Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/01/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 31/1/2025 e vertente
TRA
Parte_1 (C.F. con l'avvocato
[...] P.IVA_1 CP_1 Paolo Marensi nel cui studio in Milano via F. Melzi d'Eril 27 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
in persona Controparte_2 del titolare Geom. (C.F. - P.IVA Controparte_2 CodiceFiscale_1
), con l'avvocato Simone Stefanelli nel cui studio in Roma Via P.IVA_2
Bertoloni n. 55 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15959 pubblicata il 28 ottobre 2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 4
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata da si Controparte_3 articola sul seguente essenziale motivo: sostiene l'opponente che la avrebbe dovuto Controparte_2 azionare la pretesa creditoria oggetto del presente contenzioso nei confronti di , subentrata alla opponente nella gestione del fondo con CP_4 decorrenza dal 13/09/2018. Non sono state in alcun modo contestate le circostanze di fatto già documentalmente provate - in base alle quale il ricorso è stato accolto. In particolare è pacifico che: la
[...]
p.A. Parte_1 avanzava alla una Controparte_2 proposta transattiva a mezzo della quale si impegnava al pagamento dell'importo di € 20.897,84 nelle seguenti modalità: - € 5.468,00 entro 15 giorni dalla accettazione della proposta da parte della
[...]
- € 5.143,28 entro il 30/09/2018, - € Controparte_2
5.143,28 entro il 30/10/2018, - € 5.143,28 entro il 30/11/2018; la proposta transattiva avanzata dalla Parte_1
di gestione del risparmio p.A. (cfr. già doc. n. 1)
[...] veniva accettata dalla Controparte_2 con comunicazione del 30/07/2018 prot. n. lt106/2018 (doc. n. 2); la
[...]
Parte_1 risparmio onorava unicamente il pagamento della prima rata di €
[...] Pt_1
5.468,00 in data 3/08/2018 (doc. n. 3), rendendosi inadempiente rispetto al pagamento delle successive tre rate ciascuna di € 5.143,28, pari al complessivo importo di € 15.429,84, con scadenza rispettivamente al 30/09/2018, 30/10/2018 e 30/11/2018.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da p.A ; ha rigettato la domanda avanzata Controparte_3 ex art. 96 cpc;
ha dichiarato tenuta e condannato Controparte_3
ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare a
[...] [...] le spese del presente Controparte_2 giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Orbene il motivo con il quale
[...] si rifiuta di adempiere è infondato considerato che: il CP_3 contratto di transazione, che costituisce il titolo su cui è fondata la pretesa creditoria, indica quale soggetto obbligato ad adempiere proprio la
[...]
l'accordo del 13/09/2018 (cfr. Controparte_3 CP_5
pag. 2 di 4 Cont già doc. n. 11 non è opponibile alla società creditrice
[...] in quanto l'accordo è avvenuto Controparte_2 tramite convenzione interna tra debitore e terzo, senza consenso del creditore che, di conseguenza, non ha assunto alcun diritto nei confronti della . Per tali motivi l'opposizione è infondata e va respinta. CP_4
La domanda avanzata da parte opponente di risarcimento del danno da lite temeraria non può essere accolta in mancanza dei presupposti oggettivo e soggettivo della fattispecie. Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate d'ufficio in dispositivo, secondo il valore medio dei compensi vigenti previsti per lo scaglione di valore della controversia.”
§ 3. – Ha proposto appello
[...] rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, accogliere l'appello e, per l'effetto: - in riforma della sentenza n. 15959 resa dal Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2022 a definizione nel giudizio n. 64148/2019 di R.G., revocare il decreto ingiuntivo n.
17809/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 7 agosto / 4 settembre 2019, poiché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto condannare (C.F. Controparte_2
alla restituzione dell'importo di Euro 19.106,60, in C.F._2 quanto non dovuto;
- con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.”. Ha resistito Controparte_2 in persona del titolare Geom. rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello disattesa ogni avversa richiesta e deduzione, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Le parti chiedevano alla Corte di prendere atto dell'intervenuta transazione stragiudiziale della vertenza. L'appello era rinviato all'udienza del 24/1/2025. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
pag. 3 di 4 A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_2 in persona del titolare Geom. contro la sentenza n. 15959 Controparte_2 pubblicata il 28 ottobre 2022 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 31/1/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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