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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 31.10.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2977 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , , rappresentati e difesi, per
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19
procure speciali alle liti depositate telematicamente insieme con il ricorso in appello, dall'avvocata Maria Cristina Manni, con la quale e presso la quale elettivamente domiciliano.
-APPELLANTE-
E
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme alla memoria di costituzione in appello, dall'avvocato
Lorenzo Confessore, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3029/2021, pronunciata dal Tribunale di Roma, III sezione lavoro e pubblicata in data 30.3.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 31.10.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Pag. 1 a 10
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso congiuntamente proposto dagli odierni appellanti, con il quale costoro, dopo aver premesso di essere tutti infermieri di sala operatoria e strumentisti, addetti al Blocco Operatorio presso il Presidio Ospedaliero S. Spirito, e di svolgervi le funzioni di infermiere cd. sala operatoria e/o strumentista o ferrista, sul presupposto di essere esposti a radiazioni ionizzanti, chiedevano la condanna della a corrispondere loro l'indennità di rischio Parte_20 radiologico ai sensi dell'art. 5 CCNL Sanità 2001 dal novembre 2013 (dal novembre 2014 Part per dal maggio 2017 per dal dicembre 2017 per dal marzo Pt_8 Pt_11 Pt_13
2018 per dal maggio 2019 per all'ottobre 2019 ed a riconoscere loro il Pt_17 Parte_13 periodo aggiuntivo di ferie pari a 15 giorni l'anno.
Gli originari ricorrenti, ad eccezione di , interpongono appello contro Persona_1
questa decisione, affidando la loro impugnazione a due distinte censure, rubricate: (a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, legge 27 ottobre 1988 n. 460, art. 5 legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 6-81-82 d.lgs. 230/95 e s.m.i, art. 133 d.gls. 101/2020, art. 5
CCNL Comparto Sanità Pubblica del 2001, dell'art. 91 comma 2 CCNL 2018. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, dell'art. 116 cpc e dell'art. 2967 c.c.: (b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, legge 27 ottobre 1988 n. 460, art. 5 legge 23 dicembre 1994
n. 724, art. 6-81-82 d.lgs. 230/95 e s.m.i, art. 133 d.gls. 101/2020, art. 5 CCNL Comparto
Sanità Pubblica del 2001, dell'art. 91 comma 2 CCNL 2018 Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost., dell'art. 14 CEDU e dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 15 e 16 Statuto dei Lavoratori, dell'art. 45 d.lgs. 165/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, dell'art. 116 cpc e dell'art. 2967 c.c. Concludono chiedendo la riforma della sentenza appellata e quindi l'accoglimento delle conclusioni, anche istruttorie, formulate in primo grado.
L' (di seguito, per brevità, resiste Controparte_1 Parte_20 all'impugnazione, argomentando sulla sua infondatezza e chiedendone la reiezione.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 13.6.2024, dopo che gli appellanti avevano prodotto ulteriori documento, la Corte, atteso che i documenti erano stati prodotti in totale assenza di ogni deduzione in ordine alla loro rilevanza ai fini del decidere, invitava gli impugnanti «ad illustrare la rilevanza dei documenti oggi prodotti ai fini della decisione in relazione alle specifiche contestazioni rivolte alla sentenza appellata ed a chiarire anche se in tal modo si sia inteso ampliare l'oggetto del giudizio», così rinviando la causa a nuova
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udienza di discussione. Successivamente, all'udienza del 31.10.2024, dopo che le parti avevano depositato note illustrative in ordine alla documentazione prodotta alla precedente udienza, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Preliminarmente la Corte osserva che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti di , poiché costei, già ricorrente in primo grado, non Persona_1
ha interposto appello.
3. Il primo motivo di appello censura la decisione gravata nella parte in cui ha escluso che per i ricorrenti (tutti infermieri di sala operatoria e strumentisti, addetti al Blocco
Operatorio presso il Presidio Ospedaliero S. Spirito) la sussistenza di un'esposizione qualificata alle radiazioni ionizzanti.
3.1. In particolare, il primo giudice ha affermato che:
(a) l'art. 5 CCNL Sanità 2000/2001 riconosce il diritto all'indennità di rischio radiologico
(ora indennità professionale specifica) soltanto ai tecnici di radiologia medica (comma 1) e al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico (comma 3);
(b) tale ultima locuzione individua il personale addetto alle cd. “Zone controllate” ed esposto ad una dose di radiazioni che ne comporta la classificazione nella categoria A, ossia solo quei lavoratori che in dette aree siano adibiti ad apparecchiature radiologiche implicanti un'esposizione superiore a quella che la legge reputa accettabile, pari a 6 msv (milliSievert) annui;
(c) i dati aziendali collocavano i ricorrenti nella categoria B, così escludendo la loro esposizione qualificata alle radiazioni ionizzanti.
3.2. Gli appellanti, dopo aver illustrato le fonti di rango primario e quelle di natura collettiva che assumono applicabili (§§ 1.1.-1.4 del motivo in esame), lamentano che il
Tribunale si sia fondato su dati dosimetrici scorrettamente rilevati ed assumono che l'inattendibilità delle misurazioni aziendali avrebbe dovuto indurre il primo giudice a valorizzare non l'esposizione effettiva ma il diverso parametro della suscettibilità all'esposizione, così dolendosi dell'ammissione di ctu e della mancato esame della documentazione prodotta, che (a loro dire) avrebbe dimostrato la loro esposizione ad un rischio di radiazioni «in misura pari al personale medico e tecnico di radiologia e ai medici chirurghi ortopedici nelle Zone Controllate della » (pag. 21 dell'appello). Parte_20
Gli appellanti, come da loro stessi sintetizzato, sostengono in definitiva che, ai fini dell'accoglimento della domanda, essi potrebbero provare alternativamente o l'esposizione
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qualificata richiesta dalla normativa oppure l'effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa, per continuità e intensità, da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia (cfr. pag. 22 dell'appello)
3.3. Tale ultima affermazione non è condivisibile.
L''indennità della quale si controverte (e il connesso diritto al congedo aggiuntivo), infatti, spetta al personale di radiologia in maniera automatica e nella misura più elevata, poiché per detta categoria di lavoratori sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita, mentre al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l'attribuzione, l'onere di dimostrare l'esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230/1995 (Cass.
7.7.2018 n. 14836), sicché sarà onere di questi (altri) lavoratori alternativamente dimostrare o lo svolgimento abituale dell'attività professionale in Zona controllata oppure l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta (Cass. 21.5.2018 n. 12432), ossia quanto meno pari o superiori a quelle indicate dall'Allegato III, § 3.1. del d.lgs. 230/1995.
In difetto di tale prova, vale a dire quanto il prestatore d'opera non svolga abitualmente la propria attività in una Zona controllata o abbia assorbito nell'anno un livello di radiazioni inferiori ai sopra ricordati valori soglia, l'indennità non può essere attribuita, così restando irrilevante ogni comparazione con i dati dosimetrici dei radiologi e dei tecnici di radiologia medica, ai quali il beneficio spetta indipendentemente dalle radiazioni effettivamente assorbite e quindi anche qualora queste, per avventura, fossero inferiori ai valori di cui all'Allegato III, § 3.1. come è nella presente fattispecie in cui gli stessi appellanti allegano
(cfr. pag. 6, § C del ricorso in appello) che i propri dati dosimetrici e quelli dei tecnici di radiologia medica, pur essendo comparabili per valore, erano comunque ben inferiori al livello soglia di cui al § 3.1 dell'Allegato III del d.lgs. 230/1995.
3.4. Gli appellanti, in verità, sostengono di prestare abitualmente la loro attività lavorativa in una Zona controllata, ma tale allegazione non ha pregio.
Il documento che gli impugnanti invocano al fine di dimostrare il loro assunto, ossia la relazione ex art. 80 d.lgs. 230/1995 del 17.4.2018 (doc. 6 fasc. I grado app.ti), diversamente da quanto paiono ritenere i lavoratori, si riferisce alle sole sale operatorie della
[...]
, come reso palese dall'oggetto della relazione stessa ( Parte_21 [...]
P.O:S. Spirito – Aggiornamento relazione ex art. 80 paragraf. 1 Parte_21
d.lgs. 230/1995) e dal fatto che essa prenda in considerazione soltanto i medici ortopedici.
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Il Blocco operatorio al quale gli appellanti erano addetti, invece, non era destinato ai soli interventi chirurgici di , ma anche a quelli di Generale, di Pt_21 CP_2 CP_3
, di , di , di , di , di
[...] Controparte_4 Pt_21 CP_5 CP_6 CP_7
e di (cfr. B2 del ricorso in appello), mentre gli stessi lavoratori riconoscono di CP_8 essere stati promiscuamente adibiti all'assistenza infermieristica e di strumentazione chirurgica al personale chirurgico durante l'esecuzione di interventi di Cardiologia o UTIC
(Unità di Terapia Intensiva Cardiologica), di , di , di Pt_21 CP_9 CP_2 generale, vascolare e plastica nonché di Ginecologia (cfr. B6), laddove l'utilizzo di dispositivi mobili (tal è l'amplificatore di brillanza del quale ragionano gli appellanti) emettitori di radiazioni ionizzanti (e quindi l'esposizione alle stesse) può reputarsi dimostrato - anche perché ammesso dalla stessa controparte in primo grado cfr. § 5 memoria difensiva di costituzione) - per soli interventi di e di , questi ultimi peraltro per i solo Pt_21 CP_6
impianti di pace maker.
Il registro degli interventi con brillanza anno 2017 (doc. 11 fasc. app.ti), che gli appellanti hanno prodotto in primo grado - all'evidenza come esemplificativo della tipologia di attività svolta – (cfr. § 4 note di primo grado depositate in data 20.4.2020), dimostra l'utilizzo esclusivo dell'amplificatore di brillanza per gli interventi di Ortopedia e, seppur in misura minore e soprattutto per i pacemaker, per quelli di Cardiologia.
Il registro RX del Blocco Operatorio del Santo Spirito - anch'esso prodotto dagli appellanti già in primo grado (doc. 10 fasc. app.ti), peraltro senza nessuna censura in ordine alla sua veridicità anche nella parte in cui riporta le persone operanti nella Zona Controllata
- non soltanto ulteriormente conferma che, quanto meno dalla fine del 2013 al 2019 compreso (tal è il periodo al quale il relativo documento si riferisce) l'esposizione alle radiazioni ionizzanti avveniva unicamente in occasione degli interventi di Ortopedia ed in misura minore di quelli di Cardiologia, ma soprattutto consente di escludere che gli appellanti prestassero abitualmente la loro opera in una Zona controllata, essendovi al contrario addetti, come già affermato dalla sentenza appellata, in maniera discontinua e
(aggiunge la Corte) sostanzialmente sporadica, poiché nel citato registro il nominativo degli appellanti (e peraltro non di tutti) compare solo occasionalmente nell'elencazione delle persone che, in relazione ad ogni singolo intervento, sono state presenti nella zona controllata.
I documenti prodotti, dunque, valutati unitamente alle allegazioni degli appellanti in punto di assegnazione turnaria della camere operatorie del Blocco, della loro destinazione
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ad interventi afferenti discipline specialistiche anche diverse dalla Cardiologia e dall e della loro assegnazione a turnazione alle varie equipe operatorie (cfr. §§ 4- Pt_21
7 del ricorso di primo grado), comprovano, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, che gli appellanti prestavano la loro opera in una zona controllata soltanto in maniera discontinua e sporadica.
Ne consegue, dunque, che il loro diritto a godere dell'indennità in questione (e del relativo congedo aggiuntivo) necessariamente presuppone la dimostrazione dell'effettivo assorbimento di una dose di radiazioni ionizzanti pari o almeno superiore a quella prevista dall'Allegato III, § 3.1 del d.lgs. 230/1995, sia in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21.5.2018 n. 12432) e sia in forza della considerazione per cui gli appellanti non sottopongono a censura la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che l'art. 1 comma 3 l. 460/1988 ha cessato di avere efficacia per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 5 CCNL Sanità, che espressamente riconosce il diritto al solo personale, diverso dai radiologi e dai tecnici i radiologia, esposto in maniera permanente (e quindi non discontinua) al rischio radiologico.
3.5. La sentenza gravata ha respinto il ricorso, osservando che «dai dati dosimetrici risultanti dal documentazione prodotta in atti dall' resistente, risulta che i ricorrenti CP_1
(nel periodo per cui è causa) debbano tutti essere classificati in categoria B», siccome all'evidenza esposti a radiazioni ionizzanti in misura inferiore al valore soglia di cui all'Allegato III, § 3.1. del citato d.lgs. 230/1995.
Gli appellanti sostengono l'inattendibilità di siffatte misurazioni, perché il dosimetro era posizionato al di sotto del camice schermato e non al di sopra di esso e perché non sarebbero state loro misurate le radiazioni assorbite da pelle, estremità e cristallino;
chiedono dunque ammettersi ctu al fine di misurare (ora per allora) l'effettivo assorbimento delle radiazioni ionizzanti (cfr. §§ 1.5 del ricorso in appello e istanza istruttoria n. iii).
Tali censure non portano alla riforma della sentenza appellata.
3.5.1. Va in primo luogo osservato che, anche a voler ritenere errate le misurazioni eseguite dalla datrice di lavoro, l'esposizione dei lavoratori appellanti ad una quantità di radiazioni ionizzanti ben inferiore al valore di cui al più volte menzionato Allegato III, § 3.1.
- e quindi la condivisibilità della loro classificazione nella categoria B – ben può essere affermata in via presuntiva, senza necessità di nessun ulteriore accertamento peritale (che peraltro non potrebbe offrire, alla luce del tempo trascorso e dell'affermazione degli stessi appellanti in punto di rottamazione degli amplificatori di brillanza in tesi allora usati, alcun
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elemento di certezza, risolvendosi al contrario in una mera valutazione meramente ipotetica), sulla base della già affermata presenza solo sporadica ed occasionale all'interno della Zona controllata, del livello di radiazioni ionizzanti assorbite dagli impugnanti per come misurato dall appellata - il cui valore a talmente basso da ritenere che Controparte_1
esso, pur una volta depurato dagli errori di misurazione denunciati in appello, non raggiungerebbe comunque la soglia di cui al citato Allegato III § 3.1. - e soprattutto del livello di radiazioni assorbite e misurate nei confronti dei tecnici di radiologia medica, per come allegate dagli appellanti (cfr. pag. 6 dell'appello) senza alcuna contestazione circa la correttezza della sua rilevazione, il cui valore è talmente esiguo da rendere del tutto inverosimile l'assorbimento da parte degli appellanti di radiazioni ionizzanti in misura superiore a quello di quell'altra categoria di lavoratori ed addirittura in misura superiore al valore soglia.
3.5.2. A prescindere da tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che la tesi propugnata dagli appellanti non è comunque condivisibile.
La raccomandazione dell'esperto qualificato circa il posizionamento del dosimetro al di sopra del camice schermato (cfr. nota Prot. n. 174041/2020 del 30/11/2020, prodotta in primo grado 19.3.2021), che gli impugnati invocano, rappresenta (come ben si ricava dallo stesso documento) suggerimento tecnico resosi necessario a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 101/2020, il cui Allegato XXIV § 0.2.2. menziona anche cervello e ghiandole salivari (in relazione ai quali è all'evidenza errata una misurazione delle radiazioni assorbite effettuata al di sotto del camice schermato, che lascia tali organi non protetti) tra gli organi da considerare ai fini del calcolo della dose efficace.
Tali organi però non erano espressamente menzionati nel § 13 dell'Allegato IV d.lgs.
230/1995 (applicabile ratione temporis, poiché le pretese degli appellanti riguardano tutte un periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 101/1995), il quale consentiva di attribuire rilevanza all'esposizione di cervello e ghiandole salivari nella sola ipotesi in cui questi ultimi avessero potuto considerarsi tra i cinque organi più esposti.
Una siffatta allegazione difetta del tutto sin dal primo grado di giudizio, sicché è corretto il criterio di misurazione seguito dalla datrice di lavoro, coerente con il rilievo per cui, in relazione agli organi per i quali doveva misurarsi l'assorbimento (gonadi, mammelle, midollo osseo, polmone, tiroide, ossa), la collocazione del dosimetro al di sopra del camice schermato avrebbe determinato una sopravalutazione del dato rilevato (lo strumenti
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protettivo, per come riprodotto nelle foto depositate in primo grado dagli impugnati, appare proteggere tutti i sopra menzionati organi).
I valori soglia stabiliti (dall'Allegato IV § 2 del d.lgs. 230/1995) per cristallino e pelle
(oltre che per mani, avambracci, piedi e caviglie), rispettivamente pari a 150 mSv e 500
mSv, poi, sono talmente elevati da rendere assolutamente inverosimile il loro superamento da parte di quei lavoratori che, come gli impugnanti, assorbivamo una dose annua ben inferiore ai 6 mSv ed anzi quasi prossima allo zero.
Gli appellanti, inoltre, non considerano che proprio la nota Prot. n. 174041/2020 del
30/11/2020 (che, come detto, loro stessi invocano) precisa, da un lato, che la misurazione della dose assorbita dal cristallino è necessaria solo per alcuni lavoratori specificamente individuati dalla nota stessa (cfr. pag. 4 nel paragrafo intitolato dose equivalente per il cristallino ed elenco allegato), all'evidenza ritenuti a rischio (tra i quali gli impugnanti non sono ricompresi) e, dall'altro, che «per quanto riguarda infine il monitoraggio degli arti superiori, in particolare delle mani, visto l'elevato valore del limite di dose equivalente (500
mSv/anno) è ragionevolmente improbabile che venga superato se si seguono le normali procedure di buona tecnica» (cfr. pag. 3, nel paragrafo denominato osservazioni).
L'una e l'altra considerazione dell'esperto qualificato, sufficienti a respingere la doglianza relativa all'erroneità delle misurazioni datoriali per mancata considerazione del cristallino e di pelle, avambracci, caviglie e piedi (la descrizione dell'attività lavoartiva contenuta nel ricorso di primo grado esclude che piedi e caviglie potessero entrare nel fascio di radiazioni ionizzanti) , non sono in nulla censurate dagli appellanti, sicché il motivo in esame è respinto, restando irrilevante la nuova documentazione prodotta all'udienza del
13.6.2024, che non introduce rilevanti elementi di novità rispetto a quella già in atti, peraltro neppure dedotti dagli appellanti, che nelle note del 3.10.2024 (redatte su sollecitazione della
Corte, affinché chiarissero «la rilevanza dei documenti oggi prodotti ai fini della decisione in relazione alle specifiche contestazioni rivolte alla sentenza appellata», come da ordinanza del 13.6.2024) si sono limitati a sostenere che tali documenti confermerebbero quanto «già
Parte emerso dai documenti 4-5-6 prodotti dalla in primo grado» e che «la produzione documentale avvenuta all'udienza del 13.6.2024 non fa che avvalorare e corroborare la prova già emersa».
4. Il secondo motivo di appello torna a riproporre la tesi, disattesa della sentenza appellata, della necessità di rispettare il principio di parità di trattamento in relazione agli infermieri addetti al Blocco Operatorio dell (e quindi a presidio Controparte_10
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ospedaliero diverso da quello in cui gli appellanti lavoravano all'epoca dei fatti), beneficiari dell'indennità di rischio e del congedo aggiuntivo pur svolendo (si assume) le medesime mansioni degli appellanti.
La censura è infondata.
L'art. 45, comma 2 d.lgs. 165/2001, che gli appellanti invocano, infatti, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, con il corollario per cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (ex multis Cass.
4.3.2021 n. 6091).
Ne consegue che la circostanza allegata dagli appellanti, quand'anche vera, non potrebbe mai portare all'accoglimento dell'originaria domanda e quindi alla riforma della sentenza appellata.
La comparabilità delle due categorie di lavoratori, infatti, potrebbe predicarsi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, soltanto ove anche gli infermieri del Blocco operatorio del abbiano assorbito, pur non operando in Zona controllata, una dose annua Controparte_11 inferiore al più volte citato valore soglia di cui all'Allegato III § 3.1. d.lgs. 230/1995
(nell'opposta ipotesi, infatti, le due categorie non sarebbero comparabili, essendo diversi l'esposizione e l'ambiente lavorativo).
In tal caso, però, l'indennità di rischio e il relativo congedo aggiuntivo sarebbe stato loro concesso al di fuori delle condizioni alle quali detto beneficio è attribuito dall'art. 5 CCNL
Sanità (e quindi in violazione dello stesso), sicché il relativo atto datoriale attributivo sarebbe nullo per violazione di norma imperativa (nella specie rappresentata dall'art. 2, comma 3, secondo periodo d.lgs. 165/2001), con il corollario che esso non potrebbe essere fonte di diritto soggettivo né per il lavoratore beneficiario né per gli altri prestatori d'opera che si trovino nella medesima condizione lavorativa di quest'ultimo.
La sentenza appellata ha correttamente applicato detti principi, sicché essa merita conferma anche su questo specifico punto, con conseguente reiezione della censura in esame.
5. L'appello è respinto.
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Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 31.10.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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