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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1391/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1391/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FABIO VEZZOSI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO VEZZOSI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO
[...] P.IVA_1
IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito 307 2024 0001251675 000 notificato dall' di Arezzo riguardante i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestioni CP_1
Commercianti per complessivi € 7.844,05, esponendo che è stata costituita tra e una società a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 CP_4 Responsabilità limitata denominata CP_5 Controparte_6
che non esercitando a favore della società alcuna attività lavorativa non aveva alcun obbligo di iscriversi alla Gestione previdenziale degli esercenti l'attività commerciali, essendo solo socio di srl con partecipazione di solo capitale;
che non ha a mai prestato a favore della società attività lavorativa e non avendo alcun ruolo operativo nei processi aziendali non è tenuto a iscriversi alla gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciale.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepisce che in seguito a Verbale Unico di Accertamento
N. 202300057 del 28.4.2023 dell'Ispettorato del Lavoro, su ispezione promossa da , per la l ha provveduto CP_7 CP_6 Controparte_6 CP_1
all'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti dal 29.6.2021 del ricorrente socio della che dalle fatture emesse nonché dalla dichiarazione resa dal CP_6
socio ai verbalizzanti è risultato che le prestazioni fatturate vengono CP_2
svolte dai soci esperti informatici;
che tenendo conto Parte_2
che il socio non è iscritto ad albi professionali né risulta Parte_1
assunto come dipendente al momento dell'accesso ispettivo, visto l'inquadramento al settore terziario della l Controparte_6 CP_1
ha provveduto all'iscrizione d'ufficio del ricorrente dal 29.6.2021 alla gestione commercianti;
che l'iscrizione è cessata quando il ricorrente è stato assunto come dipendente full time a tempo indeterminato dal 17.6.2024.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1759 del 2021 ha stabilito che non è tenuto alla doppia iscrizione il socio/amministratore che non svolge attività lavorativa e che si occupa esclusivamente di amministrare la società.
2 Va, infatti, in primo luogo rammentato, in punto di diritto, che con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il legislatore, introducendo un mutamento nel precedente assetto disciplinare, ha, sostanzialmente, esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n.
613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per
l'esercizio dell'attività”.
La Corte Suprema, sulla scorta di tale assetto disciplinare, ha chiarito, quindi, che affinché sorga l'obbligo dell'iscrizione è comunque richiesta anche la condizione di cui alla lettera c), cioè è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ciò vale anche rispetto a coloro che siano amministratori di s.r.l., avendo la Cassazione in diverse recenti pronunce statuito che: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia
3 prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la
"ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)”.
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”. Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
È opportuno chiarire, altresì, che l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione è a carico dell , essendo l'istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo CP_1
contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009).
I requisiti della abitualità e prevalenza, infine, devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa
4 Infatti, sempre secondo l'interpretazione delle relative norme fornita dalla
Suprema Corte, la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per far sorgere l'obbligo contributivo (Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25.10.2021, n. 29913, Cass.
19.8.2022 n. 24966) e la suddetta partecipazione non si concreta soltanto nell'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5360 del 2012).
Orbene, nel caso di specie, l'iscrizione alla gestione è avvenuta in modo regolare: la decisione dell' si basa sui dati denunciati dagli stessi soggetti e CP_1
sulle risultanze documentali. Contr In particolare, il ricorrente è socio di che esercita attività del settore terziario;
egli è esperto informatico e dunque svolge l'attività tipica per cui la società è stata creata. Non sono presenti dipendenti nella società.
Dalla documentazione acquisita si evince che le attività principali della società vengono effettuate dal ricorrente e da come dichiarato CP_4
dall'amministratore unico, (“riguardano la configurazione e Controparte_2 la messa in opera del sistema Breakfy cioè l'inserimento dei nominativi degli studenti utilizzatori all'interno della base dati, attività effettuata da CP_4
e pianificazione del progetto DESMOS cioè
[...] Parte_1
aggiornamento e sviluppo della piattaforma web, attività svolta da CP_4
e . … Preciso che gli esperti informatici sono
[...] Parte_1 Parte_1
e che effettuano solo in parte attività di sviluppo
[...] CP_4
piattaforma” Cfr. dichiarazioni effettuate in sede ispettiva a proposito del
Verbale Unico di Accertamento N. 202300057 del 28.4.2023 dell'Ispettorato del
Lavoro, su ispezione promossa da ). CP_7
In considerazione di tali risultanze l'attività svolta dal socio all'interno della è stata ritenuta necessariamente abituale e prevalente (anche se non CP_6
5 costante e continuativa) dal momento che è l'unica attività lavorativa svolta ed abbraccia completamente l'ambito di attività per la quale la società è stata creata.
Non è possibile, quindi, considerare il ricorrente quale mero socio di capitale, visto il suo apporto lavorativo all'interno della società, come emerso dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso amministratore all'epoca dei fatti.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 01/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1391/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FABIO VEZZOSI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO VEZZOSI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO
[...] P.IVA_1
IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito 307 2024 0001251675 000 notificato dall' di Arezzo riguardante i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestioni CP_1
Commercianti per complessivi € 7.844,05, esponendo che è stata costituita tra e una società a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 CP_4 Responsabilità limitata denominata CP_5 Controparte_6
che non esercitando a favore della società alcuna attività lavorativa non aveva alcun obbligo di iscriversi alla Gestione previdenziale degli esercenti l'attività commerciali, essendo solo socio di srl con partecipazione di solo capitale;
che non ha a mai prestato a favore della società attività lavorativa e non avendo alcun ruolo operativo nei processi aziendali non è tenuto a iscriversi alla gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciale.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepisce che in seguito a Verbale Unico di Accertamento
N. 202300057 del 28.4.2023 dell'Ispettorato del Lavoro, su ispezione promossa da , per la l ha provveduto CP_7 CP_6 Controparte_6 CP_1
all'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti dal 29.6.2021 del ricorrente socio della che dalle fatture emesse nonché dalla dichiarazione resa dal CP_6
socio ai verbalizzanti è risultato che le prestazioni fatturate vengono CP_2
svolte dai soci esperti informatici;
che tenendo conto Parte_2
che il socio non è iscritto ad albi professionali né risulta Parte_1
assunto come dipendente al momento dell'accesso ispettivo, visto l'inquadramento al settore terziario della l Controparte_6 CP_1
ha provveduto all'iscrizione d'ufficio del ricorrente dal 29.6.2021 alla gestione commercianti;
che l'iscrizione è cessata quando il ricorrente è stato assunto come dipendente full time a tempo indeterminato dal 17.6.2024.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1759 del 2021 ha stabilito che non è tenuto alla doppia iscrizione il socio/amministratore che non svolge attività lavorativa e che si occupa esclusivamente di amministrare la società.
2 Va, infatti, in primo luogo rammentato, in punto di diritto, che con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il legislatore, introducendo un mutamento nel precedente assetto disciplinare, ha, sostanzialmente, esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n.
613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per
l'esercizio dell'attività”.
La Corte Suprema, sulla scorta di tale assetto disciplinare, ha chiarito, quindi, che affinché sorga l'obbligo dell'iscrizione è comunque richiesta anche la condizione di cui alla lettera c), cioè è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ciò vale anche rispetto a coloro che siano amministratori di s.r.l., avendo la Cassazione in diverse recenti pronunce statuito che: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia
3 prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la
"ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)”.
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”. Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
È opportuno chiarire, altresì, che l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione è a carico dell , essendo l'istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo CP_1
contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009).
I requisiti della abitualità e prevalenza, infine, devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa
4 Infatti, sempre secondo l'interpretazione delle relative norme fornita dalla
Suprema Corte, la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per far sorgere l'obbligo contributivo (Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25.10.2021, n. 29913, Cass.
19.8.2022 n. 24966) e la suddetta partecipazione non si concreta soltanto nell'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5360 del 2012).
Orbene, nel caso di specie, l'iscrizione alla gestione è avvenuta in modo regolare: la decisione dell' si basa sui dati denunciati dagli stessi soggetti e CP_1
sulle risultanze documentali. Contr In particolare, il ricorrente è socio di che esercita attività del settore terziario;
egli è esperto informatico e dunque svolge l'attività tipica per cui la società è stata creata. Non sono presenti dipendenti nella società.
Dalla documentazione acquisita si evince che le attività principali della società vengono effettuate dal ricorrente e da come dichiarato CP_4
dall'amministratore unico, (“riguardano la configurazione e Controparte_2 la messa in opera del sistema Breakfy cioè l'inserimento dei nominativi degli studenti utilizzatori all'interno della base dati, attività effettuata da CP_4
e pianificazione del progetto DESMOS cioè
[...] Parte_1
aggiornamento e sviluppo della piattaforma web, attività svolta da CP_4
e . … Preciso che gli esperti informatici sono
[...] Parte_1 Parte_1
e che effettuano solo in parte attività di sviluppo
[...] CP_4
piattaforma” Cfr. dichiarazioni effettuate in sede ispettiva a proposito del
Verbale Unico di Accertamento N. 202300057 del 28.4.2023 dell'Ispettorato del
Lavoro, su ispezione promossa da ). CP_7
In considerazione di tali risultanze l'attività svolta dal socio all'interno della è stata ritenuta necessariamente abituale e prevalente (anche se non CP_6
5 costante e continuativa) dal momento che è l'unica attività lavorativa svolta ed abbraccia completamente l'ambito di attività per la quale la società è stata creata.
Non è possibile, quindi, considerare il ricorrente quale mero socio di capitale, visto il suo apporto lavorativo all'interno della società, come emerso dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso amministratore all'epoca dei fatti.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 01/04/2025
Il giudice
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