Ordinanza presidenziale 3 marzo 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 11/06/2025, n. 11417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11417 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11763/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11763 del 2023, proposto da RE De CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Tiberia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Frosinone, via Tiburtina, 167;
contro
Formez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Cultura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell’Economia e delle Finanza, il Ministero dell'Interno e l’Avvocatura dello Stato, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di MA RB, NI RU, AL MP e SA NN, non costituiti in giudizio;
1- della graduatoria finale di merito e graduatoria dei vincitori del 24/02/2023 del concorso pubblico per 2293 posti personale non dirigenziale- Codice AMM - (G.U. n. 104 del 31/12/2022), nella parte in cui si attribuisce al ricorrente il punteggio di 27,625 anziché di 28,625;
2 – della graduatoria dei vincitori e graduatoria finale rettificate in data 19/04/2023;
3- del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie;
4- del bando di concorso pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021 – art. 4. c.5. e art 7. c.2;
5- di ogni altro atto connesso, anteriore, conseguente, presupposto e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente impugna, per quanto di suo interesse, la graduatoria finale di merito e la graduatoria finale dei vincitori del concorso in epigrafe indicato, nella parte in cui ella risulta collocata alla posizione 2182 con 27,625 punti, a causa dell’omessa valutazione del titolo di laurea in Giurisprudenza posseduto che, ancorché erroneamente non dichiarato in domanda, la Commissione avrebbe, in tesi, dovuto e potuto comunque considerare, sia perché presente nella piattaforma “Step One 2019”, sia perché titolo necessariamente presupposto ai due Master di primo livello invece correttamente indicati nell’istanza di partecipazione.
2. Il ricorso è fondato su un'unica articolata doglianza così rubricata:
“ Violazione di legge. Violazione art 6 L. 241/90 - Soccorso istruttorio; - violazione dell’art. 18 c. 2 della l. n. 241/1990; - violazione dell’art. 97 della costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei “migliori” e “favor partecipationis” nell’accesso all’impiego nelle p.a.; - eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e travisamento di fatti: nella parte in cui l’amministrazione non ha acquisito d’ufficio e valutato i titoli in possesso del ricorrente nonostante fossero già indicati sul portale di reclutamento step one 2019, valido come “banca dati” di tutte le procedure concorsuali gestite dal Ripam e da Formez. ”.
2.1. In sintesi, il ricorrente si duole dell’omesso soccorso istruttorio e comunque della omessa valutazione da parte della Commissione di un titolo aliunde recuperabile.
3. Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno depositato in atti la documentazione afferente al concorso in esame senza articolare una memoria difensiva.
4. Con ordinanza presidenziale n. 1174 pubblicata il 3 marzo 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, tempestivamente eseguita, come da documentazione in atti.
5. All’udienza pubblica del 3 giugno 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto, in linea con i precedenti di questa Sezione (cfr., ex multis , sent. n. 18932/2023).
6.1. In particolare, il ricorrente ha segnalato con pec del 17 luglio 2023 il mancato inserimento del titolo di laurea nella domanda di partecipazione, sottolineando tuttavia che detto titolo era indicato nell’area personale del portale “Step One” gestito da Formez Pa, senza ottenere alcuna risposta dall’Amministrazione.
6.2. Al riguardo ritiene il Collegio che, nonostante l’omesso caricamento, nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, del titolo di laurea suscettibile di valutazione, tale informazione era acquisibile e comunque già nella disponibilità e conoscenza della Commissione (a cagione della dichiarazione in domanda di due Master di I livello, che necessariamente presuppongono il titolo di laurea), che avrebbe quindi potuto valutare, eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio.
6.3. D’altronde con l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità proprio di regolarizzare o integrare una documentazione carente ed incompleta (come nella fattispecie), nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere.
Donde la illegittimità della condotta serbata dalla Commissione in sede di valutazione dei titoli in relazione alla omessa considerazione del titolo di laurea posseduto dal ricorrente che, invece, andava considerato ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
7. In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto nei modi suindicati.
8. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO