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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9238 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Nte
Sent. n. ………. Cron. n. …….
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
All'udienza del 12/12/2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note in atti, ha pronunciato, mediante lettura contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n 13961 /2025 del ruolo generale, avente ad oggetto: ratei indennità di accompagnamento successivi ad omologa
T R A
, rappresentato e difeso dall' avv. GAMBARDELLA Parte_1
ES , in virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio, come in atti, elettivamente domicilia,
- ricorrente-
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rapp.to e difeso, come in atti dal funzionario Antonio Minucci;
resistente-
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.6.2025 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di avere i requisiti sanitari e di erogabilità per ottenere l'indennità di accompagnamento, esponeva che la stessa gli era stata ingiustamente negata in sede amministrativa e poi accertata come dovuta a seguito di ricorso di a.t.p. conclusosi, al fine, con Nte
decreto di omologazione positivo del 16/11/2023 rgn 9440/2022 (All 7 al ricorso) che riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 29/03/2021; che dal luglio 2023 al 17/07/2024 il ricorrente era stato ricoverato a titolo gratuito presso la casa di cura “Casa del Sole” a titolo gratuito e, pertanto, avendo comunicato all tale situazione CP_1 di incompatibilità nel mod. AP70, l'istituto aveva erogato la prestazione fino alla data del ricovero (cfr mod. TE08 – All 9); che in data 05/02/2025 l'istante presentava domanda di ricostituzione n. 9113000218731 della prestazione cat inv civ. n. 044-510607858001, allegando mod. AP70 in cui si indicavano i periodi di ricovero e piu precisamente si evidenziava che il ricovero nella casa di cura era cessato in data 17/07/2024, deduceva che era stato pertanto richiesto il ripristino dei pagamenti dell'indennità di accompagnamento dalla data di cessazione del ricovero (cfr domanda di ricostituzione ed AP70 - All 6); Deduceva che il ricorrente possedeva tutti i requisiti sanitari e socio economici per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal mese di agosto 2024, essendo stato riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29/03/2021 ed essendo stato ricoverato in strutture ospedaliere a carico dello Stato, dalla medesima data ad oggi, esclusivamente dal mese di agosto 2023 al 17/07/2024, così come dichiarato nel mod. AP70 (All 6) e nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti (All 5); Pertanto, premesso che era stato costretto a ricorrere alla giustizia onde ottenere dall' i ratei di indennità di accompagnamento CP_1 arretrati non avendo l' istituto previdenziale, nonostante le istanze presentate, provveduto spontaneamente, adiva questo Tribunale per ottenere la condanna dell' convenuto alla corresponsione di CP_1 quanto dovuto permanendo le condizioni sanitarie e di erogabilità che documentava. Instauratosi il contraddittorio l' , ritualmente citato, si costituiva chiedendo CP_1 la cessata materia. Nel corso del giudizio la parte ricorrente , confermata l' avvenuta liquidazione degli arretrati in epoca successiva al deposito del ricorso notificato, aderiva alla declaratoria di cessata materia del contendere chiedendo tuttavia la condanna del convenuto a versare le spese.
All'odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto della parte Nte
ricorrente da parte dell' deve essere dichiarata la cessazione della materia CP_1 del contendere (c.f.r. provvedimento di liquidazione dei benefici con liquidità di Settembre 2025). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a Nte
permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' ha provveduto ad erogare quanto richiesto in sede amministrativa ma solo CP_1
a seguito della presentazione del ricorso e della relativa notifica. Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che i crediti richiesti sono stati liquidati solo a seguito della presentazione del ricorso giudiziale e della relativa notifica, le spese vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00, CP_1 comprensivi di spese generali, oltre iva e cpa, con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 12/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero.
Sent. n. ………. Cron. n. …….
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
All'udienza del 12/12/2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note in atti, ha pronunciato, mediante lettura contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n 13961 /2025 del ruolo generale, avente ad oggetto: ratei indennità di accompagnamento successivi ad omologa
T R A
, rappresentato e difeso dall' avv. GAMBARDELLA Parte_1
ES , in virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio, come in atti, elettivamente domicilia,
- ricorrente-
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rapp.to e difeso, come in atti dal funzionario Antonio Minucci;
resistente-
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.6.2025 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di avere i requisiti sanitari e di erogabilità per ottenere l'indennità di accompagnamento, esponeva che la stessa gli era stata ingiustamente negata in sede amministrativa e poi accertata come dovuta a seguito di ricorso di a.t.p. conclusosi, al fine, con Nte
decreto di omologazione positivo del 16/11/2023 rgn 9440/2022 (All 7 al ricorso) che riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 29/03/2021; che dal luglio 2023 al 17/07/2024 il ricorrente era stato ricoverato a titolo gratuito presso la casa di cura “Casa del Sole” a titolo gratuito e, pertanto, avendo comunicato all tale situazione CP_1 di incompatibilità nel mod. AP70, l'istituto aveva erogato la prestazione fino alla data del ricovero (cfr mod. TE08 – All 9); che in data 05/02/2025 l'istante presentava domanda di ricostituzione n. 9113000218731 della prestazione cat inv civ. n. 044-510607858001, allegando mod. AP70 in cui si indicavano i periodi di ricovero e piu precisamente si evidenziava che il ricovero nella casa di cura era cessato in data 17/07/2024, deduceva che era stato pertanto richiesto il ripristino dei pagamenti dell'indennità di accompagnamento dalla data di cessazione del ricovero (cfr domanda di ricostituzione ed AP70 - All 6); Deduceva che il ricorrente possedeva tutti i requisiti sanitari e socio economici per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal mese di agosto 2024, essendo stato riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29/03/2021 ed essendo stato ricoverato in strutture ospedaliere a carico dello Stato, dalla medesima data ad oggi, esclusivamente dal mese di agosto 2023 al 17/07/2024, così come dichiarato nel mod. AP70 (All 6) e nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti (All 5); Pertanto, premesso che era stato costretto a ricorrere alla giustizia onde ottenere dall' i ratei di indennità di accompagnamento CP_1 arretrati non avendo l' istituto previdenziale, nonostante le istanze presentate, provveduto spontaneamente, adiva questo Tribunale per ottenere la condanna dell' convenuto alla corresponsione di CP_1 quanto dovuto permanendo le condizioni sanitarie e di erogabilità che documentava. Instauratosi il contraddittorio l' , ritualmente citato, si costituiva chiedendo CP_1 la cessata materia. Nel corso del giudizio la parte ricorrente , confermata l' avvenuta liquidazione degli arretrati in epoca successiva al deposito del ricorso notificato, aderiva alla declaratoria di cessata materia del contendere chiedendo tuttavia la condanna del convenuto a versare le spese.
All'odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto della parte Nte
ricorrente da parte dell' deve essere dichiarata la cessazione della materia CP_1 del contendere (c.f.r. provvedimento di liquidazione dei benefici con liquidità di Settembre 2025). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a Nte
permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' ha provveduto ad erogare quanto richiesto in sede amministrativa ma solo CP_1
a seguito della presentazione del ricorso e della relativa notifica. Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che i crediti richiesti sono stati liquidati solo a seguito della presentazione del ricorso giudiziale e della relativa notifica, le spese vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00, CP_1 comprensivi di spese generali, oltre iva e cpa, con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 12/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero.