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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17887/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pratticò Raffaella e dell'avv. Lombardi Francesco Parte_1 che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pognante Fabrizio che lo rappresenta e difende in virtù Parte_2 di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Parte_2
28/12/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 79 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 08/07/2012, e , il 12/11/2014. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, la quale ha provveduto a spostarsi dall'abitazione coniugale sin dal deposito del ricorso;
DÀ ATTO che, in ordine ai tempi di permanenza, i coniugi hanno scelto un regime paritetico a settimane alterne, da domenica a domenica;
nello specifico, un genitore terrà presso di sé i minori per l'intera settimana da domenica sino alla domenica successiva, allorquando i minori saranno accompagnati presso l'abitazione dell'altro genitore;
in caso di modifica/sostituzione del periodo di permanenza dei minori, per ragioni lavorative del padre, trasfertista, esso sarà recuperato nel corso dei due mesi successivi per un periodo non superiore a 7 giorni, non consecutivi, a prescindere dai giorni effettivamente saltati. I giorni di recupero saranno concordati e terranno conto di eventuali impegni già programmati.
Per il resto, i minori trascorreranno con ciascun genitore:
a) nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive che va dalla conclusione dell'anno scolastico all'inizio della scuola a settembre, da concordare tra i genitori entro il 30.04 di ogni anno;
in caso di pagina 2 di 4 disaccordo, si considereranno i primi 15 giorni di agosto con un genitore ed i successivi 15 giorni con l'altro, sempre rispettando il criterio dell'alternanza annuale;
b) ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
c) periodo natalizio, dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 31 dicembre con un genitore e dal 01
Gennaio sino al rientro a scuola con l'altro genitore;
in ogni caso, il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro;
d) il giorno del loro compleanno, ad anni alternati tra i genitori;
e) festa della mamma, festa del papà e compleanni dei genitori verranno trascorsi con il genitore festeggiato;
f) carnevale e ponti scolastici seguiranno il calendario ordinario
DISPONE che ogni genitore si faccia carico diretto del mantenimento ordinario dei minori per il periodo in cui sono collocati presso di sé; inoltre, in ragione della sperequazione reddituale tra i due genitori, il SI. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a favore della SI.ra Pt_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dal deposito del ricorso;
ferma restando la previsione di cui al regime di visita (punto 1 delle condizioni di separazione) relativa alla modifica/sostituzione del tempo di permanenza dei minori, se la trasferta lavorativa del signor dura 10 o più giorni, nell'arco del Pt_2 mese e comporta uno squilibrio di dieci o più giorni rispetto ai quindici durante i quali i minori sono collocati presso il padre, il contributo al mantenimento da versare in favore della GN , per Pt_1 quel mese, sarà pari ad € 325,00, parimenti soggetto a rivalutazione ISTAT;
le spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive o ludico ricreative, necessitate ovvero previamente concordate, saranno a carico di ciascun genitore in misura pari al 50%, secondo il Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore incasserà il 50% dell'assegno unico e verserà il
50% del costo della mensa scolastica, con relative detrazioni, da intendersi non incluso nella contribuzione al mantenimento ordinario;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere adeguati redditi propri, per cui non sussistono i presupposti per il relativo contributo al mantenimento, che i medesimi non intendono comunque chiedere;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che l'abitazione coniugale, sin dal deposito del ricorso, sarà offerta in vendita con estinzione del mutuo e riparto del residuo al 50% tra i coniugi;
in tale sede, i coniugi definiranno altresì i loro rapporti relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, in ordine ai quali il SI. ha anticipato l'importo di €. 4.000,00, per cui la SI.ra rimborserà €. Pt_2 Pt_1
2.000,00 a favore del SI. il medesimo SI. continuerà ad abitare nella casa coniugale Pt_2 Pt_2 sino alla vendita,
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la SI.ra , entro il termine di trenta giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del preliminare di compravendita dell'immobile predetto - ovvero in alternativa entro il rogito definitivo, laddove l'importo ricevuto in sede di preliminare fosse insufficiente - provvederà ad estinguere il contratto di finanziamento acceso dal SI. per l'acquisto del veicolo di proprietà Pt_2 della SI.ra ; Pt_1
DÀ ATTO che le parti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
pagina 3 di 4 Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17887/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pratticò Raffaella e dell'avv. Lombardi Francesco Parte_1 che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pognante Fabrizio che lo rappresenta e difende in virtù Parte_2 di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Parte_2
28/12/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 79 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 08/07/2012, e , il 12/11/2014. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, la quale ha provveduto a spostarsi dall'abitazione coniugale sin dal deposito del ricorso;
DÀ ATTO che, in ordine ai tempi di permanenza, i coniugi hanno scelto un regime paritetico a settimane alterne, da domenica a domenica;
nello specifico, un genitore terrà presso di sé i minori per l'intera settimana da domenica sino alla domenica successiva, allorquando i minori saranno accompagnati presso l'abitazione dell'altro genitore;
in caso di modifica/sostituzione del periodo di permanenza dei minori, per ragioni lavorative del padre, trasfertista, esso sarà recuperato nel corso dei due mesi successivi per un periodo non superiore a 7 giorni, non consecutivi, a prescindere dai giorni effettivamente saltati. I giorni di recupero saranno concordati e terranno conto di eventuali impegni già programmati.
Per il resto, i minori trascorreranno con ciascun genitore:
a) nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive che va dalla conclusione dell'anno scolastico all'inizio della scuola a settembre, da concordare tra i genitori entro il 30.04 di ogni anno;
in caso di pagina 2 di 4 disaccordo, si considereranno i primi 15 giorni di agosto con un genitore ed i successivi 15 giorni con l'altro, sempre rispettando il criterio dell'alternanza annuale;
b) ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
c) periodo natalizio, dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 31 dicembre con un genitore e dal 01
Gennaio sino al rientro a scuola con l'altro genitore;
in ogni caso, il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro;
d) il giorno del loro compleanno, ad anni alternati tra i genitori;
e) festa della mamma, festa del papà e compleanni dei genitori verranno trascorsi con il genitore festeggiato;
f) carnevale e ponti scolastici seguiranno il calendario ordinario
DISPONE che ogni genitore si faccia carico diretto del mantenimento ordinario dei minori per il periodo in cui sono collocati presso di sé; inoltre, in ragione della sperequazione reddituale tra i due genitori, il SI. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a favore della SI.ra Pt_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dal deposito del ricorso;
ferma restando la previsione di cui al regime di visita (punto 1 delle condizioni di separazione) relativa alla modifica/sostituzione del tempo di permanenza dei minori, se la trasferta lavorativa del signor dura 10 o più giorni, nell'arco del Pt_2 mese e comporta uno squilibrio di dieci o più giorni rispetto ai quindici durante i quali i minori sono collocati presso il padre, il contributo al mantenimento da versare in favore della GN , per Pt_1 quel mese, sarà pari ad € 325,00, parimenti soggetto a rivalutazione ISTAT;
le spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive o ludico ricreative, necessitate ovvero previamente concordate, saranno a carico di ciascun genitore in misura pari al 50%, secondo il Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore incasserà il 50% dell'assegno unico e verserà il
50% del costo della mensa scolastica, con relative detrazioni, da intendersi non incluso nella contribuzione al mantenimento ordinario;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere adeguati redditi propri, per cui non sussistono i presupposti per il relativo contributo al mantenimento, che i medesimi non intendono comunque chiedere;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che l'abitazione coniugale, sin dal deposito del ricorso, sarà offerta in vendita con estinzione del mutuo e riparto del residuo al 50% tra i coniugi;
in tale sede, i coniugi definiranno altresì i loro rapporti relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, in ordine ai quali il SI. ha anticipato l'importo di €. 4.000,00, per cui la SI.ra rimborserà €. Pt_2 Pt_1
2.000,00 a favore del SI. il medesimo SI. continuerà ad abitare nella casa coniugale Pt_2 Pt_2 sino alla vendita,
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la SI.ra , entro il termine di trenta giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del preliminare di compravendita dell'immobile predetto - ovvero in alternativa entro il rogito definitivo, laddove l'importo ricevuto in sede di preliminare fosse insufficiente - provvederà ad estinguere il contratto di finanziamento acceso dal SI. per l'acquisto del veicolo di proprietà Pt_2 della SI.ra ; Pt_1
DÀ ATTO che le parti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
pagina 3 di 4 Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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