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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/05/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. Bruno Perla presidente relatore
Dott.ssa Francesca Neri giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 751/2024. posta in deliberazione all'udienza camerale del 13.05.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.06.1977, elettivamente domiciliata in Bologna alla Via Demetrio Martinelli n. 12 (avv. Alberto
Vignoli);
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Bologna alla Via Demetrio Martinelli n. 12 (avv. Alberto Vignoli) con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: procedimento cumulativo di separazione e di scioglimento del matrimonio
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 22.01.2024; sentiti all'udienza camerale per la separazione consensuale, i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale dei coniugi conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.06.1977,
e (C.F. ), nato a [...] il [...], celebrato con rito CP_1 C.F._2 civile il giorno 04.11.2017 a Castel San Pietro Terme (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 24 parte 1 dell'anno 2017 ;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione personale tra i coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i sottoscritti coniugi espressamente acconsentano alla loro separazione personale;
2) la casa coniugale ubicata nel Comune di Bologna in Via Croce di Camaldoli n. 1 attualmente detenuta in affitto dalla Sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, Parte_1 viene assegnata a quest'ultima che continuerà a pagare il relativo canone di locazione;
3)il marito ha attualmente la propria residenza a Medicina (BO) in Via I. Cuscini n. 45 attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, ed acquistata in regime di comunione dei beni;
il marito potrà trasferire la propria residenza altrove con l'obbligo di comunicarlo alla moglie;
in ogni caso entrambi i coniugi potranno stabilire altrove la loro residenza liberamente ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti della stessa;
4) nell'intento di adeguatamente regolare i propri rapporti patrimoniali, la sig.ra Parte_1
ha trasferito al Sig. , che ha accettato, la propria quota di comproprietà indivisa
[...] CP_1 di un mezzo dell'immobile sito a Medicina (BO) in Via I. Cuscini n. 45, di seguito meglio descritto ed individuato;
o;
5) il sig. continuerà inoltre a pagare le rate del mutuo ipotecario relativo all'immobile sito a CP_1
Medicina (BO) in Via I. Cuscini n. 45 di cui al doc. 7 del ricorso introduttivo fino alla sua totale estinzione;
6) essendo già stato precedentemente regolato fra le parti ogni altro rapporto, essere nulla più pretendono l'uno dall'altra;
******
Dato atto, in particolare, che, “in merito al trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 4)”, le parti hanno dichiarato e garantito quanto di seguito testualmente riportato: “la sig.ra
[...] trasferisce al Sig. , che accetta, la propria quota di comproprietà indivisa Parte_1 CP_1 di un mezzo di porzione del fabbricato sito a Medicina (BO) in Via I. Cuscini n. 45, costituita, detta porzione, da un appartamento al primo piano e distinta al foglio 161 del catasto fabbricati di detto comune con la particella 98 sub 5, Rendita euro 189,80, Categoria A/4a), Classe 3, Consistenza 3,5 vani, VIA IGNAZIO CUSCINI n. 45 Piano 1, Superficie Totale: 52 m2 Totale escluse aree scoperte b): 52 m2; in confine con beni comuni su più lati, vano scale, muri perimetrali esterni, salvo altri o più precisi.
Per una più completa individuazione dell'immobile in contratto le parti fanno espresso riferimento alla planimetria depositata in catasto che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera “A”. L'intestatario, che dichiara essere conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari, dichiara altresì che i dati e la planimetria catastali di cui sopra sono conformi allo stato di fatto dell'immobile in oggetto. L'immobile in contratto viene trasferito con la proporzionale comproprietà delle parti comuni del fabbricato tali a norma di legge, titolo e destinazione, e nello stato in cui si trova, con tutte le sue pertinenze, comunioni, diritti ed obblighi inerenti, anche condominiali, servitù attive e passive eventualmente esistenti, così come indicate o richiamate nell'atto a rogito del Notaio Persona_1 in data 6 maggio 2019 rep. n. 3421/2519, registrato a Bologna il 23 maggio 2019 al n. 10994 ed ivi trascritto il 24 maggio 2019 all'art. 17294; atto con il quale il signor ha acquistato, in CP_1 comunione legale con la moglie l'immobile in oggetto. Parte_1
Ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica, la parte cedente, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, dichiara:
- che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata iniziata prima del 1° settembre 1967;
- che successivamente nell'unità immobiliare in oggetto non sono stati effettuati altri interventi tali da richiedere ulteriori provvedimenti urbanistici, anche in sanatoria, ai sensi della normativa in materia urbanistica ed edilizia tempo per tempo vigente, ad eccezione di quanto forma oggetto:
- dell'autorizzazione edilizia n. 39 rilasciata in data 19 maggio 1986, a seguito della domanda presentata in data 6 settembre 1984 P.G. n. 5363/84,
- della SCIA a sanatoria presentata in data 3 maggio 2019 P.G. n. 8211/2019, i cui oneri anche per integrazioni documentali ed oblazioni che fossero successivamente richieste restano espressamente a carico della Parte venditrice.
La Parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che per l'unità immobiliare in oggetto non risultano rilasciate dal Comune di Medicina autorizzazione di abitabilità.
Le parti fanno concordemente riferimento alla relazione tecnica integrata redatta in data 3 maggio
2019 dall'Ing. dichiarando che dopo la sua redazione non sono intervenute Persona_2 modifiche che ne richiedessero l'aggiornamento
Si allega a questo verbale sotto la lettera "B" l'attestato di prestazione energetica rilasciato dal Geom. in data 20 aprile 2017. Controparte_2
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Le parti, consapevoli delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiarano:
a) che il presente trasferimento avviene senza corrispettivo in danaro;
b) di non essersi avvalse, per la conclusione del presente trasferimento, dell'opera di alcun mediatore.
Ordina al Signor Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità.
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 14 maggio
2024.
Il Presidente dr. Bruno Perla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. Bruno Perla presidente relatore
Dott.ssa Francesca Neri giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 751/2024. posta in deliberazione all'udienza camerale del 13.05.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.06.1977, elettivamente domiciliata in Bologna alla Via Demetrio Martinelli n. 12 (avv. Alberto
Vignoli);
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Bologna alla Via Demetrio Martinelli n. 12 (avv. Alberto Vignoli) con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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Oggetto del processo: procedimento cumulativo di separazione e di scioglimento del matrimonio
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 22.01.2024; sentiti all'udienza camerale per la separazione consensuale, i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale dei coniugi conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.06.1977,
e (C.F. ), nato a [...] il [...], celebrato con rito CP_1 C.F._2 civile il giorno 04.11.2017 a Castel San Pietro Terme (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 24 parte 1 dell'anno 2017 ;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione personale tra i coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i sottoscritti coniugi espressamente acconsentano alla loro separazione personale;
2) la casa coniugale ubicata nel Comune di Bologna in Via Croce di Camaldoli n. 1 attualmente detenuta in affitto dalla Sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, Parte_1 viene assegnata a quest'ultima che continuerà a pagare il relativo canone di locazione;
3)il marito ha attualmente la propria residenza a Medicina (BO) in Via I. Cuscini n. 45 attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, ed acquistata in regime di comunione dei beni;
il marito potrà trasferire la propria residenza altrove con l'obbligo di comunicarlo alla moglie;
in ogni caso entrambi i coniugi potranno stabilire altrove la loro residenza liberamente ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti della stessa;
4) nell'intento di adeguatamente regolare i propri rapporti patrimoniali, la sig.ra Parte_1
ha trasferito al Sig. , che ha accettato, la propria quota di comproprietà indivisa
[...] CP_1 di un mezzo dell'immobile sito a Medicina (BO) in Via I. Cuscini n. 45, di seguito meglio descritto ed individuato;
o;
5) il sig. continuerà inoltre a pagare le rate del mutuo ipotecario relativo all'immobile sito a CP_1
Medicina (BO) in Via I. Cuscini n. 45 di cui al doc. 7 del ricorso introduttivo fino alla sua totale estinzione;
6) essendo già stato precedentemente regolato fra le parti ogni altro rapporto, essere nulla più pretendono l'uno dall'altra;
******
Dato atto, in particolare, che, “in merito al trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 4)”, le parti hanno dichiarato e garantito quanto di seguito testualmente riportato: “la sig.ra
[...] trasferisce al Sig. , che accetta, la propria quota di comproprietà indivisa Parte_1 CP_1 di un mezzo di porzione del fabbricato sito a Medicina (BO) in Via I. Cuscini n. 45, costituita, detta porzione, da un appartamento al primo piano e distinta al foglio 161 del catasto fabbricati di detto comune con la particella 98 sub 5, Rendita euro 189,80, Categoria A/4a), Classe 3, Consistenza 3,5 vani, VIA IGNAZIO CUSCINI n. 45 Piano 1, Superficie Totale: 52 m2 Totale escluse aree scoperte b): 52 m2; in confine con beni comuni su più lati, vano scale, muri perimetrali esterni, salvo altri o più precisi.
Per una più completa individuazione dell'immobile in contratto le parti fanno espresso riferimento alla planimetria depositata in catasto che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera “A”. L'intestatario, che dichiara essere conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari, dichiara altresì che i dati e la planimetria catastali di cui sopra sono conformi allo stato di fatto dell'immobile in oggetto. L'immobile in contratto viene trasferito con la proporzionale comproprietà delle parti comuni del fabbricato tali a norma di legge, titolo e destinazione, e nello stato in cui si trova, con tutte le sue pertinenze, comunioni, diritti ed obblighi inerenti, anche condominiali, servitù attive e passive eventualmente esistenti, così come indicate o richiamate nell'atto a rogito del Notaio Persona_1 in data 6 maggio 2019 rep. n. 3421/2519, registrato a Bologna il 23 maggio 2019 al n. 10994 ed ivi trascritto il 24 maggio 2019 all'art. 17294; atto con il quale il signor ha acquistato, in CP_1 comunione legale con la moglie l'immobile in oggetto. Parte_1
Ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica, la parte cedente, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, dichiara:
- che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata iniziata prima del 1° settembre 1967;
- che successivamente nell'unità immobiliare in oggetto non sono stati effettuati altri interventi tali da richiedere ulteriori provvedimenti urbanistici, anche in sanatoria, ai sensi della normativa in materia urbanistica ed edilizia tempo per tempo vigente, ad eccezione di quanto forma oggetto:
- dell'autorizzazione edilizia n. 39 rilasciata in data 19 maggio 1986, a seguito della domanda presentata in data 6 settembre 1984 P.G. n. 5363/84,
- della SCIA a sanatoria presentata in data 3 maggio 2019 P.G. n. 8211/2019, i cui oneri anche per integrazioni documentali ed oblazioni che fossero successivamente richieste restano espressamente a carico della Parte venditrice.
La Parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che per l'unità immobiliare in oggetto non risultano rilasciate dal Comune di Medicina autorizzazione di abitabilità.
Le parti fanno concordemente riferimento alla relazione tecnica integrata redatta in data 3 maggio
2019 dall'Ing. dichiarando che dopo la sua redazione non sono intervenute Persona_2 modifiche che ne richiedessero l'aggiornamento
Si allega a questo verbale sotto la lettera "B" l'attestato di prestazione energetica rilasciato dal Geom. in data 20 aprile 2017. Controparte_2
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Le parti, consapevoli delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiarano:
a) che il presente trasferimento avviene senza corrispettivo in danaro;
b) di non essersi avvalse, per la conclusione del presente trasferimento, dell'opera di alcun mediatore.
Ordina al Signor Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità.
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 14 maggio
2024.
Il Presidente dr. Bruno Perla