CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1226/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000455163000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000455163000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 26/09/2023 all'Agenzia delle entrate
SS (di seguito AdER), qui inviato con PEC del 22/01/2024 e iscritto al n. 387/2024 R.G.R., Ricorrente 1 ha proposto reclamo e ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90004551 63, notificata in data 30/06/2023, relativa alle cartelle: 1) 293 2002 00374058 72 per IRPEF 1994, data asserita notifica cartella 16/07/2002, importo complessivo €.3722,32=; 2) 293 2016 00529966 60 003 per imposta di registro-trasf. Terreni-proporz. 2013, data asserita notifica 17/02/2017, importo complessivo
€.5.015,61=. Deduceva 1. Omessa notifica degli atti presupposti – insussistenza della pretesa tributaria – prescrizione – decadenza;
2. Inesistenza della notificazione della intimazione per la omessa indicazione delle generalità e della qualifica dell'agente notificatore;
3. Violazione art. 25 D.P.R. 602/73 per la cartella n. 293 2002 00374058 72; 4. Omessa motivazione della determinazione degli interessi e dei compensi di riscossione. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. L'AdER si costituiva in giudizio in data 05/03/2024, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
deduceva che le cartelle erano state correttamente notificate e non opposte tempestivamente.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
§3. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 29/01/2026, la ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni e difese.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il rappresentante della ricorrente che ha insistito nelle proprie deduzioni. Nessun altro era presente. Indi il Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato, essendo privi di pregio i motivi sui quali lo stesso si impernia, che di seguito si espongono, seguendo per comodità di trattazione l'ordine espositivo prescelto dal ricorrente.
§6. Quanto alla decadenza del credito e alla omessa notifica delle cartelle, osserva la Corte che le stesse – come risulta dalla documentazione prodotta da AdER – sono state effettivamente e ritualmente notificate a mani della ricorrente al suo domicilio di Belpasso, Indirizzo_1, in data 16/07/2002 e in data 17/02/2017. Le stesse non sono state impugnate e i relativi crediti si sono pertanto cristallizzati, con la conseguenza che nessuna contestazione in ordine alla decadenza del credito può essere sollevata.
§7. Nel resto, la prescrizione non è maturata.
Va premesso al riguardo che la prescrizione in materia di tributi erariali è decennale (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. VI - Ord. ud. 12- 11-2019, dep. 14-02-2020, n. 3743; Cass. n. 16713 del 2016) e si applica non soltanto ai tributi ma anche alle sanzioni accessorie e agli interessi, trattandosi di obbligazioni geneticamente unitarie (Cass. civ. Sez. VI – ud. 07-02-2019, Ord. 15-04-2019, n. 10549).
Ciò posto, in relazione al credito tributario portato dalla intimazione oggi censurata, nessuna prescrizione del credito è maturata, anche in considerazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 90946872 33, notificata il 10/01/2012 per la cartella di pagamento n. 293 2002 00374058 72. Appare pertanto evidente che il termine di prescrizione decennale invocato dal ricorrente non è decorso, con la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere eccepita anche con l'impugnazione tempestiva dell'avviso di intimazione n. 293 2011 90946872 33.
In ordine alla complessiva produzione documentale, non risultano formulate osservazioni.
§8. Inoltre, nel calcolo dei termini prescrizionali, occorre tener conto della sospensione del decorso del termine dovuto alla disciplina emergenziale ex COVID 19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL
18/2020 e art. 12 D.Lgs n. 159/2015).
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020, nella versione attualmente vigente, ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
§9. L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per asserita inesistenza giuridica della notifica risulta priva di fondamento.
L'omessa indicazione delle generalità e della qualifica dell'agente notificatore non costituisce un vizio previsto a pena di nullità dalla legge. L'Agente della riscossione ha provveduto a notificare regolarmente e in conformità alla normativa l'atto contestato.
Inoltre, per pacifica giurisprudenza, in materia di eventuali irritualità nella procedura di notificazione, la nullità non è configurabile qualora la consegna dell'atto abbia comunque garantito la conoscenza dello stesso da parte del destinatario, realizzando così il fine previsto dalla legge. Sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito hanno chiarito che la nullità della notificazione non è pronunciabile ogniqualvolta sia stato raggiunto lo scopo dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
§10. In ordine alla conformità al modello ministeriale dell'intimazione impugnata, rileva il Collegio che, nel caso di specie, l'atto impugnato è stato redatto secondo lo schema approvato, fornendo tutte le informazioni e gli elementi necessari per una corretta individuazione delle obbligazioni tributarie in esso riportate. Sono stati indicati i titoli che costituiscono la base della richiesta di pagamento e ai quali si riferiscono i tributi contestati, garantendo così il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente. Di conseguenza, l'intimazione impugnata risulta pienamente conforme alle disposizioni normative vigenti e le eccezioni sollevate dalla controparte risultano infondate e devono essere rigettate.
§11. Per quanto riguarda la presunta mancanza di indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, si sottolinea che la normativa relativa agli interessi richiesti può essere dedotta implicitamente dall'indicazione specifica della tipologia e natura degli stessi, così come dal tipo di tributo cui sono correlati. Non è pertanto necessario specificare i singoli tassi periodicamente applicati né le modalità di calcolo, in quanto il criterio di liquidazione è stabilito "ex lege" e la relativa applicazione costituisce una mera operazione matematica.
§12. In relazione al motivo sulla determinazione dell'aggio, è da dire che l'importo dei relativi compensi
è determinato dalla normativa vigente e, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/99, viene calcolato in percentuale sulle somme iscritte a ruolo. Tale percentuale è aggiornata con cadenza biennale mediante decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, e pubblicata nella
ZE IC.
§13. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§14. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore costituito di AdER, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.500,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agente della riscossione e distratte in favore del difensore costituito di questo, dichiaratosene anticipatario.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
FR UL
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000455163000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000455163000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 26/09/2023 all'Agenzia delle entrate
SS (di seguito AdER), qui inviato con PEC del 22/01/2024 e iscritto al n. 387/2024 R.G.R., Ricorrente 1 ha proposto reclamo e ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90004551 63, notificata in data 30/06/2023, relativa alle cartelle: 1) 293 2002 00374058 72 per IRPEF 1994, data asserita notifica cartella 16/07/2002, importo complessivo €.3722,32=; 2) 293 2016 00529966 60 003 per imposta di registro-trasf. Terreni-proporz. 2013, data asserita notifica 17/02/2017, importo complessivo
€.5.015,61=. Deduceva 1. Omessa notifica degli atti presupposti – insussistenza della pretesa tributaria – prescrizione – decadenza;
2. Inesistenza della notificazione della intimazione per la omessa indicazione delle generalità e della qualifica dell'agente notificatore;
3. Violazione art. 25 D.P.R. 602/73 per la cartella n. 293 2002 00374058 72; 4. Omessa motivazione della determinazione degli interessi e dei compensi di riscossione. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. L'AdER si costituiva in giudizio in data 05/03/2024, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
deduceva che le cartelle erano state correttamente notificate e non opposte tempestivamente.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
§3. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 29/01/2026, la ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni e difese.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il rappresentante della ricorrente che ha insistito nelle proprie deduzioni. Nessun altro era presente. Indi il Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato, essendo privi di pregio i motivi sui quali lo stesso si impernia, che di seguito si espongono, seguendo per comodità di trattazione l'ordine espositivo prescelto dal ricorrente.
§6. Quanto alla decadenza del credito e alla omessa notifica delle cartelle, osserva la Corte che le stesse – come risulta dalla documentazione prodotta da AdER – sono state effettivamente e ritualmente notificate a mani della ricorrente al suo domicilio di Belpasso, Indirizzo_1, in data 16/07/2002 e in data 17/02/2017. Le stesse non sono state impugnate e i relativi crediti si sono pertanto cristallizzati, con la conseguenza che nessuna contestazione in ordine alla decadenza del credito può essere sollevata.
§7. Nel resto, la prescrizione non è maturata.
Va premesso al riguardo che la prescrizione in materia di tributi erariali è decennale (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. VI - Ord. ud. 12- 11-2019, dep. 14-02-2020, n. 3743; Cass. n. 16713 del 2016) e si applica non soltanto ai tributi ma anche alle sanzioni accessorie e agli interessi, trattandosi di obbligazioni geneticamente unitarie (Cass. civ. Sez. VI – ud. 07-02-2019, Ord. 15-04-2019, n. 10549).
Ciò posto, in relazione al credito tributario portato dalla intimazione oggi censurata, nessuna prescrizione del credito è maturata, anche in considerazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 90946872 33, notificata il 10/01/2012 per la cartella di pagamento n. 293 2002 00374058 72. Appare pertanto evidente che il termine di prescrizione decennale invocato dal ricorrente non è decorso, con la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere eccepita anche con l'impugnazione tempestiva dell'avviso di intimazione n. 293 2011 90946872 33.
In ordine alla complessiva produzione documentale, non risultano formulate osservazioni.
§8. Inoltre, nel calcolo dei termini prescrizionali, occorre tener conto della sospensione del decorso del termine dovuto alla disciplina emergenziale ex COVID 19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL
18/2020 e art. 12 D.Lgs n. 159/2015).
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020, nella versione attualmente vigente, ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
§9. L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per asserita inesistenza giuridica della notifica risulta priva di fondamento.
L'omessa indicazione delle generalità e della qualifica dell'agente notificatore non costituisce un vizio previsto a pena di nullità dalla legge. L'Agente della riscossione ha provveduto a notificare regolarmente e in conformità alla normativa l'atto contestato.
Inoltre, per pacifica giurisprudenza, in materia di eventuali irritualità nella procedura di notificazione, la nullità non è configurabile qualora la consegna dell'atto abbia comunque garantito la conoscenza dello stesso da parte del destinatario, realizzando così il fine previsto dalla legge. Sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito hanno chiarito che la nullità della notificazione non è pronunciabile ogniqualvolta sia stato raggiunto lo scopo dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
§10. In ordine alla conformità al modello ministeriale dell'intimazione impugnata, rileva il Collegio che, nel caso di specie, l'atto impugnato è stato redatto secondo lo schema approvato, fornendo tutte le informazioni e gli elementi necessari per una corretta individuazione delle obbligazioni tributarie in esso riportate. Sono stati indicati i titoli che costituiscono la base della richiesta di pagamento e ai quali si riferiscono i tributi contestati, garantendo così il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente. Di conseguenza, l'intimazione impugnata risulta pienamente conforme alle disposizioni normative vigenti e le eccezioni sollevate dalla controparte risultano infondate e devono essere rigettate.
§11. Per quanto riguarda la presunta mancanza di indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, si sottolinea che la normativa relativa agli interessi richiesti può essere dedotta implicitamente dall'indicazione specifica della tipologia e natura degli stessi, così come dal tipo di tributo cui sono correlati. Non è pertanto necessario specificare i singoli tassi periodicamente applicati né le modalità di calcolo, in quanto il criterio di liquidazione è stabilito "ex lege" e la relativa applicazione costituisce una mera operazione matematica.
§12. In relazione al motivo sulla determinazione dell'aggio, è da dire che l'importo dei relativi compensi
è determinato dalla normativa vigente e, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/99, viene calcolato in percentuale sulle somme iscritte a ruolo. Tale percentuale è aggiornata con cadenza biennale mediante decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, e pubblicata nella
ZE IC.
§13. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§14. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore costituito di AdER, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.500,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agente della riscossione e distratte in favore del difensore costituito di questo, dichiaratosene anticipatario.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
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