TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6758/2022
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all'udienza del 8.10.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
RI TO MA
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Fabrizia Florio CP_1
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione per effetto della corretta anzianità contributiva in quota A e in quota B e con inclusione della esatta retribuzione pensionabile ex art 8 legge 155/81 per periodi di mobilità quale prolungamento della disoccupazione involontaria ex legge n 1115/1968.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.6.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe
-premesso di essere titolare di pensione VO 10057529 dal 07/2008 maturata con il sistema di calcolo retributivo con quota A di 943 contributi e quota
B di 326 contributi - ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione per effetto della corretta anzianità contributiva in quota A e in quota B e con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di mobilità quale prolungamento della disoccupazione involontaria ex legge n 1115/1968, con condanna dell' CP_1 al pagamento del dovuto.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la decadenza CP_1
e la prescrizione dei ratei pregressi. Nel merito ha evidenziato di aver provveduto con provvedimento del 9.5.2024 alla ricostituzione della pensione rideterminando l' anzianità contributiva delle quote A e B rispettivamente a 1031 e 462 contributi settimanali (a fronte delle 943 e 326 settimane acquisite nel calcolo della pensione) e provvedendo al calcolo degli arretrati dovuti nei limiti della decadenza triennale dalla data del 1.7.2019 nella misura di euro 5.810,26
(per un importo a calcolo della pensione di euro 668,48 alla data del
1/2022).
Tanto premesso ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di ricalcolo dell' anzianità contributiva insistendo per l' infondatezza della domanda relativa al ricalcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di mobilità dal 1991 al 1995.
ALl' udierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che alla stregua delle dichiarazioni rese dall' supportate peraltro dalla documentazione esibita, risulta CP_1 che l' ha provveduto con provvedimento del 9.5.2024 alla CP_1 ricostituzione della pensione rideterminando l' anzianità contributiva delle quote A e B rispettivamente a 1031 e 462 contributi settimanali (a fronte delle 943 e 326 settimane acquisite nel calcolo della pensione) e provvedendo al calcolo degli arretrati dovuti nei limiti della decadenza triennale dalla data del 1.7.2019 nella misura di euro 5.810,26 (per un importo a calcolo della pensione di euro 668,48 alla data del 1/2022).
Alla luce di siffatta affermazione, quindi, deve dichiararsi in parte cessata la materia del contendere.
***
Tanto premesso, risulta invece infondata la domanda di inclusione della esatta retribuzione pensionabile ex art 8 legge 155/81 per periodi di mobilità quale prolungamento della disoccupazione involontaria ex legge n
1115/1968.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta CP_1 liquidazione della pensione in godimento, in quanto l avrebbe CP_2 omesso di includere l'esatta retribuzione pensionabile per i periodi di mobilità quale prolungamento della disoccupazione involontaria ex legge n
1115/1968; tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981. Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Tanto premesso dall'estratto contributivo della ricorrente si evince CP_1 che la stessa ha fruito dal 28.4.1991 sino al 10.8.1991 del trattamento di disoccupazione e, successivamente a quella data, del trattamento di mobilità.
Questo sarebbe avvenuto, secondo il ricorrente, in virtù della trasformazione ope legis del trattamento goduto sino a quel momento in trattamento di mobilità.
Le allegazioni attoree non appaiono tuttavia sufficienti a ritenere la sussistenza dell'errore lamentato.
Infatti non vi è prova in atti che il periodo di contribuzione figurativa
-descritto, nell'estratto contributivo, come “mobilità/trattam. simil.”- sia assimilabile al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla l.
n. 1115/1968.
Non si rinvengono pertanto le ragioni a fondamento della domanda.
La solo parziale fondatezza del ricorso ed il riconoscimento (nei limiti del dovuto) della dedotta pretesa sia pure successivamente all'instaurazione del giudizio, costituiscono giustificato motivo per compensare tra le parti la metà delle spese e competenze di causa. La residua metà, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell , parte virtualmente soccombente, con distrazione in favore CP_1 del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.6.2022, così decide:
- Dichiara in parte cessata la materia del contendere.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Condanna l alla rifusione di metà delle spese e competenze del CP_1 giudizio, metà che liquida in euro 750,00 oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. RI TO
MA, procuratore anticipatario;
3. dichiara compensata tra le parti la residua quota delle spese.
Lecce, 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all'udienza del 8.10.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
RI TO MA
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Fabrizia Florio CP_1
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione per effetto della corretta anzianità contributiva in quota A e in quota B e con inclusione della esatta retribuzione pensionabile ex art 8 legge 155/81 per periodi di mobilità quale prolungamento della disoccupazione involontaria ex legge n 1115/1968.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.6.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe
-premesso di essere titolare di pensione VO 10057529 dal 07/2008 maturata con il sistema di calcolo retributivo con quota A di 943 contributi e quota
B di 326 contributi - ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione per effetto della corretta anzianità contributiva in quota A e in quota B e con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di mobilità quale prolungamento della disoccupazione involontaria ex legge n 1115/1968, con condanna dell' CP_1 al pagamento del dovuto.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la decadenza CP_1
e la prescrizione dei ratei pregressi. Nel merito ha evidenziato di aver provveduto con provvedimento del 9.5.2024 alla ricostituzione della pensione rideterminando l' anzianità contributiva delle quote A e B rispettivamente a 1031 e 462 contributi settimanali (a fronte delle 943 e 326 settimane acquisite nel calcolo della pensione) e provvedendo al calcolo degli arretrati dovuti nei limiti della decadenza triennale dalla data del 1.7.2019 nella misura di euro 5.810,26
(per un importo a calcolo della pensione di euro 668,48 alla data del
1/2022).
Tanto premesso ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di ricalcolo dell' anzianità contributiva insistendo per l' infondatezza della domanda relativa al ricalcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di mobilità dal 1991 al 1995.
ALl' udierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che alla stregua delle dichiarazioni rese dall' supportate peraltro dalla documentazione esibita, risulta CP_1 che l' ha provveduto con provvedimento del 9.5.2024 alla CP_1 ricostituzione della pensione rideterminando l' anzianità contributiva delle quote A e B rispettivamente a 1031 e 462 contributi settimanali (a fronte delle 943 e 326 settimane acquisite nel calcolo della pensione) e provvedendo al calcolo degli arretrati dovuti nei limiti della decadenza triennale dalla data del 1.7.2019 nella misura di euro 5.810,26 (per un importo a calcolo della pensione di euro 668,48 alla data del 1/2022).
Alla luce di siffatta affermazione, quindi, deve dichiararsi in parte cessata la materia del contendere.
***
Tanto premesso, risulta invece infondata la domanda di inclusione della esatta retribuzione pensionabile ex art 8 legge 155/81 per periodi di mobilità quale prolungamento della disoccupazione involontaria ex legge n
1115/1968.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta CP_1 liquidazione della pensione in godimento, in quanto l avrebbe CP_2 omesso di includere l'esatta retribuzione pensionabile per i periodi di mobilità quale prolungamento della disoccupazione involontaria ex legge n
1115/1968; tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981. Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Tanto premesso dall'estratto contributivo della ricorrente si evince CP_1 che la stessa ha fruito dal 28.4.1991 sino al 10.8.1991 del trattamento di disoccupazione e, successivamente a quella data, del trattamento di mobilità.
Questo sarebbe avvenuto, secondo il ricorrente, in virtù della trasformazione ope legis del trattamento goduto sino a quel momento in trattamento di mobilità.
Le allegazioni attoree non appaiono tuttavia sufficienti a ritenere la sussistenza dell'errore lamentato.
Infatti non vi è prova in atti che il periodo di contribuzione figurativa
-descritto, nell'estratto contributivo, come “mobilità/trattam. simil.”- sia assimilabile al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla l.
n. 1115/1968.
Non si rinvengono pertanto le ragioni a fondamento della domanda.
La solo parziale fondatezza del ricorso ed il riconoscimento (nei limiti del dovuto) della dedotta pretesa sia pure successivamente all'instaurazione del giudizio, costituiscono giustificato motivo per compensare tra le parti la metà delle spese e competenze di causa. La residua metà, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell , parte virtualmente soccombente, con distrazione in favore CP_1 del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.6.2022, così decide:
- Dichiara in parte cessata la materia del contendere.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Condanna l alla rifusione di metà delle spese e competenze del CP_1 giudizio, metà che liquida in euro 750,00 oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. RI TO
MA, procuratore anticipatario;
3. dichiara compensata tra le parti la residua quota delle spese.
Lecce, 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Francesca Costa