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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. AT PA Presidente dott. IC AV Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 918 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. IC Alfonso Michele Zin contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Verri
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2311/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 15.11.2023 e depositata in data 21.11.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- in via principale e nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2311/2023 pubbl. il 21.11.2023 – n. R.G. 1394/2022, emessa dal Tribunale di Padova, accertata e dichiarata la reale natura dei rapporti intercorsi tra le parti, dichiararsi l'intervenuto accollo del debito di € 18.300,00 Iva inclusa verso Controparte_2 da parte di e per l'effetto tenere manlevata
[...] Controparte_1 da ogni obbligo nei confronti di . Controparte_2 Parte_1
Per l'effetto, anche in accoglimento dell'originaria domanda riconvenzionale, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Controparte_1
€ 10,000,00= quale saldo della fattura n. 39 del 13.05.2021 a favore di
[...] in persona del legala rappresentante pro tempore, oltre ad Controparte_3 interessi come per legge dal dovuto al saldo.
Spese e competenze di causa, di entrambi i gradi del giudizio integralmente refuse”.
Conclusioni di parte appellata:
“* Confermarsi il provvedimento datato 17.12.2024 della Corte d'Appello di Venezia di rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione a pag.15 e/o per quelle che riterrà la
Corte Ill.ma;
* Dichiararsi l'appello inammissibile per violazione dei principi esposti: dall'art.121 cpc della “chiarezza e sinteticità” dell'atto; dall'art. 342 n. 1 cpc stante la non chiara indicazione dei capi della sentenza impugnata;
dell'art. 342 n 2 cpc per mancata e/o confusa “censura alla ricostruzione dei fatti” esposti;
dall'art. 342 n. 3 cpc per mancata indicazione delle “violazione di legge”.
* Rigettarsi tutte le domande avanzate dall'appellante per manifesta infondatezza dei motivi d'appello per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione d'appello, con le conseguenze di legge.
* Confermarsi la sentenza impugnata del Tribunale di Padova n. 2311/2023 publ. il
21.11.2023 nel procedimento RG n.1394/2022.
* Rigettarsi ogni domanda od eccezione nuova che venisse avanzata dall'appellante, riconoscendosi che nessuna domanda nuova od eccezione è stata avanzata dall'appellata nel giudizio di 1° grado.
*In via istruttoria, in caso di mancata dichiarazione d'inammissibilità o manifesta
2 infondatezza dell'appello, disporsi l'ammissione dei 2 capitoli di prova n. 21 e 24 della memoria ex art. 183 n 2 cpc con i testi ivi indicati come da richiesta ribadita nelle p.c. a pag.3 della sentenza impugnata, per le ragioni esposte nelle istanze istruttorie di pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta d'appello.
* Condannarsi l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del procedimento cautelare e di 1° grado come liquidate dal Tribunale, oltre a quelle del grado d'appello come da nota spese che si produrrà”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con contratto concluso in data 15.02.2021, proprietaria del Controparte_1 compendio immobiliare sito in Piazzola sul Brenta (Pd), località Carturo v. Riporti 11, lo concedeva in locazione commerciale a Controparte_2
Con scrittura privata del 09.03.2021 la locatrice autorizzava la conduttrice a far eseguire a i lavori di pavimentazione e di sistemazione delle aree Parte_1 verdi descritti nel preventivo redatto da quest'ultima e sottoscritto dalla stessa e da
[...] il 02.03.2021, per il complessivo importo di €34.600,00, Iva esclusa. Controparte_2
In data 10.03.2021 emetteva la fattura in acconto n. 18 Parte_1 dell'importo di €18.300,00 intestandola a CP_2 Controparte_2
In data 10.05.2021 e Controparte_1 Controparte_2 [...] sottoscrivevano l'accordo trilatero avente il seguente tenore: “[…] Parte_1
preso atto della volontà delle parti di risolvere il Parte_1 contratto di locazione e di cessione di branca d'azienda tra e Controparte_2
si impegna a risolvere a sua volta il contratto del 02/3/2021 in Controparte_1 essere con la società con emissione di nota di accredito Controparte_2 relativamente alla fattura n.18 del 10/3/2021, già emessa. Prenderà successivamente nuovo accordo con la per una fornitura da effettuarsi presso azienda della Controparte_1 stessa, nonché a corrispondere il corrispettivo dei lavori di giardinaggio e potatura eseguiti per conto di manlevandola dagli impegni assunti”. Controparte_2
Sempre in data 10.05.2021 emetteva in favore di Parte_1 la nota di credito n. 38 per l'importo di €18.300,00 e Controparte_2
3 consegnava a tre assegni Controparte_1 Parte_1 bancari, rispettivamente di €3.300,00, €5.000,00 ed €10.000,00, per il complessivo importo di €18.300,00.
Con accordo transattivo stipulato in data 12.05.2021, e Controparte_1 [...] risolvevano il contratto di locazione commerciale. Controparte_2
In data 13.05.2021 emetteva nei confronti di Parte_1 la fattura n. 39 di €18.300,00. Controparte_1
incassava in data 19.05.2021 l'assegno di €3.300,00 ed Parte_1 in data 11.06.2021 quello di €5.000,00 emessi da Controparte_1
Su ricorso di il Tribunale di Padova, con decreto emesso inaudita Controparte_1 altera parte il 19.11.2021, successivamente confermato con ordinanza del 26.01.2022, disponeva il sequestro giudiziario dell'assegno bancario di €10.000,00 emesso da in favore di in quanto Controparte_1 Parte_1 postdatato rispetto alla data della sua compilazione e come tale contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933.
Quindi, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio chiedendo la conferma del sequestro Parte_1 giudiziario dell'assegno bancario postdatato di €10.000,00, in quanto nullo ed assumendo che l'importo di €8.300,00 incassato da era superiore Parte_1 al costo delle opere eseguite da quest'ultima per conto di Controparte_2
Si costituiva , la quale contestava la fondatezza delle Parte_1 domande attoree e chiedeva in via riconvenzionale la condanna di Controparte_1 al pagamento dell'importo di €10.000,00 a saldo dei lavori di cui alla fattura 39 del
13.05.2021.
Il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava il sequestro giudiziario dell'assegno e dichiarava la nullità del contratto trilatero stipulato in data
10.05.2021 per indeterminatezza del suo oggetto e conseguentemente sine titulo i pagamenti eccedenti l'importo di €3.258,42, dovuto per i lavori effettivamente svolti da condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di Parte_1 lite.
4 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto Parte_1 tempestivo appello, con il quale sostiene che il tribunale ha errato nell'interpretare il contenuto del contratto trilatero stipulato in data 10.05.2021 e nel ritenerlo nullo per mancata individuazione dei futuri lavori che si era impegnata ad Controparte_1 affidare all'appellante.
Deduce che in forza di tale contratto si era obbligata a tenere Controparte_1 manlevata dagli impegni assunti nei confronti di Controparte_2 [...] in virtù dell'accordo intervenuto tra queste due ultime società il Parte_1
02.03.2021 ed avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di pavimentazione e di sistemazione delle aree verdi dell'agriturismo Passaia.
Allega che l'espressione “fornitura da effettuarsi presso azienda della stessa”, ivi contenuta, si riferisce alle opere di allargamento della strada di accesso all'immobile, posa dell'illuminazione e scolo delle acque, diverse da quelle testè descritte, che CP_1 avrebbe dovuto affidare a e che sono
[...] Parte_1 individuate nel preventivo successivamente redatto da quest'ultima in data 17.09.2021 per l'importo di €18.700,00, Iva esclusa.
Evidenzia che dalle testimonianze assunte emerge che il debito assunto da
[...] che si è accollato ed oggetto della fattura n. 18 Controparte_2 Controparte_1 del 10.03.2021 di €18.300,00, Iva inclusa, si riferisce non solo ai lavori di allestimento del cantiere e di inizio potatura e diradamento siepi - il cui costo è stato quantificato in
€3.258,42 Iva compresa, in un documento redatto da Parte_1 recante nell'intestazione la seguente dicitura: “CONSUNTIVO LAVORI ESEGUITI PER
CONTO DI CANTIERE AGRITURISMO Controparte_4
PASSAIA IN VIA RIPORTI 11 A CARTURO SUL BRENTA (PD)” -, CP_5 ma anche all'esborso sostenuto dall'appellante per l'acquisto delle mattonelle con cui avrebbe dovuto realizzare la pavimentazione.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
4. L'appello è fondato.
5 4.1 La presente controversia ha per oggetto l'accertamento dell'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante all'assegno n. 0934480047-07, di importo pari ad €10.000,00 con scadenza al 31.12.2021, emesso in data 10.05.2021 da a favore di Controparte_1
Parte_1
4.2 Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia — nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento — è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n.
1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. (Cass., 19/04/1995, n. 4368; Cass.,
24/05/2016, n. 10710). Pertanto, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass., 16/11/1990, n. 10617; Cass., 19/04/1995, n. 4368).
Come è noto, la semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono di per sé dichiarazioni unilaterali astratte, dalle quali non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori (ad es. del pagamento del corrispettivo di una vendita ovvero della restituzione di una somma di denaro ricevuta in mutuo).
Per tale ragione, la dichiarazione (nella quale si risolve la promessa di pagamento o la ricognizione di debito) ha il valore limitato, indicato nell'art. 1988 c.c.: dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, cioè la causa in forza della quale si è promesso il pagamento o si è riconosciuto il debito. Si attua una
6 inversione dell'onere della prova: l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria.
Si suole parlare al riguardo di “astrazione processuale dalla causa”: in sintesi, mentre secondo i principi generali sull'onere della prova, è il creditore che deve provare il titolo costitutivo del suo credito, nel caso della promessa di pagamento o della ricognizione di debito, è colui che promette di pagare (o che si riconosce debitore) che, per sottrarsi al pagamento, deve provare l'inesistenza del titolo (ad es., perché il suo debito non è mai sorto, ovvero è sorto da contratto nullo, ovvero è stato già soddisfatto da un soggetto terzo, ecc.).
4.3 Nel caso in esame risulta ex actis che con contratto concluso in data 15.02.2021,
proprietaria del compendio immobiliare adibito ad agriturismo sito Controparte_1 in Piazzola sul Brenta (Pd), località Carturo v. Riporti 11, lo concedeva in locazione commerciale a la quale il 02.03.2021 commissionava a Controparte_2
i lavori di pavimentazione e di sistemazione delle aree Parte_1 verdi di pertinenza dell'immobile, descritti nel preventivo redatto da quest'ultima, per il complessivo importo di €34.600,00, Iva esclusa, lavori la cui esecuzione veniva autorizzata dalla locatrice con successiva scrittura privata del 09.03.2021.
Nel preventivo sottoscritto da era previsto il pagamento di un Controparte_2 acconto di €15.000,00 al momento della sua firma, di un secondo acconto di €5.000,00 al termine della posa in opera della pavimentazione e del saldo di €14.600,00 in tre rate con scadenza 31.05.2021, 31.07.2021 e 30.09.2021.
Per tale ragione in data 10.03.2021 emetteva a carico Parte_1 della conduttrice la fattura in acconto n. 18 dell'importo di €15.000,00, oltre Iva.
Sennonché con accordo transattivo stipulato in data 12.05.2021 e Controparte_1 decidevano di risolvere il contratto di locazione commerciale. Controparte_2
Nel citato accordo si accollava con effetto liberatorio i debiti Controparte_1 assunti da nei confronti dei terzi, sorti in dipendenza della Controparte_2 conduzione dell'immobile per i titoli riportati in un elenco analitico, nel quale non veniva però inserito il contratto di appalto stipulato dalla conduttrice con Parte_1
[...]
7 Quest'ultimo rapporto costituisce invero l'oggetto dell'accordo trilatero sottoscritto solo due giorni prima, vale a dire il 10.05.2021, tra Immobiliare Treci s.r.l. Ventuno
Ristorazione s.r.l. e la quale, essendo a conoscenza Parte_1 della volontà degli altri contraenti di risolvere il contratto di locazione, si è impegnata a risolvere a sua volta il contratto del 02.03.2021 concluso con e Controparte_2 ad emettere a favore di quest'ultima una nota di accredito a storno integrale della fattura n.
18 del 10.03.2021, a fronte dell'impegno assunto da di Controparte_1
“corrispondere il corrispettivo dei lavori di giardinaggio e potatura eseguiti per conto di manlevandola dagli impegni assunti” ed a concludere con Controparte_2
l'odierna appellante un nuovo contratto “per una fornitura da effettuarsi presso azienda della stessa” (v. doc. 16 fascicolo di primo grado di parte attrice).
In pari data ha consegnato a tre Controparte_1 Parte_1 assegni bancari, rispettivamente dell'importo di €3.300,00, di €5.000,00 e di €10.000,00, per l'ammontare complessivo €18.300,00, coincidente con quello riportato nella fattura n.
18 del 10.03.2021 e nella nota di accredito.
Tre giorni dopo (vale a dire il 13.05.2021) ha emesso Parte_1 nei confronti di la fattura n. 39 di €18.300,00, che è stata Controparte_1 parzialmente saldata, con l'incasso in data 19.05.2021 ed in data 11.6.2021 dei due assegni rispettivamente di €3.300,00 e di €5.000,00.
La tesi sostenuta da e condivisa dal tribunale è che con la Controparte_1 sottoscrizione dell'accordo trilatero si è obbligata a pagare i lavori Controparte_1 di giardinaggio e potatura eseguiti da su incarico di Parte_1
e ad affidargli nuovi lavori, non meglio specificati, sino alla Controparte_2 concorrenza dell'importo di €18.300,00 riportato nella fattura n.18/2021 stornata con la nota di accredito.
La clausola che prevede la stipula di un futuro contratto è stata ritenuta nulla per indeterminatezza del suo oggetto, e poiché nel Parte_1 documento succitato da lei stessa redatto, ha quantificato in €3.258,42 Iva compresa, il costo complessivo dei lavori di giardinaggio e potatura eseguiti per conto della conduttrice, il giudice di prime cure ha qualificato come indebito l'incasso da parte dell'appellante di quanto eccede tale importo.
8 Così opinando, il tribunale ha omesso però di rilevare che si è Controparte_1 obbligata non solo a “corrispondere il corrispettivo dei lavori di giardinaggio e potatura eseguiti per conto di ma più in generale a tenere indenne la Controparte_2 conduttrice dagli obblighi che aveva assunto nei confronti di Parte_1
come si evince dal tenore letterale della parte finale della clausola (“manlevandola
[...] dagli impegni assunti”).
E tra questi figura in primo luogo l'obbligo a carico di di Controparte_2 corrispondere a la somma di €15.000,00 oltre Iva a Parte_1 titolo di acconto.
L'obiezione sollevata dall'appellata che la controparte non avrebbe provato di aver eseguito ulteriori lavori all'infuori di quelli di giardinaggio e potatura è smentita dalle testimonianze assunte, essendo emerso dalle dichiarazioni rese da – ovverosia la persona Testimone_1 che aveva ricevuto dall'allora amministratore unico di la procura a Controparte_1 rappresentarlo nella controversia insorta con la conduttrice dell'immobile - che aveva proceduto all'acquisto delle mattonelle che Parte_1 Parte_1 avrebbe dovuto posare, se non fosse intervenuta la risoluzione del contratto.
E se è vero che quest'ultima non ha prodotto alcun documento che attesti i costi da lei sostenuti per effettuare detto acquisto, si deve però considerare che i tre assegni emessi dall'appellata, che valgono come promessa di pagamento determinata nel quantum, dispensano il creditore dall'onere non solo di provare il rapporto fondamentale, ma anche di dimostrare l'effettivo ammontare della somma pretesa.
A fronte della circostanza che ha dato prova di aver Parte_1 sostenuto ulteriori costi oltre a quelli indicati nel documento da lei stessa redatto, sia pure senza produrre alcun documento che ne attesti l'effettivo ammontare, era onere di dimostrare, per sottrarsi al pagamento, che tali costi non coprivano Controparte_1
l'importo dei tre assegni emessi, onere che non è stato assolto.
E' poi irrilevante che le piastrelle non siano state consegnate, perché tale circostanza non è imputabile a bensì alla decisione presa dalla locatrice e Parte_1 conduttrice dell'immobile di risolvere il contratto di locazione commerciale, con conseguente caducazione del contratto di appalto stipulato dalla conduttrice con l'appellante.
9 In ogni caso, assume carattere dirimente il rilievo che si era Controparte_2 obbligata al momento della sottoscrizione del contratto concluso con Parte_1
a corrisponderle un acconto di €15.000,00 oltre Iva e
[...] Controparte_1
oggetto della fattura n. 18 del 10.03.2021, e che successivamente
[...] Controparte_1 si è obbligata a manlevare la conduttrice dagli impegni assunti, e quindi a pagare tale
[...] fattura.
L'interpretazione dell'accordo trilatero del 10.05.2021 fornita da Parte_1
secondo cui essa prestò il proprio consenso alla risoluzione del contratto di Parte_1 appalto, rinunciando quindi a percepire il corrispettivo pattuito e liberando
[...] dall'obbligo di corrisponderle l'acconto di €15.000,00 oltre Iva, alla Controparte_2 condizione che si accollasse il relativo debito, oltre ad essere Controparte_1 coerente con il senso letterale delle parole utilizzate ed al contenuto complessivo del documento, trova riscontro nello scambio della corrispondenza intercorsa tra le parti.
In particolare, va evidenziato che il contenuto del contratto (v. doc. 16 del fascicolo di primo grado della attrice) coincide esattamente con lo schema di accordo che il dott.
predispose ed inviò a legale rappresentante di Tes_1 Controparte_6 [...]
con mail del 06.05.2021 (v. doc. 15 del fascicolo di primo grado Parte_1 della convenuta), ma diverge dallo schema che sempre il dott. inviò a Tes_1 CP_1 con mail del 10.05.2021, perché in quest'ultimo è scritto che l'appellata si
[...] sarebbe impegnata a corrispondere il corrispettivo della nuova fattura di €18.300,00 + Iva, che sarebbe stata emessa dall'appellante, specificando che tale fattura concerneva i “lavori già eseguiti di giardinaggio e potatura, comprensivi i nuovi che andrà ad eseguire” facendo quest'ultima locuzione chiaramente riferimento alla nuova “fornitura da effettuarsi presso la azienda della stessa” che avrebbe dovuto costituire oggetto di un futuro accordo tra le parti (v. doc. 16 del fascicolo di primo grado della convenuta).
Ora, come è noto, l'art. 1362 c.c. prevede che nell'interpretare il contratto si debba indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti, e nel far ciò non si può assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo significato obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona.
Infatti, la volontà negoziale da ricercare nell'interpretazione del contratto, non è quella individuale del proponente o del dichiarante, ma quella comune che è stata o che deve
10 ritenersi trasfusa anche solo implicitamente nel contratto e, conseguentemente, non si deve cercare o chiarire la personale intenzione di ciascuna parte ma quel tanto delle rispettive intenzioni che si siano fuse, venendo così a dar luogo a quella comune volontà che costituisce la legge del contratto (v. Cass. n. 7937 del 29/09/1994).
Nel contratto sottoscritto dalle parti è esplicitato l'obbligo a carico di Controparte_1 di tenere indenne dagli impegni che quest'ultima aveva
[...] Controparte_2 contratto nei confronti di i quali, per quanto in Parte_1 precedenza illustrato, non si esaurivano in quello di pagare i meri lavori di potatura e giardinaggio sino a quel momento eseguiti.
In aggiunta a questo obbligo ha assunto anche quello di affidare dei Controparte_1 lavori futuri a com'è reso palese dall'utilizzo della Parte_1 congiunzione “nonché”.
Ed in effetti in data 17.09.2021 quest'ultima società predispose un preventivo avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di allargamento della strada di accesso all'immobile, posa dell'illuminazione e scolo delle acque, che però non fu accettato da Controparte_1 in quanto ritenuto eccessivamente oneroso.
[...]
Se può condividersi la valutazione espressa dal tribunale in ordine alla nullità della pattuizione concernente la stipula di un futuro contratto per la realizzazione di tali opere, per l'indeterminatezza del suo oggetto, non sfugge invece a censura l'interpretazione prospettata dal tribunale in merito al contenuto dell'altra parte dell'accordo trilatero del
10.05.2021, laddove afferma che i tre assegni emessi da erano Controparte_1 destinati per la maggior parte al pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori futuri che si era impegnata a commissionare a Parte_1 perché l'accordo sottoscritto dalle parti, a differenza dello schema di contratto trasmesso a con mail del 10.05.2021, non fa alcun riferimento ai tre assegni, Controparte_1 non contiene alcuna espressione da cui inferire il collegamento tra la loro consegna ed i futuri lavori, né quantifica in termini economici il loro costo e la portata del concorrente obbligo di manleva assunto dall'appellata.
Infine si rileva che l'interpretazione prospettata dall'appellante non è contraddetta dal comportamento tenuto successivamente alla conclusione del contratto dal legale rappresentante di il cui convincimento soggettivo in ordine alla Controparte_1
11 portata degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto trilatero – convincimento che è conforme al contenuto della bozza trasmessagli dal dott. , la quale però non è Per_1 stata trasfusa nell'accordo sottoscritto dalle parti - non è idoneo a sovvertire quello che è il suo significato obiettivo, alla stregua di una diligente valutazione.
In definitiva in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dall'appellante, va condannata a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di €10.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) accertata e dichiarata l'esistenza e validità del rapporto contrattuale sottostante all'emissione dei tre assegni della n. 0934480045-05 di Controparte_7
€3.500,00, n. 0934480046-06 di €5000,00 e n. 0934480047-07 di €10.000,00, condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€10.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna a rifondere a le CP_1 CP_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €3.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
IC AV
Il Presidente
12 AT PA
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. AT PA Presidente dott. IC AV Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 918 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. IC Alfonso Michele Zin contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Verri
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2311/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 15.11.2023 e depositata in data 21.11.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- in via principale e nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2311/2023 pubbl. il 21.11.2023 – n. R.G. 1394/2022, emessa dal Tribunale di Padova, accertata e dichiarata la reale natura dei rapporti intercorsi tra le parti, dichiararsi l'intervenuto accollo del debito di € 18.300,00 Iva inclusa verso Controparte_2 da parte di e per l'effetto tenere manlevata
[...] Controparte_1 da ogni obbligo nei confronti di . Controparte_2 Parte_1
Per l'effetto, anche in accoglimento dell'originaria domanda riconvenzionale, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Controparte_1
€ 10,000,00= quale saldo della fattura n. 39 del 13.05.2021 a favore di
[...] in persona del legala rappresentante pro tempore, oltre ad Controparte_3 interessi come per legge dal dovuto al saldo.
Spese e competenze di causa, di entrambi i gradi del giudizio integralmente refuse”.
Conclusioni di parte appellata:
“* Confermarsi il provvedimento datato 17.12.2024 della Corte d'Appello di Venezia di rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione a pag.15 e/o per quelle che riterrà la
Corte Ill.ma;
* Dichiararsi l'appello inammissibile per violazione dei principi esposti: dall'art.121 cpc della “chiarezza e sinteticità” dell'atto; dall'art. 342 n. 1 cpc stante la non chiara indicazione dei capi della sentenza impugnata;
dell'art. 342 n 2 cpc per mancata e/o confusa “censura alla ricostruzione dei fatti” esposti;
dall'art. 342 n. 3 cpc per mancata indicazione delle “violazione di legge”.
* Rigettarsi tutte le domande avanzate dall'appellante per manifesta infondatezza dei motivi d'appello per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione d'appello, con le conseguenze di legge.
* Confermarsi la sentenza impugnata del Tribunale di Padova n. 2311/2023 publ. il
21.11.2023 nel procedimento RG n.1394/2022.
* Rigettarsi ogni domanda od eccezione nuova che venisse avanzata dall'appellante, riconoscendosi che nessuna domanda nuova od eccezione è stata avanzata dall'appellata nel giudizio di 1° grado.
*In via istruttoria, in caso di mancata dichiarazione d'inammissibilità o manifesta
2 infondatezza dell'appello, disporsi l'ammissione dei 2 capitoli di prova n. 21 e 24 della memoria ex art. 183 n 2 cpc con i testi ivi indicati come da richiesta ribadita nelle p.c. a pag.3 della sentenza impugnata, per le ragioni esposte nelle istanze istruttorie di pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta d'appello.
* Condannarsi l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del procedimento cautelare e di 1° grado come liquidate dal Tribunale, oltre a quelle del grado d'appello come da nota spese che si produrrà”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con contratto concluso in data 15.02.2021, proprietaria del Controparte_1 compendio immobiliare sito in Piazzola sul Brenta (Pd), località Carturo v. Riporti 11, lo concedeva in locazione commerciale a Controparte_2
Con scrittura privata del 09.03.2021 la locatrice autorizzava la conduttrice a far eseguire a i lavori di pavimentazione e di sistemazione delle aree Parte_1 verdi descritti nel preventivo redatto da quest'ultima e sottoscritto dalla stessa e da
[...] il 02.03.2021, per il complessivo importo di €34.600,00, Iva esclusa. Controparte_2
In data 10.03.2021 emetteva la fattura in acconto n. 18 Parte_1 dell'importo di €18.300,00 intestandola a CP_2 Controparte_2
In data 10.05.2021 e Controparte_1 Controparte_2 [...] sottoscrivevano l'accordo trilatero avente il seguente tenore: “[…] Parte_1
preso atto della volontà delle parti di risolvere il Parte_1 contratto di locazione e di cessione di branca d'azienda tra e Controparte_2
si impegna a risolvere a sua volta il contratto del 02/3/2021 in Controparte_1 essere con la società con emissione di nota di accredito Controparte_2 relativamente alla fattura n.18 del 10/3/2021, già emessa. Prenderà successivamente nuovo accordo con la per una fornitura da effettuarsi presso azienda della Controparte_1 stessa, nonché a corrispondere il corrispettivo dei lavori di giardinaggio e potatura eseguiti per conto di manlevandola dagli impegni assunti”. Controparte_2
Sempre in data 10.05.2021 emetteva in favore di Parte_1 la nota di credito n. 38 per l'importo di €18.300,00 e Controparte_2
3 consegnava a tre assegni Controparte_1 Parte_1 bancari, rispettivamente di €3.300,00, €5.000,00 ed €10.000,00, per il complessivo importo di €18.300,00.
Con accordo transattivo stipulato in data 12.05.2021, e Controparte_1 [...] risolvevano il contratto di locazione commerciale. Controparte_2
In data 13.05.2021 emetteva nei confronti di Parte_1 la fattura n. 39 di €18.300,00. Controparte_1
incassava in data 19.05.2021 l'assegno di €3.300,00 ed Parte_1 in data 11.06.2021 quello di €5.000,00 emessi da Controparte_1
Su ricorso di il Tribunale di Padova, con decreto emesso inaudita Controparte_1 altera parte il 19.11.2021, successivamente confermato con ordinanza del 26.01.2022, disponeva il sequestro giudiziario dell'assegno bancario di €10.000,00 emesso da in favore di in quanto Controparte_1 Parte_1 postdatato rispetto alla data della sua compilazione e come tale contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933.
Quindi, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio chiedendo la conferma del sequestro Parte_1 giudiziario dell'assegno bancario postdatato di €10.000,00, in quanto nullo ed assumendo che l'importo di €8.300,00 incassato da era superiore Parte_1 al costo delle opere eseguite da quest'ultima per conto di Controparte_2
Si costituiva , la quale contestava la fondatezza delle Parte_1 domande attoree e chiedeva in via riconvenzionale la condanna di Controparte_1 al pagamento dell'importo di €10.000,00 a saldo dei lavori di cui alla fattura 39 del
13.05.2021.
Il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava il sequestro giudiziario dell'assegno e dichiarava la nullità del contratto trilatero stipulato in data
10.05.2021 per indeterminatezza del suo oggetto e conseguentemente sine titulo i pagamenti eccedenti l'importo di €3.258,42, dovuto per i lavori effettivamente svolti da condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di Parte_1 lite.
4 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto Parte_1 tempestivo appello, con il quale sostiene che il tribunale ha errato nell'interpretare il contenuto del contratto trilatero stipulato in data 10.05.2021 e nel ritenerlo nullo per mancata individuazione dei futuri lavori che si era impegnata ad Controparte_1 affidare all'appellante.
Deduce che in forza di tale contratto si era obbligata a tenere Controparte_1 manlevata dagli impegni assunti nei confronti di Controparte_2 [...] in virtù dell'accordo intervenuto tra queste due ultime società il Parte_1
02.03.2021 ed avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di pavimentazione e di sistemazione delle aree verdi dell'agriturismo Passaia.
Allega che l'espressione “fornitura da effettuarsi presso azienda della stessa”, ivi contenuta, si riferisce alle opere di allargamento della strada di accesso all'immobile, posa dell'illuminazione e scolo delle acque, diverse da quelle testè descritte, che CP_1 avrebbe dovuto affidare a e che sono
[...] Parte_1 individuate nel preventivo successivamente redatto da quest'ultima in data 17.09.2021 per l'importo di €18.700,00, Iva esclusa.
Evidenzia che dalle testimonianze assunte emerge che il debito assunto da
[...] che si è accollato ed oggetto della fattura n. 18 Controparte_2 Controparte_1 del 10.03.2021 di €18.300,00, Iva inclusa, si riferisce non solo ai lavori di allestimento del cantiere e di inizio potatura e diradamento siepi - il cui costo è stato quantificato in
€3.258,42 Iva compresa, in un documento redatto da Parte_1 recante nell'intestazione la seguente dicitura: “CONSUNTIVO LAVORI ESEGUITI PER
CONTO DI CANTIERE AGRITURISMO Controparte_4
PASSAIA IN VIA RIPORTI 11 A CARTURO SUL BRENTA (PD)” -, CP_5 ma anche all'esborso sostenuto dall'appellante per l'acquisto delle mattonelle con cui avrebbe dovuto realizzare la pavimentazione.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
4. L'appello è fondato.
5 4.1 La presente controversia ha per oggetto l'accertamento dell'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante all'assegno n. 0934480047-07, di importo pari ad €10.000,00 con scadenza al 31.12.2021, emesso in data 10.05.2021 da a favore di Controparte_1
Parte_1
4.2 Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia — nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento — è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n.
1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. (Cass., 19/04/1995, n. 4368; Cass.,
24/05/2016, n. 10710). Pertanto, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass., 16/11/1990, n. 10617; Cass., 19/04/1995, n. 4368).
Come è noto, la semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono di per sé dichiarazioni unilaterali astratte, dalle quali non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori (ad es. del pagamento del corrispettivo di una vendita ovvero della restituzione di una somma di denaro ricevuta in mutuo).
Per tale ragione, la dichiarazione (nella quale si risolve la promessa di pagamento o la ricognizione di debito) ha il valore limitato, indicato nell'art. 1988 c.c.: dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, cioè la causa in forza della quale si è promesso il pagamento o si è riconosciuto il debito. Si attua una
6 inversione dell'onere della prova: l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria.
Si suole parlare al riguardo di “astrazione processuale dalla causa”: in sintesi, mentre secondo i principi generali sull'onere della prova, è il creditore che deve provare il titolo costitutivo del suo credito, nel caso della promessa di pagamento o della ricognizione di debito, è colui che promette di pagare (o che si riconosce debitore) che, per sottrarsi al pagamento, deve provare l'inesistenza del titolo (ad es., perché il suo debito non è mai sorto, ovvero è sorto da contratto nullo, ovvero è stato già soddisfatto da un soggetto terzo, ecc.).
4.3 Nel caso in esame risulta ex actis che con contratto concluso in data 15.02.2021,
proprietaria del compendio immobiliare adibito ad agriturismo sito Controparte_1 in Piazzola sul Brenta (Pd), località Carturo v. Riporti 11, lo concedeva in locazione commerciale a la quale il 02.03.2021 commissionava a Controparte_2
i lavori di pavimentazione e di sistemazione delle aree Parte_1 verdi di pertinenza dell'immobile, descritti nel preventivo redatto da quest'ultima, per il complessivo importo di €34.600,00, Iva esclusa, lavori la cui esecuzione veniva autorizzata dalla locatrice con successiva scrittura privata del 09.03.2021.
Nel preventivo sottoscritto da era previsto il pagamento di un Controparte_2 acconto di €15.000,00 al momento della sua firma, di un secondo acconto di €5.000,00 al termine della posa in opera della pavimentazione e del saldo di €14.600,00 in tre rate con scadenza 31.05.2021, 31.07.2021 e 30.09.2021.
Per tale ragione in data 10.03.2021 emetteva a carico Parte_1 della conduttrice la fattura in acconto n. 18 dell'importo di €15.000,00, oltre Iva.
Sennonché con accordo transattivo stipulato in data 12.05.2021 e Controparte_1 decidevano di risolvere il contratto di locazione commerciale. Controparte_2
Nel citato accordo si accollava con effetto liberatorio i debiti Controparte_1 assunti da nei confronti dei terzi, sorti in dipendenza della Controparte_2 conduzione dell'immobile per i titoli riportati in un elenco analitico, nel quale non veniva però inserito il contratto di appalto stipulato dalla conduttrice con Parte_1
[...]
7 Quest'ultimo rapporto costituisce invero l'oggetto dell'accordo trilatero sottoscritto solo due giorni prima, vale a dire il 10.05.2021, tra Immobiliare Treci s.r.l. Ventuno
Ristorazione s.r.l. e la quale, essendo a conoscenza Parte_1 della volontà degli altri contraenti di risolvere il contratto di locazione, si è impegnata a risolvere a sua volta il contratto del 02.03.2021 concluso con e Controparte_2 ad emettere a favore di quest'ultima una nota di accredito a storno integrale della fattura n.
18 del 10.03.2021, a fronte dell'impegno assunto da di Controparte_1
“corrispondere il corrispettivo dei lavori di giardinaggio e potatura eseguiti per conto di manlevandola dagli impegni assunti” ed a concludere con Controparte_2
l'odierna appellante un nuovo contratto “per una fornitura da effettuarsi presso azienda della stessa” (v. doc. 16 fascicolo di primo grado di parte attrice).
In pari data ha consegnato a tre Controparte_1 Parte_1 assegni bancari, rispettivamente dell'importo di €3.300,00, di €5.000,00 e di €10.000,00, per l'ammontare complessivo €18.300,00, coincidente con quello riportato nella fattura n.
18 del 10.03.2021 e nella nota di accredito.
Tre giorni dopo (vale a dire il 13.05.2021) ha emesso Parte_1 nei confronti di la fattura n. 39 di €18.300,00, che è stata Controparte_1 parzialmente saldata, con l'incasso in data 19.05.2021 ed in data 11.6.2021 dei due assegni rispettivamente di €3.300,00 e di €5.000,00.
La tesi sostenuta da e condivisa dal tribunale è che con la Controparte_1 sottoscrizione dell'accordo trilatero si è obbligata a pagare i lavori Controparte_1 di giardinaggio e potatura eseguiti da su incarico di Parte_1
e ad affidargli nuovi lavori, non meglio specificati, sino alla Controparte_2 concorrenza dell'importo di €18.300,00 riportato nella fattura n.18/2021 stornata con la nota di accredito.
La clausola che prevede la stipula di un futuro contratto è stata ritenuta nulla per indeterminatezza del suo oggetto, e poiché nel Parte_1 documento succitato da lei stessa redatto, ha quantificato in €3.258,42 Iva compresa, il costo complessivo dei lavori di giardinaggio e potatura eseguiti per conto della conduttrice, il giudice di prime cure ha qualificato come indebito l'incasso da parte dell'appellante di quanto eccede tale importo.
8 Così opinando, il tribunale ha omesso però di rilevare che si è Controparte_1 obbligata non solo a “corrispondere il corrispettivo dei lavori di giardinaggio e potatura eseguiti per conto di ma più in generale a tenere indenne la Controparte_2 conduttrice dagli obblighi che aveva assunto nei confronti di Parte_1
come si evince dal tenore letterale della parte finale della clausola (“manlevandola
[...] dagli impegni assunti”).
E tra questi figura in primo luogo l'obbligo a carico di di Controparte_2 corrispondere a la somma di €15.000,00 oltre Iva a Parte_1 titolo di acconto.
L'obiezione sollevata dall'appellata che la controparte non avrebbe provato di aver eseguito ulteriori lavori all'infuori di quelli di giardinaggio e potatura è smentita dalle testimonianze assunte, essendo emerso dalle dichiarazioni rese da – ovverosia la persona Testimone_1 che aveva ricevuto dall'allora amministratore unico di la procura a Controparte_1 rappresentarlo nella controversia insorta con la conduttrice dell'immobile - che aveva proceduto all'acquisto delle mattonelle che Parte_1 Parte_1 avrebbe dovuto posare, se non fosse intervenuta la risoluzione del contratto.
E se è vero che quest'ultima non ha prodotto alcun documento che attesti i costi da lei sostenuti per effettuare detto acquisto, si deve però considerare che i tre assegni emessi dall'appellata, che valgono come promessa di pagamento determinata nel quantum, dispensano il creditore dall'onere non solo di provare il rapporto fondamentale, ma anche di dimostrare l'effettivo ammontare della somma pretesa.
A fronte della circostanza che ha dato prova di aver Parte_1 sostenuto ulteriori costi oltre a quelli indicati nel documento da lei stessa redatto, sia pure senza produrre alcun documento che ne attesti l'effettivo ammontare, era onere di dimostrare, per sottrarsi al pagamento, che tali costi non coprivano Controparte_1
l'importo dei tre assegni emessi, onere che non è stato assolto.
E' poi irrilevante che le piastrelle non siano state consegnate, perché tale circostanza non è imputabile a bensì alla decisione presa dalla locatrice e Parte_1 conduttrice dell'immobile di risolvere il contratto di locazione commerciale, con conseguente caducazione del contratto di appalto stipulato dalla conduttrice con l'appellante.
9 In ogni caso, assume carattere dirimente il rilievo che si era Controparte_2 obbligata al momento della sottoscrizione del contratto concluso con Parte_1
a corrisponderle un acconto di €15.000,00 oltre Iva e
[...] Controparte_1
oggetto della fattura n. 18 del 10.03.2021, e che successivamente
[...] Controparte_1 si è obbligata a manlevare la conduttrice dagli impegni assunti, e quindi a pagare tale
[...] fattura.
L'interpretazione dell'accordo trilatero del 10.05.2021 fornita da Parte_1
secondo cui essa prestò il proprio consenso alla risoluzione del contratto di Parte_1 appalto, rinunciando quindi a percepire il corrispettivo pattuito e liberando
[...] dall'obbligo di corrisponderle l'acconto di €15.000,00 oltre Iva, alla Controparte_2 condizione che si accollasse il relativo debito, oltre ad essere Controparte_1 coerente con il senso letterale delle parole utilizzate ed al contenuto complessivo del documento, trova riscontro nello scambio della corrispondenza intercorsa tra le parti.
In particolare, va evidenziato che il contenuto del contratto (v. doc. 16 del fascicolo di primo grado della attrice) coincide esattamente con lo schema di accordo che il dott.
predispose ed inviò a legale rappresentante di Tes_1 Controparte_6 [...]
con mail del 06.05.2021 (v. doc. 15 del fascicolo di primo grado Parte_1 della convenuta), ma diverge dallo schema che sempre il dott. inviò a Tes_1 CP_1 con mail del 10.05.2021, perché in quest'ultimo è scritto che l'appellata si
[...] sarebbe impegnata a corrispondere il corrispettivo della nuova fattura di €18.300,00 + Iva, che sarebbe stata emessa dall'appellante, specificando che tale fattura concerneva i “lavori già eseguiti di giardinaggio e potatura, comprensivi i nuovi che andrà ad eseguire” facendo quest'ultima locuzione chiaramente riferimento alla nuova “fornitura da effettuarsi presso la azienda della stessa” che avrebbe dovuto costituire oggetto di un futuro accordo tra le parti (v. doc. 16 del fascicolo di primo grado della convenuta).
Ora, come è noto, l'art. 1362 c.c. prevede che nell'interpretare il contratto si debba indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti, e nel far ciò non si può assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo significato obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona.
Infatti, la volontà negoziale da ricercare nell'interpretazione del contratto, non è quella individuale del proponente o del dichiarante, ma quella comune che è stata o che deve
10 ritenersi trasfusa anche solo implicitamente nel contratto e, conseguentemente, non si deve cercare o chiarire la personale intenzione di ciascuna parte ma quel tanto delle rispettive intenzioni che si siano fuse, venendo così a dar luogo a quella comune volontà che costituisce la legge del contratto (v. Cass. n. 7937 del 29/09/1994).
Nel contratto sottoscritto dalle parti è esplicitato l'obbligo a carico di Controparte_1 di tenere indenne dagli impegni che quest'ultima aveva
[...] Controparte_2 contratto nei confronti di i quali, per quanto in Parte_1 precedenza illustrato, non si esaurivano in quello di pagare i meri lavori di potatura e giardinaggio sino a quel momento eseguiti.
In aggiunta a questo obbligo ha assunto anche quello di affidare dei Controparte_1 lavori futuri a com'è reso palese dall'utilizzo della Parte_1 congiunzione “nonché”.
Ed in effetti in data 17.09.2021 quest'ultima società predispose un preventivo avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di allargamento della strada di accesso all'immobile, posa dell'illuminazione e scolo delle acque, che però non fu accettato da Controparte_1 in quanto ritenuto eccessivamente oneroso.
[...]
Se può condividersi la valutazione espressa dal tribunale in ordine alla nullità della pattuizione concernente la stipula di un futuro contratto per la realizzazione di tali opere, per l'indeterminatezza del suo oggetto, non sfugge invece a censura l'interpretazione prospettata dal tribunale in merito al contenuto dell'altra parte dell'accordo trilatero del
10.05.2021, laddove afferma che i tre assegni emessi da erano Controparte_1 destinati per la maggior parte al pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori futuri che si era impegnata a commissionare a Parte_1 perché l'accordo sottoscritto dalle parti, a differenza dello schema di contratto trasmesso a con mail del 10.05.2021, non fa alcun riferimento ai tre assegni, Controparte_1 non contiene alcuna espressione da cui inferire il collegamento tra la loro consegna ed i futuri lavori, né quantifica in termini economici il loro costo e la portata del concorrente obbligo di manleva assunto dall'appellata.
Infine si rileva che l'interpretazione prospettata dall'appellante non è contraddetta dal comportamento tenuto successivamente alla conclusione del contratto dal legale rappresentante di il cui convincimento soggettivo in ordine alla Controparte_1
11 portata degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto trilatero – convincimento che è conforme al contenuto della bozza trasmessagli dal dott. , la quale però non è Per_1 stata trasfusa nell'accordo sottoscritto dalle parti - non è idoneo a sovvertire quello che è il suo significato obiettivo, alla stregua di una diligente valutazione.
In definitiva in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dall'appellante, va condannata a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di €10.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) accertata e dichiarata l'esistenza e validità del rapporto contrattuale sottostante all'emissione dei tre assegni della n. 0934480045-05 di Controparte_7
€3.500,00, n. 0934480046-06 di €5000,00 e n. 0934480047-07 di €10.000,00, condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€10.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna a rifondere a le CP_1 CP_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €3.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
IC AV
Il Presidente
12 AT PA
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