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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/09/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2639/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Filomena Draicchio, giusta procura speciale Parte_1 alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Paolo
Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo, avente n.r.g. 3008/2023, del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel Controparte_2 predetto procedimento, ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra ha diritto all'indennità di accompagnamento e al Parte_1 riconoscimento dello stato di portatrice di handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 L. 104/1992 a far data
pagina 1 di 4 Con dalla domanda amministrativa o dalla data che il Sig. riterrà di giustizia;
b) Condannare l'Ente resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento; …”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 30860 del
2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. officiato nel Controparte_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue:
“La ricorrente , , risulta affetta dalle seguenti patologie: *** demenza media;
** osteoartrosi Parte_1 polidistrettale principalmente a livello di rachide, anche,ginocchia, mani con impossibilità della locomozione e della motricità °°° insufficienza venosa cronica. Le patologie descritte sono andate incontro a peggioramento clinicofunzionale dalla presentazione della domanda amministrativa. Con il nuovo controllo clinico eseguito nell'ambito delle operazioni peritali ho rilevato un complesso morboso a carico della ricorrente tale da rendere impossibile sia lo svolgimento degli atti della vita quotidiana che di deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore La ricorrente, sig.ra Pt_1
pertanto trovandosi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non
[...] essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di assistenza continua ( indennità di accompagnamento : art.1 L 21/11/1988 n. 508 ). Inoltre la ricorrente è affetta da handicap in situazione di gravità pagina 2 di 4 ex artt 3, comma 3 e 33 della legge n.104/1992. Concludo affermando che sulla base della nuova visita medica peritale e della nuova documetazione sanitaria può essere modificato il giudizio già espresso nella prima fase di giudizio
( n. 3008/2023) La sig.ra si trova nella condizioni previste dalla legge per usufruire dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e ex artt 3, comma 3 e 33 della legge n.104/1992. La decorrenza: presumibilmente dalla presentazione della nuova documentazione sanitaria [ novembre 2024].” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 28.3.2025).
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della vita Parte_1 quotidiana e bisognevole di assistenza continua ed, altresì, affetta da condizione di disabilità ex art. 3, co.3, L. n.104/1992, dal mese di novembre 2024.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a novembre 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario per Parte_1 godere dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) da novembre 2024.
Non può, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez.
Lav. n. 17787/2020).
3. La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per la fruizione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) da novembre 2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 4 di 4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2639/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Filomena Draicchio, giusta procura speciale Parte_1 alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Paolo
Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo, avente n.r.g. 3008/2023, del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel Controparte_2 predetto procedimento, ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra ha diritto all'indennità di accompagnamento e al Parte_1 riconoscimento dello stato di portatrice di handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 L. 104/1992 a far data
pagina 1 di 4 Con dalla domanda amministrativa o dalla data che il Sig. riterrà di giustizia;
b) Condannare l'Ente resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento; …”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 30860 del
2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. officiato nel Controparte_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue:
“La ricorrente , , risulta affetta dalle seguenti patologie: *** demenza media;
** osteoartrosi Parte_1 polidistrettale principalmente a livello di rachide, anche,ginocchia, mani con impossibilità della locomozione e della motricità °°° insufficienza venosa cronica. Le patologie descritte sono andate incontro a peggioramento clinicofunzionale dalla presentazione della domanda amministrativa. Con il nuovo controllo clinico eseguito nell'ambito delle operazioni peritali ho rilevato un complesso morboso a carico della ricorrente tale da rendere impossibile sia lo svolgimento degli atti della vita quotidiana che di deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore La ricorrente, sig.ra Pt_1
pertanto trovandosi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non
[...] essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di assistenza continua ( indennità di accompagnamento : art.1 L 21/11/1988 n. 508 ). Inoltre la ricorrente è affetta da handicap in situazione di gravità pagina 2 di 4 ex artt 3, comma 3 e 33 della legge n.104/1992. Concludo affermando che sulla base della nuova visita medica peritale e della nuova documetazione sanitaria può essere modificato il giudizio già espresso nella prima fase di giudizio
( n. 3008/2023) La sig.ra si trova nella condizioni previste dalla legge per usufruire dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e ex artt 3, comma 3 e 33 della legge n.104/1992. La decorrenza: presumibilmente dalla presentazione della nuova documentazione sanitaria [ novembre 2024].” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 28.3.2025).
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della vita Parte_1 quotidiana e bisognevole di assistenza continua ed, altresì, affetta da condizione di disabilità ex art. 3, co.3, L. n.104/1992, dal mese di novembre 2024.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a novembre 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario per Parte_1 godere dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) da novembre 2024.
Non può, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez.
Lav. n. 17787/2020).
3. La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per la fruizione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) da novembre 2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 4 di 4