Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 04/05/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 81/2026/GC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
Vittorio RAELI Presidente DO PATUMI Consigliere – relatore Francesco LIGUORI Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 46422 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 134653 del Comune di Bologna nei confronti dell’agente contabile IN IA, nata a [...] il [...], c.f. [...], in riferimento all’imposta di soggiorno riscossa per l’esercizio 2020 a carico dei clienti della struttura ricettiva “Casa Visconti”, avente sede a Bologna, in Strada Maggiore n. 35;
visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore DO Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Antonio Senatore. Non comparsi né l’agente contabile, né l’Amministrazione.
TT
1. In data 4 febbraio 2024, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, dott.ssa Pompilia Pepe, ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il conto giudiziale n. 134653 relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva “Casa Visconti”, avente sede a Bologna, in Strada Maggiore n. 35, per l’esercizio 2020.
Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, quindi depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile.
2. Con relazione del 14 ottobre 2024, il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne aveva chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza in base al disposto di cui all’art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile per il quale “È sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l’esame della gestione, per:
a) i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; […]”;
Il Magistrato relatore nell’analizzare il conto aveva tra l’altro sottolineato che non è firmato dall’agente contabile e che non evidenzia nessuna somma riscossa e versata (c.d. “conto a zero”).
3. In data 14 ottobre 2025 la Procura regionale aveva presentato le proprie conclusioni, innanzitutto rilevando come il Comune di Bologna non avesse adempiuto al disposto di cui all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il quale prevede che, in caso di conto non presentato entro il termine prescritto e compilato d’ufficio dall’amministrazione, la stessa inviti l’agente contabile con atto dell’ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo prima della trasmissione alla Corte dei conti.
La Procura regionale aveva inoltre affermato come i riscontri effettuati dal Comune non fossero esaustivi, in quanto comprovano esclusivamente che l’agente contabile non ha effettuato alcun versamento, non che lo stesso non abbia riscosso, nel 2020, alcuna somma a titolo di imposta di soggiorno; quindi, non sono tali da accertare la correttezza del carico che risulta a “zero”, circostanza che precluderebbe la possibilità di pronunciare il discarico dell’agente contabile.
4. A seguito dell’udienza del 5 novembre 2025 questa Sezione, ritenuto necessario accertare l’effettivo carico del conto giudiziale in questione, nonché invitare l’agente contabile a riconoscerlo e sottoscriverlo, aveva disposto che il Comune di Bologna provvedesse ad accertare l’effettivo carico del conto giudiziale in questione, nonché invitare l’agente contabile a riconoscerlo e sottoscriverlo.
5. Il Comune di Bologna non ha esitato l’ordinanza istruttoria di cui sopra.
6. La Procura regionale il 20 marzo 2026 ha rassegnato le nuove conclusioni con le quali ha chiesto il rinvio della trattazione del presente giudizio in ragione della pendenza attuale del regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 del codice di procedura civile proposto nell’ambito di un diverso giudizio di responsabilità ed avente ad oggetto la sussistenza della giurisdizione contabile in tema di imposta di soggiorno.
7. Nel corso dell’udienza del 15 aprile 2026 la Procura ha confermato le conclusioni in atti.
IR
1. Preliminarmente, dev’essere esaminata l’istanza di rinvio formulata in udienza dal Procuratore regionale.
L’istanza non può essere accolta, in ragione del recente pronunciamento della Corte di cassazione che, a Sezioni unite, ha dichiarato, con ordinanza n. 1527/2026, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in vicenda analoga a quella all’esame del Collegio, in favore della giurisdizione del giudice tributario.
A fronte di tale elemento, il giudizio dev’essere considerato maturo per la decisione. Non è infatti possibile rinviare l’udienza in ragione della mera possibilità che la Corte Suprema muti la propria posizione in materia, ostandovi il principio costituzionale della durata ragionevole dei processi.
2. In via pregiudiziale, questo Collegio procede all’esame d’ufficio dei presupposti della sussistenza della giurisdizione contabile nel giudizio in esame, avente a oggetto il conto presentato dal gestore di una struttura ricettiva.
Per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39 codice della giustizia contabile e 17 dell’allegato 2, per il quale la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione e fondata anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, si richiamano le motivazioni di cui alle sentenze dalla n. 53 alla n. 64 del 2026 di questa Sezione, alle quali si rinvia per una completa ricostruzione della problematica. Inoltre, si rinvia altresì alla recente ordinanza n. 1527/2026 della Corte di cassazione a Sezioni unite, la quale ha affermato che, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili. Ne consegue l’attrazione delle liti fra ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
3. Resta fermo il dovere per l’Amministrazione di attivarsi per l’accertamento e l’eventuale recupero del dovuto secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale.
4. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DO PATUMI Vittorio RAELI
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Depositata in Segreteria il 4 maggio 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
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