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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 18/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), avvocato che si difende e sta in giudizio Parte_1 C.F._1
personalmente; appellante
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), rappresentati e difesi, in C.F._3 CP_3 C.F._4
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Gerardo Villanacci;
(c.f. ), contumace;
CP_4 C.F._5
(c.f. ), contumace;
Controparte_5 C.F._6
(c.f. , contumace;
Controparte_6 P.IVA_1
(c.f. ), contumace;
Controparte_7 C.F._7
(c.f. , contumace;
Controparte_8 C.F._8
appellati avente ad oggetto: responsabilità degli amministratori di società di capitali;
1 conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da atto di appello e comparsa di risposta:
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 2.12.2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno omesso il deposito delle memorie contenenti deduzioni di udienza, sì da porre in essere una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
La Corte, preso atto, ha rinviato ad altra udienza, disponendone del pari la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, dunque, ha assegnato termine perentorio fino al 27.1.2025.
Le parti, nuovamente, hanno omesso il depositato delle note nel termine perentorio loro assegnato.
Ne consegue la necessità di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, giusto il disposto delle norme di cui agli artt. 127 ter, 181, 309, 359
c.p.c.
L'estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Ancona, 28.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 18/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), avvocato che si difende e sta in giudizio Parte_1 C.F._1
personalmente; appellante
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), rappresentati e difesi, in C.F._3 CP_3 C.F._4
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Gerardo Villanacci;
(c.f. ), contumace;
CP_4 C.F._5
(c.f. ), contumace;
Controparte_5 C.F._6
(c.f. , contumace;
Controparte_6 P.IVA_1
(c.f. ), contumace;
Controparte_7 C.F._7
(c.f. , contumace;
Controparte_8 C.F._8
appellati avente ad oggetto: responsabilità degli amministratori di società di capitali;
1 conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da atto di appello e comparsa di risposta:
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 2.12.2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno omesso il deposito delle memorie contenenti deduzioni di udienza, sì da porre in essere una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
La Corte, preso atto, ha rinviato ad altra udienza, disponendone del pari la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, dunque, ha assegnato termine perentorio fino al 27.1.2025.
Le parti, nuovamente, hanno omesso il depositato delle note nel termine perentorio loro assegnato.
Ne consegue la necessità di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, giusto il disposto delle norme di cui agli artt. 127 ter, 181, 309, 359
c.p.c.
L'estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Ancona, 28.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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