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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Ida
Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza cartolare del 25.3.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc nella causa iscritta al numero 14052/2024 R.G. Previdenza, ha depositato la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Alfonso Leperino e Ugo Odierna
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.11.2024, l'istante in epigrafe ha allegato di lavorare alle dipendenze di parte resistente e di prestare servizio presso il P.O. di Frattamaggiore, con inquadramento nella Categoria D6, profilo professionale di
“Collaboratore Professionale Sanitario - infermiere”; di avere partecipato allo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini, oltre l'orario di lavoro ordinario, per il periodo da gennaio a novembre 2021, come risulta anche dalle buste paga e dai cartellini marcatempo in atti, ma di non aver percepito il compenso orario di € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, Legge
n. 178/2020. Si è costituita parte resistente deducendo l'infondatezza della domanda per il periodo lavorativo da gennaio ad aprile 2021 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per il periodo da maggio a dicembre 2021 stante l'intervenuto pagamento delle somme spettanti.
Parte ricorrente ha chiesto nelle note di trattazione dichiararsi la cessata materia del contendere.
Sulla base della documentazione in atti, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa è stata decisa all'odierna udienza con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Motivi della decisione
E' infondata e va rigettata la pretesa economica relativa al periodo da gennaio ad aprile 2021.
Ed invero, dalla consultazione dei cartellini marcatempo allegati da parte resistente (cfr. doc. 4 in produzione parte resistente), emerge che nei mesi da gennaio ad aprile 2021 difetta la timbratura prescritta per l'individuazione della prestazione aggiuntiva di somministrazione dei vaccini ID (cod 137), presente invece a partire dal mese di maggio 2021.
Ne consegue che in relazione a prestazioni effettuate nei mesi da gennaio a ad aprile 2021 alcun titolo giuridico può vantare la ricorrente rispetto all'applicazione del trattamento economico di cui dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020, considerato, peraltro, che nel periodo predetto l'istante ha regolarmente percepito il corrispettivo del plus orario effettuato mediante l'applicazione dei parametri contrattualmente previsti per il lavoro straordinario (cfr. buste paga in doc. 6 della produzione di parte resistente).
Né la ricorrente risulta aver allegato documentazione che comprovi che le attività dispiegate nel periodo anzidetto possano ritenersi ascrivibili ad una “prestazione aggiuntiva” piuttosto che a
“lavoro straordinario”. Quanto al riconoscimento della pretesa per le prestazioni prestate da maggio a dicembre 2021, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 2013) afferma “che la materia del contendere può ritenersi cessata solo quando, nel corso del processo, sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, che avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 19-11-1996 n.
9808).”
Nel merito, la documentazione relativa al pagamento in corso di causa e l'istanza formulata da entrambe le parti inerente alla declaratoria della cessata materia del contendere, determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura di 1/3 in ragione della misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente parte seguono il principio di soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Ida
Ponticelli, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda diretta alla condanna al pagamento del compenso previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020 per la prestazione espletata da gennaio ad aprile 2021;
- dichiara la cessata materia del contendere in merito alla domanda diretta alla condanna al pagamento del compenso previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020 per la prestazione espletata da maggio a dicembre 2021;
- compensate le spese di lite nella misura di 1/3, condanna parte resistente al pagamento della rimanente parte delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.200,00 oltre contributo unificato, rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi.
Aversa, 26/3/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Ida Ponticelli