Sentenza 3 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 03/12/2020, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2020
N. 02379/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02545/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2545 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Emilia 81;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero della Difesa, non costituito;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 27.8.2019 notificato il 9.9.2019, con cui la Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha disposto la sua dispensa dal servizio per infermità a decorrere dal 10.8.2019, e di ogni altro atto connesso, ivi compreso il verbale -OMISSIS-del 23.7.2019, con cui la CMI di 2^ Istanza di Roma lo ha dichiarato “ Permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Oscar Marongiu nell'udienza del giorno 20 maggio 2020, tenutasi in modalità da remoto, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già in servizio presso la Polizia penitenziaria e assegnato alla Casa circondariale di Milano – Bollate, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il decreto con cui la Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Ministero della Giustizia ha disposto la sua dispensa dal servizio per infermità, a decorrere dal 10 agosto 2019, e il precedente verbale con cui la Commissione Medica Interforze (CMI) di 2ᵃ istanza di Roma lo ha dichiarato “ Permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria ”.
Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo, articolato in varie censure: eccesso di potere; violazione del d.P.R. n. 461/2001; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 128 del d.lgs. n. 443/1992; violazione e falsa applicazione della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981; erroneità dei presupposti di fatto; difetto d’istruttoria; violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa; carenza della motivazione; illogicità e ingiustizia manifeste.
Si è costituito il Ministero della Giustizia, il quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso (in conseguenza dell’asserita tardiva impugnazione del giudizio della CMI di 2ᵃ istanza che, essendo stato emesso in data 23 luglio 2019, secondo la difesa erariale avrebbe dovuto essere impugnato entro il 22 ottobre 2019, mentre il ricorso risulta notificato il successivo 6 novembre 2019), oltre a chiederne la reiezione nel merito.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.
All’udienza del giorno 20 maggio 2020, svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Ministero.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che la posizione del ricorrente è stata lesa concretamente dal provvedimento di dispensa dal servizio e non già dal giudizio della CMI di 2ᵃ istanza, sebbene la dispensa tragga il proprio fondamento dal giudizio di inidoneità permanente formulato dalla CMI.
In altri termini, il ricorrente non aveva l’onere di impugnare immediatamente il giudizio della CMI di 2ᵃ istanza, trattandosi di atto endoprocedimentale posto a base della gravata decisione ministeriale.
Il ricorso, quindi, nei termini di legge, è stato correttamente proposto avverso il provvedimento finale concretamente lesivo del ricorrente, e unitamente a tale atto, secondo gli ordinari principi in tema di impugnazione di atti prodromici ed endoprocedimentali, è stato impugnato anche il giudizio della CMI di 2ᵃ istanza.
L’eccezione, pertanto, va respinta.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
3.1. Il gravato decreto di dispensa recepisce il giudizio di non idoneità permanente al servizio formulato nei confronti del ricorrente dalla CMI di 2ᵃ istanza, alla quale l’interessato si era rivolto per contestare il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) 2ᵃ di Milano, di temporanea non idoneità al servizio per 168 giorni riconducibile alla diagnosi di “ -OMISSIS- ”; la CMI di 2ᵃ istanza ha diagnosticato al ricorrente l’infermità “ -OMISSIS- ”.
3.2. Il ricorrente deduce che nei provvedimenti impugnati si fa riferimento in maniera generica alla sua infermità, senza indicare a quale grado di menomazione essa sia ascrivibile; a dire dell’interessato né la Commissione Medica né il Ministero della Giustizia, negli atti impugnati, chiariscono a quale categoria della tabella A deve essere ascritto il minore indice di idoneità psico-fisica assegnato al ricorrente. Tale modus operandi si porrebbe in contrasto con il disposto di cui all’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 443/1992, a tenore del quale “ gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni … ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A … d.P.R. n. 834/1981, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza ”. Sia il giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione Medica di 2ᵃ istanza, sia il decreto di dispensa dal servizio per infermità, quindi, sarebbero carenti sotto il profilo motivazionale, poiché il solo riferimento alla patologia non sarebbe sufficiente a giustificare la inidoneità al servizio e la conseguente dispensa del ricorrente. Tanto più ove si consideri che la tabella A, annessa al d.P.R. n. 834/1981, ritiene ascrivibile alla 6ᵃ categoria la “ diminuzione bilaterale permanente dell’udito … quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm ”, nonché alla 7ᵃ categoria “ … quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro ”. In entrambi i casi, infatti, è necessario un esame audiometrico, mentre nel verbale della Commissione Medica di 2ᵃ istanza si fa riferimento solo ad una visita specialistica effettuata al Policlinico Militare di Roma, con la quale è stata accertata una ipoacusia mista bilaterale. L’Amministrazione si sarebbe limitata a recepire acriticamente il parere negativo emesso dalla Commissione sanitaria che, a sua volta, si appaleserebbe immotivato ed ingiustificato. In altri termini, il provvedimento emanato dall’Amministrazione della Giustizia sarebbe illegittimo sia per aver recepito il giudizio della CMI senza compiere alcuna attività di verifica e controllo sulla regolarità dello stesso, sia per illegittimità derivata in quanto si baserebbe su un giudizio affetto da difetto assoluto di istruttoria, palese travisamento dei fatti e illogicità della motivazione.
3.3. Le censure meritano accoglimento.
La CMI di 2ᵃ istanza si è limitata a diagnosticare al ricorrente una forma di “ -OMISSIS- ”, senza tuttavia chiarire a quale particolare categoria, tra quelle elencate nella Tabella A del d.P.R. n. 834/1981, tale infermità debba essere ascritta.
Il giudizio della CMI, così formulato, è evidentemente viziato sotto il profilo della motivazione, in quanto non consente di capire se la menomazione del ricorrente sia effettivamente di gravità tale da comportarne la inidoneità al servizio.
In particolare, non è possibile desumere dalla motivazione degli atti impugnati (né da altra documentazione prodotta in giudizio) se l’infermità diagnosticata dalla Commissione sia riconducibile alla seconda categoria della tabella A del d.P.R. n. 834/1981 (al n. 20: “ Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio ”), alla quinta categoria (al n. 19: “ La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham”), alla sesta categoria (al n. 20: “ La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm ”), alla settima categoria (al n. 29: “ La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio; quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico ”) o all’ottava categoria (al n. 30: “ La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezione purulenta dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico ”). Da ciò consegue inevitabilmente l’ulteriore incertezza su quali disposizioni dell’art. 128 del d.lgs. n. 443/1992 debbano trovare applicazione nella fattispecie di cui è causa.
Il citato art. 128 (“Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria”) dell’Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, infatti: i) al primo comma assegna all’Amministrazione un potere di carattere vincolato, in presenza di lesioni e infermità riconducibili alle prime cinque categorie di cui alla Tabella A del d.P.R. n. 834/1981; ii) al secondo comma contempla, invece, un potere di carattere discrezionale, nell’ambito di una valutazione più estesa, a fronte di lesioni e infermità (meno gravi) riconducibili alle categorie 6, 7 e 8 di cui alla Tabella A o alla Tabella B.
Nello specifico, la norma in parola statuisce che:
“ 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , e all'articolo 77, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6, 7 o 8 della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , il personale indicato al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti ”.
Ciò posto, è evidente che le censure di difetto d’istruttoria e di motivazione sono fondate e vanno accolte per le ragioni dianzi esposte.
4. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e la ripetizione dell’accertamento dell’idoneità al servizio del ricorrente ad opera della competente Commissione.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, in ragione della peculiarità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Rosalia Maria Rita Messina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.