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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12255/2023 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ARENA FEDERICO giusta procura in atti
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FELICI FEDERICA
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al precetto con cui aveva intimato il Parte_2 CP_1
pagamento della somma di € 25.272,03 in forza di decreto ingiuntivo n. 2025/2023 ( RG n. 3595/2023)
emesso dal Tribunale di Catania e reso esecutivo per mancata opposizione il 31.8.2023; deduceva che il pagina 1 di 4 decreto ingiuntivo non era stato mai notificato nei termini di legge ( 30 gg) ed era pertanto estinto ed inefficace, aggiungendo che, non conoscendone il contenuto non poteva difendersi nel merito, ovvero interloquire in ordine alla sussistenza o meno del debito ed alla sua entità; chiedeva, pertanto,
sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e dichiararsi che nulla fosse dovuto, non essendo mai stato notificato il titolo sotteso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva , rilevando che il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato al CP_1
debitore in data 6.5.2023 in Maniace Via Roma n. 4, luogo di residenza dell'opponente, ove era stato notificato anche il precetto opposto nel presente giudizio;
rilevando che il decreto ingiuntivo era stato notificato nel termine di legge ( gg 60) e che non essendo stato opposto era stata richiesta ed ottenuta la dichiarazione di esecutività, evidenziava che l'opponente non aveva neanche ritenuto di chiedere la visibilità degli atti del procedimento monitorio e, eccependo altresì l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, l'opponente riferiva circa la pendenza di autonomo giudizio promosso per accertare l'inesistenza del credito di cui alla fattura n. 8706702401110519 del 4.11.2011
inerente il periodo di fornitura dal 30.1.2006 al 31.12.2020, su cui l'opposta aveva richiesto l'emissione del Decreto ingiuntivo, di cui esso non aveva avuto conoscenza.
Con provvedimento del 24.6.2024 veniva evidenziato quanto segue: “ rilevato che oggetto del presente procedimento è l'opposizione al precetto notificato il 19.10.2023 con cui è stato intimato il pagamento di € 25.272,03 in forza di Decreto ingiuntivo n. 2025/2023 notificato il 6.5.2023, non opposto e munito di formula esecutiva;
considerato che
l'opponente afferma che il DI non è mai stato notificato e non è
stato notificato nei termini di legge ( 30 giorni); considerato che egli ha dunque formulato riserva di visionare il provvedimento monitorio al fine di controdedurre ed ha chiesto sospendere l'efficacia pagina 2 di 4 esecutiva del precetto e dichiararsi che nulla è dovuto in forza del titolo azionato in quanto non notificato e/o non regolarmente notificato e dunque estinto;
rilevato che, in via preliminare, l'azione va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, avendo il ricorrente denunziato la mancata o irregolare notifica del DI sotteso al precetto opposto;
considerato che
parte opposta,
unitamente alla comparsa di costituzione, ha depositato la documentazione attestante la regolarità della notifica del DI n. 2025/2023 perfezionatasi per compiuta giacenza il 20.5.2023;
considerato che
successivamente al deposito di tale documentazione, parte opponente nulla ha ulteriormente eccepito e/o evidenziato in ordine alla regolarità del procedimento di notifica del DI, evidenziando piuttosto la pendenza di giudizio di merito volto all'accertamento negativo del credito sotteso proprio alla fattura posta alla base del detto DI;
considerato, tuttavia, che oggetto del presente giudizio non è la pretesa creditoria di bensì l'opposizione al precetto per allegata inesistenza o irregolare CP_1
notifica del sotteso DI;
ritenuto, pertanto, che verificata la regolarità della notifica ( che va effettuata entro 60 giorni dalla emissione), va respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
”.
La causa, istruita documentalmente, viene dunque decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies cpc.
L'opposizione promossa da è infondata e non può trovare accoglimento. Parte_2
Come già evidenziato, l'opponente ha agito affermando di non aver mai ricevuto il decreto ingiuntivo,
ma è stata documentalmente dimostrata la regolarità, ritualità e tempestività della notifica;
dopo la costituzione della società opposta, del resto lo stesso sig. nulla ha ulteriormente rilevato o Parte_2
eccepito in ordine alla regolarità della notifica.
Non può essere ritenuta rilevante la pendenza di autonomo giudizio inerente l'an della pretesa creditoria, che d'altronde nel presente giudizio – non essendo stato opposto il Decreto ingiuntivo- non potrebbe essere sindacato in alcun modo;
infine, non è stato allegato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto creditorio successivo alla notifica del precetto.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 29.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12255/2023 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ARENA FEDERICO giusta procura in atti
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FELICI FEDERICA
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al precetto con cui aveva intimato il Parte_2 CP_1
pagamento della somma di € 25.272,03 in forza di decreto ingiuntivo n. 2025/2023 ( RG n. 3595/2023)
emesso dal Tribunale di Catania e reso esecutivo per mancata opposizione il 31.8.2023; deduceva che il pagina 1 di 4 decreto ingiuntivo non era stato mai notificato nei termini di legge ( 30 gg) ed era pertanto estinto ed inefficace, aggiungendo che, non conoscendone il contenuto non poteva difendersi nel merito, ovvero interloquire in ordine alla sussistenza o meno del debito ed alla sua entità; chiedeva, pertanto,
sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e dichiararsi che nulla fosse dovuto, non essendo mai stato notificato il titolo sotteso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva , rilevando che il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato al CP_1
debitore in data 6.5.2023 in Maniace Via Roma n. 4, luogo di residenza dell'opponente, ove era stato notificato anche il precetto opposto nel presente giudizio;
rilevando che il decreto ingiuntivo era stato notificato nel termine di legge ( gg 60) e che non essendo stato opposto era stata richiesta ed ottenuta la dichiarazione di esecutività, evidenziava che l'opponente non aveva neanche ritenuto di chiedere la visibilità degli atti del procedimento monitorio e, eccependo altresì l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, l'opponente riferiva circa la pendenza di autonomo giudizio promosso per accertare l'inesistenza del credito di cui alla fattura n. 8706702401110519 del 4.11.2011
inerente il periodo di fornitura dal 30.1.2006 al 31.12.2020, su cui l'opposta aveva richiesto l'emissione del Decreto ingiuntivo, di cui esso non aveva avuto conoscenza.
Con provvedimento del 24.6.2024 veniva evidenziato quanto segue: “ rilevato che oggetto del presente procedimento è l'opposizione al precetto notificato il 19.10.2023 con cui è stato intimato il pagamento di € 25.272,03 in forza di Decreto ingiuntivo n. 2025/2023 notificato il 6.5.2023, non opposto e munito di formula esecutiva;
considerato che
l'opponente afferma che il DI non è mai stato notificato e non è
stato notificato nei termini di legge ( 30 giorni); considerato che egli ha dunque formulato riserva di visionare il provvedimento monitorio al fine di controdedurre ed ha chiesto sospendere l'efficacia pagina 2 di 4 esecutiva del precetto e dichiararsi che nulla è dovuto in forza del titolo azionato in quanto non notificato e/o non regolarmente notificato e dunque estinto;
rilevato che, in via preliminare, l'azione va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, avendo il ricorrente denunziato la mancata o irregolare notifica del DI sotteso al precetto opposto;
considerato che
parte opposta,
unitamente alla comparsa di costituzione, ha depositato la documentazione attestante la regolarità della notifica del DI n. 2025/2023 perfezionatasi per compiuta giacenza il 20.5.2023;
considerato che
successivamente al deposito di tale documentazione, parte opponente nulla ha ulteriormente eccepito e/o evidenziato in ordine alla regolarità del procedimento di notifica del DI, evidenziando piuttosto la pendenza di giudizio di merito volto all'accertamento negativo del credito sotteso proprio alla fattura posta alla base del detto DI;
considerato, tuttavia, che oggetto del presente giudizio non è la pretesa creditoria di bensì l'opposizione al precetto per allegata inesistenza o irregolare CP_1
notifica del sotteso DI;
ritenuto, pertanto, che verificata la regolarità della notifica ( che va effettuata entro 60 giorni dalla emissione), va respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
”.
La causa, istruita documentalmente, viene dunque decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies cpc.
L'opposizione promossa da è infondata e non può trovare accoglimento. Parte_2
Come già evidenziato, l'opponente ha agito affermando di non aver mai ricevuto il decreto ingiuntivo,
ma è stata documentalmente dimostrata la regolarità, ritualità e tempestività della notifica;
dopo la costituzione della società opposta, del resto lo stesso sig. nulla ha ulteriormente rilevato o Parte_2
eccepito in ordine alla regolarità della notifica.
Non può essere ritenuta rilevante la pendenza di autonomo giudizio inerente l'an della pretesa creditoria, che d'altronde nel presente giudizio – non essendo stato opposto il Decreto ingiuntivo- non potrebbe essere sindacato in alcun modo;
infine, non è stato allegato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto creditorio successivo alla notifica del precetto.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 29.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4