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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3335/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili ,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BASTA Parte_1
Daniela, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. CASSANDRA Arianna, CP_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso la causa, ex art. 473 bis. 22 comma 4 c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 20.5.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.6.2023, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Palagiano in data 15.9.2009 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli (il 14.10.2011) e (il
[...] Per_1 Per_2
6.9.2010), che in data 29.9.2021 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Domandava altresì la conferma delle condizioni della separazione, fatta salva la riduzione ad € 400,00 del contributo posto a proprio carico per il mantenimento dei figli, in ragione del dedotto peggioramento della propria condizione economica.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1 divorzio. Domandava, inoltre, la conferma dei provvedimenti della separazione con riguardo alla prole e alla casa coniugale, nonché il riconoscimento di un assegno divorzile.
All'udienza del 15.1.2024, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
esperito il tentativo di conciliazione, che riusciva vano, il giudice rinviava la causa all'udienza cartolare del 1.3.2024; fallito il tentativo dei coniugi di addivenire ad una soluzione concordata delle questioni controverse, il G.D. confermati in via provvisoria i provvedimenti della separazione e, ritenuta esaurita l'istruzione della causa, fissava udienza, ex art. 473 bis. 22 comma 4 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto n. 10369/2021 emesso il 3.10.2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Con riferimento alla prole possono trovare conferma nel presente giudizio le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento e visita dei minori da parte del genitore non collocatario, conformemente alle concordi richieste formulate dalle parti, apparendo dette condizioni conformi al primario interesse della prole alla piena esplicazione del principio di bigenitorialità.
Ne consegue la conferma della assegnazione della casa coniugale in favore dell'istante , nulla opponendo sul punto controparte. CP_1
Con riguardo alla domanda attorea di “Porre a carico della signora CP_1 il pagamento del 50% della rata del mutuo della casa coniugale cointestata che la stessa abita con i figli” se ne rileva la inammissibilità in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, in disparte ogni valutazione riguardante la insussistenza di una ipotesi di connessione forte, ex art. 40 c.p.c., rispetto ad una domanda avente ad oggetto i rapporti interni tra le parti relativamente al contratto di mutuo richiamato dall'attore.
Infondata si palesa la domanda di riduzione del contributo stabilito in sede di omologa della separazione consensuale a titolo di mantenimento della prole, posto che parte ricorrente ha omesso di documentare il dedotto peggioramento della sua condizione reddituale, rispetto all'epoca della separazione (2021), essendosi limitato a produrre il mod. 730 2023 relativo ai redditi 2022 e tre buste paga del
2023, ossia dei documenti dai quali non è dato desumere una effettiva e significativa contrazione dei redditi da lavoro rispetto al 2021. A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha specificamente contestato entro i termini di cui alla memoria ex art. 473bis.17 comma 1 c.p.c., la circostanza dedotta dalla parte convenuta, circa lo svolgimento stabile di una attività di addetto alla sicurezza, anche fuori regione.
Parimenti infondata si palesa la domanda di parte convenuta tesa al riconoscimento di un assegno divorzile.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Con specifico riguardo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, la Corte di cassazione ha da ultimo precisato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha
l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali. 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile. 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
Nel caso che ci occupa, avuto riguardo alla condizione economica della parte convenuta, il Collegio rileva come dalla documentazione in atti emerge la stabilità anche nel quantum dei redditi da lavoro prodotti dalla parte istante sin dal 2020, ossia prima della separazione allorquando si determinava a rinunciare a qualsivoglia mantenimento;
viene, peraltro, smentito sul piano documentale l'assunto diparte istante secondo cui nell'anno 2023 non aveva potuto lavorare, rimanendo altresì sfornito di prova l'assunto secondo cui il ricorrente avrebbe fatto ricadere integralmente su di lei gli oneri di gestione della prole.
Ferma restando la sussistenza di una forbice reddituale, la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha, dunque, fornito adeguata prova della assenza di redditi adeguati e della incapacità di procurarseli, omettendo, altresì, di allegare
(e provare) le ulteriori condizioni legittimanti il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto nella sua componente perequativa e compensativa. Infatti, solo con le note scritte in sostituzione di udienza depositate il 29.2.2024, al di fuori dei termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., la parte allegava tardivamente per la prima volta che “La sig.ra , essendosi dedicata unicamente alla famiglia e ai CP_1 figli, nati a poca distanza l'uno dall'altra, ha trascurato la propria carriera lavorativa, non riuscendo a reperire un lavoro dignitoso che le consenta di sostenersi autonomamente”.
In considerazione della materia del contendere e delle ragioni delle decisioni, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22/06/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
15/09/2009 in Palagiano da , nato a [...] Parte_1
COLLE (BA) il 25.6.1976, e , nata a [...] il CP_1
19/08/1984, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palagiano dell'anno 2009, parte II, serie A, numero 50;
2. CONFERMA le condizioni della separazione con riguardo al regime di affidamento, collocamento, visita da parte del genitore non collocatario e mantenimento della prole;
assegno unico come per legge;
3. ASSEGNA la casa coniugale a CP_1 4. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente;
5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palagiano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE REL.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3335/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili ,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BASTA Parte_1
Daniela, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. CASSANDRA Arianna, CP_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso la causa, ex art. 473 bis. 22 comma 4 c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 20.5.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.6.2023, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Palagiano in data 15.9.2009 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli (il 14.10.2011) e (il
[...] Per_1 Per_2
6.9.2010), che in data 29.9.2021 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Domandava altresì la conferma delle condizioni della separazione, fatta salva la riduzione ad € 400,00 del contributo posto a proprio carico per il mantenimento dei figli, in ragione del dedotto peggioramento della propria condizione economica.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1 divorzio. Domandava, inoltre, la conferma dei provvedimenti della separazione con riguardo alla prole e alla casa coniugale, nonché il riconoscimento di un assegno divorzile.
All'udienza del 15.1.2024, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
esperito il tentativo di conciliazione, che riusciva vano, il giudice rinviava la causa all'udienza cartolare del 1.3.2024; fallito il tentativo dei coniugi di addivenire ad una soluzione concordata delle questioni controverse, il G.D. confermati in via provvisoria i provvedimenti della separazione e, ritenuta esaurita l'istruzione della causa, fissava udienza, ex art. 473 bis. 22 comma 4 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto n. 10369/2021 emesso il 3.10.2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Con riferimento alla prole possono trovare conferma nel presente giudizio le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento e visita dei minori da parte del genitore non collocatario, conformemente alle concordi richieste formulate dalle parti, apparendo dette condizioni conformi al primario interesse della prole alla piena esplicazione del principio di bigenitorialità.
Ne consegue la conferma della assegnazione della casa coniugale in favore dell'istante , nulla opponendo sul punto controparte. CP_1
Con riguardo alla domanda attorea di “Porre a carico della signora CP_1 il pagamento del 50% della rata del mutuo della casa coniugale cointestata che la stessa abita con i figli” se ne rileva la inammissibilità in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, in disparte ogni valutazione riguardante la insussistenza di una ipotesi di connessione forte, ex art. 40 c.p.c., rispetto ad una domanda avente ad oggetto i rapporti interni tra le parti relativamente al contratto di mutuo richiamato dall'attore.
Infondata si palesa la domanda di riduzione del contributo stabilito in sede di omologa della separazione consensuale a titolo di mantenimento della prole, posto che parte ricorrente ha omesso di documentare il dedotto peggioramento della sua condizione reddituale, rispetto all'epoca della separazione (2021), essendosi limitato a produrre il mod. 730 2023 relativo ai redditi 2022 e tre buste paga del
2023, ossia dei documenti dai quali non è dato desumere una effettiva e significativa contrazione dei redditi da lavoro rispetto al 2021. A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha specificamente contestato entro i termini di cui alla memoria ex art. 473bis.17 comma 1 c.p.c., la circostanza dedotta dalla parte convenuta, circa lo svolgimento stabile di una attività di addetto alla sicurezza, anche fuori regione.
Parimenti infondata si palesa la domanda di parte convenuta tesa al riconoscimento di un assegno divorzile.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Con specifico riguardo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, la Corte di cassazione ha da ultimo precisato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha
l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali. 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile. 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
Nel caso che ci occupa, avuto riguardo alla condizione economica della parte convenuta, il Collegio rileva come dalla documentazione in atti emerge la stabilità anche nel quantum dei redditi da lavoro prodotti dalla parte istante sin dal 2020, ossia prima della separazione allorquando si determinava a rinunciare a qualsivoglia mantenimento;
viene, peraltro, smentito sul piano documentale l'assunto diparte istante secondo cui nell'anno 2023 non aveva potuto lavorare, rimanendo altresì sfornito di prova l'assunto secondo cui il ricorrente avrebbe fatto ricadere integralmente su di lei gli oneri di gestione della prole.
Ferma restando la sussistenza di una forbice reddituale, la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha, dunque, fornito adeguata prova della assenza di redditi adeguati e della incapacità di procurarseli, omettendo, altresì, di allegare
(e provare) le ulteriori condizioni legittimanti il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto nella sua componente perequativa e compensativa. Infatti, solo con le note scritte in sostituzione di udienza depositate il 29.2.2024, al di fuori dei termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., la parte allegava tardivamente per la prima volta che “La sig.ra , essendosi dedicata unicamente alla famiglia e ai CP_1 figli, nati a poca distanza l'uno dall'altra, ha trascurato la propria carriera lavorativa, non riuscendo a reperire un lavoro dignitoso che le consenta di sostenersi autonomamente”.
In considerazione della materia del contendere e delle ragioni delle decisioni, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22/06/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
15/09/2009 in Palagiano da , nato a [...] Parte_1
COLLE (BA) il 25.6.1976, e , nata a [...] il CP_1
19/08/1984, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palagiano dell'anno 2009, parte II, serie A, numero 50;
2. CONFERMA le condizioni della separazione con riguardo al regime di affidamento, collocamento, visita da parte del genitore non collocatario e mantenimento della prole;
assegno unico come per legge;
3. ASSEGNA la casa coniugale a CP_1 4. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente;
5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palagiano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE REL.
Anna Carbonara