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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9436 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25868 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13.6.2025
e vertente tra
, in proprio e quale erede di elettivamente Parte_1 Persona_1
domiciliata in Pomezia (RM), Largo Catone n. 3, presso lo studio degli Avv.ti
NA IN e CE LC che la rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Renato Giuseppe Fiorentino che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
pagina 1 di 6 beni sequestrati e Controparte_2 confiscati alla criminalità organizzata”, Controparte_3
Italia centrale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata , in proprio e quale erede di Parte_1
, proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. Persona_1
0972022019588908300, notificata in data 17.4.2023, dell'importo di euro
431.035,99 per indennità di occupazione senza titolo per gli anni 2017/2021 dell'immobile situato in Roma, Via Tiburtina n. 739/E, facente parte dei beni della
“Carbo Immobiliare S.r.l. in liquidazione”, con declaratoria di nullità dell'atto impugnato, ovvero, in subordine, per il contenimento del dovuto entro l'attivo dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, e, in ogni caso, con condanna al risarcimento del danno per euro 10.000,00.
L'opponente esponeva di aver accettato con beneficio d'inventario, unitamente alla figlia l'eredità di di aver impugnato gli atti Controparte_4 Persona_1 presupposti;
che la “ANBSC” era obbligata ad emettere l'ordinanza di sgombero nei confronti di chi occupava abusivamente l'immobile; che sui beni vi erano terzi soggetti;
di non essere occupante confiscata;
che a seguito della ordinanza del Tar
Lazio n. 4613 del 2007, la quale confermava il provvedimento di sgombero dell'area, ben poteva la “ANBSC” dare esecuzione al provvedimento stesso;
che era tollerato il possesso della “Fisichella S.r.l.” e della ditta “Cambio Corsa”; che doveva trovare applicazione l'art. 1227, 2° comma, c.c.; che era violato l'art. 1295
c.c. relativo alla solidarietà tra gli eredi;
che dovevano essere applicati i principi in materia di accettazione con beneficio d'inventario; che non era attivata la pagina 2 di 6 procedura di ammissione nel passivo dell'eredità beneficiata;
che l'accettazione con beneficio d'inventario era del 2014, mentre l'indennità richiesta era relativa agli anni dal 2017 al 2021; che l'importo richiesto non indicava i criteri di calcolo;
che, al più, poteva essere richiesto il canone di locazione pari ad euro 6.197,48 annui;
di essere vittima di “stalking” giudiziario e di aver diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione del provvedimento di sgombero.
Si costituivano la ”, eccependo la infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e la decadenza dal beneficio di inventario, e la
[...]
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati Controparte_2 alla criminalità organizzata”, Ufficio immobili sequestrati e confiscati Italia centrale, rilevando che l'indennità era un debito proprio di e non Parte_1
“jure hereditario”, che l'ordinanza di sgombero non era eseguita poiché i cespiti erano in regime di comunione pro-indiviso, che sublocava, in Persona_1 violazione del contratto di locazione, i beni alla “Fisichella S.r.l.”, che a seguito dell'acquisizione “jure hereditario” delle quote della “Carbo Immobiliare” l'attrice subentrava nell'obbligo di restituire i beni e nell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione e che gli altri motivi di opposizione erano infondati.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 13.6.2025 l'opponente concludeva per l'annullamento della intimazione di pagamento e, in subordine, per il contenimento del dovuto entro l'attivo dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, e, in ogni caso, per la condanna al risarcimento del danno per euro
10.000,00, i convenuti opposti concludevano per il rigetto delle domande ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, la domanda proposta deve considerarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mettendo in discussione parte attrice l'esistenza del diritto pagina 3 di 6 posto a fondamento della pretesa e la legittimazione passiva all'esecuzione, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, primo e secondo comma c.p.c., si contesta, invece, la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o del singolo atto esecutivo, vale a dire legittimità dello svolgimento del procedimento esecutivo, cioè il “quomodo” dell'esecuzione e non l'”an” della stessa.
Ciò precisato, con scrittura in data 1.4.1996, in atti, riceveva in Persona_1 locazione da parte dell'amministratore giudiziario l'immobile di Via Tiburtina n.
739/E, costituito da terreno di estensione di circa mq.
1.600 con manufatto di capannone industriale adibito ad ufficio e deposito materiale, con previsione di divieto di sublocazione, pena la risoluzione di diritto del contratto, dunque con l'inserimento di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Peraltro, circostanza non contestata, stipulava, in violazione del Persona_1
suddetto divieto, due contratti di sublocazione commerciale nel 2002 e nel 2005.
Tale contratto di locazione commerciale, risalente al 1996 e la cui durata massima
è di dodici anni, sei più sei, al di là dell'esercizio o meno da parte dell'amministrazione della suddetta clausola risolutiva espressa, è in ogni caso cessato “ex lege” al massimo nel 2008, mentre le indennità di occupazione richieste in questo giudizio vanno dal 2017 al 2021, di guisa che nel presente giudizio e per l'annualità qui richieste non incide l'eventuale vigenza del contratto di locazione.
Per altro aspetto, in base alla documentazione in atti, per il periodo per il quale si chiede l'indennità di occupazione, dal 2017 al 2021, deceduto in Persona_1
data 11.6.2014 e divenuta definitiva la confisca, non risulta Parte_1 occupare il bene e dall'unico elemento prodotto sul punto in atti, vale a dire l'accertamento dei Carabinieri di Casalbertone prot. n. 42/38/9-2016 del 24.6.2021,
l'unico soggetto occupante il compendio immobiliare risulta essere CP_5
, legale rappresentante della “Fisichella S.r.l.”
[...]
pagina 4 di 6 Lo stesso provvedimento del Tribunale di Roma “Sezione speciale per l'applicazione delle misure di prevenzione” del 21.2.2002 precisa che gli eredi
“non hanno alcuna disponibilità diretta del bene immobile” (doc. n. 13 fascicolo parte attrice).
Dunque, in base a quanto documentato e provato, è eventualmente questo il soggetto tenuto al pagamento di una indennità di occupazione, non Parte_1
, la cui occupazione, diretta o indiretta, del bene dal 2017 al 2021 non
[...]
risulta da alcun elemento.
L'opposizione è conseguentemente accolta e, in assorbimento di ogni altra questione, l'intimazione opposta è annullata.
La domanda di risarcimento del danno è invece rigettata, poiché, oltre a non essere documentato alcun danno, non è ravvisabile una condotta illecita dei convenuti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla la intimazione di pagamento n.
0972022019588908300, notificata in data 17.4.2023, dell'importo di euro
431.035,99; c) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
d) condanna la
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, e la “ dei beni Controparte_2 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, Ufficio immobili sequestrati e confiscati Italia centrale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 8.500,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 23.6.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25868 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13.6.2025
e vertente tra
, in proprio e quale erede di elettivamente Parte_1 Persona_1
domiciliata in Pomezia (RM), Largo Catone n. 3, presso lo studio degli Avv.ti
NA IN e CE LC che la rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Renato Giuseppe Fiorentino che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
pagina 1 di 6 beni sequestrati e Controparte_2 confiscati alla criminalità organizzata”, Controparte_3
Italia centrale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata , in proprio e quale erede di Parte_1
, proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. Persona_1
0972022019588908300, notificata in data 17.4.2023, dell'importo di euro
431.035,99 per indennità di occupazione senza titolo per gli anni 2017/2021 dell'immobile situato in Roma, Via Tiburtina n. 739/E, facente parte dei beni della
“Carbo Immobiliare S.r.l. in liquidazione”, con declaratoria di nullità dell'atto impugnato, ovvero, in subordine, per il contenimento del dovuto entro l'attivo dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, e, in ogni caso, con condanna al risarcimento del danno per euro 10.000,00.
L'opponente esponeva di aver accettato con beneficio d'inventario, unitamente alla figlia l'eredità di di aver impugnato gli atti Controparte_4 Persona_1 presupposti;
che la “ANBSC” era obbligata ad emettere l'ordinanza di sgombero nei confronti di chi occupava abusivamente l'immobile; che sui beni vi erano terzi soggetti;
di non essere occupante confiscata;
che a seguito della ordinanza del Tar
Lazio n. 4613 del 2007, la quale confermava il provvedimento di sgombero dell'area, ben poteva la “ANBSC” dare esecuzione al provvedimento stesso;
che era tollerato il possesso della “Fisichella S.r.l.” e della ditta “Cambio Corsa”; che doveva trovare applicazione l'art. 1227, 2° comma, c.c.; che era violato l'art. 1295
c.c. relativo alla solidarietà tra gli eredi;
che dovevano essere applicati i principi in materia di accettazione con beneficio d'inventario; che non era attivata la pagina 2 di 6 procedura di ammissione nel passivo dell'eredità beneficiata;
che l'accettazione con beneficio d'inventario era del 2014, mentre l'indennità richiesta era relativa agli anni dal 2017 al 2021; che l'importo richiesto non indicava i criteri di calcolo;
che, al più, poteva essere richiesto il canone di locazione pari ad euro 6.197,48 annui;
di essere vittima di “stalking” giudiziario e di aver diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione del provvedimento di sgombero.
Si costituivano la ”, eccependo la infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e la decadenza dal beneficio di inventario, e la
[...]
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati Controparte_2 alla criminalità organizzata”, Ufficio immobili sequestrati e confiscati Italia centrale, rilevando che l'indennità era un debito proprio di e non Parte_1
“jure hereditario”, che l'ordinanza di sgombero non era eseguita poiché i cespiti erano in regime di comunione pro-indiviso, che sublocava, in Persona_1 violazione del contratto di locazione, i beni alla “Fisichella S.r.l.”, che a seguito dell'acquisizione “jure hereditario” delle quote della “Carbo Immobiliare” l'attrice subentrava nell'obbligo di restituire i beni e nell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione e che gli altri motivi di opposizione erano infondati.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 13.6.2025 l'opponente concludeva per l'annullamento della intimazione di pagamento e, in subordine, per il contenimento del dovuto entro l'attivo dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, e, in ogni caso, per la condanna al risarcimento del danno per euro
10.000,00, i convenuti opposti concludevano per il rigetto delle domande ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, la domanda proposta deve considerarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mettendo in discussione parte attrice l'esistenza del diritto pagina 3 di 6 posto a fondamento della pretesa e la legittimazione passiva all'esecuzione, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, primo e secondo comma c.p.c., si contesta, invece, la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o del singolo atto esecutivo, vale a dire legittimità dello svolgimento del procedimento esecutivo, cioè il “quomodo” dell'esecuzione e non l'”an” della stessa.
Ciò precisato, con scrittura in data 1.4.1996, in atti, riceveva in Persona_1 locazione da parte dell'amministratore giudiziario l'immobile di Via Tiburtina n.
739/E, costituito da terreno di estensione di circa mq.
1.600 con manufatto di capannone industriale adibito ad ufficio e deposito materiale, con previsione di divieto di sublocazione, pena la risoluzione di diritto del contratto, dunque con l'inserimento di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Peraltro, circostanza non contestata, stipulava, in violazione del Persona_1
suddetto divieto, due contratti di sublocazione commerciale nel 2002 e nel 2005.
Tale contratto di locazione commerciale, risalente al 1996 e la cui durata massima
è di dodici anni, sei più sei, al di là dell'esercizio o meno da parte dell'amministrazione della suddetta clausola risolutiva espressa, è in ogni caso cessato “ex lege” al massimo nel 2008, mentre le indennità di occupazione richieste in questo giudizio vanno dal 2017 al 2021, di guisa che nel presente giudizio e per l'annualità qui richieste non incide l'eventuale vigenza del contratto di locazione.
Per altro aspetto, in base alla documentazione in atti, per il periodo per il quale si chiede l'indennità di occupazione, dal 2017 al 2021, deceduto in Persona_1
data 11.6.2014 e divenuta definitiva la confisca, non risulta Parte_1 occupare il bene e dall'unico elemento prodotto sul punto in atti, vale a dire l'accertamento dei Carabinieri di Casalbertone prot. n. 42/38/9-2016 del 24.6.2021,
l'unico soggetto occupante il compendio immobiliare risulta essere CP_5
, legale rappresentante della “Fisichella S.r.l.”
[...]
pagina 4 di 6 Lo stesso provvedimento del Tribunale di Roma “Sezione speciale per l'applicazione delle misure di prevenzione” del 21.2.2002 precisa che gli eredi
“non hanno alcuna disponibilità diretta del bene immobile” (doc. n. 13 fascicolo parte attrice).
Dunque, in base a quanto documentato e provato, è eventualmente questo il soggetto tenuto al pagamento di una indennità di occupazione, non Parte_1
, la cui occupazione, diretta o indiretta, del bene dal 2017 al 2021 non
[...]
risulta da alcun elemento.
L'opposizione è conseguentemente accolta e, in assorbimento di ogni altra questione, l'intimazione opposta è annullata.
La domanda di risarcimento del danno è invece rigettata, poiché, oltre a non essere documentato alcun danno, non è ravvisabile una condotta illecita dei convenuti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla la intimazione di pagamento n.
0972022019588908300, notificata in data 17.4.2023, dell'importo di euro
431.035,99; c) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
d) condanna la
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, e la “ dei beni Controparte_2 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, Ufficio immobili sequestrati e confiscati Italia centrale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 8.500,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 23.6.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dr. Corrado Cartoni
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