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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1196/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
5.4.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 5.3.2025
TRA
- RAPPRESENTANZA GENERALE PER RT
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Ruggero Barile e Niccolò Maria
Mantero, ed elettivamente domiciliata in Milano, via P. Sottocorno, n. 52
Appellante
E
Controparte_1
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 10 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Laura Notari e
Chantal Matassi, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Nino Bixio, n. 2
Appellata
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per Parte_3
[...]
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
per i motivi tutti in atti integralmente riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2461/2024 resa nel giudizio civile n. r.g. 27180/2023 e pertanto, rigettando in quanto infondata e non provata
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 9997/2023 del 30/05-03/06/2023 R.G. n.
10809/2023 del Tribunale di Milano, confermarlo e comunque, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da in primo grado di Parte_3
giudizio, condannando (Cod. Fisc.: ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_3
la somma capitale di € 118.054,37, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs. 231/2002 a
[...]
far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al soddisfo, ed oltre alle spese effettivamente sostenute, al compenso per la procedura monitoria come liquidato, alle spese e compensi professionali dei due gradi del presente giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Per Controparte_1
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'impugnazione di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 2461/2024 emessa e pubblicata il 5 marzo 2024.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese ed onorari tutti della presente procedura.
FATTO E PROCESSO
La società (di seguito, Parte_3
depositava ricorso ex art. 633 c.p.c., chiedendo al Tribunale di RT
Milano di ingiungere a Parte_4
(di seguito, il pagamento della somma di euro 118.054,37 versata
[...] CP_2
dalla medesima ad Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito, ARTEA), beneficiaria della polizza fideiussoria n. 28019915048, sottoscritta da con . CP_2 Controparte_3
Con decreto ingiuntivo n. 9997/2023, il Tribunale ingiungeva alla società di CP_2
pagare a favore di l'importo di euro 118.054,37, oltre interessi RT
moratori previsti dal D. Lgs. 231/2022 e le liquidate spese legali.
Con citazione notificata in data 13.7.2023, proponeva opposizione al predetto CP_2
decreto ingiuntivo, lamentando la mancanza della procura alle liti nel giudizio monitorio, nonché la carenza di legittimazione attiva di a RT
richiedere l'importo ingiunto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, la RT
conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla notifica del decreto sino al saldo.
Con sentenza n. 2461/2024, il Tribunale di Milano:
- riteneva infondata l'eccezione di mancanza di procura alle liti, rilevando che l'opposta aveva prodotto in giudizio la procura generale alle liti;
- accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo a Pt_1
ritenendo che le visure camerali prodotte non fornissero prova sufficiente
[...]
della cessione effettuata in suo favore da Controparte_3
, contraente originaria della polizza fideiussoria de qua. In particolare, tali
[...]
pagina 3 di 10 documenti si limitavano a menzionare un “conferimento” senza specificare se esso riguardasse una cessione d'azienda o di un ramo d'azienda comprensivo del diritto asseritamente ceduto.
Per tali motivi, dunque, il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta da CP_2
revocava il decreto ingiuntivo n. 9997/2023 e condannava l'opposta al rimborso delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 5.4.2023, ha proposto appello RT
avverso la predetta sentenza, articolando tre motivi di gravame che verranno in seguito diffusamente esaminati.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1196/2024 e la prima udienza fissata al 8.1.2025.
Nel giudizio di appello si è costituita (17.4.2024), contestando in toto quanto ex CP_2
adverso dedotto e insistendo per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e per la condanna alle ulteriori spese.
Alla fissata udienza, le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione davanti al
Collegio all'udienza del 5.3.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
25.2.2025).
Fruiti i termini e all'esito della discussione svolta dalle parti all'udienza indicata, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c., tenendo in pari data la relativa camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il secondo motivo, data la loro stretta connessione, vengono trattati congiuntamente.
pagina 4 di 10 Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 175 c.p.c., contestando la mancata valutazione complessiva delle prove fornite in giudizio.
Secondo l'appellante, il Tribunale ha ignorato elementi decisivi, come la prova del pagamento e il conseguente effetto di surrogazione e regresso, limitandosi a considerare solo alcuni documenti – peraltro, in modo non corretto (cfr. secondo motivo d'appello) – senza valutare quelli essenziali per dimostrare la sua legittimazione attiva.
In particolare, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la visura camerale
(doc. 4 del fascicolo di parte opposta), che faceva esplicito riferimento all'atto pubblico Rep.
n. 49.039 e Racc. n. 22.562, stipulato tra e Controparte_3
. RT
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe qualificato tale atto in modo generico, come un semplice “conferimento”, ritenendolo inidoneo a dimostrare la titolarità del credito, senza considerare il suo reale contenuto e il fatto che esso, letto congiuntamente alla documentazione bancaria sul pagamento (di cui si dirà infra), veniva senz'altro a confermare il subentro di nei diritti, obblighi e posizioni processuali di RT
. Controparte_3
L'appellante rileva, inoltre, che il primo giudice avrebbe trascurato la prova del pagamento di € 118.054,37 eseguito il 31.12.2019 da in favore di RT
ARTEA, beneficiaria della polizza fideiussoria n. 28019915048. L'effettività di tale pagamento risultava infatti documentata già in fase monitoria mediante la produzione:
- della contabile di pagamento attestante l'addebito della somma sul conto di
[...]
presso la BA of CA (doc. 3 del fascicolo monitorio); RT
- della “dichiarazione firmata dalla banca di avvenuta esecuzione del bonifico”, prodotta su richiesta del giudice del monitorio e successivamente allegata come doc.
5 nel fascicolo di primo grado.
pagina 5 di 10 L'appellante sottolinea che l'adempimento di tale obbligazione ha determinato la surrogazione legale dell'appellante nei diritti del beneficiario della polizza, con conseguente diritto di regresso ai sensi degli artt. 1203 e 1950 c.c.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del primo giudice, nella RT
parte in cui ha erroneamente interpretato le visure camerali prodotte in giudizio
In particolare, la visura camerale allegata alla comparsa di risposta in primo grado attesta, secondo l'appellante “con pubblica fede” (cfr. atto di appello, pag. 10), il conferimento del ramo d'azienda avvenuto tra Controparte_3
e tramite atto pubblico, di cui si indicano espressamente gli
[...] RT
estremi.
Analogo valore probatorio avrebbe altresì la visura camerale di
[...]
, prodotta con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., che Controparte_3
tuttavia il Tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività.
L'appellante evidenzia che tali documenti, provenienti da un registro pubblico e recanti riferimenti puntuali agli atti di conferimento, avrebbero dovuto essere considerati elementi probatori sufficienti a dimostrare la titolarità del credito. La decisione impugnata, invece, si sarebbe fondata su una lettura eccessivamente formalistica e restrittiva del termine “conferimento”, senza tenere conto della natura e dell'efficacia giuridica della cessione del ramo d'azienda.
Ad avviso della Corte, entrambi i motivi d'appello risultano fondati e meritevoli di accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante emerge innanzi tutto che la società ha effettivamente eseguito il pagamento della somma di € RT
118.054,37 in favore di ARTEA, beneficiaria della polizza fideiussoria n. 28019915048.
Il doc. 3 cit., ossia la contabile di pagamento, pur non costituendo di per sé prova definitiva dell'avvenuta esecuzione dell'operazione, rappresenta un elemento significativo e rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda. Esso, infatti, attesta la pagina 6 di 10 disposizione del bonifico e riporta il numero della polizza fideiussoria, confermando la corrispondenza tra l'importo versato e quello richiesto dal beneficiario.
La prova certa dell'effettivo accredito della somma si ricava, invece, dal doc. 5 cit., costituito dalla dichiarazione della banca, firmata da un suo responsabile, che certifica l'avvenuta esecuzione del pagamento. Anche tale documento riporta il numero della polizza, consolidando in modo inequivocabile il nesso tra il versamento effettuato e l'escussione della garanzia.
Per quanto poi concerne la titolarità del credito, la visura camerale prodotta dall'appellante attesta che, in data 9.11.2020, è stato effettuato un conferimento di ramo d'azienda da a . E Controparte_3 RT
a questo punto si rende necessario evidenziare che il pagamento della somma oggetto di causa è stato eseguito dalla società appellante il 31.12.2019, dunque in data anteriore alla formale finalizzazione del conferimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, tale circostanza non risulta affatto idonea a escludere la legittimazione di a richiedere il RT
rimborso della somma versata. Occorre infatti considerare che, nelle operazioni di conferimento, la data di efficacia è spesso retrodatata per esigenze operative e amministrative. Nel caso di specie, l'appellante ha indicato come decorrenza effettiva il
1° gennaio 2019 (cfr. atto di appello, pag. 11). Tale assunto trova indiretta conferma nelle stesse risultanze documentali, le quali evidenziano che il conferimento è stato parte di una più ampia riorganizzazione del gruppo assicurativo giapponese, almeno nella sua compagine europea e italiana, con atti stipulati nella medesima data e formalizzati secondo un iter complesso, ma già in via di attuazione1. E che ha RT
adempiuto all'obbligazione derivante dall'escussione della polizza fideiussoria nel minor tempo possibile, così riducendo anche il rischio di ulteriori oneri e scongiurando l'aggravio di ulteriori interessi a carico dello stipulante della polizza.
L'operazione risulta pertanto conforme alle logiche imprenditoriali e finanziarie di un soggetto che, in procinto di acquisire altre aziende o rami d'azienda, provvede a regolare le obbligazioni pendenti, assicurando la continuità dei rapporti contrattuali in vigore.
Alla luce di tali elementi, può ritenersi provato che il pagamento della somma oggetto di causa sia effettivamente avvenuto e che esso sia inequivocamente riconducibile alla polizza fideiussoria n. 28019915048, come attestato dall'esplicito riferimento numerico riportato nei docc. 3 e 5. Inoltre, la documentazione in atti conferma che, a seguito del conferimento intervenuto il 9.11.2020, è subentrata nella RT
posizione della precedente garante della polizza.
Secondo la Corte, dunque, il complesso di tali elementi probatori vale a dimostrare che l'appellante ha diritto alla surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c., e, di conseguenza, al rimborso della somma versata.
Invero, per l'esercizio efficace del diritto di surrogazione, l'assicuratore deve fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità al beneficiario e della correlazione tra tale pagamento e l'obbligazione garantita. E nel caso in esame tale onere probatorio risulta pienamente assolto, in quanto la documentazione prodotta dimostra in modo univoco sia l'effettivo pagamento, sia il collegamento diretto con l'obbligazione fideiussoria escussa.
La Corte rileva tuttavia come , nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_2
avesse eccepito che sin dal 29.1.2019 ARTEA, beneficiaria della polizza, aveva richiesto a Controparte_5
, quale garante, il pagamento della somma di € 117.224,52, oltre interessi di €
[...]
2,57 per ogni giorno di ritardo.
E dagli atti di causa risulta che l'importo di € 118.054,37 è stato versato da
[...]
soltanto in data 31.12.2019, come attestato dalla contabile prodotta nel RT
pagina 8 di 10 fascicolo monitorio;
quindi con un ritardo di circa 11 mesi rispetto alla richiesta di escussione della garanzia, ritardo da ricondurre a precisa scelta e decisione dell'opposta.
Alla luce di tali elementi, la Corte ritiene che debba essere condannata al CP_2
pagamento della (minor) somma di € 117.224,52, corrispondente all'importo richiesto dal beneficiario della polizza al momento dell'escussione e risultante dalla detrazione, dall'importo ingiunto di € 118.054,37, degli interessi moratori maturati fino all'effettivo pagamento, interessi quantificati in € 829,85. Al detto importo di € 117.224,52 accedono poi gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo – come richiesto dall'appellante – al saldo.
Con il terzo motivo d'appello, si censura la sentenza perché resa in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe del tutto omesso di decidere in ordine alla domanda (impropriamente qualificata come) riconvenzionale, già proposta da RT
nel costituirsi nel giudizio di opposizione introdotto da avverso il decreto CP_2
ingiuntivo.
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta, aveva chiesto la RT
condanna di al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo CP_2
opposto, sulla base degli stessi titoli e deduzioni del procedimento monitorio;
aveva infatti concluso per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la condanna di al pagamento di € 118.054,37, oltre agli interessi, alle spese, ai compensi CP_2
professionali e agli ulteriori oneri accessori di legge.
Ad avviso della Corte, l'esame del presente motivo d'appello risulta superfluo in conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi, la cui fondatezza determina l'assorbimento della censura in questione.
Quanto, infine, alle spese, stante la soccombenza, va disposta la condanna di a CP_2
rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, fermo restando il fatto che la revoca del decreto esclude le spettanze del monitorio.
pagina 9 di 10 Le spese di entrambi i gradi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso, nonché dei criteri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo alla Corte, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 52.0001 - 260.000), liquidare in complessivi € 25.259,00, di cui € 14.103,00 per il primo grado ed € 11.156,00 (euro
9.991,00 per compensi ed euro 1.165,00 per anticipazioni, tenuto conto del rimborso della somma inizialmente richiesta in eccesso dalla Cancelleria) per il presente grado di giudizio, sempre oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2461/2024 e,
[...]
in riforma della stessa, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 9997/2023 emesso dal medesimo Tribunale, condanna
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della Parte_4
somma di euro 117.224,52, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 25.259,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% e agli oneri di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si evidenzia, infatti, che dalla visura camerale di cui al doc. 4 cit. risulta che, nella stessa data, anche la diversa società dello stesso gruppo ha effettuato un conferimento di ramo d'azienda a , Controparte_4 RT formalizzato con un atto pubblico rogato dal medesimo notaio (rogito Rep. n. 49.038, Racc. n. 22.561, notaio dott. Per_1 in Milano). L'appellante sostiene, inoltre, che, per mero errore materiale, nella terza memoria ex art. 171-ter, comma
[...] 3, c.p.c., è stato allegato, anziché l'atto relativo al conferimento disposto da Controparte_3 (rogito Rep. n. 49.039, Racc. n. 22.562, notaio dott. in Milano), quello relativo al conferimento effettuato da Persona_1
, atto che, come il primo, fissa la data di efficacia al 1° gennaio 2019. Controparte_4 pagina 7 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1196/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
5.4.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 5.3.2025
TRA
- RAPPRESENTANZA GENERALE PER RT
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Ruggero Barile e Niccolò Maria
Mantero, ed elettivamente domiciliata in Milano, via P. Sottocorno, n. 52
Appellante
E
Controparte_1
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 10 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Laura Notari e
Chantal Matassi, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Nino Bixio, n. 2
Appellata
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per Parte_3
[...]
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
per i motivi tutti in atti integralmente riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2461/2024 resa nel giudizio civile n. r.g. 27180/2023 e pertanto, rigettando in quanto infondata e non provata
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 9997/2023 del 30/05-03/06/2023 R.G. n.
10809/2023 del Tribunale di Milano, confermarlo e comunque, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da in primo grado di Parte_3
giudizio, condannando (Cod. Fisc.: ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_3
la somma capitale di € 118.054,37, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs. 231/2002 a
[...]
far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al soddisfo, ed oltre alle spese effettivamente sostenute, al compenso per la procedura monitoria come liquidato, alle spese e compensi professionali dei due gradi del presente giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Per Controparte_1
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'impugnazione di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 2461/2024 emessa e pubblicata il 5 marzo 2024.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese ed onorari tutti della presente procedura.
FATTO E PROCESSO
La società (di seguito, Parte_3
depositava ricorso ex art. 633 c.p.c., chiedendo al Tribunale di RT
Milano di ingiungere a Parte_4
(di seguito, il pagamento della somma di euro 118.054,37 versata
[...] CP_2
dalla medesima ad Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito, ARTEA), beneficiaria della polizza fideiussoria n. 28019915048, sottoscritta da con . CP_2 Controparte_3
Con decreto ingiuntivo n. 9997/2023, il Tribunale ingiungeva alla società di CP_2
pagare a favore di l'importo di euro 118.054,37, oltre interessi RT
moratori previsti dal D. Lgs. 231/2022 e le liquidate spese legali.
Con citazione notificata in data 13.7.2023, proponeva opposizione al predetto CP_2
decreto ingiuntivo, lamentando la mancanza della procura alle liti nel giudizio monitorio, nonché la carenza di legittimazione attiva di a RT
richiedere l'importo ingiunto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, la RT
conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla notifica del decreto sino al saldo.
Con sentenza n. 2461/2024, il Tribunale di Milano:
- riteneva infondata l'eccezione di mancanza di procura alle liti, rilevando che l'opposta aveva prodotto in giudizio la procura generale alle liti;
- accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo a Pt_1
ritenendo che le visure camerali prodotte non fornissero prova sufficiente
[...]
della cessione effettuata in suo favore da Controparte_3
, contraente originaria della polizza fideiussoria de qua. In particolare, tali
[...]
pagina 3 di 10 documenti si limitavano a menzionare un “conferimento” senza specificare se esso riguardasse una cessione d'azienda o di un ramo d'azienda comprensivo del diritto asseritamente ceduto.
Per tali motivi, dunque, il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta da CP_2
revocava il decreto ingiuntivo n. 9997/2023 e condannava l'opposta al rimborso delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 5.4.2023, ha proposto appello RT
avverso la predetta sentenza, articolando tre motivi di gravame che verranno in seguito diffusamente esaminati.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1196/2024 e la prima udienza fissata al 8.1.2025.
Nel giudizio di appello si è costituita (17.4.2024), contestando in toto quanto ex CP_2
adverso dedotto e insistendo per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e per la condanna alle ulteriori spese.
Alla fissata udienza, le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione davanti al
Collegio all'udienza del 5.3.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
25.2.2025).
Fruiti i termini e all'esito della discussione svolta dalle parti all'udienza indicata, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c., tenendo in pari data la relativa camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il secondo motivo, data la loro stretta connessione, vengono trattati congiuntamente.
pagina 4 di 10 Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 175 c.p.c., contestando la mancata valutazione complessiva delle prove fornite in giudizio.
Secondo l'appellante, il Tribunale ha ignorato elementi decisivi, come la prova del pagamento e il conseguente effetto di surrogazione e regresso, limitandosi a considerare solo alcuni documenti – peraltro, in modo non corretto (cfr. secondo motivo d'appello) – senza valutare quelli essenziali per dimostrare la sua legittimazione attiva.
In particolare, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la visura camerale
(doc. 4 del fascicolo di parte opposta), che faceva esplicito riferimento all'atto pubblico Rep.
n. 49.039 e Racc. n. 22.562, stipulato tra e Controparte_3
. RT
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe qualificato tale atto in modo generico, come un semplice “conferimento”, ritenendolo inidoneo a dimostrare la titolarità del credito, senza considerare il suo reale contenuto e il fatto che esso, letto congiuntamente alla documentazione bancaria sul pagamento (di cui si dirà infra), veniva senz'altro a confermare il subentro di nei diritti, obblighi e posizioni processuali di RT
. Controparte_3
L'appellante rileva, inoltre, che il primo giudice avrebbe trascurato la prova del pagamento di € 118.054,37 eseguito il 31.12.2019 da in favore di RT
ARTEA, beneficiaria della polizza fideiussoria n. 28019915048. L'effettività di tale pagamento risultava infatti documentata già in fase monitoria mediante la produzione:
- della contabile di pagamento attestante l'addebito della somma sul conto di
[...]
presso la BA of CA (doc. 3 del fascicolo monitorio); RT
- della “dichiarazione firmata dalla banca di avvenuta esecuzione del bonifico”, prodotta su richiesta del giudice del monitorio e successivamente allegata come doc.
5 nel fascicolo di primo grado.
pagina 5 di 10 L'appellante sottolinea che l'adempimento di tale obbligazione ha determinato la surrogazione legale dell'appellante nei diritti del beneficiario della polizza, con conseguente diritto di regresso ai sensi degli artt. 1203 e 1950 c.c.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del primo giudice, nella RT
parte in cui ha erroneamente interpretato le visure camerali prodotte in giudizio
In particolare, la visura camerale allegata alla comparsa di risposta in primo grado attesta, secondo l'appellante “con pubblica fede” (cfr. atto di appello, pag. 10), il conferimento del ramo d'azienda avvenuto tra Controparte_3
e tramite atto pubblico, di cui si indicano espressamente gli
[...] RT
estremi.
Analogo valore probatorio avrebbe altresì la visura camerale di
[...]
, prodotta con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., che Controparte_3
tuttavia il Tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività.
L'appellante evidenzia che tali documenti, provenienti da un registro pubblico e recanti riferimenti puntuali agli atti di conferimento, avrebbero dovuto essere considerati elementi probatori sufficienti a dimostrare la titolarità del credito. La decisione impugnata, invece, si sarebbe fondata su una lettura eccessivamente formalistica e restrittiva del termine “conferimento”, senza tenere conto della natura e dell'efficacia giuridica della cessione del ramo d'azienda.
Ad avviso della Corte, entrambi i motivi d'appello risultano fondati e meritevoli di accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante emerge innanzi tutto che la società ha effettivamente eseguito il pagamento della somma di € RT
118.054,37 in favore di ARTEA, beneficiaria della polizza fideiussoria n. 28019915048.
Il doc. 3 cit., ossia la contabile di pagamento, pur non costituendo di per sé prova definitiva dell'avvenuta esecuzione dell'operazione, rappresenta un elemento significativo e rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda. Esso, infatti, attesta la pagina 6 di 10 disposizione del bonifico e riporta il numero della polizza fideiussoria, confermando la corrispondenza tra l'importo versato e quello richiesto dal beneficiario.
La prova certa dell'effettivo accredito della somma si ricava, invece, dal doc. 5 cit., costituito dalla dichiarazione della banca, firmata da un suo responsabile, che certifica l'avvenuta esecuzione del pagamento. Anche tale documento riporta il numero della polizza, consolidando in modo inequivocabile il nesso tra il versamento effettuato e l'escussione della garanzia.
Per quanto poi concerne la titolarità del credito, la visura camerale prodotta dall'appellante attesta che, in data 9.11.2020, è stato effettuato un conferimento di ramo d'azienda da a . E Controparte_3 RT
a questo punto si rende necessario evidenziare che il pagamento della somma oggetto di causa è stato eseguito dalla società appellante il 31.12.2019, dunque in data anteriore alla formale finalizzazione del conferimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, tale circostanza non risulta affatto idonea a escludere la legittimazione di a richiedere il RT
rimborso della somma versata. Occorre infatti considerare che, nelle operazioni di conferimento, la data di efficacia è spesso retrodatata per esigenze operative e amministrative. Nel caso di specie, l'appellante ha indicato come decorrenza effettiva il
1° gennaio 2019 (cfr. atto di appello, pag. 11). Tale assunto trova indiretta conferma nelle stesse risultanze documentali, le quali evidenziano che il conferimento è stato parte di una più ampia riorganizzazione del gruppo assicurativo giapponese, almeno nella sua compagine europea e italiana, con atti stipulati nella medesima data e formalizzati secondo un iter complesso, ma già in via di attuazione1. E che ha RT
adempiuto all'obbligazione derivante dall'escussione della polizza fideiussoria nel minor tempo possibile, così riducendo anche il rischio di ulteriori oneri e scongiurando l'aggravio di ulteriori interessi a carico dello stipulante della polizza.
L'operazione risulta pertanto conforme alle logiche imprenditoriali e finanziarie di un soggetto che, in procinto di acquisire altre aziende o rami d'azienda, provvede a regolare le obbligazioni pendenti, assicurando la continuità dei rapporti contrattuali in vigore.
Alla luce di tali elementi, può ritenersi provato che il pagamento della somma oggetto di causa sia effettivamente avvenuto e che esso sia inequivocamente riconducibile alla polizza fideiussoria n. 28019915048, come attestato dall'esplicito riferimento numerico riportato nei docc. 3 e 5. Inoltre, la documentazione in atti conferma che, a seguito del conferimento intervenuto il 9.11.2020, è subentrata nella RT
posizione della precedente garante della polizza.
Secondo la Corte, dunque, il complesso di tali elementi probatori vale a dimostrare che l'appellante ha diritto alla surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c., e, di conseguenza, al rimborso della somma versata.
Invero, per l'esercizio efficace del diritto di surrogazione, l'assicuratore deve fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità al beneficiario e della correlazione tra tale pagamento e l'obbligazione garantita. E nel caso in esame tale onere probatorio risulta pienamente assolto, in quanto la documentazione prodotta dimostra in modo univoco sia l'effettivo pagamento, sia il collegamento diretto con l'obbligazione fideiussoria escussa.
La Corte rileva tuttavia come , nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_2
avesse eccepito che sin dal 29.1.2019 ARTEA, beneficiaria della polizza, aveva richiesto a Controparte_5
, quale garante, il pagamento della somma di € 117.224,52, oltre interessi di €
[...]
2,57 per ogni giorno di ritardo.
E dagli atti di causa risulta che l'importo di € 118.054,37 è stato versato da
[...]
soltanto in data 31.12.2019, come attestato dalla contabile prodotta nel RT
pagina 8 di 10 fascicolo monitorio;
quindi con un ritardo di circa 11 mesi rispetto alla richiesta di escussione della garanzia, ritardo da ricondurre a precisa scelta e decisione dell'opposta.
Alla luce di tali elementi, la Corte ritiene che debba essere condannata al CP_2
pagamento della (minor) somma di € 117.224,52, corrispondente all'importo richiesto dal beneficiario della polizza al momento dell'escussione e risultante dalla detrazione, dall'importo ingiunto di € 118.054,37, degli interessi moratori maturati fino all'effettivo pagamento, interessi quantificati in € 829,85. Al detto importo di € 117.224,52 accedono poi gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo – come richiesto dall'appellante – al saldo.
Con il terzo motivo d'appello, si censura la sentenza perché resa in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe del tutto omesso di decidere in ordine alla domanda (impropriamente qualificata come) riconvenzionale, già proposta da RT
nel costituirsi nel giudizio di opposizione introdotto da avverso il decreto CP_2
ingiuntivo.
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta, aveva chiesto la RT
condanna di al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo CP_2
opposto, sulla base degli stessi titoli e deduzioni del procedimento monitorio;
aveva infatti concluso per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la condanna di al pagamento di € 118.054,37, oltre agli interessi, alle spese, ai compensi CP_2
professionali e agli ulteriori oneri accessori di legge.
Ad avviso della Corte, l'esame del presente motivo d'appello risulta superfluo in conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi, la cui fondatezza determina l'assorbimento della censura in questione.
Quanto, infine, alle spese, stante la soccombenza, va disposta la condanna di a CP_2
rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, fermo restando il fatto che la revoca del decreto esclude le spettanze del monitorio.
pagina 9 di 10 Le spese di entrambi i gradi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso, nonché dei criteri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo alla Corte, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 52.0001 - 260.000), liquidare in complessivi € 25.259,00, di cui € 14.103,00 per il primo grado ed € 11.156,00 (euro
9.991,00 per compensi ed euro 1.165,00 per anticipazioni, tenuto conto del rimborso della somma inizialmente richiesta in eccesso dalla Cancelleria) per il presente grado di giudizio, sempre oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2461/2024 e,
[...]
in riforma della stessa, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 9997/2023 emesso dal medesimo Tribunale, condanna
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della Parte_4
somma di euro 117.224,52, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 25.259,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% e agli oneri di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si evidenzia, infatti, che dalla visura camerale di cui al doc. 4 cit. risulta che, nella stessa data, anche la diversa società dello stesso gruppo ha effettuato un conferimento di ramo d'azienda a , Controparte_4 RT formalizzato con un atto pubblico rogato dal medesimo notaio (rogito Rep. n. 49.038, Racc. n. 22.561, notaio dott. Per_1 in Milano). L'appellante sostiene, inoltre, che, per mero errore materiale, nella terza memoria ex art. 171-ter, comma
[...] 3, c.p.c., è stato allegato, anziché l'atto relativo al conferimento disposto da Controparte_3 (rogito Rep. n. 49.039, Racc. n. 22.562, notaio dott. in Milano), quello relativo al conferimento effettuato da Persona_1
, atto che, come il primo, fissa la data di efficacia al 1° gennaio 2019. Controparte_4 pagina 7 di 10