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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/09/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16686/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLEGATI Parte_1 C.F._1
PAOLA e dell'avv. STRADA GABRIELE ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VANNI STEFANO P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice precisa le conclusioni, nel merito, come da prima memoria integrativa (“1) ACCOGLIERE l'istanza di riunione tra il presente procedimento ed il procedimento promosso in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo dal signor , concedendo un CP_2 termine per l'esame delle argomentazioni e documentazione depositata nel procedimento riunito;
2) DISPORRE l'esecuzione del procedimento di mediazione obbligatoria con le caratteristiche di legge;
3) In via prioritaria nel rito: rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito non è fondato su idonea prova scritta ex art. 50 TUB, ovvero per ogni diversa motivazione ritenuta di diritto;
4) Nel merito accertare la nullità delle clausole di cui agli art. 2-7-9 della fideiussione specifica sottoscritta dal signor in data 23/09/2020 ed accertare e dichiarare Controparte_3 l'intervenuta decadenza delle garanzie ex art.1957 c.c. e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti del signor il decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 decreto ingiuntivo n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento RG N.12691/2024; 5) Nel merito accertare e dichiarare in ogni caso la nullità della fideiussione specifica sottoscritta dal signor in data 23/09/2020 per la Parte_1 mancata corretta valutazione del merito creditizio sia dell'obbligazione principale (mutuo chirografario intestato a Pareb Srl in data 23/09/2020) che della fideiussione specifica, ovvero per qualsiasi motivazione venga ritenuta e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti del signor il decreto ingiuntivo opposto, decreto Parte_1 pagina 1 di 8 ingiuntivo n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal 6) Dichiarare nulla e/o inefficace la garanzia fideiussoria prestata dal signor per venir meno della posizione Parte_1 debitoria oggetto di garanzia, ovvero per qualsiasi vicenda caducatoria del mutuo chirografario 26084 intestato a PAREB Srl;
7) In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo nei confronti del signor il decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo Parte_1
n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento RG
N.12691/2024, accertando e dichiarando che alcuna somma deve essere corrisposta dal signor
alla Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa per le Parte_1 ragioni di cui al procedimento monitorio RG12691/2024 Tribunale di Bologna;
8) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”);
- parte convenuta precisa le conclusioni, nel merito, come da in comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3651 pronunciato Parte_1 in data 7 ottobre 2024- ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_1
“opposta” o “ ) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito 1) In via prioritaria nel rito: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito non è fondato su idonea prova scritta ex art. 50 TUB;
2) Nel merito accertare la nullità delle clausole di cui agli art. 2-7-9 della fideiussione specifica sottoscritta dal signor in data Controparte_3 23/09/2020 ed accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza delle garanzie ex art.1957 c.c. e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti del signor
[...]
il decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso Parte_1 dal Tribunale di Bologna nel procedimento RG N.12691/2024; 3) Nel merito accertare e dichiarare in ogni caso la nullità della fideiussione specifica sottoscritta dal signor CP_3
in data 23/09/2020 per la mancata corretta valutazione del merito creditizio sia
[...] dell'obbligazione principale (mutuo chirografario intestato a Pareb Srl in data 23/09/2020) che della fideiussione specifica, ovvero per qualsiasi motivazione venga ritenuta e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti del signor il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal Tribunale di
Bologna nel procedimento RG N.12691/2024; 4) In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo nei confronti del signor il decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo Parte_1
n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento RG
N.12691/2024, accertando e dichiarando che alcuna somma deve essere corrisposta dal signor
alla Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa per le Parte_1 ragioni di cui al procedimento monitorio RG12691/2024 Tribunale di Bologna;
1. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio>>.
2. In particolare Controparte_3
a. rappresenta:
- di essere socio della PAREB Srl, attualmente liquidazione, è che quest'ultima CP_4 aveva ottenuto dalla odierna opposta il mutuo chirografario 26084 sottoscritto in data
23/09/2024 (rectius 23.9.2020), erogato ai sensi dell'art.13 con la garanzia del Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale, per l'importo capitale di euro 60.000,00;
- che contestualmente, in data 23/09/2024 (rectius 23.9.2020), al signor (ed anche Controparte_3 al socio ) veniva richiesta la sottoscrizione di una fideiussione specifica a garanzia CP_2
pagina 2 di 8 del mutuo per la somma di euro 78.000, senza prioritaria escussione nei confronti del debitore principale;
- che la PAREB Srl nel tempo non è stata più in grado di pagare l'ingente rata del mutuo chirografario per cui è causa, inducendo i soci alla messa in liquidazione.
b. Eccepisce:
- preliminarmente, la mancata prova del credito azionato in quanto non è stata prodotta copia integrale dell'estratto conto relativo al mutuo chirografario;
- nullità parziale e, comunque, inefficacia delle clausole conformi allo schema ABI e conseguente intervenuta decadenza delle garanzie personali per violazione dell'art.1957 c.c.;
- nullità della fideiussione per mancata valutazione del merito creditizio
3. Si è costituita l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni: <Voglia il Giudice adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e premessa ogni più opportuna declaratoria di
Legge e del caso: - IN VIA PRELIMINARE – - preso atto, per i motivi esposti in narrativa, della connessione della presente causa a quella n. 17169 R.G. 2024 che verrà chiamata all'udienza del 15 maggio 2025 avanti la medesima Sezione III, Giudice Dott.ssa Daniela Nunno, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo avanzata da
[...]
disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 274, comma 2, c.p.c. per la riunione dei CP_2 due procedimenti;
- concedere, per quanto esposto in premesse, l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto n. 3651 pronunciato dal Giudice del Tribunale di
Bologna in data 7 ottobre 2024 (R.G. 12691/2024) ricorrendone i presupposti di Legge;
- NEL MERITO – - rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto confermando l'opposto decreto;
- respingere le domande tutte - di accertamento, di declaratoria e di condanna - avanzate nei confronti della Banca di Bologna Credito
Cooperativo Società Cooperativa, perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non meritevoli di tutela per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- accertare la legittimità delle ragioni di credito esposte dalla Banca di Bologna Credito Cooperativo
Società Cooperativa, nel ricorso per ingiunzione 9 settembre 2024 e quindi di cui al decreto ingiuntivo n. 3651 pronunciato in data 7 ottobre 2024 (R.G. 12691/2024) dal Giudice del
Tribunale di Bologna, confermando quindi il decreto in ogni sua parte;
- condannare comunque al pagamento in favore dalla Banca di Bologna Credito Parte_1
Cooperativo Società Cooperativa, della somma capitale di Euro 34.359,91, tenuto conto di quanto incassato dalla in data successiva al deposito del ricorso per ingiunzione – o di CP_1 quella diversa che dovesse risultare in corso di causa - oltre ad interessi di mora al tasso convenzionale del 7,233% + 1,50 punti mora sul capitale dal 1 settembre 2024 al saldo effettivo;
- IN OGNI CASO – - condannare l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi del presente procedimento, rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge>>.
4. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, inutilmente tentata una soluzione transattiva ed istruita la causa documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.25, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa da parte delle parti ex art. 281 sexies c.p.c..
5. In via preliminare, va affermata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in quanto l'opponente ha formulato domanda di nullità parziale della fideiussione de qua per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990 (cd Antitrust), volta evidentemente a paralizzare la pretesa del creditore. Deve, inoltre, evidenziarsi che, nel caso in esame, inoltre, la garanzia è stata pattuita in epoca ben successiva al 2005, mentre deve ricordarsi che la pagina 3 di 8 domanda è svolta a seguito dell'istruttoria aperta dalla Banca d'Italia nel 2003 ai sensi degli artt. 2 e 14 L. cit, tesa ad accertare se lo schema di fideiussione, predisposto dall'ABI, potesse o meno, configurare un'intesa restrittiva della concorrenza. Con provvedimento n. 55 del
02.05.2005 la Banca d'Italia, confermando in buona sostanza il parere dell'AGCM del
20.04.2005, disponeva che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990. Va allora precisato che sulla spiegata domanda di nullità sussiste la competenza funzionale della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Milano (ex art. 33 L. 287/1990 come modificato dall'art. 2, co.2, DL 1/2012 conv. con mod. in L. 27/2012). Si evidenzia in ogni caso che, trattandosi di competenza funzionale, ogni questione è soggetta anche al rilievo officioso. Solo come ratio decidendi alternativa alla declaratoria d'incompetenza funzionale ed a voler ritenere esaminabile la domanda di nullità in esame per violazione della normativa cd Antitrust esclusivamente sotto il leviore profilo della eccezione, si osserva quanto segue.
6. Nel merito, va osservato che l'intera materia della nullità derivata delle fideiussioni omnibus per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 ha registrato un autorevole intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che, con pronuncia in data 30 dicembre 2021, n. 41994, allineandosi ad un orientamento già emerso in giurisprudenza, ha sottolineato come la pronuncia di nullità derivata delle fideiussioni contenenti, tra le condizioni contrattuali, clausole analoghe, per contenuto o significato, a quelle che, già predisposte dall'ABI, sono state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, contrastanti con le previsioni dell'art. 2 comma 2, lett. a) e b) della L. n. 287/1990, postuli necessariamente la dimostrazione del nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle, e che, in ogni caso, la soccombenza sotto la scure della nullità per violazione del precetto normativo possa e debba riferirsi solo ed esclusivamente alle clausole viziate. Va peraltro condivisa la giurisprudenza che, anche prima di tale fondamentale pronunciamento, aveva sottolineato che: "Se un'intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti (Tribunale Biella, sez. I, 01/06/2021, n.
239)". Orbene, nel caso di specie, è dato gradatamente rilevare, in senso contrario a quanto sostenuto dall'opponente, e dunque, in funzione del rigetto delle argomentazioni sostenute con l'opposizione proposta:
- l'odierno attore, non può, per il particolare ruolo rivestito all'interno della società, essere considerato "mero consumatore", ovvero utente finale del prodotto che, in ragione della non corretta prassi seguìta dalle imprese bancarie sul mercato, ovvero, a causa delle intese illecite tra esse intervenute, è privato della facoltà di scelta, esercitabile tra più prodotti, e, dunque, della possibilità di accedere a più convenienti composizioni negoziali del proprio interesse. A tutto voler concedere, anche laddove, come sostenuto da parte opponente, la legge in questione fosse applicabile non solo ai "consumatori", ma anche agli "imprenditori", non come compartecipi delle intese illecite (ed è questo il primario significato da attribuirsi all'affermazione, ricorrente, per cui la disciplina anticoncorrenziale si applica, per l'appunto, alle imprese), ma come utenti finali del prodotto fideiussorio, sta di fatto che anche in tale veste, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di aver rivestito, rispetto allo schema negoziale elaborato in dipendenza di illecite intese tra operatori bancari, la qualità di soggetto debole della pagina 4 di 8 transazione e di essere stato privato della possibilità di effettiva scelta tra prodotti concorrenti.
In tal senso è chiarissimo il passaggio contenuto nella pronuncia a Sezioni Unite su citata, la quale, a propria volta, si richiama alle statuizioni contenute nella precedente Cass. SS. UU. n.
2207/2005. Il che non è comunque stato;
- la mera presenza, all'interno dei moduli sottoscritti, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento più volte indicato, ancora non dimostra, indefettibilmente, che le condizioni contrattuali praticate all'opponente da parte della Banca siano state frutto di intese illecite a cui la abbia preso parte. Infatti, sebbene la Corte CP_1 abbia rilevato che la costante utilizzazione, da parte di un istituto di credito, di moduli in cui siano contenute clausole sovrapponibili agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, già di per sé sia espressione e recepimento di una intesa illecita, si è del pari rimarcato che anche laddove la
Banca operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o
1957 c.c., ciò ancora non dimostra la predetta adesione. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti, e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, praticando condizioni "capestro";
- infine, vi è da rilevare che la pronuncia delle Sezioni Unite 30 dicembre 2021 opta chiaramente per la tesi della cd. "nullità per estensione", disciplinata dall'art. 1419 c.c., e pertanto, laddove anche le clausole come qui attenzionate da parte opponente fossero da considerarsi frutto di intesa illecita, si richiede la dimostrazione da parte dell'interessato che "la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma", nel senso che "i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità" (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
7. A ciò si aggiunga che, come ha già statuito in condivisibili pronunce questo Tribunale (v. ex multis, Trib. Bologna n. 64 del 13 gennaio 2022, est. Chierici), la disciplina di cui Per_1 Per_2 alla L. n. 287/1990 riguarda solo le fideiussioni omnibus, mentre non si applica alle fideiussioni specifiche (v. Cass.26847/24: <In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata>>, v., altresì, ex multis, anche T. Bologna, sentenza resa nel procedimento RG 9237/2020, rel. Arceri;
T.
Bologna, 27.09.2022, est. Iovino;
conf. anche l'assai più recente Cass. 657/25).
8. Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che parte opponente, pertanto, non ha idoneamente provato nè la corrispondenza dello schema fideiussorio in esame con quello di cui ai contratti a valle delle intese illecite dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Antitrust, trattandosi peraltro di fideiussione specifica (e non omnibus), né la partecipazione della CP_1 ad intese illecite, peraltro, essendo la fideiussione de qua stata stipulata nel 2020, ovverosia oltre 15 anni dopo il periodo oggetto dell'accertamento delle Autorità Antitrust e Banca di
Italia (v. Cass. n. 1170 del 2025, dove viene espressamente chiarito che: - la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone
pagina 5 di 8 altra e specifica prova”).
La presente considerazione deve ritenersi assorbente rispetto alle doglianze relative all'allegata pattizia deroga alle decadenze di cui all'art. 1957 c.c..
9. Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di mancata prova del credito azionato in quanto non sarebbe stata prodotta copia integrale dell'estratto conto relativo al mutuo chirografario, considerando che all'origine del credito della è stato posto un contratto di mutuo e non CP_1 un contratto di conto corrente, nel quale solo ultimo caso le contestazioni de quibus, almeno in linea teorica, potrebbero trovare aderenza, come rilevato da parte opposta che sottolinea come
<<...a corredo della propria azione monitoria, la non si è limitata a produrre il solo CP_1 certificato ex adverso richiamato (doc. n. 1), ma ha allegato copiosa e probante documentazione: il contratto di mutuo chirografario corredato dal documento di sintesi, dalle condizioni generali e dalla condizioni particolari, con indicazione dei tassi contratti, documento sottoscritto non solo dalla società ma anche dai due soci e (doc. n. Pt_1 CP_2
2); il piano di ammortamento (doc. n. 3); la documentazione relativa al Fondo di Garanzia
(doc. n. 4); la fideiussione specifica dell'odierno opponente (doc. n. 6), oltre ad altri documenti tutti mai contestati da così come non è oggetto di opposizione o Parte_1 contestazione l'ammontare del credito della Banca esposto in sede monitoria...>>.
10. Non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo di doglianza attoreo relativo ad asserita nullità della fideiussione per mancata valutazione del merito creditizio: infondatezza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 124 bis e 120 undecies T.U.B. Testo Unico Bancario. Ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B.13, il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il “consumatore”, a valutare il merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso ovvero ottenute consultando un'apposita banca dati. Tale disposizione è stata introdotta con il D.Lgs 141/2010 in attuazione della Direttiva 2008/48 CE in tema del c.d. prestito responsabile, prevedendo così un obbligo di verifica del merito creditizio al fine di contenere l'erogazione di crediti esorbitanti. Il seguente art. 120 undecies T.U.B.14, introdotto con D.Lgs 72/2016, limita expressis verbis la propria applicazione al solo caso in cui il soggetto finanziato sia consumatore. Parte opposta, pertanto, eccepisce, preliminarmente <che, stante la natura di contraente “professionale” del
la normativa non può trovare applicazione nel caso in esame, con rigetto del motivo di Pt_1 opposizione. In ogni caso, per completezza difensiva, senza rinuncia alla assorbente eccezione, che in ogni caso e comunque le considerazioni avversarie risultano prive di fondamento in quanto: a - la condotta della è stata corretta ed adeguata, incentrata sull'analisi CP_1 dell'affidabilità economico – finanziaria del cliente al fine di conoscere il profilo di rischio legato al finanziamento, condotta improntata alla buona fede, alla diligenza ed alla correttezza quali principi generali del rapporto contrattuale;
b - la ha diligentemente verificato – CP_1 naturalmente allora - il merito creditizio del cliente assumendo una condotta rispettosa dei cd. principi di sana e corretta gestione, punti cardine dell'attività degli imprenditori operanti nel settore del credito;
c - la società debitrice principale e lo stesso sottoscrittore non solo Pt_1 del contratto di garanzia ma anche di quello di mutuo, hanno espressamente dichiarato che
“L'importo del presente finanziamento per il quale si è chiesto l'ammissione alla garanzia del Fondo, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie già garantite… non è superiore a il 25% del fatturato totale del cliente nel 2019” (... doc. n.2.)...accertandosi così una adeguata proporzionalità tra la situazione e l'erogazione, svolgendo un'appropriata ponderazione del rischio;
d - i dati allora forniti dalla società e dai garanti, dati certificati nella dichiarazione dagli stessi resa e comprovati dalle indagini svolte dalla erano CP_1 idonei e sufficienti a determinare la comparente alla erogazione del finanziamento richiesto a favore della società che già operava sul mercato da 10 anni;
e - non fondate, del tutto pagina 6 di 8 generiche e prive di alcun riscontro sono, al contrario, le lamentele che solo oggi l'opponente pretende di anteporre al diritto della Banca. La parte finanziata dovrà dare in giudizio la dimostrazione del danno patito e del nesso causale tra quest'ultimo e l'erogazione di un finanziamento irresponsabile, fornendo la prova positiva che se il finanziatore avesse diversamente valutato il merito creditizio informando di conseguenza il cliente, egli non avrebbe sostenuto il rischio connesso al finanziamento. Prova, questa, smentita nella sostanza dalle stesse dichiarazioni rese al momento della sottoscrizione del contratto. Infine, v'è un ulteriore motivo decisivo che impone, a parere di questa difesa, il rigetto della domanda avversaria di “nullità della fideiussione specifica sottoscritta dal signor in Parte_1 data 23.9.2020 per la mancata corretta valutazione creditizia…”... perché, anche in ipotetico caso di violazione del merito creditizio, la sanzione non riguarderebbe la validità ed efficacia delle obbligazioni contrattuali ma determina, al più, un diritto risarcitorio in capo al contraente, diritto del quale qui il non ha dato alcuna prova né quantificato, né Pt_1 richiesto. L'art. 124 bis T.U.B. non prevede, infatti, un divieto di stipula del contratto di finanziamento in caso di violazione del merito per cui ne va affermata la piena validità anche nell'ipotesi in cui venissero originati da una condotta negligente. A conferma si trova la disciplina dell'art. 1418 c.c. che commina la nullità del contratto nel solo caso di violazione di norme imperative mentre l'obbligo di verifica del merito creditizio, quale onere di comportamento, non rientra nella species delle norme imperative di validità, trattandosi, al contrario, di regola di condotta...>>.
L'odierno giudicante ritiene di condividere le difese di parte convenuta in parte qua.
11. Parte opposta, infine, riconosce che successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione, depositato in data 10 settembre 2024, il 26 settembre 2024, la ha incassato la somma di CP_1
Euro 126,70 quale bonifico pervenuto a favore di Pareb S.r.l. da parte della sua cliente
[...]
e di avere trattenuto tale importo in compensazione sulla maggiore somma Parte_2 dovuta, avendone dato atto al momento della notifica del decreto ingiuntivo. Dichiara, pertanto, in comparsa di costituzione che, operata la dovuta decurtazione, il credito in linea capitale della comparente ammonterebbe ad Euro 34.359,91.
12. Si rileva che eventuali ulteriori medio tempore sopravvenuti pagamenti potranno rilevare in eventuale sede esecutiva.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento a favore di parte opposta di euro
34.359,91, oltre interessi come richiesti in ricorso, sino al saldo effettivo.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. tenendo conto del valore della causa (valore della controversia risulta al momento della domanda ricompreso nella somma di € 34.486,81, v. atto di citazione) e della compressione della fase decisoria (pertanto, si provvederà alla liquidazione secondo i parametri medi per le prime tre fasi e minimi per la quarta, comprendendo in essi la fase di mediazione, tenuto conto altresì della compressione della fase istruttoria).
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 3651 del 2024 e condanna al pagamento a favore della Controparte_5
in persona del l.r.p.t., di euro CP_1 Controparte_1
34.359,91, oltre interessi come richiesti in ricorso, sino al saldo effettivo. pagina 7 di 8 Condanna a rimborsare alla Controparte_5 CP_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 6.163,5 per compensi, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 2 settembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16686/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLEGATI Parte_1 C.F._1
PAOLA e dell'avv. STRADA GABRIELE ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VANNI STEFANO P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice precisa le conclusioni, nel merito, come da prima memoria integrativa (“1) ACCOGLIERE l'istanza di riunione tra il presente procedimento ed il procedimento promosso in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo dal signor , concedendo un CP_2 termine per l'esame delle argomentazioni e documentazione depositata nel procedimento riunito;
2) DISPORRE l'esecuzione del procedimento di mediazione obbligatoria con le caratteristiche di legge;
3) In via prioritaria nel rito: rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito non è fondato su idonea prova scritta ex art. 50 TUB, ovvero per ogni diversa motivazione ritenuta di diritto;
4) Nel merito accertare la nullità delle clausole di cui agli art. 2-7-9 della fideiussione specifica sottoscritta dal signor in data 23/09/2020 ed accertare e dichiarare Controparte_3 l'intervenuta decadenza delle garanzie ex art.1957 c.c. e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti del signor il decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 decreto ingiuntivo n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento RG N.12691/2024; 5) Nel merito accertare e dichiarare in ogni caso la nullità della fideiussione specifica sottoscritta dal signor in data 23/09/2020 per la Parte_1 mancata corretta valutazione del merito creditizio sia dell'obbligazione principale (mutuo chirografario intestato a Pareb Srl in data 23/09/2020) che della fideiussione specifica, ovvero per qualsiasi motivazione venga ritenuta e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti del signor il decreto ingiuntivo opposto, decreto Parte_1 pagina 1 di 8 ingiuntivo n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal 6) Dichiarare nulla e/o inefficace la garanzia fideiussoria prestata dal signor per venir meno della posizione Parte_1 debitoria oggetto di garanzia, ovvero per qualsiasi vicenda caducatoria del mutuo chirografario 26084 intestato a PAREB Srl;
7) In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo nei confronti del signor il decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo Parte_1
n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento RG
N.12691/2024, accertando e dichiarando che alcuna somma deve essere corrisposta dal signor
alla Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa per le Parte_1 ragioni di cui al procedimento monitorio RG12691/2024 Tribunale di Bologna;
8) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”);
- parte convenuta precisa le conclusioni, nel merito, come da in comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3651 pronunciato Parte_1 in data 7 ottobre 2024- ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_1
“opposta” o “ ) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito 1) In via prioritaria nel rito: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito non è fondato su idonea prova scritta ex art. 50 TUB;
2) Nel merito accertare la nullità delle clausole di cui agli art. 2-7-9 della fideiussione specifica sottoscritta dal signor in data Controparte_3 23/09/2020 ed accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza delle garanzie ex art.1957 c.c. e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti del signor
[...]
il decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso Parte_1 dal Tribunale di Bologna nel procedimento RG N.12691/2024; 3) Nel merito accertare e dichiarare in ogni caso la nullità della fideiussione specifica sottoscritta dal signor CP_3
in data 23/09/2020 per la mancata corretta valutazione del merito creditizio sia
[...] dell'obbligazione principale (mutuo chirografario intestato a Pareb Srl in data 23/09/2020) che della fideiussione specifica, ovvero per qualsiasi motivazione venga ritenuta e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti del signor il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal Tribunale di
Bologna nel procedimento RG N.12691/2024; 4) In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo nei confronti del signor il decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo Parte_1
n.3651/2024 del 07/10/2024 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento RG
N.12691/2024, accertando e dichiarando che alcuna somma deve essere corrisposta dal signor
alla Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa per le Parte_1 ragioni di cui al procedimento monitorio RG12691/2024 Tribunale di Bologna;
1. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio>>.
2. In particolare Controparte_3
a. rappresenta:
- di essere socio della PAREB Srl, attualmente liquidazione, è che quest'ultima CP_4 aveva ottenuto dalla odierna opposta il mutuo chirografario 26084 sottoscritto in data
23/09/2024 (rectius 23.9.2020), erogato ai sensi dell'art.13 con la garanzia del Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale, per l'importo capitale di euro 60.000,00;
- che contestualmente, in data 23/09/2024 (rectius 23.9.2020), al signor (ed anche Controparte_3 al socio ) veniva richiesta la sottoscrizione di una fideiussione specifica a garanzia CP_2
pagina 2 di 8 del mutuo per la somma di euro 78.000, senza prioritaria escussione nei confronti del debitore principale;
- che la PAREB Srl nel tempo non è stata più in grado di pagare l'ingente rata del mutuo chirografario per cui è causa, inducendo i soci alla messa in liquidazione.
b. Eccepisce:
- preliminarmente, la mancata prova del credito azionato in quanto non è stata prodotta copia integrale dell'estratto conto relativo al mutuo chirografario;
- nullità parziale e, comunque, inefficacia delle clausole conformi allo schema ABI e conseguente intervenuta decadenza delle garanzie personali per violazione dell'art.1957 c.c.;
- nullità della fideiussione per mancata valutazione del merito creditizio
3. Si è costituita l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni: <Voglia il Giudice adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e premessa ogni più opportuna declaratoria di
Legge e del caso: - IN VIA PRELIMINARE – - preso atto, per i motivi esposti in narrativa, della connessione della presente causa a quella n. 17169 R.G. 2024 che verrà chiamata all'udienza del 15 maggio 2025 avanti la medesima Sezione III, Giudice Dott.ssa Daniela Nunno, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo avanzata da
[...]
disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 274, comma 2, c.p.c. per la riunione dei CP_2 due procedimenti;
- concedere, per quanto esposto in premesse, l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto n. 3651 pronunciato dal Giudice del Tribunale di
Bologna in data 7 ottobre 2024 (R.G. 12691/2024) ricorrendone i presupposti di Legge;
- NEL MERITO – - rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto confermando l'opposto decreto;
- respingere le domande tutte - di accertamento, di declaratoria e di condanna - avanzate nei confronti della Banca di Bologna Credito
Cooperativo Società Cooperativa, perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non meritevoli di tutela per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- accertare la legittimità delle ragioni di credito esposte dalla Banca di Bologna Credito Cooperativo
Società Cooperativa, nel ricorso per ingiunzione 9 settembre 2024 e quindi di cui al decreto ingiuntivo n. 3651 pronunciato in data 7 ottobre 2024 (R.G. 12691/2024) dal Giudice del
Tribunale di Bologna, confermando quindi il decreto in ogni sua parte;
- condannare comunque al pagamento in favore dalla Banca di Bologna Credito Parte_1
Cooperativo Società Cooperativa, della somma capitale di Euro 34.359,91, tenuto conto di quanto incassato dalla in data successiva al deposito del ricorso per ingiunzione – o di CP_1 quella diversa che dovesse risultare in corso di causa - oltre ad interessi di mora al tasso convenzionale del 7,233% + 1,50 punti mora sul capitale dal 1 settembre 2024 al saldo effettivo;
- IN OGNI CASO – - condannare l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi del presente procedimento, rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge>>.
4. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, inutilmente tentata una soluzione transattiva ed istruita la causa documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.25, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa da parte delle parti ex art. 281 sexies c.p.c..
5. In via preliminare, va affermata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in quanto l'opponente ha formulato domanda di nullità parziale della fideiussione de qua per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990 (cd Antitrust), volta evidentemente a paralizzare la pretesa del creditore. Deve, inoltre, evidenziarsi che, nel caso in esame, inoltre, la garanzia è stata pattuita in epoca ben successiva al 2005, mentre deve ricordarsi che la pagina 3 di 8 domanda è svolta a seguito dell'istruttoria aperta dalla Banca d'Italia nel 2003 ai sensi degli artt. 2 e 14 L. cit, tesa ad accertare se lo schema di fideiussione, predisposto dall'ABI, potesse o meno, configurare un'intesa restrittiva della concorrenza. Con provvedimento n. 55 del
02.05.2005 la Banca d'Italia, confermando in buona sostanza il parere dell'AGCM del
20.04.2005, disponeva che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990. Va allora precisato che sulla spiegata domanda di nullità sussiste la competenza funzionale della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Milano (ex art. 33 L. 287/1990 come modificato dall'art. 2, co.2, DL 1/2012 conv. con mod. in L. 27/2012). Si evidenzia in ogni caso che, trattandosi di competenza funzionale, ogni questione è soggetta anche al rilievo officioso. Solo come ratio decidendi alternativa alla declaratoria d'incompetenza funzionale ed a voler ritenere esaminabile la domanda di nullità in esame per violazione della normativa cd Antitrust esclusivamente sotto il leviore profilo della eccezione, si osserva quanto segue.
6. Nel merito, va osservato che l'intera materia della nullità derivata delle fideiussioni omnibus per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 ha registrato un autorevole intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che, con pronuncia in data 30 dicembre 2021, n. 41994, allineandosi ad un orientamento già emerso in giurisprudenza, ha sottolineato come la pronuncia di nullità derivata delle fideiussioni contenenti, tra le condizioni contrattuali, clausole analoghe, per contenuto o significato, a quelle che, già predisposte dall'ABI, sono state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, contrastanti con le previsioni dell'art. 2 comma 2, lett. a) e b) della L. n. 287/1990, postuli necessariamente la dimostrazione del nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle, e che, in ogni caso, la soccombenza sotto la scure della nullità per violazione del precetto normativo possa e debba riferirsi solo ed esclusivamente alle clausole viziate. Va peraltro condivisa la giurisprudenza che, anche prima di tale fondamentale pronunciamento, aveva sottolineato che: "Se un'intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti (Tribunale Biella, sez. I, 01/06/2021, n.
239)". Orbene, nel caso di specie, è dato gradatamente rilevare, in senso contrario a quanto sostenuto dall'opponente, e dunque, in funzione del rigetto delle argomentazioni sostenute con l'opposizione proposta:
- l'odierno attore, non può, per il particolare ruolo rivestito all'interno della società, essere considerato "mero consumatore", ovvero utente finale del prodotto che, in ragione della non corretta prassi seguìta dalle imprese bancarie sul mercato, ovvero, a causa delle intese illecite tra esse intervenute, è privato della facoltà di scelta, esercitabile tra più prodotti, e, dunque, della possibilità di accedere a più convenienti composizioni negoziali del proprio interesse. A tutto voler concedere, anche laddove, come sostenuto da parte opponente, la legge in questione fosse applicabile non solo ai "consumatori", ma anche agli "imprenditori", non come compartecipi delle intese illecite (ed è questo il primario significato da attribuirsi all'affermazione, ricorrente, per cui la disciplina anticoncorrenziale si applica, per l'appunto, alle imprese), ma come utenti finali del prodotto fideiussorio, sta di fatto che anche in tale veste, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di aver rivestito, rispetto allo schema negoziale elaborato in dipendenza di illecite intese tra operatori bancari, la qualità di soggetto debole della pagina 4 di 8 transazione e di essere stato privato della possibilità di effettiva scelta tra prodotti concorrenti.
In tal senso è chiarissimo il passaggio contenuto nella pronuncia a Sezioni Unite su citata, la quale, a propria volta, si richiama alle statuizioni contenute nella precedente Cass. SS. UU. n.
2207/2005. Il che non è comunque stato;
- la mera presenza, all'interno dei moduli sottoscritti, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento più volte indicato, ancora non dimostra, indefettibilmente, che le condizioni contrattuali praticate all'opponente da parte della Banca siano state frutto di intese illecite a cui la abbia preso parte. Infatti, sebbene la Corte CP_1 abbia rilevato che la costante utilizzazione, da parte di un istituto di credito, di moduli in cui siano contenute clausole sovrapponibili agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, già di per sé sia espressione e recepimento di una intesa illecita, si è del pari rimarcato che anche laddove la
Banca operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o
1957 c.c., ciò ancora non dimostra la predetta adesione. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti, e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, praticando condizioni "capestro";
- infine, vi è da rilevare che la pronuncia delle Sezioni Unite 30 dicembre 2021 opta chiaramente per la tesi della cd. "nullità per estensione", disciplinata dall'art. 1419 c.c., e pertanto, laddove anche le clausole come qui attenzionate da parte opponente fossero da considerarsi frutto di intesa illecita, si richiede la dimostrazione da parte dell'interessato che "la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma", nel senso che "i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità" (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
7. A ciò si aggiunga che, come ha già statuito in condivisibili pronunce questo Tribunale (v. ex multis, Trib. Bologna n. 64 del 13 gennaio 2022, est. Chierici), la disciplina di cui Per_1 Per_2 alla L. n. 287/1990 riguarda solo le fideiussioni omnibus, mentre non si applica alle fideiussioni specifiche (v. Cass.26847/24: <In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata>>, v., altresì, ex multis, anche T. Bologna, sentenza resa nel procedimento RG 9237/2020, rel. Arceri;
T.
Bologna, 27.09.2022, est. Iovino;
conf. anche l'assai più recente Cass. 657/25).
8. Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che parte opponente, pertanto, non ha idoneamente provato nè la corrispondenza dello schema fideiussorio in esame con quello di cui ai contratti a valle delle intese illecite dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Antitrust, trattandosi peraltro di fideiussione specifica (e non omnibus), né la partecipazione della CP_1 ad intese illecite, peraltro, essendo la fideiussione de qua stata stipulata nel 2020, ovverosia oltre 15 anni dopo il periodo oggetto dell'accertamento delle Autorità Antitrust e Banca di
Italia (v. Cass. n. 1170 del 2025, dove viene espressamente chiarito che: - la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone
pagina 5 di 8 altra e specifica prova”).
La presente considerazione deve ritenersi assorbente rispetto alle doglianze relative all'allegata pattizia deroga alle decadenze di cui all'art. 1957 c.c..
9. Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di mancata prova del credito azionato in quanto non sarebbe stata prodotta copia integrale dell'estratto conto relativo al mutuo chirografario, considerando che all'origine del credito della è stato posto un contratto di mutuo e non CP_1 un contratto di conto corrente, nel quale solo ultimo caso le contestazioni de quibus, almeno in linea teorica, potrebbero trovare aderenza, come rilevato da parte opposta che sottolinea come
<<...a corredo della propria azione monitoria, la non si è limitata a produrre il solo CP_1 certificato ex adverso richiamato (doc. n. 1), ma ha allegato copiosa e probante documentazione: il contratto di mutuo chirografario corredato dal documento di sintesi, dalle condizioni generali e dalla condizioni particolari, con indicazione dei tassi contratti, documento sottoscritto non solo dalla società ma anche dai due soci e (doc. n. Pt_1 CP_2
2); il piano di ammortamento (doc. n. 3); la documentazione relativa al Fondo di Garanzia
(doc. n. 4); la fideiussione specifica dell'odierno opponente (doc. n. 6), oltre ad altri documenti tutti mai contestati da così come non è oggetto di opposizione o Parte_1 contestazione l'ammontare del credito della Banca esposto in sede monitoria...>>.
10. Non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo di doglianza attoreo relativo ad asserita nullità della fideiussione per mancata valutazione del merito creditizio: infondatezza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 124 bis e 120 undecies T.U.B. Testo Unico Bancario. Ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B.13, il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il “consumatore”, a valutare il merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso ovvero ottenute consultando un'apposita banca dati. Tale disposizione è stata introdotta con il D.Lgs 141/2010 in attuazione della Direttiva 2008/48 CE in tema del c.d. prestito responsabile, prevedendo così un obbligo di verifica del merito creditizio al fine di contenere l'erogazione di crediti esorbitanti. Il seguente art. 120 undecies T.U.B.14, introdotto con D.Lgs 72/2016, limita expressis verbis la propria applicazione al solo caso in cui il soggetto finanziato sia consumatore. Parte opposta, pertanto, eccepisce, preliminarmente <che, stante la natura di contraente “professionale” del
la normativa non può trovare applicazione nel caso in esame, con rigetto del motivo di Pt_1 opposizione. In ogni caso, per completezza difensiva, senza rinuncia alla assorbente eccezione, che in ogni caso e comunque le considerazioni avversarie risultano prive di fondamento in quanto: a - la condotta della è stata corretta ed adeguata, incentrata sull'analisi CP_1 dell'affidabilità economico – finanziaria del cliente al fine di conoscere il profilo di rischio legato al finanziamento, condotta improntata alla buona fede, alla diligenza ed alla correttezza quali principi generali del rapporto contrattuale;
b - la ha diligentemente verificato – CP_1 naturalmente allora - il merito creditizio del cliente assumendo una condotta rispettosa dei cd. principi di sana e corretta gestione, punti cardine dell'attività degli imprenditori operanti nel settore del credito;
c - la società debitrice principale e lo stesso sottoscrittore non solo Pt_1 del contratto di garanzia ma anche di quello di mutuo, hanno espressamente dichiarato che
“L'importo del presente finanziamento per il quale si è chiesto l'ammissione alla garanzia del Fondo, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie già garantite… non è superiore a il 25% del fatturato totale del cliente nel 2019” (... doc. n.2.)...accertandosi così una adeguata proporzionalità tra la situazione e l'erogazione, svolgendo un'appropriata ponderazione del rischio;
d - i dati allora forniti dalla società e dai garanti, dati certificati nella dichiarazione dagli stessi resa e comprovati dalle indagini svolte dalla erano CP_1 idonei e sufficienti a determinare la comparente alla erogazione del finanziamento richiesto a favore della società che già operava sul mercato da 10 anni;
e - non fondate, del tutto pagina 6 di 8 generiche e prive di alcun riscontro sono, al contrario, le lamentele che solo oggi l'opponente pretende di anteporre al diritto della Banca. La parte finanziata dovrà dare in giudizio la dimostrazione del danno patito e del nesso causale tra quest'ultimo e l'erogazione di un finanziamento irresponsabile, fornendo la prova positiva che se il finanziatore avesse diversamente valutato il merito creditizio informando di conseguenza il cliente, egli non avrebbe sostenuto il rischio connesso al finanziamento. Prova, questa, smentita nella sostanza dalle stesse dichiarazioni rese al momento della sottoscrizione del contratto. Infine, v'è un ulteriore motivo decisivo che impone, a parere di questa difesa, il rigetto della domanda avversaria di “nullità della fideiussione specifica sottoscritta dal signor in Parte_1 data 23.9.2020 per la mancata corretta valutazione creditizia…”... perché, anche in ipotetico caso di violazione del merito creditizio, la sanzione non riguarderebbe la validità ed efficacia delle obbligazioni contrattuali ma determina, al più, un diritto risarcitorio in capo al contraente, diritto del quale qui il non ha dato alcuna prova né quantificato, né Pt_1 richiesto. L'art. 124 bis T.U.B. non prevede, infatti, un divieto di stipula del contratto di finanziamento in caso di violazione del merito per cui ne va affermata la piena validità anche nell'ipotesi in cui venissero originati da una condotta negligente. A conferma si trova la disciplina dell'art. 1418 c.c. che commina la nullità del contratto nel solo caso di violazione di norme imperative mentre l'obbligo di verifica del merito creditizio, quale onere di comportamento, non rientra nella species delle norme imperative di validità, trattandosi, al contrario, di regola di condotta...>>.
L'odierno giudicante ritiene di condividere le difese di parte convenuta in parte qua.
11. Parte opposta, infine, riconosce che successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione, depositato in data 10 settembre 2024, il 26 settembre 2024, la ha incassato la somma di CP_1
Euro 126,70 quale bonifico pervenuto a favore di Pareb S.r.l. da parte della sua cliente
[...]
e di avere trattenuto tale importo in compensazione sulla maggiore somma Parte_2 dovuta, avendone dato atto al momento della notifica del decreto ingiuntivo. Dichiara, pertanto, in comparsa di costituzione che, operata la dovuta decurtazione, il credito in linea capitale della comparente ammonterebbe ad Euro 34.359,91.
12. Si rileva che eventuali ulteriori medio tempore sopravvenuti pagamenti potranno rilevare in eventuale sede esecutiva.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento a favore di parte opposta di euro
34.359,91, oltre interessi come richiesti in ricorso, sino al saldo effettivo.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. tenendo conto del valore della causa (valore della controversia risulta al momento della domanda ricompreso nella somma di € 34.486,81, v. atto di citazione) e della compressione della fase decisoria (pertanto, si provvederà alla liquidazione secondo i parametri medi per le prime tre fasi e minimi per la quarta, comprendendo in essi la fase di mediazione, tenuto conto altresì della compressione della fase istruttoria).
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 3651 del 2024 e condanna al pagamento a favore della Controparte_5
in persona del l.r.p.t., di euro CP_1 Controparte_1
34.359,91, oltre interessi come richiesti in ricorso, sino al saldo effettivo. pagina 7 di 8 Condanna a rimborsare alla Controparte_5 CP_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 6.163,5 per compensi, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 2 settembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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