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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Giuseppe G. Infantini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3826/2022 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1432/2022, deliberata il
8.2.2022 e pubblicata il 10.2.2022 (n. 33673/2017 RG); opposizione all'esecuzione;
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._4
nato a [...] il [...], c.f. ; CP_3 C.F._5 difesi dall'avv. Assunta Catapano (c.f. ) C.F._6 domicilio telematico: Email_1
APPELLANTE
E
, Controparte_4
(p.i. ), difesa dall'avv. Leopoldo Maddaluno (c.f. P.IVA_1
) C.F._7 domicilio telematico: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza impugnata nei termini seguenti.
“Con atto di citazione, notificato in data 20.2.2017, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso CP_1 CP_2 CP_3
l'atto di precetto notificato in data 8.11.20217, sulla base del D.I. n. 8212/2016 emesso il 4.11.2016 e munito di formula esecutiva il 16.10.2017, per il pagamento della somma di € 24.563,00 oltre interessi, spese ed accessori.
Hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità del defunto padre dopo aver accettato l'eredità del congiunto con Persona_1 beneficio di inventario, e dunque intra vires. Hanno chiesto l'annullamento dell'atto di precetto e, nel contempo, la sospensione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo, oltre alla condanna al pagamento in favore dell'opponente delle spese, competenze ed onorari.
Si è costituita la ditta individuale Controparte_4 Controparte_4 eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità nonché l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, chiedendo il rigetto integrale della domanda e delle eccezioni formulate.”
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue
“a) rigetta l'opposizione;
b) condanna gli opponenti a pagare le spese di lite in favore della parte opposta, liquidandole in euro 2.600,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi, con attribuzione al difensore antistatario.”.
, , , ed Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
hanno proposto appello a questa Corte, ne hanno argomentato CP_3
i motivi a sostegno ed hanno concluso affinchè:
“Voglia l'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza nr.
1432/2022 depositata in data 10/02/2022, emessa dal Tribunale di NAPOLI in composizione monocratica, Giudice Unico dott.ssa Stanzione Mariarosaria, dichiarare la nullità del precetto opposto in I grado, per difetto di legittimazione passiva degli opponenti e comunque infondate nel merito in fatto e in diritto per le ragioni su esposte
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IV sezione civile
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA co me per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”.
Lo ha contestato l'impugnazione avversa ed Controparte_4 ha concluso:
“Perché l'adita Corte voglia:
A) dichiarare l'appello interposto dai signori Parte_1 Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n° 1432/2022
[...] CP_2 CP_3 inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto e diritto;
B) confermare la sentenza n° 1432/2022 resa dal Tribunale di Napoli con condanna degli appellanti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con ordinanza in data 21.12.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 10.6.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
L'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 CP_1
ed è inammissibile. CP_2 CP_3
La domanda proposta dagli opponenti, in primo grado, è consistita nell'opposizione all'atto di precetto, notificato dalla ditta Controparte_4 unitamente al titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 8212/2016 del
[...]
Tribunale di Napoli n. 32866/2016 RG, recante l'importo di € 24.563,00, oltre interessi e spese). Essi hanno contestato il diritto della creditrice di procedere all'esecuzione nei loro confronti, per le ragioni riportate nell'atto di opposizione medesimo.
La domanda, pertanto, va qualificata come opposizione all'esecuzione
(art. 615 cod. proc. civ.).
Una volta qualificata l'azione di , , Parte_1 Parte_2
ed come opposizione CP_1 CP_2 CP_3
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IV sezione civile all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), va affermata la tardività dell'appello da loro proposto, giacchè non trova applicazione la sospensione del termine per il periodo feriale (1 – 31 agosto 2022), così come prevede l'art. 3 legge 742/1969, in riferimento all'art. 92 comma I r.d. 12/1941 (cd. ordinamento giudiziario).
L'art. 1 legge 742/1969 prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, ma il successivo art. 3 legge
742/1969 stabilisce che la sospensione “… non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12,
…”. Tale ultima norma fa riferimento, tra le altre, alle controversie di opposizione all'esecuzione, alle quali, come già detto, non può applicarsi la sospensione dei termini per il periodo feriale (Cass. n. 21568/2017; Cass. n.
171/2012; Cass. n. 14591/2007; Cass. n. 14601/2004).
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 1432/2022, impugnata in questo giudizio, è stata pubblicata il 10.2.2022 e non risulta notificata, con la conseguenza che è rimasta soggetta al termine per l'appello di sei mesi (art. 327 comma I cod. proc. civ.), che è andato a scadere il 10.8.2022.
L'atto di appello di , , , Parte_1 Parte_2 CP_1
ed è stato notificato a mezzo pec il 9.9.2022 e, CP_2 CP_3 pertanto, oltre il termine utile semestrale suddetto.
La tardività dell'appello è rilevabile d'ufficio e non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass. n. 7634/2022), per cui a nulla rileva la mancata eccezione della ditta appellata, né la sua Controparte_4 partecipazione a questo giudizio di gravame.
Né può trovare applicazione, nella specie, l'art. 101 cod. proc. civ., in relazione al rilievo d'ufficio della decorrenza dei termini per l'appello, da parte di questa Corte.
Infatti, la Corte di legittimità ha predicato che il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo
(artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (Cass. n. 32527/2022;
Cass. n. 15019/2016).
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IV sezione civile
LE SPESE DI CAUSA
Le spese di questo grado restano compensate per intero tra le parti, ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost. n. 77/2018) nell'assenza di eccezione della parte appellata e nel rilievo d'ufficio dell'inammissibilità.
Alla presente pronuncia di inammissibilità del gravame, consegue l'obbligo di , , , ed Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_3 pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002).
P.Q.M.
La Corte di Appello così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da , Parte_1
, , ed;
Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
- compensa tra le parti le spese del secondo grado;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater d.p.r.
115/2002, a carico di , , , Parte_1 Parte_2 CP_1
ed , per il versamento dell'ulteriore CP_2 CP_3 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 30 settembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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