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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.5.2024, assunto in decisione in data 5.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Chiara Maria Masera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Majno n. 15;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio (MB), via Parte_2
Giuseppe Garibaldi, 6;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
a Milano in data 24.6.1995 (Anno 1995, N. 500, Parte II, Serie A) e ordinare agli Ufficiali Parte_3 di Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Le figlie maggiorenni, ma non ancora autonome economicamente continueranno ad avere residenza anagrafica e punto di riferimento abitativo presso la casa coniugale insieme alla madre in Monza, via
Ambrosini, 1. Le parti danno atto che il padre ha lasciato la casa coniugale.
3) Le frequentazioni delle figlie con i genitori saranno regolate secondo accordi presi direttamente con i medesimi.
4) I genitori concordano che corrisponderanno direttamente alle figlie (con pagamenti sui rispettivi conti correnti delle medesime) un contributo mensile ordinario di € 500,00 per ciascuna, che terranno a proprio carico nella misura del 50% ciascuno e ciò fino all'indipendenza economica di ciascuna figlia, da individuarsi in un guadagno mensile netto di € 2.000,00.
5) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie delle figlie, a decorrere dal 1° marzo 2025 e fino all'indipendenza economica delle stesse, come individuata alla condizione precedente, come da Linee Guida del Tribunale di Monza del 7.5.2018, che qui si riportano e che devono considerarsi parte integrante dell'accordo, al fine di individuare quali spese siano comprese nell'assegno e quali escluse:
A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerare spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a) vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) baby sitter, frequenza del cd tempo prolungato, del cd pre-scuola o del cd doposcuola.
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia)
Spese scolastiche e di istruzione l) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) libri di testo, materiali di cancelleria e pagina 2 di 7 attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o) corsi di recupero e lezioni provate in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es Comune) o dei suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali
Altre spese v) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale di intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di ideona documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio wapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi,
a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare a propria richiesta in forma scritta, anche a pagina 3 di 7 mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio wapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di importi superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI
Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura della metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. 6) Le parti concordano che terranno a proprio carico nella misura del 50% le spese necessarie al benessere dell'attuale animale di affezione, pastore scozzese Blacky, con riferimento al cibo, al veterinario, e previo accordo, all'eventuale dogsitter e/o pensione per i periodi di vacanza.
7) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.51 2° comma c.p.c., anche in via transattiva, le parti si impegnano ad effettuare le seguenti operazioni:
(a) premesso che la casa familiare sita in Monza, via Ambrosini, 1, intestata interamente al marito, è stata acquistata con denaro appartenente al 50% alla moglie, il signor si impegna a trasferire alla signora Pt_3
entro 45 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, al prezzo di € 190.000,00, la piena proprietà Pt_1 dell'intero immobile sito in Monza (MB), via Ambrosini, 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Monza, foglio 12, mappale 97, sub. 15, categoria A/2, vani 8, nonché la piena proprietà dell'autorimessa sita in Monza, via Ramazzotti, 24, censita al NCEU del Comune di Monza alla partita 16893 come segue: foglio
12, mappale 96, sub 720, categoria C/6, classe 4 mq 33. Le parti concordano che il prezzo relativo all'appartamento, pari a € 170.000,00 sarà corrisposto dalla signora al signor con le seguenti Pt_1 Pt_3 tempistiche: - quanto a € 80.000,00 al momento del rogito;
- quanto a € 90.000,00 entro il 30 aprile 2025; mentre con riferimento all'autorimessa, il prezzo pari a € 20.000,00 verrà corrisposto dalla signora al Pt_1 signor entro il 31 luglio 2026. Pt_3
Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dalla signora e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro costo connesso Pt_1 al trasferimento che precede sarà interamente a carico della stessa, fermo restando che, poiché il trasferimento pagina 4 di 7 verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale.
Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi;
(b) premesso che la casa di montagna con posto auto sita in Scopello (VC), via Mera snc, cointestata al 50% tra i coniugi, è stata acquistata con denaro di entrambi i coniugi e ristrutturata e arredata con denaro del solo marito, la signora si impegna a trasferire, senza alcun corrispettivo, al signor entro 45 giorni Pt_1 Pt_3 dal deposito della sentenza di divorzio, la proprietà della propria quota immobiliare del 50% dell'immobile e del posto auto siti in Scopello (VC), via Mera snc, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Scopello, rispettivamente, al foglio 9, mappale 200, sub 45, frazione Pian Solivo, piano 4, categoria A/2, classe U, vani
5,5 e al foglio 9, mappale 200, sub 46. Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dal signor e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, Pt_3 imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà interamente a carico dello stesso, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi;
(c) premesso che la casa di montagna sita in Temù frazione Pontagna (BS), via Tollarini, 74 cointestata al
50% tra i coniugi, è stata acquistata con denaro del solo marito, la signora si impegna a trasferire, Pt_1 senza alcun corrispettivo, al signor entro 45 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, la proprietà Pt_3 della propria quota immobiliare del 50% dell'immobile sito in Pontagna (BS), via Tollarini n. 74 censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Temù, foglio 19, mappale 467, sub 20, categoria A/2, vani 4
(appartamento) foglio 19, mappale 467, subalterno 2, categoria C/6, mq. 17 (box). Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dal signor e che Pt_3 ogni eventuale spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà interamente a carico dello stesso, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi;
(d) le parti concordano che il signor potrà utilizzare personalmente e in compagnia di persone di sua Pt_3 fiducia l'immobile sito in Camogli, via Migliaro, 62, di proprietà della signora per trenta giorni Pt_1 all'anno, previo accordo sui giorni di utilizzo e comunque per almeno una settimana nel mese di luglio ed pagina 5 di 7 una settimana nel mese di agosto. Il signor si impegna a rimborsare alla signora il 50% delle Pt_3 Pt_1 spese condominiali ordinarie relative all'immobile di Camogli e alla piscina del comprensorio, previa esibizione da parte della signora dei relativi conteggi dell'amministrazione condominiale;
Pt_1
(e) le parti concordano che l'autovettura Citroen C3, TG FH256FC, di proprietà del signor venga Pt_3 trasferita a titolo gratuito alla Signora Parte_1
8) Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti avendo mezzi adeguati a poter provveder ciascuna al proprio mantenimento.
9) I coniugi dichiarano che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 3.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (24.6.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 22.3.1999 ed 10.12.2000, maggiorenni ma non Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 15.5.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Milano in data 24.6.1995 (Atto n. 500, Parte 2, Serie A, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.5.2024, assunto in decisione in data 5.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Chiara Maria Masera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Majno n. 15;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio (MB), via Parte_2
Giuseppe Garibaldi, 6;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
a Milano in data 24.6.1995 (Anno 1995, N. 500, Parte II, Serie A) e ordinare agli Ufficiali Parte_3 di Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Le figlie maggiorenni, ma non ancora autonome economicamente continueranno ad avere residenza anagrafica e punto di riferimento abitativo presso la casa coniugale insieme alla madre in Monza, via
Ambrosini, 1. Le parti danno atto che il padre ha lasciato la casa coniugale.
3) Le frequentazioni delle figlie con i genitori saranno regolate secondo accordi presi direttamente con i medesimi.
4) I genitori concordano che corrisponderanno direttamente alle figlie (con pagamenti sui rispettivi conti correnti delle medesime) un contributo mensile ordinario di € 500,00 per ciascuna, che terranno a proprio carico nella misura del 50% ciascuno e ciò fino all'indipendenza economica di ciascuna figlia, da individuarsi in un guadagno mensile netto di € 2.000,00.
5) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie delle figlie, a decorrere dal 1° marzo 2025 e fino all'indipendenza economica delle stesse, come individuata alla condizione precedente, come da Linee Guida del Tribunale di Monza del 7.5.2018, che qui si riportano e che devono considerarsi parte integrante dell'accordo, al fine di individuare quali spese siano comprese nell'assegno e quali escluse:
A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerare spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a) vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) baby sitter, frequenza del cd tempo prolungato, del cd pre-scuola o del cd doposcuola.
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia)
Spese scolastiche e di istruzione l) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) libri di testo, materiali di cancelleria e pagina 2 di 7 attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o) corsi di recupero e lezioni provate in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es Comune) o dei suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali
Altre spese v) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale di intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di ideona documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio wapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi,
a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare a propria richiesta in forma scritta, anche a pagina 3 di 7 mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio wapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di importi superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI
Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura della metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. 6) Le parti concordano che terranno a proprio carico nella misura del 50% le spese necessarie al benessere dell'attuale animale di affezione, pastore scozzese Blacky, con riferimento al cibo, al veterinario, e previo accordo, all'eventuale dogsitter e/o pensione per i periodi di vacanza.
7) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.51 2° comma c.p.c., anche in via transattiva, le parti si impegnano ad effettuare le seguenti operazioni:
(a) premesso che la casa familiare sita in Monza, via Ambrosini, 1, intestata interamente al marito, è stata acquistata con denaro appartenente al 50% alla moglie, il signor si impegna a trasferire alla signora Pt_3
entro 45 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, al prezzo di € 190.000,00, la piena proprietà Pt_1 dell'intero immobile sito in Monza (MB), via Ambrosini, 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Monza, foglio 12, mappale 97, sub. 15, categoria A/2, vani 8, nonché la piena proprietà dell'autorimessa sita in Monza, via Ramazzotti, 24, censita al NCEU del Comune di Monza alla partita 16893 come segue: foglio
12, mappale 96, sub 720, categoria C/6, classe 4 mq 33. Le parti concordano che il prezzo relativo all'appartamento, pari a € 170.000,00 sarà corrisposto dalla signora al signor con le seguenti Pt_1 Pt_3 tempistiche: - quanto a € 80.000,00 al momento del rogito;
- quanto a € 90.000,00 entro il 30 aprile 2025; mentre con riferimento all'autorimessa, il prezzo pari a € 20.000,00 verrà corrisposto dalla signora al Pt_1 signor entro il 31 luglio 2026. Pt_3
Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dalla signora e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro costo connesso Pt_1 al trasferimento che precede sarà interamente a carico della stessa, fermo restando che, poiché il trasferimento pagina 4 di 7 verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale.
Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi;
(b) premesso che la casa di montagna con posto auto sita in Scopello (VC), via Mera snc, cointestata al 50% tra i coniugi, è stata acquistata con denaro di entrambi i coniugi e ristrutturata e arredata con denaro del solo marito, la signora si impegna a trasferire, senza alcun corrispettivo, al signor entro 45 giorni Pt_1 Pt_3 dal deposito della sentenza di divorzio, la proprietà della propria quota immobiliare del 50% dell'immobile e del posto auto siti in Scopello (VC), via Mera snc, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Scopello, rispettivamente, al foglio 9, mappale 200, sub 45, frazione Pian Solivo, piano 4, categoria A/2, classe U, vani
5,5 e al foglio 9, mappale 200, sub 46. Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dal signor e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, Pt_3 imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà interamente a carico dello stesso, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi;
(c) premesso che la casa di montagna sita in Temù frazione Pontagna (BS), via Tollarini, 74 cointestata al
50% tra i coniugi, è stata acquistata con denaro del solo marito, la signora si impegna a trasferire, Pt_1 senza alcun corrispettivo, al signor entro 45 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, la proprietà Pt_3 della propria quota immobiliare del 50% dell'immobile sito in Pontagna (BS), via Tollarini n. 74 censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Temù, foglio 19, mappale 467, sub 20, categoria A/2, vani 4
(appartamento) foglio 19, mappale 467, subalterno 2, categoria C/6, mq. 17 (box). Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dal signor e che Pt_3 ogni eventuale spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà interamente a carico dello stesso, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi;
(d) le parti concordano che il signor potrà utilizzare personalmente e in compagnia di persone di sua Pt_3 fiducia l'immobile sito in Camogli, via Migliaro, 62, di proprietà della signora per trenta giorni Pt_1 all'anno, previo accordo sui giorni di utilizzo e comunque per almeno una settimana nel mese di luglio ed pagina 5 di 7 una settimana nel mese di agosto. Il signor si impegna a rimborsare alla signora il 50% delle Pt_3 Pt_1 spese condominiali ordinarie relative all'immobile di Camogli e alla piscina del comprensorio, previa esibizione da parte della signora dei relativi conteggi dell'amministrazione condominiale;
Pt_1
(e) le parti concordano che l'autovettura Citroen C3, TG FH256FC, di proprietà del signor venga Pt_3 trasferita a titolo gratuito alla Signora Parte_1
8) Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti avendo mezzi adeguati a poter provveder ciascuna al proprio mantenimento.
9) I coniugi dichiarano che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 3.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (24.6.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 22.3.1999 ed 10.12.2000, maggiorenni ma non Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 15.5.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Milano in data 24.6.1995 (Atto n. 500, Parte 2, Serie A, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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