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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6820 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
R.G.N. 28960/2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta
Menale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18960/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: opposizione ingiunzione di pagamento europea n.5795/2019
TRA
(di seguito “ ), (P. IVA ), in Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Cuda elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli, alla via G. Carducci n.42, come da procura in atti.
OPPONENTE
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Francesco Sciaudone (C.F.
, pec ), Andrea C.F._1 Email_1
Neri (C.F. , pec: ) e Francesca C.F._2 Email_2
RomanaFerro, ) e Avv. Pierfrancesco di Bari, CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Depretis
n. 62, come da procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 L'opponente, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con contestuale revoca del decreto opposto e vittoria delle spese di lite.
L'opposta, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per il rigetto dell'opposizione con contestuale conferma dell'ingiunzione opposta e vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t. (di seguito opponente) conveniva in giudizio
[...]
(di seguito opposta), per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo CP_1
europeo n. 5795/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12/06/2019 con il quale le veniva intimato di pagare, in favore della opposta, la somma di euro 370.757,52 (per servizi di trasporto marittimo portati da fatture del 2016-2017) più € 82.178,73 di interessi (ai sensi del D.lgs. 231/2002).
L'opponente sosteneva di aver maturato, entro il 31.10.2016, un credito complessivo di € 237.265,51 derivante da sconti commerciali concordati sui noli marittimi (fatture già integralmente saldate a . Evidenziava di aver sempre rispettato gli CP_1
obblighi contrattuali e di non essere mai stata inadempiente verso A sostegno CP_1
del credito che assume aver maturato afferma l'opponente che il rapporto commerciale era regolato da specifici accordi di scontistica (rebates) collegati ad un più ampio schema convenzionale derivante dall'accordo di servizio pubblico tra il gruppo e le autorità maltesi. In particolare, evidenziava che nulla vietava, nel testo CP_1
dell'accordo quadro marzo 2007 con il governo maltese (doc. 7 di parte opposta), a di stipulare intese con i singoli trasportatori maltesi per l'applicazione di CP_1
sconti tariffari dedicati e che fin dal 2007 fosse stata praticata una collaborazione commerciale tra e varie società di trasporto maltesi – tra cui – CP_1 Pt_1
caratterizzata dalla concessione di tariffe agevolate e riduzioni di prezzo su base periodica. In base a tali intese la quindi, applicava le tariffe ufficiali ai viaggi CP_1
2 richiesti da (emettendo fatture dell'importo lordo), salvo poi riconoscergli Pt_1
periodicamente degli sconti concordati – distinti in “commodity rebates” (sconti mensili calcolati sul tipo di merce trasportata) e “six monthly rebates” (sconti semestrali commisurati al numero di rimorchi trasportati nel semestre) – mediante l'emissione di note di credito a storno parziale delle fatture emesse per i traporti effettuati. L'opponente sosteneva, ancora, che questo meccanismo di fatturazione con successiva emissione di nota di credito era prassi consolidata nei rapporti con CP_1
Poiché l'accordo sulla scontistica non era regolato da contratto ma era un accordo verbale, a sostegno dell'assunto la produceva (ai doc 1 e 1 bis) la corrispondenza CP_2
intercorsa tra i dipendenti della e di Persona_1 CP_1 Parte_2 CP_2
Dalla lettura dei detti documenti l'opposta assume provata l'esistenza dell'accordo sui rebates e, contrariamente a quanto assunto da solleva l'eccezione di CP_1
inadempimento di quest'ultima perché, a partire dalla fine del 2016, avrebbe smesso di emettere le note di credito relative ai rebates maturati e avrebbe preteso il pagamento degli importi di trasporto a tariffa piena. L'opponente, riferiva di aver sollecitato il riconoscimento degli sconti dovuti (vedi da doc.1 a doc. 4) e di aver quindi trattenuto proporzionalmente gli importi corrispondenti ai rebates non accreditati, pagando solo il saldo delle fatture al netto degli sconti concordati. Ancora, nell'atto di opposizione l'opponente assumeva di vantare un credito per danni subìti da alcuni rimorchi durante i trasporti marittimi effettuati da e, pertanto, reclamava in via riconvenzionale CP_1
la somma complessiva € 80.206,89, corrispondente ai costi di riparazione di vari semirimorchi danneggiati in eventi occorsi tra il 2010 e il 2013 (importo documentato da fatture emesse nel periodo 2013/2014 e prodotte in atti da doc 5 a doc 5 sub quinquies). Questo controcredito, a detta dell'opponente, era stato progressivamente compensato con il debito vantato da contribuendo a estinguere pro quota le CP_1
obbligazioni di pagamento in capo ad essa.
In via riconvenzionale l'opponente chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'esistenza dei crediti vantati nei confronti di (commodity e six-monthly CP_1
rebates, danni trailers) e di condannarla al pagamento in suo favore di € 345.372,40
3 (pari a €237.265,51 di commodity rebates, €27.900,00 di six-monthly rebates e
€80.206,89 di riparazioni trailers), ovvero l'importo dovuto al termine dell'istruttoria.
Di compensare l'importo da accertare con l'eventuale credito che fosse riconosciuto se provato della CP_1
Sempre nel merito l'opponente chiedeva che la condotta dell'opposta – ai CP_1
sensi della L. 192/1998 – venisse qualificata come abuso di posizione dominante e/o di dipendenza economica nei confronti di e, conseguentemente, ne chiedeva la Pt_1
condanna al risarcimento dei danni patiti quale conseguenza diretta e/o indiretta della citata condotta, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, in una somma non inferiore ad € 50.000,00, o determinata dal Tribunale secondo equità.
Tali danni sarebbero derivati dal pregiudizio subito da a seguito della brusca Pt_1
interruzione del rapporto commerciale senza giustificato preavviso.
AT, con nota depositata il 3 luglio 2020 sollevava altresì, una eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in favore di un arbitrato estero. Tale eccezione si veniva fondata sulla clausola compromissoria contenuta nel citato contratto di servizio pubblico tra la controllata di (LT YS of HE CP_1
SE) e il Governo maltese che prevedeva la devoluzione delle controversie inerenti all'esecuzione del servizio di trasporto merci ad un arbitrato presso la Camera Arbitrale di LT.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva anzitutto l'inapplicabilità al caso CP_1
di ogni clausola compromissoria a favore della Camera Arbitrale di LT.
Inoltre, sosteneva l'insussistenza di un obbligo giuridico a concedere sconti o rebates ulteriori rispetto alle tariffe ufficiali applicate. Pur non negando di aver inizialmente praticato condizioni di favore, asseriva che tali riduzioni avevano natura CP_1
discrezionale e non contrattualizzata: nessun accordo vincolante sui rebates sarebbe mai intervenuto tra le parti, sicché la decisione di interrompere quelle agevolazioni a fine 2016 rientrava nella libertà commerciale della società ed era avvenuta in un contesto di mercato regolato (tariffe calmierate e servizio in perdita compensato da sovvenzioni statali). rilevava che all'epoca, aveva provveduto a CP_1 Pt_1
4 pagare integralmente le fatture dei noli senza immediatamente contestare l'omessa emissione delle note di credito per i rebates, rivendicandone l'esistenza solo diversi mesi dopo. L'opposta eccepiva che i controcrediti dedotti da fossero privi dei Pt_1
requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1243 c.c. per poter essere opposti in compensazione nel presente giudizio.
Quanto al risarcimento dei presunti danni ai trailer indicati dall'opponente, CP_1
ne contestava sia la fondatezza nel merito sia l'azionabilità per ragioni di rito. In particolare, affermava che l'opponente non aveva provato un concreto titolo di addebito a suo carico per i sinistri occorsi (difettando, ad esempio, una formale denuncia tempestiva dei danni o un riconoscimento di responsabilità da parte del vettore); inoltre, ed in ogni caso, eccepiva la prescrizione di tali pretesi crediti risarcitori, trattandosi di pretese risalenti a vari anni addietro nell'ambito di un contratto di trasporto.
L'opposta contestava la presenza di una condotta anticoncorrenziale assunta da parte dell'opponente. In particolare evidenziava che il servizio di linea in questione era svolto in regime di pubblico servizio e senza clausole di esclusiva a suo favore (altri operatori avrebbero potuto concorrere sulla rotta); le tariffe applicate erano pubbliche e stabilite da autorità terze, sicché la decisione di eliminare gli sconti extra-tariffa – oltre a non violare alcun accordo contrattuale – non configuravano abuso di posizione dominante, ma una legittima scelta imprenditoriale dettata dalla necessità di ridurre perdite economiche. L'opposta sottolineava, altresì, che aveva comunque Pt_1
continuato ad usufruire dei suoi collegamenti marittimi anche dopo il 2016, nonostante l'asserita posizione di soggezione economica, segno che le nuove condizioni tariffarie rientravano in un ambito di normale rinegoziazione commerciale.
Espletata la fase istruttoria, prodotta documentazione varia e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è infondata e va rigettata.
5 In via preliminare si rileva che l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della Camera Arbitrale di LT è infondata e va respinta. La clausola compromissoria invocata dall'opponente, invero, è contenuta nel Contratto di Servizio
Pubblico del 2007 tra LT YS of HE SE (società controllata dal gruppo e il Governo maltese. Tale contratto – che prevede l'affidamento di un CP_1
servizio pubblico di collegamento marittimo e la fissazione di determinate tariffe agevolate per gli operatori economici maltesi – vincola esclusivamente le parti stipulanti e non contempla alcuna estensione a favore di terzi utenti del servizio.
AT, semplice cliente utilizzatore dei trasporti marittimi, non può quindi invocare la clausola arbitrale ivi contenuta, non rivestendo la qualifica di parte né di terzo beneficiario di detto contratto. Ne discende che la suddetta clausola compromissoria vincola esclusivamente il rapporto “a monte” tra compagnia di navigazione e Governo di LT, e non si estende ai rapporti “a valle” tra la compagnia e i suoi clienti. CP_1
È consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che la clausola arbitrale debba essere interpretata restrittivamente e non possa essere invocata da soggetti terzi rispetto alle parti stipulanti (Cass. Sez. Un., n. 17675/2016). Nel caso di specie, nessuna delle parti del presente giudizio è firmataria del contratto invocato, che intercorre unicamente tra LT YS (società controllata dal gruppo CP_1
e il Governo maltese. Al contrario, il rapporto negoziale tra appare CP_3 Pt_1
disciplinato dalle comuni condizioni di trasporto risultanti dalle polizze di carico e dalle fatture, le quali non contengono alcuna deroga della giurisdizione italiana. Pertanto, la giurisdizione sulla domanda di pagamento azionata da è del Controparte_1
Tribunale di Napoli.
Con riferimento, invece, alla eccezione di inesistenza del credito vantato dal decreto ingiuntivo sollevata da parte dell'opponente, va anzitutto osservato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, sebbene le fatture commerciali siano titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., nel successivo giudizio di opposizione esse non costituiscono piena prova del credito, incombendo sull'opposto (creditore) l'onere di dimostrare i fatti
6 costitutivi della propria pretesa creditoria con gli ordinari mezzi di prova (Cass. n.
5915/2011; Cass. n. 8549/2008). Tuttavia, le fatture possono assumere valore probatorio qualora risultino accettate, anche tacitamente, dal debitore (Cass. n.
26801/2019), o siano supportate da ulteriori elementi documentali, quali, appunto, le polizze di carico e gli estratti autentici delle scritture contabili. Le polizze di carico, documenti tipici del trasporto marittimo, forniscono la prova dell'avvenuta presa in consegna e caricazione delle merci da parte del vettore e del contenuto del contratto di trasporto (art. 459 Cod. Nav.; Cass. Sez. Un. n. 17675/2016;). Gli estratti autentici delle scritture contabili, quali il Libro Giornale, regolarmente tenuto, possono costituire prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, liberamente apprezzabile dal giudice (artt. 2709 e 2710 c.c.).
Nel caso di specie, soprattutto con le memorie integrative, ha fornito un CP_1
collegamento analitico tra le singole fatture e le prestazioni di trasporto eseguite, attraverso la produzione delle "Invoice Attached List" che specificano, per ogni fattura, le polizze di carico corrispondenti e i dettagli dei noli. AT, nelle proprie difese, non ha specificamente contestato l'avvenuta esecuzione dei trasporti documentati dalle polizze di carico prodotte, ma ha eccepito la non debenza degli importi richiesti in virtù di presunti accordi su sconti e altre pretese creditorie in compensazione.
Considerata la copiosa produzione documentale di (fatture, polizze di carico CP_1
dettagliate nelle "Invoice Attached List", Libro Giornale autenticato) e la mancata contestazione specifica da parte di sull'effettiva esecuzione dei servizi di Pt_1
trasporto sottostanti alle fatture azionate, ha fornito adeguata prova dei fatti CP_1
costitutivi del proprio credito per i servizi di trasporto marittimo resi.
Per una maggiore chiarezza espositiva, ci si riporta alla tabella riepilogativa delle principali fatture azionate da come emergenti dagli atti e dalla memoria CP_1
integrativa dell'attore, con l'indicazione del credito residuo dopo l'imputazione dei pagamenti parziali effettuati da documento non contestato dalla opponente. Pt_1
Come detto, la ha documentato il proprio credito producendo le copie di tutte CP_1
le fatture non pagate intestate ad relative ad operazioni di trasporto Pt_1
7 effettivamente eseguite, nonché le corrispondenti polizze di carico e l'estratto autentico del libro giornale della società opposta recante l'annotazione di dette fatture. Sulla materia si rileva che la polizza di carico è il principale documento caratterizzante il trasporto marittimo: essa viene emessa dal vettore al momento di prendere in consegna la merce e svolge la funzione di prova del contratto di trasporto e del suo contenuto. In particolare, ai sensi dell'art. 459 del Codice della Navigazione, la polizza certifica l'avvenuto imbarco della merce su una data nave, indica i porti di partenza e arrivo, le parti contraenti (vettore, caricatore e destinatario) e tutte le condizioni del trasporto. La presenza in atti di tutte le polizze di carico firmate relative alle spedizioni fatturate da costituisce un riscontro documentale diretto e dettagliato dell'avvenuto CP_1
svolgimento delle prestazioni di trasporto in questione, con specifica indicazione di luoghi, tempi, mezzi e merci trasportate.
Tale corredo probatorio integra pienamente i requisiti del credito ingiunto, non lasciando adito a ragionevoli contestazioni sull'an debeatur (titolo del credito) né sul quantum. D'altra parte, non ha mai contestato in modo specifico né l'avvenuta Pt_1
esecuzione dei trasporti né l'ammontare dei noli indicati in fattura. L'opponente, infatti, non ha specificamente censurato alcuna singola voce delle fatture (ad CP_1
esempio non ha sostenuto che le tariffe indicate fossero difformi da quelle pattuite, salvo l'infondato assunto di un ulteriore sconto unilaterale) ma le contestazioni di si sono risolte in mere negazioni generiche dell'obbligo di pagamento, Pt_1
formulate per lo più in termini di stile inidonea a incrinare le risultanze documentali fornite dalla controparte. In tema di onere di contestazione, infatti, la Cassazione insegna che il convenuto ha l'obbligo di prendere posizione in maniera puntuale e circostanziata sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda;
non è sufficiente un'affermazione indeterminata del tipo “contesto in fatto e in diritto la domanda avversa”, che equivale a una non contestazione e non vincola affatto il giudice (Cass.
5356/09)
Inoltre, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti emerge che Pt_1
prima dell'instaurazione del presente giudizio, non aveva mai sollevato contestazioni
8 in via stragiudiziale circa il credito vantato verso la Le fatture di cui oggi si CP_1
discute risultano regolarmente emesse e inviate da e non risultano contestate CP_1
tempestivamente da (ad esempio con comunicazioni scritte di reclamo) prima Pt_1
che fosse richiesto il decreto ingiuntivo europeo in questione.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dei rapporti commerciali tra imprenditori, il comportamento del debitore che accetta senza contestare le fatture ricevute può assumere significativa valenza probatoria. In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “la fattura commerciale
[…] può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. n. 3581/2024).
L'annotazione di una fattura nei libri contabili e la mancata contestazione della medesima in sede stragiudiziale configurano un comportamento concludente del destinatario, dal quale si desume l'esistenza del relativo rapporto contrattuale e del debito che ne deriva.
Passando ad esaminare le eccezioni di compensazione e le domande riconvenzionali avanzate da queste appaiono infondate. L'opponente ha sostenuto l'esistenza Pt_1
crediti compensabili per consistenti importi a titolo di rebates (sconti) che sarebbero maturati nel corso del rapporto commerciale con Tali pretesi “commodity CP_1
rebates” (per carichi di merce) e “six-monthly rebates” (sconti semestrali) non risultano provati, non avendo prodotto alcun accordo sottoscritto tra le parti Pt_1
riguardante l'attribuzione di detti sconti, né alcuna fattura o nota di credito emessa da in tal senso. CP_1
non ha fornito prova sufficiente dell'esistenza di un accordo vincolante con Pt_1
che le attribuisse un diritto certo, liquido ed esigibile agli sconti richiesti, né CP_1
che fossero maturate le condizioni per la loro applicazione. Lo scambio di e-mail del febbraio 2017 (DOC 1 AT), lungi dal costituire un riconoscimento del debito da parte di evidenzia piuttosto una fase interlocutoria di verifica e CP_1
contestazione. Le espressioni utilizzate dal dipendente di il sig. , in CP_1 Per_1
9 sede di prova sono inequivocabilmente indicative di un mancato accordo sugli importi e sui criteri.
Si rileva che il documento Excel denominato "Atlantica Rebate Sep '16-Oct '16.xlsx"
(DOC 3 AT) costituisce una mera elaborazione unilaterale di AT e, in assenza di riscontri o accettazione da parte di è privo di autonoma efficacia probatoria CP_1
circa l'esistenza di un accordo sugli sconti ivi indicati. Inoltre, la produzione di una nota di credito relativa a un semestre precedente (DOC 4 non è sufficiente a Pt_1
dimostrare l'esistenza di un obbligo contrattuale per di concedere sconti CP_1
analoghi per i periodi successivi. La prova dell'accordo sui prezzi nel contratto di trasporto marittimo merci si basa su una combinazione di documenti, tra cui la polizza di carico, la corrispondenza, le fatture e, in alcuni casi, testimonianze, che insieme dimostrano l'importo concordato per il servizio di trasporto.
La prassi commerciale, per assurgere a fonte di obbligazione, deve essere costante, generalizzata e supportata da elementi inequivoci in merito alla concessione di sconti a prescindere dalla condotta del cliente. Le dichiarazioni del teste , dipendente Pt_2
di pur confermando la prospettazione della convenuta dell'esistenza di accordi Pt_1
inerenti il prezzo dei trasporti, si scontrano con le univoche contestazioni documentali e con la testimonianza di segno contrario del Sig. . In assenza di un accordo Per_1
scritto che definisca chiaramente i termini e le condizioni per la maturazione degli sconti, e a fronte delle contestazioni di la prova del diritto agli sconti non CP_1
può ritenersi raggiunta.
Depone in senso contrario alla tesi di anche il fatto – sottolineato da Pt_1 CP_1
– che alcune delle fatture per cui l'opponente pretende l'applicazione retroattiva dei rebates risultano già integralmente saldate da per le quali non era stato richiesta Pt_1
alcuna nota credito, se non dopo l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ne erano stati contestati gli importi fatturati richiamando i presunti accordi sul prezzo.
I commodity rebates riportati nei doc. 1 e 1bis di parte opponente secondo cui sono dovuti per i mesi di luglio, ottobre, novembre e dicembre 2015 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio e agosto 2016 per un totale di € 141.568,00, prestazioni di
10 trasporto già eseguite da e pagate da non provano l'assunto CP_1 Pt_1
dell'opponente in quanto non è stata provata l'esistenza di un accordo sui prezzi né per tabulas né per testi. La mail con la quale intende mostrare l'esistenza CP_2
dell'accordo sui prezzi è sufficiente a dimostrare che un accordo c'era stato nel passato ma che trattavasi di accordo temporaneo tanto che il teste escusso all'udienza del
25.11.2022 per la interrogato sul capo 4 afferma che non Persona_1 CP_1
c'era alcun accordo tariffario agevolato tra le parti e che la scontistica veniva applicata solo in relazione ai volumi trasportati e dei regolari pagamenti e sul capo 6 ribadisce che la scontistica veniva applicata solo al riscontro dei criteri suindicati (pagamenti regolari e volumi trasportati). Ancora interrogato sul capo 8 in merito al doc. 1 prodotto afferma che con lo stesso non erano riconosciuti gli sconti ma si doveva rivedere il documento in questione, e precisa che questo era stato prodotto e emesso da parte opponente Ancora afferma che per i periodi contestati non era stato approvato CP_2
alcuno sconto, che gli sconti dovevano comunque essere approvati con conferma scritta del managment e che nel documento in esame (doc. 4 prodotto da la scontistica CP_2
richiesta da parte opponente non era stata approvata, che il documento era stato unilateralmente formato e contestato tanto che con mail successiva lo stesso teste lo riscontrava e scriveva che doveva essere rivisto.
Quanto emerso dall'escussione dei testi e dai documenti prodotti in giudizio conferma l'eccezionalità della scontistica e non la normalità della sua applicazione.
Se avesse ritenuto di aver diritto a quegli sconti, avrebbe quanto meno Pt_1
contestato e detratto gli importi prima di pagare dette fatture, oppure sollecitato l'emissione di note di credito da parte di prima di ricevere l'ingiunzione di CP_1
pagamento in esame.
Alla luce dell'istruttoria e di quanto documentato dalle parti si rileva che la pretesa esistenza di un credito da rebates in favore di appare sprovvista di prova sia Pt_1
contrattuale che documentale e, pertanto, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di compensazione sollevata da relativi ai rebates. Pt_1
11 Va rammentato infatti che, per opporre in compensazione un proprio controcredito, la parte opponente ha l'onere di provarne l'esistenza e la liquidità del proprio credito. Ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione legale richiede che entrambi i crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili. Al riguardo va osservato che l'onere della prova dei fatti costitutivi dei crediti compensativi incombeva interamente su Pt_1
trattandosi di eccezione in senso stretto da essa sollevata con domanda riconvenzionale: ebbene, tale onere non risulta minimamente assolto dall'opponente, la quale non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza, l'entità e la riferibilità a dei controcrediti invocati. La mancanza di prova certa sui fatti CP_1
costitutivi ne impedisce l'utilizzabilità in compensazione (art. 1243, co. 1 c.c.), oltre a comportare il rigetto dell'eventuale domanda riconvenzionale restitutoria/risarcitoria correlata.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento per danni ai trailers della Pt_1
anch'essa va rigettata. ha richiesto la somma di € 80.206,89 a titolo di risarcimento per danni che Pt_1
assume essere stati arrecati da ai propri semirimorchi durante le operazioni CP_1
di trasporto. A sostegno di tale pretesa, ha fatto riferimento a fatture di riparazione e perizie relative a eventi asseritamente occorsi nel periodo 2010-2013, con emissione delle relative fatture di addebito a negli anni 2013-2014. CP_1
da parte sua ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto al CP_1
risarcimento e, nel merito, ha contestato l'esistenza, l'ammontare e l'imputabilità dei danni.
L'eccezione di prescrizione sollevata da è fondata e assorbente. I diritti CP_1
nascenti dal contratto di trasporto di cose, inclusa l'azione per perdita o avaria, sono soggetti, ai sensi dell'art. 2951 c.c., a prescrizione breve di un anno (o diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa). Anche a voler considerare la normativa speciale del codice della navigazione, l'art. 438 cod. nav. prevede un termine di prescrizione di un anno dalla riconsegna della merce o, in caso di perdita totale, dal
12 giorno in cui la merce avrebbe dovuto arrivare a destinazione, per le azioni di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.
Nel caso di specie, i danni lamentati da risalgono al periodo 2010-2013. La Pt_1
presente causa è stata incardinata a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo del
2019. La domanda riconvenzionale per tali danni è stata quindi formulata ben oltre la scadenza di qualsiasi termine di prescrizione applicabile, sia esso annuale o quinquennale (ove si volesse ipotizzare una responsabilità extracontrattuale, comunque non specificamente allegata nei suoi presupposti distinti da quella contrattuale). Pt_1
non ha fornito alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione idonei a mantenere vivo il proprio diritto. Pertanto, la domanda riconvenzionale di per il Pt_1
risarcimento dei danni ai trailers deve essere considerata prescritta.
Da ultimo, non meritano accoglimento le doglianze di circa le asserite condotte Pt_1
anticoncorrenziali di Per configurare un abuso di posizione Controparte_1
dominante ai sensi dell'art. 3 della L. 287/1990 e dell'art. 102 TFUE, è necessario, in primo luogo, definire il mercato rilevante sotto il profilo del prodotto e geografico, e successivamente dimostrare che l'impresa accusata detiene una posizione dominante su tale mercato, ossia la capacità di comportarsi in misura apprezzabile indipendentemente dai concorrenti, dai fornitori e, in ultima analisi, dai consumatori.
Infine, occorre provare che tale posizione dominante sia stata sfruttata abusivamente attraverso condotte idonee a falsare la concorrenza (es. prezzi predatori o eccessivamente gravosi, pratiche escludenti, discriminazioni ingiustificate). L'onere di fornire tali prove incombe sulla parte che lamenta l'abuso e, nel caso in esame, Pt_1
non ha fornito alcuna allegazione specifica, né tantomeno prova, in ordine alla definizione del mercato rilevante in cui avrebbe operato in posizione CP_1
dominante. La semplice affermazione di una "posizione dominante" è del tutto generica e insufficiente. Parimenti, per quanto attiene all'abuso di dipendenza economica, disciplinato dall'art. 9 della L. 192/1998 (norma ritenuta dalla giurisprudenza di portata generale e applicabile anche al di fuori dei rapporti di subfornitura), è necessario dimostrare non solo l'esistenza di una situazione di dipendenza economica di
13 un'impresa nei confronti di un'altra (caratterizzata da un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi e dalla reale impossibilità per l'impresa dipendente di reperire sul mercato alternative soddisfacenti), ma anche che l'impresa dominante abbia abusato di tale situazione. Nel caso di specie, le misure adottate da con la comunicazione del CP_1
20 ottobre 2016 (DOC 6 – ossia la revoca delle agevolazioni creditizie, Pt_1
l'applicazione delle tariffe ufficiali e la richiesta di pagamento dei debiti pregressi – appaiono, alla luce della documentazione in atti e delle testimonianze, una reazione commercialmente giustificata e proporzionata alla situazione di persistente e cospicuo inadempimento di Come risulta dal prospetto prodotto da già alla Pt_1 CP_1
data del 31.10.2016 il debito scaduto di era significativo. La decisione di un Pt_1
creditore di modificare le condizioni commerciali nei confronti di un cliente cronicamente insolvente, revocando facilitazioni precedentemente concesse e richiedendo il rispetto di termini di pagamento più stringenti o l'applicazione di tariffe standard, rientra nell'ordinaria gestione del rischio d'impresa e non configura di per sé un abuso, a meno che non sia attuata con modalità palesemente discriminatorie o finalizzate a escludere concorrenti, circostanze non provate da Il fatto che Pt_1
si stesse avvalendo anche dei servizi di un altro vettore (Grandi Navi Veloci) Pt_1
smentisce, peraltro, una sua totale dipendenza economica da o l'impossibilità CP_1
di reperire alternative sul mercato. Infine, non ha fornito alcuna prova concreta Pt_1
e quantificata del danno che sarebbe derivato dalle asserite condotte anticoncorrenziali, né del nesso di causalità tra tali condotte e il pregiudizio lamentato. Per tutte queste ragioni, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per condotte anticoncorrenziali deve essere rigettata
Da quanto motivato ne consegue che l'opposizione proposta è infondata e va confermato il decreto ingiuntivo europeo n. 5795/2019, emesso da questo Tribunale.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 5572014 come modificato dal D.M.147/2022,
(per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
fascia 2 scaglione 5).
P.Q.M.
14 Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'Ingiunzione di Pagamento Europea n. 5795/2019, Parte_1
emessa da questo Tribunale, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma l'Ingiunzione di Pagamento Europea n. 5795/2019 emessa dal Tribunale di Napoli e lo dichiara esecutivo.
b) rigetta le domande riconvenzionali proposte da per quanto su Parte_1
motivato.
d) condanna l'opponente al pagamento, in favore della in Parte_1
persona del l.r.p.t, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A..
Così deciso in Napoli, 05.07.2025
Il GOP (dott.ssa Concetta Menale)
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