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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 11.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°18552/2024 vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Raffaele Garofalo n.9, presso lo studio dell'Avv. Primo D'Urso che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv.to Mariolina Rossano, giusta delega depositata in allegato nel fascicolo telematico;
- RICORRENTE -
CONTRO
P. IV , con sede legale in Roma, Via Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Fontanesi n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Trasporto pubblico locale – obbligo di pagamento del TFR non versato a fondo per la previdenza complementare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato agiva per ottenere il pagamento della somma corrispondente al TFR trattenuto dal datore di lavoro,
[...]
e non versata al Fondo aperto di previdenza complementare HDI Assicurazioni CP_1
S.P.A. Premesso di essere stato dipendente, con qualifica di “Operatore di esercizio
[...]
della società affidataria del servizio di trasporto Controparte_2 Controparte_1
pubblico locale del Comune di Roma dal 18.07.2016, la quale era subentrata nell'affidamento del servizio alla Troiani srl Autoservizi, società presso la quale egli era precedentemente impiegato, esponeva di aver aderito individualmente, in data 13.06.2013, al “fondo aperto di previdenza complementare Hdi Assicurazioni s.p.a. – “azione di previdenza” in virtù di sottoscrizione di un modulo, per il conferimento del TFR, precisando che la Troiani srl Autoservizi, ossia il proprio datore di lavoro all'epoca dei fatti, non era stata una parte negoziale dell'accordo. Sottolineava quindi che al momento del passaggio alle dipendenze di egli non aveva riscattato la propria posizione Controparte_1
individuale presso il Fondo di Previdenza Complementare, ragione pe la quale la scelta di destinazione del TFR al Fondo Aperto permaneva efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro Lamentava, infine, che dopo aver Controparte_1 Controparte_1
effettuato i primi versamenti per €547,69 al Fondo Complementare, si era resa inadempiente per i successivi, in quanto gli ulteriori accantonamenti per TFR maturati e trattenuti in busta paga non erano stati destinati al Fondo Aperto.
Argomentato in diritto in merito all'obbligo di ripianamento in capo alla datrice di lavoro, concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare il mancato versamento da parte della
[...] della somma di € 13.620,74, ovvero di quella diversa somma Controparte_3
che verrà ritenuta di giustizia, al Fondo Hdi Assicurazioni S.R.L. – “Azione Di Previdenza”;
e, per l'effetto, condannare al pagamento a mani del Controparte_3
Sig. della somma di € 13.620,74, ovvero di quella diversa somma che Parte_1
verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli versamenti fino al saldo”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la datrice di lavoro che veniva dichiarata contumace.
La causa veniva rinviata per decisione all'odierna udienza nella quale veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla titolarità del diritto fatto valere dal lavoratore
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando (D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 8, comma
1), che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), b), D.Lgs. cit. (Cassazione civile sez. I,
08/06/2023, n.16266). Nel caso di specie, in base alla ricostruzione offerta dal ricorrente e alla documentazione presente in atti, è emerso che il lavoratore ha aderito individualmente ad un Fondo Pensione
Complementare di tipo aperto di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 252 del 2005 al quale ha scelto di conferire il proprio TFR maturando.
La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l'aspetto più delicato della disciplina delle forme pensionistiche complementari riguarda proprio il "conferimento" del TFR maturando, attesa l'atecnicità dell'espressione "conferimento", contenuta nel D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 8, comma 1, da cui discende la necessità per il giudice di ricostruire di volta in volta la volontà negoziale del lavoratore in ordine alla effettiva natura giuridica da attribuire alla sua scelta devolutiva. Infatti, occorre stabilire se si tratta di una delegazione di pagamento, con incarico conferito dal dipendente al datore di lavoro di versare le quote di
T.f.r. al fondo, ovvero di loro cessione, quale credito futuro, direttamente dal lavoratore al fondo. Dall'una o dall'altra soluzione discende una diversa legittimazione ad agire per chiedere il pagamento degli accantonamenti dovuti a titolo di TFR trattenuti dal datore di lavoro ma non versati, essendo titolare il lavoratore nel caso di delegazione di pagamento ed il Fondo nel caso di cessione in senso tecnico-giuridico. (cfr. sia pur in materia di insinuazione al passivo fallimentare ma estendibile al caso di specie Cassazione civile sez. lav., 15/02/2019, n. 4626, in senso conforme anche Cassazione civile sez. VI, 31/05/2022,
n. 17704). Anche la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 8 del D.Lgs. 252/2005 ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto affermando che “La mancata attuazione delle previsioni della legge delega in ordine alla contitolarità, in capo ai fondi pensione e agli iscritti, del diritto alla contribuzione e del diritto al TFR (art. 1, comma 2, lettera e, numero
8, della legge n. 243 del 2004) impone di ricostruire in modo puntuale la volontà delle parti
(Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 febbraio 2019, n. 4626) e di accertare di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda la cessione di un credito futuro (art. 1260 del codice civile) o una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.)”(Corte. Cost. n.154 del 2021).
Nel caso di specie, dal modulo di adesione in forma individuale (doc. 02) non emerge alcun elemento da cui desumere la volontà negoziale del lavoratore di cedere il proprio credito al
Fondo ai sensi dell'art. 1260 c.c. Infatti, il lavoratore ha compilato un modulo prestampato e si è limitato ad inserire i propri dati anagrafici e ad apporre una X sulla casella relativa al
TFR manifestando unicamente la volontà di versarle le somme accantonate a tale titolo al
Fondo Complementare ma non anche di cederglielo in senso tecnico-giuridico. Difatti, all'interno del modulo non compare la dicitura “cessione del credito”, e non vi sono richiami all'art. 1260 c.c. o ai suoi effetti.
Ne consegue che il lavoratore è legittimato a richiedere al soggetto che non ha adempiuto alla delegazione di pagamento, e quindi a ricevere, la somma di TFR trattenuta e non versata dal proprio datore di lavoro al Fondo aperto di cui all'art. 12 del D.lgs. 252/2005 in quanto creditore della predetta somma.
2. Sull'inadempimento della datrice di lavoro
Premessa la legittimazione attiva del lavoratore, deve in questa sede essere accertato se il datore di lavoro si sia effettivamente reso inadempiente rispetto all'obbligo di versamento del TFR maturato nel periodo del rapporto lavorativo oggetto di domanda.
L'inadempimento della parte contumace risulta provato documentalmente in quanto il lavoratore ha prodotto:
a) le buste paga dalle quali emerge sia il quantum maturato mese per mese a titolo di TFR per il periodo alle dipendenze della (segnatamente dal 18.07.2016 Controparte_1
al 23/07/2023), sia la trattenuta della somma operata dal datore di lavoro;
b) lo storico movimenti di HDI assicurazioni dal 27/09/2013 al 27/09/2023 (doc. 06), da cui emerge che la datrice di lavoro contumace ha effettuato versamenti al Fondo Pensioni
Aperto del TFR per un totale di €547, (un pagamento veniva effettuato in data 6/09/2016
e 3 versamenti il 16/03/2017) e poi più nessun versamento in corso di rapporto di lavoro.
3. per la quantificazione del dovuto al lavoratore Pt_2
Ritenuta, dunque, la spettanza delle somme accantonate in capo al lavoratore, in merito al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Il sig. ha quantificato la somma a lui dovuta in €13.620,74, quale risultante dalla Parte_1
sottrazione degli unici versamenti effettuati dal datore di lavoro dalla maggior somma dichiarata dalla resistente come maturata a titolo di TFR nella CU 2024 (doc. 5). In tale documento, infatti, dichiarava che il lavoratore aveva maturato un TFR Controparte_1
pari ad €14.168,33; dunque, il lavoratore sottraeva da tale importo la cifra di €547,25, che dallo storico dei versamenti del fondo risultava essere stata versata dal datore, per determinare il quantum a lui spettante.
Ritiene l'Ufficio che la quantificazione della somma dovuta al ricorrente non sia stata operata correttamente.
In primo luogo, dalla documentazione in atti emerge che la cifra di €14.168.33 concerne il
TFR maturato nel periodo dal 2013 al 2023, tuttavia il ricorrente imputa l'inadempimento unicamente alla con cui ha intrattenuto rapporto solo dal 18.7.2016, non Controparte_1 anche al suo precedente datore di lavoro Troiani srl nel periodo dal 13.6.2013 al 17.7.2016.
Inoltre, dallo storico dei versamenti prodotto dalla parte ricorrente emerge che dal 2013 al
2016 Troiani srl provvedeva ai versamenti di quanto accantonato per TFR, circostanza per altro non contestata in ricorso.
Considerato che la subentrava nel rapporto di lavoro in data 18.07.2016, Controparte_1
rilevato che fino a quella data i versamenti risultano essere stati effettuati e non sono stati contestati, deve escludersi dal calcolo della somma dovuta al lavoratore il TFR maturato nel periodo antecedente la cessione del rapporto di lavoro a Controparte_1
4. Calcolo del quantum oggetto di condanna
Alla luce di queste premesse, preso atto che vi è prova documentale degli inadempimenti della contumace dal 2016 al 2023, il giudice la condanna al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, delle somme maturate a titolo di TFR dal 18.07.2016 al 23.07.2023, detratta la cifra di €547,25 in quanto già versata in favore del fondo.
Ebbene, dall'estratto conto del fondo, ed in particolare dalla sommatoria dei versamenti operati dal settembre 2013 sino a luglio 2016, risulta che nel periodo di vigenza del rapporto tra ricorrente e Troiani s.r.l. il versamento degli accantonamenti è stato operato nella misura complessiva di €3.639,97 (sommatoria dei dati indicati mese per mese).
Ne consegue che quanto dovuto da è pari ad €9.980,77 (€13.620,74 - Controparte_3
€3.639,97).
Sulle indicate somme, le quali hanno mantenuto natura retributiva, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla maturazione (23.7.2023, ultimo giorno di lavoro) sino al soddisfo.
5. I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il parziale inadempimento di all'obbligo di versamento dei Controparte_1
contributi a favore del ricorrente al Fondo Pensione HDI Assicurazioni s.r.l. e, per l'effetto, condanna la datrice di lavoro al versamento in favore di della somma di Parte_1
€9.980,77, oltre accessori;
condanna la società convenuta alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €, da distrarsi.
Roma, il 11.03.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Elettra Pizzi
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 11.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°18552/2024 vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Raffaele Garofalo n.9, presso lo studio dell'Avv. Primo D'Urso che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv.to Mariolina Rossano, giusta delega depositata in allegato nel fascicolo telematico;
- RICORRENTE -
CONTRO
P. IV , con sede legale in Roma, Via Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Fontanesi n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Trasporto pubblico locale – obbligo di pagamento del TFR non versato a fondo per la previdenza complementare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato agiva per ottenere il pagamento della somma corrispondente al TFR trattenuto dal datore di lavoro,
[...]
e non versata al Fondo aperto di previdenza complementare HDI Assicurazioni CP_1
S.P.A. Premesso di essere stato dipendente, con qualifica di “Operatore di esercizio
[...]
della società affidataria del servizio di trasporto Controparte_2 Controparte_1
pubblico locale del Comune di Roma dal 18.07.2016, la quale era subentrata nell'affidamento del servizio alla Troiani srl Autoservizi, società presso la quale egli era precedentemente impiegato, esponeva di aver aderito individualmente, in data 13.06.2013, al “fondo aperto di previdenza complementare Hdi Assicurazioni s.p.a. – “azione di previdenza” in virtù di sottoscrizione di un modulo, per il conferimento del TFR, precisando che la Troiani srl Autoservizi, ossia il proprio datore di lavoro all'epoca dei fatti, non era stata una parte negoziale dell'accordo. Sottolineava quindi che al momento del passaggio alle dipendenze di egli non aveva riscattato la propria posizione Controparte_1
individuale presso il Fondo di Previdenza Complementare, ragione pe la quale la scelta di destinazione del TFR al Fondo Aperto permaneva efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro Lamentava, infine, che dopo aver Controparte_1 Controparte_1
effettuato i primi versamenti per €547,69 al Fondo Complementare, si era resa inadempiente per i successivi, in quanto gli ulteriori accantonamenti per TFR maturati e trattenuti in busta paga non erano stati destinati al Fondo Aperto.
Argomentato in diritto in merito all'obbligo di ripianamento in capo alla datrice di lavoro, concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare il mancato versamento da parte della
[...] della somma di € 13.620,74, ovvero di quella diversa somma Controparte_3
che verrà ritenuta di giustizia, al Fondo Hdi Assicurazioni S.R.L. – “Azione Di Previdenza”;
e, per l'effetto, condannare al pagamento a mani del Controparte_3
Sig. della somma di € 13.620,74, ovvero di quella diversa somma che Parte_1
verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli versamenti fino al saldo”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la datrice di lavoro che veniva dichiarata contumace.
La causa veniva rinviata per decisione all'odierna udienza nella quale veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla titolarità del diritto fatto valere dal lavoratore
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando (D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 8, comma
1), che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), b), D.Lgs. cit. (Cassazione civile sez. I,
08/06/2023, n.16266). Nel caso di specie, in base alla ricostruzione offerta dal ricorrente e alla documentazione presente in atti, è emerso che il lavoratore ha aderito individualmente ad un Fondo Pensione
Complementare di tipo aperto di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 252 del 2005 al quale ha scelto di conferire il proprio TFR maturando.
La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l'aspetto più delicato della disciplina delle forme pensionistiche complementari riguarda proprio il "conferimento" del TFR maturando, attesa l'atecnicità dell'espressione "conferimento", contenuta nel D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 8, comma 1, da cui discende la necessità per il giudice di ricostruire di volta in volta la volontà negoziale del lavoratore in ordine alla effettiva natura giuridica da attribuire alla sua scelta devolutiva. Infatti, occorre stabilire se si tratta di una delegazione di pagamento, con incarico conferito dal dipendente al datore di lavoro di versare le quote di
T.f.r. al fondo, ovvero di loro cessione, quale credito futuro, direttamente dal lavoratore al fondo. Dall'una o dall'altra soluzione discende una diversa legittimazione ad agire per chiedere il pagamento degli accantonamenti dovuti a titolo di TFR trattenuti dal datore di lavoro ma non versati, essendo titolare il lavoratore nel caso di delegazione di pagamento ed il Fondo nel caso di cessione in senso tecnico-giuridico. (cfr. sia pur in materia di insinuazione al passivo fallimentare ma estendibile al caso di specie Cassazione civile sez. lav., 15/02/2019, n. 4626, in senso conforme anche Cassazione civile sez. VI, 31/05/2022,
n. 17704). Anche la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 8 del D.Lgs. 252/2005 ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto affermando che “La mancata attuazione delle previsioni della legge delega in ordine alla contitolarità, in capo ai fondi pensione e agli iscritti, del diritto alla contribuzione e del diritto al TFR (art. 1, comma 2, lettera e, numero
8, della legge n. 243 del 2004) impone di ricostruire in modo puntuale la volontà delle parti
(Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 febbraio 2019, n. 4626) e di accertare di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda la cessione di un credito futuro (art. 1260 del codice civile) o una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.)”(Corte. Cost. n.154 del 2021).
Nel caso di specie, dal modulo di adesione in forma individuale (doc. 02) non emerge alcun elemento da cui desumere la volontà negoziale del lavoratore di cedere il proprio credito al
Fondo ai sensi dell'art. 1260 c.c. Infatti, il lavoratore ha compilato un modulo prestampato e si è limitato ad inserire i propri dati anagrafici e ad apporre una X sulla casella relativa al
TFR manifestando unicamente la volontà di versarle le somme accantonate a tale titolo al
Fondo Complementare ma non anche di cederglielo in senso tecnico-giuridico. Difatti, all'interno del modulo non compare la dicitura “cessione del credito”, e non vi sono richiami all'art. 1260 c.c. o ai suoi effetti.
Ne consegue che il lavoratore è legittimato a richiedere al soggetto che non ha adempiuto alla delegazione di pagamento, e quindi a ricevere, la somma di TFR trattenuta e non versata dal proprio datore di lavoro al Fondo aperto di cui all'art. 12 del D.lgs. 252/2005 in quanto creditore della predetta somma.
2. Sull'inadempimento della datrice di lavoro
Premessa la legittimazione attiva del lavoratore, deve in questa sede essere accertato se il datore di lavoro si sia effettivamente reso inadempiente rispetto all'obbligo di versamento del TFR maturato nel periodo del rapporto lavorativo oggetto di domanda.
L'inadempimento della parte contumace risulta provato documentalmente in quanto il lavoratore ha prodotto:
a) le buste paga dalle quali emerge sia il quantum maturato mese per mese a titolo di TFR per il periodo alle dipendenze della (segnatamente dal 18.07.2016 Controparte_1
al 23/07/2023), sia la trattenuta della somma operata dal datore di lavoro;
b) lo storico movimenti di HDI assicurazioni dal 27/09/2013 al 27/09/2023 (doc. 06), da cui emerge che la datrice di lavoro contumace ha effettuato versamenti al Fondo Pensioni
Aperto del TFR per un totale di €547, (un pagamento veniva effettuato in data 6/09/2016
e 3 versamenti il 16/03/2017) e poi più nessun versamento in corso di rapporto di lavoro.
3. per la quantificazione del dovuto al lavoratore Pt_2
Ritenuta, dunque, la spettanza delle somme accantonate in capo al lavoratore, in merito al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Il sig. ha quantificato la somma a lui dovuta in €13.620,74, quale risultante dalla Parte_1
sottrazione degli unici versamenti effettuati dal datore di lavoro dalla maggior somma dichiarata dalla resistente come maturata a titolo di TFR nella CU 2024 (doc. 5). In tale documento, infatti, dichiarava che il lavoratore aveva maturato un TFR Controparte_1
pari ad €14.168,33; dunque, il lavoratore sottraeva da tale importo la cifra di €547,25, che dallo storico dei versamenti del fondo risultava essere stata versata dal datore, per determinare il quantum a lui spettante.
Ritiene l'Ufficio che la quantificazione della somma dovuta al ricorrente non sia stata operata correttamente.
In primo luogo, dalla documentazione in atti emerge che la cifra di €14.168.33 concerne il
TFR maturato nel periodo dal 2013 al 2023, tuttavia il ricorrente imputa l'inadempimento unicamente alla con cui ha intrattenuto rapporto solo dal 18.7.2016, non Controparte_1 anche al suo precedente datore di lavoro Troiani srl nel periodo dal 13.6.2013 al 17.7.2016.
Inoltre, dallo storico dei versamenti prodotto dalla parte ricorrente emerge che dal 2013 al
2016 Troiani srl provvedeva ai versamenti di quanto accantonato per TFR, circostanza per altro non contestata in ricorso.
Considerato che la subentrava nel rapporto di lavoro in data 18.07.2016, Controparte_1
rilevato che fino a quella data i versamenti risultano essere stati effettuati e non sono stati contestati, deve escludersi dal calcolo della somma dovuta al lavoratore il TFR maturato nel periodo antecedente la cessione del rapporto di lavoro a Controparte_1
4. Calcolo del quantum oggetto di condanna
Alla luce di queste premesse, preso atto che vi è prova documentale degli inadempimenti della contumace dal 2016 al 2023, il giudice la condanna al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, delle somme maturate a titolo di TFR dal 18.07.2016 al 23.07.2023, detratta la cifra di €547,25 in quanto già versata in favore del fondo.
Ebbene, dall'estratto conto del fondo, ed in particolare dalla sommatoria dei versamenti operati dal settembre 2013 sino a luglio 2016, risulta che nel periodo di vigenza del rapporto tra ricorrente e Troiani s.r.l. il versamento degli accantonamenti è stato operato nella misura complessiva di €3.639,97 (sommatoria dei dati indicati mese per mese).
Ne consegue che quanto dovuto da è pari ad €9.980,77 (€13.620,74 - Controparte_3
€3.639,97).
Sulle indicate somme, le quali hanno mantenuto natura retributiva, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla maturazione (23.7.2023, ultimo giorno di lavoro) sino al soddisfo.
5. I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il parziale inadempimento di all'obbligo di versamento dei Controparte_1
contributi a favore del ricorrente al Fondo Pensione HDI Assicurazioni s.r.l. e, per l'effetto, condanna la datrice di lavoro al versamento in favore di della somma di Parte_1
€9.980,77, oltre accessori;
condanna la società convenuta alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €, da distrarsi.
Roma, il 11.03.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Elettra Pizzi