sua volontà anche quando essa non corrisponde alla propria. La giovane tende ad attribuire all'esterno la responsabilità Pt_1 dei propri comportamenti… manifesta scarse capacità progettuali che risentono di un comportamento improntato alla mancanza di coerenza e chiarezza, ad impulsività e difficoltà relazionali. Tali aspetti, così come le caratteristiche della sua relazione con la figlia…, riconducibili ai vissuti traumatici e alle disfunzionalità della sua famiglia d'origine
11 sembrano rispecchiare una instabilità interiore, scarse capacità di investimento affettivo nella relazione con la figlia e di costruzione di un legame che consenta di rispondere al bisogno della minore di sperimentare una relazione di attaccamento sicuro”.
In conclusione, gli operatori hanno valutato come insufficienti le risorse complessive della giovane madre sia a rispondere ai bisogni fondamentali della figlia, sia a intraprendere un percorso di recupero delle competenze genitoriali
8. Con la sentenza n. 6534/2023, resa il 9 giugno 2023, come anticipato, il T.M. ha conclusivamente ritenuto sussistenti i presupposti legittimanti la dichiarazione di adottabilità della minore atteso che i plurimi e convergenti elementi di _1 giudizio emersi nell'istruttoria rappresentavano nitidamente e univocamente l'inadeguatezza della giovane madre e l'impossibilità di pronosticare un recupero della funzione genitoriale entro tempi compatibili con le eIGenze di affettività e di armonico sviluppo della minore.
Ha in particolare valorizzato il T.M. che risultava assente nella odierna appellante una apprezzabile capacità di accudimento della minore, la cui cura era stata delegata prima agli operatori della comunità - dalla quale peraltro la giovane madre si era allontanata esponendo a pericolo la neonata - e quindi agli zii materni, ai quali aveva definitivamente abbandonato la figlia , senza dare più notizie di sé per mesi, salvo poi opporsi ad un _1
affidamento in loro favore.
10. Avverso la predetta decisione ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, che, con ricorso depositato il giorno 11 agosto 2023, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità per aver ritenuto sussistente lo stato di abbandono ex art. 8 L. 183/1983, invece a suo avviso insussistente, senza neppure disporre una consulenza tecnica e senza tenere in debita considerazione la volontà della madre di tornare in comunità con la figlia per poter accrescere le proprie competenze genitoriali. Ha in particolare dedotto l'appellante che il
Tribunale aveva erroneamente ritenuto il nonno della minore (padre della appellante) affetto da schizofrenia e la stessa appellante affetta da un ritardo mentale, tutte patologie non certificate in atti, e non aveva neppure sentito il compagno della appellante, Parte_2
, desideroso di accogliere in casa la minore .
[...] _1
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe.
12 11. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il 20 dicembre 2023, si è costituita la curatrice della minore, avv.
STEFANIA MANNINO, concludendo come in epigrafe.
12. Istruita la causa con l'audizione dell'appellante all'udienza del 17 maggio 2024, disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa e depositata il 1° Per_7
ottobre 2024, raccolte infine le relazioni dei Servizi territoriali incaricati, all'udienza del 20 dicembre 2024, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione
13. L'appello non può trovare accoglimento.
Ed invero, anche nel presente grado di giudizio, l'appellante non ha mostrato una positiva evoluzione e neppure, a monte, il serio interesse ad intraprendere un percorso di miglioramento idoneo a costruire la propria capacità genitoriale.
All'udienza del 17 maggio 2024, l'appellante è apparsa molto confusa e incapace di collocare gli eventi in una corretta sequenza temporale.
Ha prima dichiarato di vivere a Palermo presso l'abitazione della madre, in via Oreto, e poi invece di vivere in Germania, con il compagno conosciuto su facebook, che inizialmente ha detto essere tedesco e poi invece di origini siciliane, tale Persona_8
Ha prima riferito di non ricordare esattamente la data del suo trasferimento in Germania, per poi precisare di essere partita dopo un mese dal primo incontro in presenza con l'attuale compagno, che ha collocato nel maggio 2023 salvo però riferire di trovarsi in Germania soltanto da un mese.
L'appellante ha prima riferito di non lavorare e di non essere in cerca di un lavoro (“io sto a casa … attualmente non sto cercando una occupazione”) e che il compagno non le fa
“mancare nulla” (“se mi serve un vestito o una maglietta non si tira mai indietro”), salvo poi riferire che in Germania si tiene impegnata “lavorando nei locali, aiutando e pulendo i tavoli”.
Dalla relazione del 15 marzo 2024 del Consultorio familiare di Misilmeri, ASP di
Palermo, emerge che l'appellante, contattata telefonicamente il 12 marzo 2024, aveva rappresentato l'impossibilità di presentarsi presso gli uffici per avviare il percorso di valutazione, così come prescritto dalla Corte, in quanto tre giorni dopo si sarebbe recata in
13 Germania con il fidanzato, mostrando così scarsa aderenza al progetto di recupero delle proprie competenze genitoriali.
15. Il totale disimpegno rispetto al ruolo genitoriale è emerso chiaramente, oltre che da quanto riferito dal Consultorio, anche nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali con la dott.ssa nominata da questa Corte con ordinanza del 22 gennaio 2024. Per_7
La consulente, nella relazione depositata il 15 ottobre 2024, ha evidenziato che l'appellante “dal colloquio e dalla narrazione, sembra non avere una progettualità futura chiara, non riuscendo a visualizzarsi professionalmente e non avendo nemmeno esperienze di lavoro pregresse”.
Alla richiesta di chiarimenti rispetto al suo ingresso in comunità, l'appellante ha reso alla
CTU un racconto confuso, nel quale ha riferito che il padre biologico della minore, insieme al fratello, era andato ad abitare per un lungo periodo nella casa familiare, ma di tale convivenza non ha saputo dare spiegazione, al pari della “posizione del padre riguardo questa scelta … deputata solamente alla madre”; ha raccontato che il padre biologico era stato sempre possessivo e a tratti violento nei suoi confronti e che tuttavia, nonostante anche la differenza di età, la madre era a favore della relazione, forse per un interessamento economico. L'appellante ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale per anni da parte del padre biologico della minore e di non essere stata aiutata da nessun familiare
(“mia madre faceva finta di niente pure che gridavo”). Riferisce di essersi accorta di essere incinta soltanto al momento delle doglie ma “anche la narrazione del momento del parto sembra essere scollegata da un vissuto emotivo, vengono riportati i fatti in modo superficiale e discontinuo”; ha riferito che dopo la nascita la madre aveva cambiato _1
atteggiamento nei suoi confronti: “…non mi parlava…mi guardava con un atteggiamento brutto…non era contenta...era contenta solo se stavo con il padre della bambina…io così non le ho parlato più”; di essere andata a vivere dalla zia quando aveva circa due _1 anni e che all'inizio era contenta di questo aiuto ma, poi, le cose erano cambiate in negativo:
“non mi piaceva stare da mia zia...mia zia era troppo attenta nelle cose che gli dicevo…non accettavo i suoi conIGli…poi alla fine mi sono pentita...non la sentivo, la lasciavo sbattere”; gli zii erano bravi con la figlia, ma lei non sentiva di essere libera nel relazionarsi con perché la zia non approvava il suo modo di occuparsi della bambina, così, in _1
seguito ad un litigio, la zia le aveva detto di andare a vivere da suo padre e lei quindi era
14 andata via da casa e non era più tornata, nonostante la bambina mostrasse il desiderio di restare con lei. Rispetto a questo episodio, il racconto è apparso ancora una volta confuso, carente di senso logico e di una spiegazione dell'evento della separazione con la figlia.
La giovane madre è apparsa appare poco chiara e incapace di “dare motivazioni rispetto la scelta di non cercare più la figlia”; di volere recuperare il rapporto con bambina (“se voglio la bambina mi devo mettere sulla strada giusta, trovare un lavoro...però io devo chiarire con il mio ragazzo definitivamente…non si può parlare con lui…non è che non vuole la bambina, ma non può aspettare più per la distanza…io voglio per essere più _1
mamma, più impegnata...il lavoro me lo cerco…pure che lo trovo a Palermo, mi metto i soldi da parte, mi trovo una casetta, pure piccola, mi basta...per me e per mi _1
basta…ho sempre sognato questa cosa, di occuparmi della bambina”).
L'ultimo incontro è svolto dalla CTU da remoto, perché la appellante era partita per la
Germania, impedendo così di fatto il completamento del calendario degli incontri.
In tale ultima occasione l'appellante è apparsa “scollegata dalle motivazioni e dalle emozioni che l'hanno portata a chiedere la presente consulenza, ma restando altresì attaccata al suo presente, ossia quello di vivere in Germania con il compagno”.
L'appellante non è riuscita a dare una spiegazione delle motivazioni che l'avevano indotta a scegliere di partire, interrompendo il percorso iniziato, preferendo mantenere “un distacco emotivo, probabilmente difensivo, dalla possibilità di non poter più rivedere la figlia
”. _1
L'appellante ha altresì chiarito “di voler restare in Germania per potersi rifare una vita, non riuscendosi a proiettare nel ruolo materno, come se il desiderio iniziale di ritrovare la figlia si fosse anestetizzato”.
La consulente ha concluso, quindi, per la permanenza di nell'attuale famiglia _1
affidataria, quale luogo sicuro in cui crescere, escludendo la possibilità di incontri tra la minore e la giovane madre “che risulta mostrare delle forti fragilità personologiche ed essere conseguentemente carente nella funzione genitoriale” (“risultano essere presenti delle forti fragilità emotive e relazionali che non le permettono, ad oggi, di assumere un ruolo adulto soprattutto in un'ottica genitoriale. Sembrerebbe che le decisioni che la IG.ra
prende non siano supportate da reali bisogni, ma piuttosto dipendano dai legami Pt_1
relazionali in cui si trova invischiata. Avendo un trascorso complesso e delle evidenti
15 fragilità personologiche, la IG.ra mostra delle difficoltà negli aspetti relazionali e Pt_1
sociali”).
La consulente ha ritenuto l'appellante “non … in grado di occuparsi della figlia minore, nonostante sembri esserci un sincero affetto nei suoi confronti” in quanto carente di
“adeguate capacità nell'esercizio delle principali funzioni genitoriali di base a causa della sua fragilità personologica….mostra delle importanti difficoltà nell'acquisizione e nella simbolizzazione di un ruolo adulto, in particolare genitoriale, e, altresì, nella separazione da dinamiche di dipendenza dai legami principali cui è esposta. Questa modalità relazionale non le permette di prendersi cura né di sé stessa, non riuscendo a rispondere ai propri bisogni, né degli altri, restando spesso bloccata in un presente slegato dal passato e dal futuro”.
Come evidenziato dalla consulente, l'appellante durante tutto il corso del giudizio, non è riuscita ad anteporre i bisogni della minore alle proprie eIGenze, vissute quindi come priorità, come appunto quella legata alla relazione con l'attuale compagno.
In particolare, l'appellante ha mostrato una personalità dipendente, in particolare nella relazione con l'altro, “spesso vissuto come il detentore della volontà delle azioni della IG.ra
, che si racconta solamente come vittima delle decisioni altrui, senza riuscire a Pt_1
contattare quote di responsabilità personale, mancando anche della capacità di simbolizzazione affettiva/emotiva. Questo è emerso soprattutto nella relazione con la figlia
, che, per esempio, per anni sembrerebbe non essere stata cercata dalla IG.ra _1
, che non riesce a dare una reale motivazione, se non quella di aver fatto ciò che le Pt_1 era stato chiesto dalla zia”.
Non è in alcun modo emerso un progetto di vita futuro concreto della appellante, nel quale poter includere la figlia, la quale ha piuttosto attivato un meccanismo di evitamento/fuga e mostrato un atteggiamento passivo e poco motivato e una carenza di interesse reale nel ripristinare il rapporto con che sembra perdere di importanza e centralità rispetto ad _1
altre priorità, quale appunto il legame con l'attuale compagno.
Quando alla famiglia affidataria, la CTU ha osservato che la minore è ben inserita nel contesto in cui si trova, riuscendo ad interiorizzare un terreno sicuro e stabile, che, per tale motivo, secondo il parere della consulente, non dovrebbe essere modificato, anche tenuto conto dei trascorsi della minore, fatti di incertezza, abbandoni ed insicurezza, cosicchè
16 l'ipotesi di un allontanamento o di cambiamento dell'attuale impostazione della vita di potrebbe solamente recare ulteriore dolore e danno emotivo e psicologico. _1
Per tale motivo, la consulente ha escluso la possibilità di incontri tra la minore e la IG.ra
, “non riconoscendone elementi positivi, ma anzi possibili cause di riapertura di Pt_1 ferite dolorose che potrebbero portare e generare confusione e paura in ” _1
(“relativamente agli incontri madre-figlia si reputa che non siano ritenuti fattibili, nel rispetto del vissuto e delle eIGenze di . È infatti importante che prima, ove possibile, _1
la IG.ra possa ripristinare la sua vita, facendo un percorso psicologico personale, Pt_1
sostenuta dal Servizio Sociale di Competenza, che l'aiuti a lavorare sulle sue difficoltà, per poi comprendere se in grado di assumere anche un ruolo genitoriale, che ad oggi risulta compromesso. Rispetto la figura paterna non ci sono elementi tali da poter definire il suo ruolo all'interno di questo complesso percorso, non avendo lui, secondo la IG.ra , Pt_1
espresso desiderio di riconoscere legalmente la figlia o di poter ripristinare con lei la relazione”).
17. Emerge quindi nitidamente dalla istruttoria svolta che l'appellante non ha neppure iniziato, a tutt'oggi, un percorso di revisione critica del proprio operato, che sarebbe stato invece prodromico e funzionale al definito superamento dello stile genitoriale abbandonico fino a quel momento tenuto.
Le eIGenze strettamente legate alla propria vita sentimentale sono state, infatti, sempre anteposte al progetto, pur genericamente dichiarato, di costruire una condizione esistenziale idonea ad accogliere la minore.
L'incapacità della appellante di sintonizzarsi sui bisogni della figlia e di anteporli alle proprie personali eIGenze è emersa più volte nel corso dell'istruttoria.
Valga in proposito ricordare quando la giovane madre ha manifestato apertamente la propria contrarietà a che la minore venisse affidata agli zii materni, in ragione del deteriorarsi dei rapporti familiari fino a quel momento intrattenuti con gli stessi, senza tener conto del fatto che ciò avrebbe IGnificato un ulteriore spostamento della minore dalla casa degli zii alla comunità, evento potenzialmente idoneo a creare un ulteriore trauma abbandonico, e preferendo quindi un affidamento extrafamiliare alla possibilità di poter continuare a vedere la figlia presso l'abitazione degli zii.
17 L'incapacità della appellante di sintonizzarsi sui bisogni della figlia e di anteporli ai propri, abbandonando quindi uno stile di vita autocentrato, emersa chiaramente nel primo grado di giudizio, ha trovato quindi riscontro anche nel corso del procedimento di appello.
18. Il provvedimento impugnato, inoltre, ha espressamente valutato e correttamente escluso la possibilità di supportare il genitore con l'affidamento intra familiare - atteso che nessuna risorsa interna alla famiglia si è rivelata idonea, tenuto conto del fatto che anche gli zii materni hanno avuto un comportamento “altalenante” e quindi non del tutto affidabile - o con quello etero familiare, giacché tale misura ha un carattere temporaneo, essendo finalizzato a sostituire la famiglia biologica che attraversa un periodo di difficoltà momentanea e il suo intervento è limitato ad un periodo circoscritto, finalizzato a consentire il rientro del minore presso il nucleo originario una volta risolta la fase critica.
Nel caso di specie tutte le valutazioni formulate concordano nel senso di una prognosi nettamente sfavorevole di un recupero delle capacità di svolgere la funzione genitoriale e quindi il ricorso all'affidamento etero familiare comporterebbe la formulazione di un progetto tendenzialmente senza termine, contrastante con la finalità dell'istituto e fonte di confusione per la minore che ha invece urgente bisogno di punti di riferimento familiari stabili.
20. Non può nemmeno ipotizzarsi il ricorso a una forma di adozione c.d. “mite” ai sensi dell'articolo 44 lett. d) della L. n. 184 del 1984, poiché non vi è la necessità di salvaguardare la relazione tra la bambina e il nucleo di appartenenza, tenuto conto che la prima non ha consolidato alcun legame affettivo, nutriente o comunque funzionale con la propria famiglia di origine, tale da dover essere mantenuto nel tempo e di cui tener conto.
L'appellante non ha dimostrato di essere capace di rivestire un ruolo complementare e IGnificativo nella vita della minore e nell'interesse della medesima ma, al contrario, ha dimostrato di svolgere un ruolo confusivo e altamente disfunzionale per il suo sviluppo psicofisico (si richiamano qui le parole minacciose e i sentimenti negativi manifestati dalla appellante nei confronti degli zii materni, che avuto la minore in affido).
È emerso chiaramente che il mantenimento di rapporti tra la madre biologica e la minore comporterebbe la persistente esposizione di quest'ultima ad una allarmante condizione di instabilità e di rischio evolutivo che deve avere urgentemente termine se si vuole impedire che la stessa riporti rischi di danni permanenti al suo sviluppo psicofisico, risultando
18 indispensabile che la piccola venga sottratta ad un accudimento _1
disfunzionale (cfr. CTU in atti).
21. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
22. Tenuto conto delle ragioni della decisione e, in particolare, del fatto che si controverte in tema di accertamento di situazioni connotate da fragilità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
23. Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato provvedimento, tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio, sono poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, sezione prima civile per i Minorenni, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il P.G., rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti dell'avv. STEFANIA MANNINO, curatore della Parte_1
minore , nata a [...] il [...], avverso la Controparte_1
sentenza n. 68/2023, emessa in data 9 giugno 2023 dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo.
Compensa le spese del grado e pone a carico dell'Erario quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Palermo, 20 dicembre 2024.
Il ConIGliere est.
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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