TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2400/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2400/2023, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Guglielmini
RICORRENTE contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_1 C.F._2
Succi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 aprile 2025
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria, - accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto, ordinare la divisione della massa ereditaria sopra descritta;
- accertare e dichiarare che il sig. è Controparte_1 debitore del de cuius della somma di €71.500,00 ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
- previa imputazione delle somme dovute dal sig. al de cuius ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c., formare le quote di Controparte_1
ciascuno dei coeredi ed attribuire ai singoli coeredi la quota a ciascuno spettante;
- in ogni caso, ordinare a parte resistente il rendiconto ai sensi dell'art 723 c.c., disponendo la pagina 1 di 7 prestazione all'attore di eventuali conguagli spettanti per il mancato godimento dei terreni agricoli dal 10/11/2023 in proporzione alla quota ereditaria a lui spettante. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria, - accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto, ordinare la divisione della massa ereditaria sopra descritta secondo le disposizioni testamentarie;
- in via di eccezione riconvenzionale accertare e dichiarare che il sig. ha saldato le Controparte_1
somme portate dal contratto di affitto del terreno anno 2018 – 2023 pari ad €71.500,00 come da somme versate sul conto corrente cointestato n. 00011397; - ai sensi degli CP_2
artt. 724 e 725 c.c., formare le quote di ciascuno dei coeredi ed attribuire ai singoli coeredi la quota a ciascuno spettante;
Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: Previa revoca dell'ordinanza 6/3/2024, venga riammessa in termini la parte ed ammessi i documenti n° 1, 2, 3, 4, 5 di cui alla produzione svolta in sede di costituzione, come portate dal conto corrente per le già menzionate ragioni di diritto”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ha domandato la divisione ex art. 713 Parte_1
c.c. della massa ereditaria del defunto nonno, deceduto in Ferrara il 3 Persona_1
gennaio 2023, cui succedeva in rappresentazione della premorta madre.
Ha dedotto che il de cuius per testamento olografo aveva nominato erede il figlio
[...]
e lui per la sola quota di legittima, pari ad un terzo dell'asse ereditario. CP_1
Entrambi gli eredi hanno accettato l'eredità il 24 luglio 2023; sicché il ricorrente ha provato a mettersi in contatto con il coerede al fine di immettersi nel possesso dei beni di spettanza, senza tuttavia ricevere risposta.
Invani sono rimasti anche i tentativi di mediazione (comunque condizione di procedibilità dell'azione) e di conciliazione.
Il ricorrente ha quindi rappresentato la consistenza patrimoniale della massa ereditaria (beni immobili e liquidità presso posta e banca) e chiesto che sia divisa secondo le ultime volontà del de cuius, tenendo conto del fatto che il resistente era affittuario di alcuni dei terreni agricoli facenti parte del relictum per i quali mai aveva corrisposto il canone. Sicché sarebbe maturato un debito pari ad € 71.500,00 da imputare alla massa.
Ha infine chiesto la condanna del resistente al pagamento di una somma a titolo di pagina 2 di 7 indennità di occupazione per il mancato godimento (diretto o indiretto) dei terreni in comunione da calcolarsi dalla scadenza del contratto di affitto (10 novembre 2023) fino allo scioglimento della comunione.
Si è tardivamente costituto il coerede, contestando unicamente la debenza delle somme relative al canone di affitto, offrendo la prova del versamento in più tranches sul c/c intestato al de cuius.
Ritiene il convnuto che la somma di € 89.745,06 confluita sul c/c Bper C.F._3
cointestato con il de cuius sia interamente di sua spettanza, in quanto trattasi di proventi dei prodotti agricoli dei terreni detenuti in affitto e di contribuiti comunitari a lui dovuti.
Si è invece reso disponibile al versamento di un terzo della somma totale costituita dei canoni di affitto sui terreni oggetto di divisione a titolo di indennità a partire dalla data di scadenza del contratto del 10 novembre 2023 fino all'effettiva divisione ereditaria.
La contestazione del credito di € 71.500,00 è stata tuttavia ritenuta tardivamente posta, a causa del termine di decadenza relativo alla costituzione del convenuto.
In data 28 gennaio 2025 parte resistente ha depositato memoria dando atto di aver rinvenuto ulteriore buono fruttifero postale intestato al de cuius, e dunque facente parte dell'asse ereditario, del valore al momento della sottoscrizione (5 marzo 2003) di €
1.000,00.
È stata quindi disposta dal Giudice una CTU avente ad oggetto la ricostruzione dell'asse ereditario e la predisposizione di un progetto divisionale, tenendo conto del credito suddetto che è stato ritenuto confluire alla massa ai sensi degli art. 727, 757 e 760 c.c.
***
Il diritto alla divisione dei beni è incontestato da entrambe le parti, e si può dare atto delle valutazioni effettuate dal CT.U. oltre che alla motivata ricostruzione dell'asse patrimoniale effettuata dal consulente tecnico.
Nel dettaglio, quanto ai beni mobili:
- Crediti del de cuius verso il sig. € 71.500,00 Controparte_1
- valore fabbricati Lotto 1: € 41.000
- valore fabbricati Lotto 2: € 12.500
- valore terreni foglio 58: € 477.645,75
- valore terreni foglio 59: € 184.680,00
- valore conti correnti, libretti postali, buoni fruttiferi postali: € 41.700
Il valore complessivo dell'asse ereditario è quindi di euro 829.025,75. pagina 3 di 7 Entrambe le parti hanno manifestato la propria adesione alla ripartizione effettuata dal
CTU; va ricompresa la somma contestata di € 71.500,00, che viene ancora richiesta per la quale va ribadita la concreta imputazione all'asse ereditario in ragione della tardività delle eccezioni in senso stretto formulate da parte resistente.
La proposta divisionale non prevede frazionamenti.
Le liquidità, innanzitutto, vanno assegnate alle parti in causa pro quota (1/3 al ricorrente e
2/3 al resistente: saldo del conto corrente bancario di € 16.608,00; il libretto di CP_2
deposito postale di € 22.378,00; n. 2 buoni fruttiferi postali per totali € 1.500,00). A questo vanno aggiunti anche € 1000,00 del buono successivamente rinvenuto, da dividersi pro quota. La liquidità totale calcolata ammonta quindi ad € 42.700,00 che andrà ripartita secondo le quote di spettanza sopra richiamate, al netto di eventuali acconti e prelevamenti nelle more del giudizio effettuati dalle parti.
Quanto ai beni immobili, è proposto al ricorrente l'assegnazione del lotto 2 di fabbricati identificati al foglio 58 mappale 161 subalterni 1,2 ed utilità comuni per il valore di €
12.500 e i terreni così censiti: Foglio 58, Particella 91, Qualità: Seminativo, Classe: 3,
Superficie:
1.610 mq;
Foglio 58, Particella 92, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.610 mq Foglio 58, Particella 72, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
2.610 mq
Foglio 58, Particella 68, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
6.400 mq Foglio 58,
Particella 97, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 3,410 mq Foglio 58, Particella 67,
Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
6.780 mq Foglio 58, Particella 58, Qualità:
Seminativo, Classe: 2, Superficie:
9.000 mq Foglio 58, Particella 62, Qualità: Seminativo,
Classe: 2, Superficie:
9.730 mq;
Foglio 58, Particella 66, Qualità: Seminativo, Classe: 2,
Superficie:
6.850 mq Foglio 58, Particella 69, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
9.450 mq Foglio 58, Particella 65, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
7.965 mq
Foglio 58, Particella 70, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
4.370 mq Foglio 58,
Particella 98, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.635 mq Foglio 58, Particella 64,
Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 17.635 mq Foglio 58, Particella 99, Qualità:
Seminativo, Classe: 3, Superficie:
2.375 mq Foglio 59, Particella 38 Qualità: Seminativo,
Classe: 3, Superficie: 285 mq Foglio 59, Particella 41 Qualità: Seminativo, Classe: 3,
Superficie: 155 mq (Valore mq 91.870 pari ad HA 9,1870 complessivo € 261.829,50).
Alla parte resistente il CTU propone l'assegnazione di il Lotto 1 di fabbricati identificati al foglio 58 mappale 160 subalterni 1,2,3 ed utilità comuni (€ 41.000,00) e dei terreni così censiti: Foglio 59, Particella 39 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 590 mq Foglio pagina 4 di 7 59, Particella 33, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 41.270 mq Foglio 58,
Particella 59, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 76.165 mq Foglio 59, Particella 53
Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 22.500 mq (Mq 140.525 pari ad Ha 14.0525
Valore complessivo € 400.496,25).
Residua, secondo le stime del CTU, un conguaglio che parte ricorrente dovrà corrispondere al resistente per € 39.687,58.
Ha rilevato infatti il CTU che tutti i terreni facenti parte del compendio, sono attualmente coltivati, gestiti e mantenuti da parte del resistente. In ragione di ciò, ha stimato un canone annuo pari ad € 16.600,00 per gli anni 2024 e 2025; avendo il resistente riconosciuto il diritto del ricorrente a tali frutti civili nella quota di spettanza, va tenuto quindi conto della cifra di € 7.377,77 a favore del ricorrente, pari ad un terzo dei frutti civili dei terreni ereditari dalla scadenza del contratto di affitto (10/11/2023) alla data odierna.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 [...]
CP_1
2) assegna a e € 42.700,00 secondo le relative Parte_1 Controparte_1
quote di 1/3 a e 2/3 a Parte_1 Controparte_1
3) assegna a il compendio immobiliare individuato in perizia e così Parte_1 identificato al “l'assegnazione del lotto 2 di fabbricati identificati al foglio 58 mappale 161 subalterni 1,2 ed utilità comuni per il valore di € 12.500 e i terreni così censiti: Foglio 58, Particella 91, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.610 mq;
Foglio 58, Particella 92, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.610 mq Foglio 58, Particella 72, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
2.610 mq Foglio 58, Particella 68, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
6.400 mq Foglio 58, Particella 97, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
3,410 mq Foglio 58, Particella 67, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
6.780 mq Foglio 58, Particella 58, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
pagina 5 di 7
9.000 mq Foglio 58, Particella 62, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
9.730 mq;
Foglio 58, Particella 66, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
6.850 mq Foglio 58, Particella 69, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
9.450 mq Foglio 58, Particella 65, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
7.965 mq Foglio 58, Particella 70, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
4.370 mq Foglio 58, Particella 98, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.635 mq Foglio 58, Particella 64, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
17.635 mq Foglio 58, Particella 99, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
2.375 mq Foglio 59, Particella 38 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 285 mq Foglio 59, Particella 41 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 155 mq
(Valore mq 91.870 pari ad HA 9,1870 complessivo € 261.829,50).
4) assegna a il compendio immobiliare individuato in perizia e Controparte_1
così identificato: “il Lotto 1 di fabbricati identificati al foglio 58 mappale 160 subalterni 1,2,3 ed utilità comuni (€ 41.000,00) e dei terreni così censiti: Foglio 59,
Particella 39 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 590 mq Foglio 59,
Particella 33, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 41.270 mq Foglio 58,
Particella 59, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 76.165 mq Foglio 59,
Particella 53 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 22.500 mq (Mq 140.525 pari ad Ha 14.0525 Valore complessivo € 400.496,25)”.
5) dispone il pagamento del conguaglio di € 39.687,58 da parte di in Parte_1
favore di Controparte_1
6) condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
7.377,77 a titolo di canoni non goduti;
7) ordina la trascrizione della presente ordinanza presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Ferrara;
pagina 6 di 7 8) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente che liquida in € 857,77 per spese ed € 14.598,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 23 maggio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2400/2023, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Guglielmini
RICORRENTE contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_1 C.F._2
Succi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 aprile 2025
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria, - accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto, ordinare la divisione della massa ereditaria sopra descritta;
- accertare e dichiarare che il sig. è Controparte_1 debitore del de cuius della somma di €71.500,00 ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
- previa imputazione delle somme dovute dal sig. al de cuius ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c., formare le quote di Controparte_1
ciascuno dei coeredi ed attribuire ai singoli coeredi la quota a ciascuno spettante;
- in ogni caso, ordinare a parte resistente il rendiconto ai sensi dell'art 723 c.c., disponendo la pagina 1 di 7 prestazione all'attore di eventuali conguagli spettanti per il mancato godimento dei terreni agricoli dal 10/11/2023 in proporzione alla quota ereditaria a lui spettante. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria, - accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto, ordinare la divisione della massa ereditaria sopra descritta secondo le disposizioni testamentarie;
- in via di eccezione riconvenzionale accertare e dichiarare che il sig. ha saldato le Controparte_1
somme portate dal contratto di affitto del terreno anno 2018 – 2023 pari ad €71.500,00 come da somme versate sul conto corrente cointestato n. 00011397; - ai sensi degli CP_2
artt. 724 e 725 c.c., formare le quote di ciascuno dei coeredi ed attribuire ai singoli coeredi la quota a ciascuno spettante;
Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: Previa revoca dell'ordinanza 6/3/2024, venga riammessa in termini la parte ed ammessi i documenti n° 1, 2, 3, 4, 5 di cui alla produzione svolta in sede di costituzione, come portate dal conto corrente per le già menzionate ragioni di diritto”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ha domandato la divisione ex art. 713 Parte_1
c.c. della massa ereditaria del defunto nonno, deceduto in Ferrara il 3 Persona_1
gennaio 2023, cui succedeva in rappresentazione della premorta madre.
Ha dedotto che il de cuius per testamento olografo aveva nominato erede il figlio
[...]
e lui per la sola quota di legittima, pari ad un terzo dell'asse ereditario. CP_1
Entrambi gli eredi hanno accettato l'eredità il 24 luglio 2023; sicché il ricorrente ha provato a mettersi in contatto con il coerede al fine di immettersi nel possesso dei beni di spettanza, senza tuttavia ricevere risposta.
Invani sono rimasti anche i tentativi di mediazione (comunque condizione di procedibilità dell'azione) e di conciliazione.
Il ricorrente ha quindi rappresentato la consistenza patrimoniale della massa ereditaria (beni immobili e liquidità presso posta e banca) e chiesto che sia divisa secondo le ultime volontà del de cuius, tenendo conto del fatto che il resistente era affittuario di alcuni dei terreni agricoli facenti parte del relictum per i quali mai aveva corrisposto il canone. Sicché sarebbe maturato un debito pari ad € 71.500,00 da imputare alla massa.
Ha infine chiesto la condanna del resistente al pagamento di una somma a titolo di pagina 2 di 7 indennità di occupazione per il mancato godimento (diretto o indiretto) dei terreni in comunione da calcolarsi dalla scadenza del contratto di affitto (10 novembre 2023) fino allo scioglimento della comunione.
Si è tardivamente costituto il coerede, contestando unicamente la debenza delle somme relative al canone di affitto, offrendo la prova del versamento in più tranches sul c/c intestato al de cuius.
Ritiene il convnuto che la somma di € 89.745,06 confluita sul c/c Bper C.F._3
cointestato con il de cuius sia interamente di sua spettanza, in quanto trattasi di proventi dei prodotti agricoli dei terreni detenuti in affitto e di contribuiti comunitari a lui dovuti.
Si è invece reso disponibile al versamento di un terzo della somma totale costituita dei canoni di affitto sui terreni oggetto di divisione a titolo di indennità a partire dalla data di scadenza del contratto del 10 novembre 2023 fino all'effettiva divisione ereditaria.
La contestazione del credito di € 71.500,00 è stata tuttavia ritenuta tardivamente posta, a causa del termine di decadenza relativo alla costituzione del convenuto.
In data 28 gennaio 2025 parte resistente ha depositato memoria dando atto di aver rinvenuto ulteriore buono fruttifero postale intestato al de cuius, e dunque facente parte dell'asse ereditario, del valore al momento della sottoscrizione (5 marzo 2003) di €
1.000,00.
È stata quindi disposta dal Giudice una CTU avente ad oggetto la ricostruzione dell'asse ereditario e la predisposizione di un progetto divisionale, tenendo conto del credito suddetto che è stato ritenuto confluire alla massa ai sensi degli art. 727, 757 e 760 c.c.
***
Il diritto alla divisione dei beni è incontestato da entrambe le parti, e si può dare atto delle valutazioni effettuate dal CT.U. oltre che alla motivata ricostruzione dell'asse patrimoniale effettuata dal consulente tecnico.
Nel dettaglio, quanto ai beni mobili:
- Crediti del de cuius verso il sig. € 71.500,00 Controparte_1
- valore fabbricati Lotto 1: € 41.000
- valore fabbricati Lotto 2: € 12.500
- valore terreni foglio 58: € 477.645,75
- valore terreni foglio 59: € 184.680,00
- valore conti correnti, libretti postali, buoni fruttiferi postali: € 41.700
Il valore complessivo dell'asse ereditario è quindi di euro 829.025,75. pagina 3 di 7 Entrambe le parti hanno manifestato la propria adesione alla ripartizione effettuata dal
CTU; va ricompresa la somma contestata di € 71.500,00, che viene ancora richiesta per la quale va ribadita la concreta imputazione all'asse ereditario in ragione della tardività delle eccezioni in senso stretto formulate da parte resistente.
La proposta divisionale non prevede frazionamenti.
Le liquidità, innanzitutto, vanno assegnate alle parti in causa pro quota (1/3 al ricorrente e
2/3 al resistente: saldo del conto corrente bancario di € 16.608,00; il libretto di CP_2
deposito postale di € 22.378,00; n. 2 buoni fruttiferi postali per totali € 1.500,00). A questo vanno aggiunti anche € 1000,00 del buono successivamente rinvenuto, da dividersi pro quota. La liquidità totale calcolata ammonta quindi ad € 42.700,00 che andrà ripartita secondo le quote di spettanza sopra richiamate, al netto di eventuali acconti e prelevamenti nelle more del giudizio effettuati dalle parti.
Quanto ai beni immobili, è proposto al ricorrente l'assegnazione del lotto 2 di fabbricati identificati al foglio 58 mappale 161 subalterni 1,2 ed utilità comuni per il valore di €
12.500 e i terreni così censiti: Foglio 58, Particella 91, Qualità: Seminativo, Classe: 3,
Superficie:
1.610 mq;
Foglio 58, Particella 92, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.610 mq Foglio 58, Particella 72, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
2.610 mq
Foglio 58, Particella 68, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
6.400 mq Foglio 58,
Particella 97, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 3,410 mq Foglio 58, Particella 67,
Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
6.780 mq Foglio 58, Particella 58, Qualità:
Seminativo, Classe: 2, Superficie:
9.000 mq Foglio 58, Particella 62, Qualità: Seminativo,
Classe: 2, Superficie:
9.730 mq;
Foglio 58, Particella 66, Qualità: Seminativo, Classe: 2,
Superficie:
6.850 mq Foglio 58, Particella 69, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
9.450 mq Foglio 58, Particella 65, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
7.965 mq
Foglio 58, Particella 70, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
4.370 mq Foglio 58,
Particella 98, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.635 mq Foglio 58, Particella 64,
Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 17.635 mq Foglio 58, Particella 99, Qualità:
Seminativo, Classe: 3, Superficie:
2.375 mq Foglio 59, Particella 38 Qualità: Seminativo,
Classe: 3, Superficie: 285 mq Foglio 59, Particella 41 Qualità: Seminativo, Classe: 3,
Superficie: 155 mq (Valore mq 91.870 pari ad HA 9,1870 complessivo € 261.829,50).
Alla parte resistente il CTU propone l'assegnazione di il Lotto 1 di fabbricati identificati al foglio 58 mappale 160 subalterni 1,2,3 ed utilità comuni (€ 41.000,00) e dei terreni così censiti: Foglio 59, Particella 39 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 590 mq Foglio pagina 4 di 7 59, Particella 33, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 41.270 mq Foglio 58,
Particella 59, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 76.165 mq Foglio 59, Particella 53
Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 22.500 mq (Mq 140.525 pari ad Ha 14.0525
Valore complessivo € 400.496,25).
Residua, secondo le stime del CTU, un conguaglio che parte ricorrente dovrà corrispondere al resistente per € 39.687,58.
Ha rilevato infatti il CTU che tutti i terreni facenti parte del compendio, sono attualmente coltivati, gestiti e mantenuti da parte del resistente. In ragione di ciò, ha stimato un canone annuo pari ad € 16.600,00 per gli anni 2024 e 2025; avendo il resistente riconosciuto il diritto del ricorrente a tali frutti civili nella quota di spettanza, va tenuto quindi conto della cifra di € 7.377,77 a favore del ricorrente, pari ad un terzo dei frutti civili dei terreni ereditari dalla scadenza del contratto di affitto (10/11/2023) alla data odierna.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 [...]
CP_1
2) assegna a e € 42.700,00 secondo le relative Parte_1 Controparte_1
quote di 1/3 a e 2/3 a Parte_1 Controparte_1
3) assegna a il compendio immobiliare individuato in perizia e così Parte_1 identificato al “l'assegnazione del lotto 2 di fabbricati identificati al foglio 58 mappale 161 subalterni 1,2 ed utilità comuni per il valore di € 12.500 e i terreni così censiti: Foglio 58, Particella 91, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.610 mq;
Foglio 58, Particella 92, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.610 mq Foglio 58, Particella 72, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
2.610 mq Foglio 58, Particella 68, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
6.400 mq Foglio 58, Particella 97, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
3,410 mq Foglio 58, Particella 67, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
6.780 mq Foglio 58, Particella 58, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
pagina 5 di 7
9.000 mq Foglio 58, Particella 62, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
9.730 mq;
Foglio 58, Particella 66, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
6.850 mq Foglio 58, Particella 69, Qualità: Seminativo, Classe: 2, Superficie:
9.450 mq Foglio 58, Particella 65, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
7.965 mq Foglio 58, Particella 70, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
4.370 mq Foglio 58, Particella 98, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
1.635 mq Foglio 58, Particella 64, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
17.635 mq Foglio 58, Particella 99, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie:
2.375 mq Foglio 59, Particella 38 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 285 mq Foglio 59, Particella 41 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 155 mq
(Valore mq 91.870 pari ad HA 9,1870 complessivo € 261.829,50).
4) assegna a il compendio immobiliare individuato in perizia e Controparte_1
così identificato: “il Lotto 1 di fabbricati identificati al foglio 58 mappale 160 subalterni 1,2,3 ed utilità comuni (€ 41.000,00) e dei terreni così censiti: Foglio 59,
Particella 39 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 590 mq Foglio 59,
Particella 33, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 41.270 mq Foglio 58,
Particella 59, Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 76.165 mq Foglio 59,
Particella 53 Qualità: Seminativo, Classe: 3, Superficie: 22.500 mq (Mq 140.525 pari ad Ha 14.0525 Valore complessivo € 400.496,25)”.
5) dispone il pagamento del conguaglio di € 39.687,58 da parte di in Parte_1
favore di Controparte_1
6) condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
7.377,77 a titolo di canoni non goduti;
7) ordina la trascrizione della presente ordinanza presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Ferrara;
pagina 6 di 7 8) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente che liquida in € 857,77 per spese ed € 14.598,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 23 maggio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7